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Monday 26 April 2004

I requisiti per la nomina a difensore civico. TAR CAMPANIA – NAPOLI, SEZ. I sentenza 22 aprile 2004 n. 6712

I requisiti per la nomina a difensore civico.

TAR CAMPANIA – NAPOLI, SEZ. I – sentenza 22 aprile 2004 n. 6712 – Pres. Coraggio, Est. Carpentieri – Allocca (Avv. Vitale) c. Comune di S. Anastasia (Avv. Colantuoni) e Di Perna (n.c.)

per l’annullamento, previa sospensione

della delibera del consiglio comunale di Sant’Anastasia del 19 dicembre 2003 n. 77, con la quale è stata disposta la nomina del Difensore civico comunale;

PREMESSO che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti per la decisione in forma semplificata ai sensi degli articoli 21, comma 10 e 26, comma 4, della legge 1034/1971 e successive modifiche e integrazioni, poiché il contraddittorio risulta ritualmente costituito, la causa appare matura per la decisione e le parti, sentite sul punto, nulla hanno obiettato;

CONSIDERATO che il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 68 dello statuto comunale che richiede i requisiti dell’indipendenza e della competenza giuridico-amministrativa dei candidati alla nomina nel ruolo di difensore civico comunale;

CONSIDERATO che il curriculum del controinteressato, nominato difensore civico, dott. Di Perna Giovanni, indica, oltre al titolo di laurea in giurisprudenza, quali elementi utili ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti e delle caratteristiche volute dallo statuto, l’esperienza professionale maturata come “collaboratore dell’assessore alle Risorse Economiche e Finanziarie del Comune di Pomigliano d’Arco”, nonché l’esercizio dell’attività professionale “in materia amministrativa e civile in particolar modo nel ramo del diritto di famiglia, esperienze in materia penale limitatamente alla redazione di atti di querela e di denuncia di reati minori”, nonché, infine, la collaborazione con uno studio legale napoletano;

RITENUTO che la predetta esperienza professionale si presenti oggettivamente inadeguata – almeno per come assai sinteticamente esposta nel curriculum allegato alla domanda – al fine di dimostrare quella “competenza giuridico-amministrativa” richiesta dallo statuto, che non può essere costituita dalla mera pratica legale e dalla generica “collaborazione” presso uno studio legale, in mancanza peraltro di indicazioni sulla data di inizio di tale attività forense, sull’avvenuto superamento dell’esame di abilitazione all’esercizio dell’attività di procuratore legale, sulla durata complessiva dell’esperienza maturata;

RILEVATO inoltre che, in punto di fatto, non risulta smentita in atti la tesi di parte ricorrente secondo la quale il dott. Di Perna, controinteressato nominato difensore civico, avrebbe rivestito, fino alla vigilia della nomina, l’incarico di segretario della locale sezione di un partito politico;

RITENUTO che tale circostanza di fatto renda altresì oggettivamente discutibile la sussistenza dell’ulteriore requisito della “indipendenza” voluto dallo statuto, in linea con le evidenti esigenze di imparzialità della persona fisica chiamata a rivestire il ruolo di difensore civico, il cui tratto caratterizzante deve individuarsi nella garanzia di indipendenza rispetto al dibattito politico relativo all’indirizzo politico-gestionale dell’amministrazione comunale;

RITENUTO, pertanto, che il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale tra le parti in causa delle spese processuali;

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA, SEZIONE I^, visti ed applicati gli articoli 23 bis, 21, comma 10 e 26 della legge 1034 del 1971, come integrata e modificata dalla legge 205 del 2000, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la delibera del consiglio comunale di Sant’Anastasia n. 77 del 19 dicembre 2003.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 7 aprile 2004.

Il Presidente

Il Relatore

Depositata in segreteria in data 22 aprile 2004.