Lavoro e Previdenza

Monday 17 May 2004

I requisiti per qualificare un’ associazione come sindacato. CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE VI – Sentenza 14 maggio 2004 n. 2102

I requisiti per qualificare un’associazione come sindacato.

CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE VI – Sentenza 14 maggio 2004 n. 2102

Pres. Santoro – Est. Minicone

SNAPIA (Sindacato nazionale periti industriali assicurativi) (avv. Alessandrini) c/ Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato (Avvocatura dello Stato) – FEDERPERITI – Federazione Italiana tra Associazioni dei Periti Assicurativi (n.c.), Zafferano

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.2102/04 Reg.Dec.

N. 1871 Reg.Ric. ANNO 1999

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Sezione Sesta

  ha pronunciato la seguente

DECISIONE

  sul ricorso in appello n. 1871 del 1999, proposto dallo

   

SNAPIA (Sindacato nazionale periti industriali assicurativi), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Maria C. Alessandrini, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Cesare Federici n. 2,

  contro

  il Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è per legge domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

   

e nei confronti

   

della FEDERPERITI – Federazione Italiana tra Associazioni dei Periti Assicurativi – e di Zafferano Filippo, non costituiti,

  per l’annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. III ter, n. 571 del 9 marzo 1998.

  Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 24 febbraio 2004 il Cons. Giuseppe Minicone;

Udito l’avv. dello Stato Scino;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

  FATTO

Con ricorso notificato l’8 e il 9 maggio 1997, lo SNAPIA (Sindacato nazionale periti industriali assicurativi) impugnava, innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, il decreto del 23 gennaio 1997, adottato dal direttore generale delle assicurazioni private del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, con il quale era stata ricostituita la Commissione nazionale per i periti assicurativi, di cui all’art. 7 della legge 17 febbraio 1992, n. 166, per il triennio 1997/1999.

La ricorrente sosteneva l’illegittimità della nomina, quale rappresentate di organizzazione sindacale, del componente designato dalla FEDERPERITI, sia perché quest’ultima era da considerasi associazione di categoria e non sindacale, sia perché il suo esponente, sig. Filippo Zafferana, non avrebbe posseduto i requisiti necessari, in quanto iscritto all’albo dei geometri e non a quello dei periti.

Il giudice adito, con la sentenza in epigrafe, ha respinto il ricorso, in quanto infondato.

Avverso detta decisione ha proposto appello lo SNAPIA, reiterando le doglianze già svolte in primo grado.

Si è costituito il Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato depositando gli atti e le difese relativi al giudizio di primo grado. Alla pubblica udienza del 24 febbraio 2004 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

  DIRITTO

1. Lo SNAPIA (Sindacato nazionale periti industriali assicurativi) si duole della sentenza con la quale il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha respinto il suo ricorso volto all’annullamento del decreto del direttore generale delle assicurazioni private del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, in data 23 gennaio 1997, di ricostituzione, per il triennio 1997/1999, della Commissione nazionale per i periti assicurativi di cui all’art. 7 della legge 17 febbraio 1992, n. 166.

    2. Con il primo motivo di gravame, l’istante, riproponendo le argomentazioni già disattese dal primo giudice, contesta la nomina, in seno alla predetta Commissione, del rappresentate della Federazione Italiana tra Associazioni dei Periti Assicurativi (FEDERPERITI), sul rilievo che quest’ultima non potrebbe annoverarsi fra le associazioni sindacali bensì fra le associazioni di categoria, onde il suo rappresentate avrebbe dovuto essere computato nella quota riservata a tali associazioni.

  2.1. L’assunto è destituito di fondamento.

  2.2. Ai fini di una migliore comprensione della questione, giova premettere che, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 166 del 1992, la Commissione di cui trattasi è composta, tra l’altro, da quattro rappresentati dei periti “nominati su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali e professionali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale”.

Sulla base di un parere dell’Ufficio Legislativo del Ministero dell’Industria in data 13 marzo 1996 (non contestato nel presente giudizio e dal quale, quindi, occorre prendere le mosse), dei quattro rappresentati dei periti, due debbono essere designati dalle “organizzazioni sindacali” e due da quelle “professionali di categoria”.

  2.3. Ora, anche a voler ritenere che possano tracciarsi confini rigidi e ben delimitati tra l’una e l’altra forma associativa, sta di fatto che, nel nostro ordinamento, l’associazionismo sindacale, in ossequio ad una prassi manifestatasi fin dalla prima applicazione dell’art. 39 Cost., non ha tollerato alcuna regolamentazione, sicché la natura sindacale di un’organizzazione non può essere valutata alla stregua di parametri predefiniti, essendo sufficiente, per una conclusione affermativa, la circostanza che, per statuto, essa si proponga la tutela di un interesse collettivo di una categoria professionale.

A ciò è da aggiungere che, svincolatosi dall’originaria configurazione di associazione di lavoratori dipendenti volta a tutelare gli stessi nei confronti dei datori di lavoro ed evolutosi nella direzione della tutela di interessi omogenei anche di lavoratori autonomi, ivi compresi i liberi professionisti, il sindacato ha assunto un concetto ancora più ampio, nel senso che in esso sono venute a confluire tutte le associazioni di lavoratori il cui compito è quello di rappresentare e difendere i propri iscritti in tutti quei contesti che richiedono una mediazione degli interessi di questi con quelli delle varie componenti sociali ed economiche della collettività.

Ed il perseguimento di una siffatta finalità, essendo affidata all’autonomia privata, non può che essere desunto dalla manifestazione di intenti che ciascuna associazione si è data nel proprio atto costitutivo.

  2.4. Orbene, nello statuto della FEDERPERITI sono indicati senz’altro scopi qualificabili come sindacali alla stregua dei concetti sopra delineati. Tali sono, ad esempio, la tutela degli interessi collettivi nell’ambito del settore peritale nonché la difesa, la tutela e la garanzia della professionalità, della moralità e del comportamento delle singole Associazioni componenti la federazione “anche in qualità di Sindacato di categoria”.

Certamente gli scopi anzidetti possono, in parte, sovrapporsi a quelli di un’associazione professionale di categoria, stante l’incertezza dei confini di azione fra le due forme associative, in assenza di una disciplina normativa, ma ciò non vale ad escludere la natura sindacale della FEDERPERITI, per gli effetti di cui all’art. 7 della legge n. 166 del 1992, una volta che tale natura si rinvenga nell’atto costitutivo.

  2.5. D’altra parte, non valgono ad escludere il carattere sindacale dell’associazione de qua le attività statutariamente definite di “collaborazione” con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (“per tutte le questioni concernenti gli aspetti sindacali e di categoria”) e con il Ministero dell’industria, “per tutte le questioni concernenti la formazione e la tenuta del ruolo dei periti assicurativi”.

Trattasi, infatti, al di la della terminologia usata, di attività di rappresentanza degli interessi della categoria.

Ciò traspare con evidenza per la collaborazione con il Ministero del Lavoro, che concerne espressamente “aspetti sindacali”, ma può affermarsi ugualmente anche per quel che riguarda la collaborazione con il Ministero dell’Industria per “le questioni concernenti la formazione e la tenuta del ruolo dei periti assicurativi”, posto che queste ultime funzioni sono disciplinate direttamente dalla legge e rientrano nella competenza del Ministero, avente come organo consultivo la Commissione nazionale, senza alcuna ingerenza da parte di associazioni private.

  2.6. Identiche considerazioni vanno fatte anche per la affermata (dallo statuto) attività di proposta di avvio dei procedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti nel ruolo, stante l’attribuzione esclusiva delle funzioni inerenti ai procedimenti disciplinari, ex art. 12 della legge n. 166/1992, alla citata Commissione nazionale.

  2.7. Quanto, infine, alla mancata stipula di contratti collettivi, che l’appellante denuncia come indice di assenza, nella FEDERPERITI, della natura sindacale, premesso che tale attività rappresenta uno dei momenti della vita sindacale, ma non l’unico, è da dire che tale circostanza, indubbiamente influente, in molti casi, per stabilire il grado di rappresentatività delle associazioni sindacali, non è suscettibile di venire in rilievo nella fattispecie, posto che l’istante non ha contestato specificamente, attraverso apposita impugnazione, il criterio ministeriale, che, ai fini dell’individuazione di tale rappresentatività per gli effetti di cui al richiamato art. 7 della legge n. 166/1992, ha stabilito di prendere in considerazione soltanto il numero degli iscritti alle singole associazioni.

  2.8. Alla luce delle considerazioni svolte, è evidentemente irrilevante la lettera del 19 novembre 1996, invocata dall’appellante, nella quale il Presidente della FEDERPERITI, in una corrispondenza personale, accrediterebbe tale organizzazione come associazione di categoria, posto che tale affermazione, quand’anche effettivamente si rinvenisse nella nota de qua (il che non può dirsi con certezza, giacché in essa la natura di associazione di categoria sembra essere attribuita alla AICIS e alla CICAPEC), resterebbe pur sempre un’opinione di parte (oltre tutto, espressa in un contesto particolare), inidonea, come tale, a superare il dato obiettivo rinvenibile nella previsione statutaria, che assegna, come si è osservato, a detta organizzazione scopi di natura chiaramente sindacale.

  3. Con il secondo motivo di appello, lo SNAPIA ripropone la censura di illegittimità della nomina del geom. Filippo Zafferana, quale rappresentante della FEDERPERITI, sotto il diverso profilo che lo stesso era iscritto nell’albo dei geometri e non in quello dei periti, come richiesto dall’art. 7, comma 2, lettera e) della più volte citata legge n. 166 del 1992.

  3.1. La doglianza è inammissibile, giacché l’appellante si limita a reiterare il motivo svolto in primo grado, senza darsi carico di enunciare specifiche censure contro le motivate statuizioni con le quali il T.A.R. l’ha disatteso con la sentenza impugnata (cfr. per tutte, Cons. Stato, VI Sez. 19 luglio 2002, n. 4001).

  3.2. In ogni caso, va ribadito che la censura è infondata.

Ai sensi dell’art. 5 della legge n. 166/1992, per l’iscrizione nel ruolo dei periti assicurativi è richiesto, come titolo di studio, la laurea o il diploma di scuola media secondaria superiore di indirizzo tecnico, con la conseguenza che, allorché l’art. 7, comma 2, lett. e) richiede che almeno due dei rappresentati dei periti debbano essere iscritti “nei rispettivi albi professionali”, esso non può che riferirsi agli albi nei quali il titolo di studio da ciascuno posseduto, secondo la propria professionalità, dà diritto all’iscrizione e non, quindi, al solo albo dei periti.

  4. L’appello, in conclusione, va respinto.

Le spese del grado di giudizio possono essere equamente compensate fra le parti costituite.

P.Q.M.

   

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, come specificato in motivazione, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

  Così deciso in Roma, addì 24 febbraio 2004.