Ultimi articoli

Saturday 11 December 2004

I soggetti legittimati a richiedere il condono edilizio.

I soggetti legittimati a
richiedere il condono edilizio.

TAR VENETO,
SEZ. II – sentenza 7 dicembre 2004 n. 4268 – Pres. Trivellato, Est.
Antonelli – Daga (Avv.ti Orsoni e Simone) c. Comune di
Cortina d’Ampezzo (Avv.to Dal Prà)

FATTO

Con il ricorso n. 1834/96 il
ricorrente nega nella sua qualità di ex amministratore
della Società GIA, premette in fatto di aver presentato in data 30 dicembre
1994 domanda di sanatoria edilizia ai sensi della L. 23 dicembre 1994 n. 724
relativamente a lavori realizzati dalla Società stessa sull’immobile di sua
proprietà sito in Comune di Cortina d’Ampezzo in via Baron Fianchetti.

Ciò perché nel corso dei lavori
realizzati sulla base della concessione edilizia n. 50/89 erano state operate
delle modifiche, peraltro di non eccessiva rilevanza.

I lavori di cui si chiedeva la
sanatoria riguardavano modifiche esterne al fabbricato, modifiche
di volume a magazzino e volume fuori terra del garage, il tutto per un volume
di mc. 72 del magazzino e mc. 100 del garage.

Il Sindaco del Comune di Cortina
d’Ampezzo ha negato la sanatoria affermando che dalla domanda non sarebbe stato
possibile stabilire la natura e la consistenza dell’abuso per
cui la domanda stessa deve ritenersi incompleta ed indeterminata
nell’oggetto.

Inoltre il diniego si fonda anche
sul fatto che il sig. Daga non sarebbe legittimato ai
sensi dell’art. 31 della L. 47/85 a presentare la domanda di condono.

Avverso l’atto impugnato vengono dedotti i seguenti motivi:

1)Violazione di legge- Violazione artt. 6,31 e 38 L. n. 47/85 -Eccesso di potere
per difetto di presupposto

E’ illegittimo il diniego di
sanatoria nella parte in cui esso si fonda sul difetto di legittimazione del
sig. Daga nella sua qualità di ex amministratore della
Società.

E ciò perché la legge n. 47/85
prevede la possibilità di richiedere sanatoria da parte di
chiunque vi abbia un interesse diretto e in particolare l’art. 31 comma 3
dispone che tale richiesta possa essere presentata da tutti coloro che ne hanno
titolo a sensi della L. n. 10 del 1977, nonché ogni
altro soggetto interessato al conseguimento della sanatoria medesima. Fra tali
soggetti rientra anche il titolare della concessione a suo tempo ottenuta per
la realizzazione delle opere nel corso delle quali sono
stati realizzati gli abusi.

2) Violazione di legge – Violazione art. 39 della L. n. 724/94 –
Violazione artt. 31 e 40 comma primo della L. 47/85 – Eccesso di potere
per difetto di istruttoria, di travisamento dei fatti
– Mancanza di motivazione.

La domanda presentata dal
ricorrente è stata corredata da tutte le informazioni
richieste dagli stampati in uso anche nel Comune di Cortina d’Ampezzo ed ad essa sono allegate le ricevute del versamento dell’intera
oblazione.

La domanda avrebbe potuto non
aver corso solo quando la rilevanza delle omissioni e delle inesattezze
riscontrate potesse ritenersi dolosamente infedele;
cosa che non si è verificata nella fattispecie in esame.

Sarebbe stato necessario che il
Comune indicasse in che cosa consistevano quelle omissioni ed inesattezze.

La legge non sanziona le
omissioni o inesattezze, ma solo quelle omissioni o inesattezze che per la loro
rilevanza facciano ritenere la domanda dolosamente
infedele.

La domanda presentata dal
ricorrente al contrario è puntuale nell’indicare gli abusi e lo stesso Comune
non ha ritenuto di chiedere, come avrebbe potuto ex art. 35 OL. N. 47/85, eventuali chiarimenti e/o elementi integrativi.

Con il ricorso n. 1835/96
l’attuale liquidatore della Società GIA dott. Tesone ha
dedotto anch’egli le medesime censure già dedotte nel ricorso n. 1834/96
dall’ex amministratore Sig. Daga.

In entrambi i ricorsi si è costituito il Comune di Cortina eccependone
l’improcedibilità e contestandone nel merito la fondatezza.

DIRITTO

Va disposta preliminarmente la
riunione dei due ricorsi attesa la evidente
connessione oggettiva.

Assume priorità logica l’esame
della questione relativa alla legittimazione a
presentare istanza di sanatoria da parte del ricorrente.

Sul punto il Collegio rileva che
l’articolo 31 della legge n. 47 del 1985, con formula ampiamente comprensiva,
prevede che può presentare l’istanza di sanatoria
(salva la rivalsa nei confronti del proprietario) ogni soggetto interessato al
conseguimento della medesima.

Ebbene, ritiene il Collegio che
soggetto interessato alla sanatoria certamente deve ritenersi anche il titolare
della concessione (nella specie in veste di amministratore
della società) quale soggetto responsabile della conformità delle opere in
concreto realizzate rispetto al progetto assentito (cfr. Cassazione penale,
sezione terza, 3 giugno 1997 n. 6333).

La persona titolare della originaria concessione, che richiede successivamente
concessione di sanatoria con riferimento alle opere realizzate sulla base della
stessa, deve ritenersi connotata non solo da un interesse personale di natura
penale ma anche da ulteriori interessi giuridicamente rilevanti e pertanto
nella specie la sopravvenuta sentenza penale di assoluzione non fa di certo venire
meno questi ulteriori interessi all’ottenimento della sanatoria (cfr. sentenza n. 105 del 21 gennaio 1997 della Corte d’appello di
Venezia) e pertanto non può quindi sostenersi che sia sopravvenuta la carenza
di interesse alla decisione del ricorso.

Sul punto si è peraltro già
pronunciata la Giurisprudenza amministrativa che in un caso del tutto similare
ha ritenuto la legittimazione a richiedere la sanatoria in capo al
rappresentante della società proprietaria del manufatto al momento dell’abuso (cfr. Tar Lombardia, Milano, sezione seconda, 31
ottobre 1991 n. 1963).

Non rileva in senso contrario la invocata circolare del ministero dei Lavori Pubblici n.
2241 del 17 giugno 1995, atteso il chiaro carattere esemplificativo
dell’elencazione in essa contenuta.

Nel merito i ricorsi sono
fondati.

Ed invero il diniego di
concessione di sanatoria è stato giustificato sul rilievo "che da
nessun’altra dichiarazione od elemento allegati alla domanda di condono è
possibile stabilire la natura e la consistenza dell’abuso, per
cui la domanda deve ritenersi incompleta ed indeterminata
nell’oggetto".

Il ricorrente Giovanni Daga, nel
presentare la domanda di sanatoria, si è avvalso dello stampato predisposto
dall’Amministrazione Comunale per cui le eventuali
omissioni in ordine alla indicazione della consistenza e alla natura dell’abuso
non possono di certo ricondursi al comportamento del ricorrente stesso.

E’ vero che il
ricorrente Daga, nel compilare il modulo relativo al calcolo
dell’oblazione, ha indicato 72 e 100 metri cubi in luogo di 72 e 100 metri
quadrati ma è fin troppo evidente che nel caso si tratta di mero errore
materiale; errore che come tale non poteva far ritenere come dolosamente
infedele la presentata domanda di condono.

Il Comune di Cortina dal momento
che riteneva la domanda carente di indicazioni e dal
momento che le supposte carenze all’evidenza non potevano ritenersi di
carattere doloso, avrebbe dovuto ai sensi dell’art. 35 della legge 47 del 1985
richiedere all’interessato la documentazione necessaria all’esaustiva
istruttoria della pratica.

In forza delle svolte
considerazioni i ricorsi vanno pertanto accolti e per l’effetto va disposto
l’annullamento dell’impugnato diniego di sanatoria.

Le spese seguono la soccombenza e
si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo
Regionale per il Veneto, Seconda Sezione, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sui
ricorsi in premessa, li riunisce, li accoglie e conseguentemente annulla il
provvedimento impugnato.

Condanna il Comune di Cortina
d’Ampezzo al pagamento, in favore dei ricorrenti, della complessiva somma di €
3.000 (€ 1.500 per ogni ricorrente) a titolo di spese e onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza
sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in
Venezia, in Camera di Consiglio l’8 luglio 2004.

Il Presidente
L’Estensore

Il Segretario

Depositata in segreteria in data
7 dicembre 2004.