Civile

Tuesday 15 February 2005

I rapporti tra interdizione, inabilitazione e il nuovo istituto dell’ amministratore di sostegno

I rapporti tra interdizione, inabilitazione e il nuovo istituto dellamministratore di sostegno

Tribunale di Modena – Ufficio del Giudice Tutelare

Decreto 3 febbraio 2005

Tribunale di Modena – Ufficio del Giudice Tutelare

Decreto 3 febbraio 2005

Oggetto.

Amministrazione di sostegno – Rapporto con interdizione e inabilitazione

Nella decreto.

Il nuovo istituto, lungi dall’affermare e regolamentare una situazione di incapacità (o di semincapacità) del soggetto, per il tramite dei provvedimenti di interdizione (o di inabilitazione), ha posto come pietra miliare uno status di generale capacità di agire della persona, esclusivamente limitabile dall’attento intervento del Giudice Tutelare per determinati atti, o categorie di atti.

Nella prospettiva della nuova normativa, il destinatario finale della tutela risulta dunque radicalmente mutato; mentre infatti, le misure ormai arcaiche fornivano garanzie prevalentemente rivolte alla famiglia, per placarne il metus di dilapidazioni patrimoniali ovvero ai creditori nell’intento di dar sicurezza ai traffici giuridici o, ancora e infine, alla collettività dei “normali” per riassicurarne i timori originati dai pregiudizi verso i “diversi”, la Legge oggi varata sposta l’attenzione sulla preminenza della tutela e della protezione della persona dando contenuti concreti alla nuova intitolazione del titolo XII del libro primo del c.c.: “Misure di protezione delle persone”.

Ne consegue che, se l’interdizione non “deve” oggi essere più pronunciata nei confronti della persona inferma di mente (come disponeva l’abrogato testo dell’art. 414 c.c.) ma soltanto allorchè il Giudice ne ravvisi l’indispensabilità per assicurare alla persona “adeguata protezione”, del pari il procedimento di inabilitazione potrà aver corso soltanto nei casi in cui venga fornita la prova che un’ablazione generale e stabile della capacità di agire risulta più protettiva, per l’individuo, del flessibile e generale strumento dell’amministrazione di sostegno.

La misura dell’inabilitazione (così come, del resto quella dell’interdizione) è diventata, perciò, più che un rimedio residuale, un ramo ordinamentale devitalizzato e circoscritto ai casi di cui, lo si ripete, è arduo davvero individuarne la configurabilità se non nei termini chiariti all’esito di questo capo di considerazioni.

Questa conclusione non induce, peraltro e come prospettato da taluni tra i primi interpreti, a sospetti di illegittimità costituzionale che dovrebbero essere desunti, in ipotesi, dalla rilevata contraddizione del mantenimento legislativo di istituti (interdizione e inabilitazione) pressochè specularmente opposti a quello, nuovo e generale, dell’amministratore di sostegno.

A ben guardare, non è ravvisabile, nè ipotizzabile, violazione alcuna di principi costituzionali e neppure, e più riduttivamente, di criteri di ragionevolezza regolamentatrice ma, più semplicemente, il conferimento da parte del potere legislativo a quello giudiziario del mandato di verificare se, nell’amplissima varietà delle fattispecie concrete che, nell’intrinseca logica del nuovo istituto, si aveva coscienza di non poter individuare in modo esauriente, si sarebbero date situazioni che, sia pur eccezionali, avrebbero comportato, per meglio proteggere la persona, l’adozione degli strumenti desueti non espunti dall’ordinamento proprio per questa ragione, e soltanto per questa.

Decreto.

Giudice: Dott. Guido Stanzani

1) Letto il ricorso introduttivo del giudizio con cui viene proposta domanda di inabilitazione di (omissis)

2) Osservato che l’istanza non risulta motivata con l’esigenza di tutela di peculiari necessità protettive della persona nè si prospettano univoci e concludenti elementi indiziari (tanto meno si propongono mezzi probatori) a sostegno dimostrativo dell’indispensabile presupposto anzidetto, l’esigenza, appunto, di assicurare all’individuo adeguata e specifica protezione che non sarebbe garantita, in ipotesi, dallo strumento dell’amministrazione di sostegno.

3) Considerato:

a) che la domanda pretermette la nuova prospettiva di tutela delle persone che si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi secondo quanto previsto dalla L. 9.1.2004 n.6;

b) che tale legge ha inserito nel titolo XII del libro I° del c.c. la nuova figura dell’amministratore di sostegno;

c) che l’obiettivo della legge, come dal suo articolo di esordio, consiste nella “finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”;

d) che il principio ispiratore, di limitare il meno possibile la capacità di agire del beneficiario, è concretamente attuato grazie alla previsione contenuta nell’art. 405, 5° co., n.4, c.c., laddove, nel decreto di nomina dell’amministratore di sostegno, è prevista l’indicazione dei singoli e specifici “atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno”; come anche, l’indicazione degli atti che lo stesso amministratore di sostegno “ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario” (art. 405, 5° co., n.3, c.c.);

e) che tutto ciò risulta integrato dalla previsione generale di piena capacità di agire del soggetto, di cui all’art. 409 c.c., secondo cui: “Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno”,

f) che la misura introdotta nell’ordinamento si configura, nella sua istituzionale flessibilità, perfettamente adattabile, caso per caso e da parte del Giudice Tutelare, alle più diverse e differenziate esigenze di protezione della persona;

g) che l’ordinamento ha, per tal via, completamente rivisto, nella materia, una più che secolare regolamentazione della capacità (e del rilievo dei diritti primari) del singolo individuo nella dinamica dei rapporti interpersonali incidendo sui presupposti dello stesso contratto sociale nel privilegiare posizioni soggettive del singolo di cui ha inteso garantire l’incomprimibilità, presunta e assoluta, a fronte di opposte concezioni dalle quali enfatizzati, con carattere di preminenza sulle prime, gli interessi di aggregazioni, gruppi e comunità;

h) che, il nuovo istituto, lungi dall’affermare e regolamentare una situazione di incapacità (o di semincapacità) del soggetto, per il tramite dei provvedimenti di interdizione (o di inabilitazione), ha posto come pietra miliare uno status di generale capacità di agire della persona, esclusivamente limitabile dall’attento intervento del Giudice Tutelare per determinati atti, o categorie di atti;

i) che, nella prospettiva della nuova normativa, il destinatario finale della tutela risulta dunque radicalmente mutato; mentre infatti, le misure ormai arcaiche fornivano garanzie prevalentemente rivolte alla famiglia, per placarne il metus di dilapidazioni patrimoniali ovvero ai creditori nell’intento di dar sicurezza ai traffici giuridici o, ancora e infine, alla collettività dei “normali” per riassicurarne i timori originati dai pregiudizi verso i “diversi”, la Legge oggi varata sposta l’attenzione sulla preminenza della tutela e della protezione della persona dando contenuti concreti alla nuova intitolazione del titolo XII del libro primo del c.c.: “Misure di protezione delle persone”;

l) che dal quadro normativo risultante da un tanto profondo intervento che in termini politici si definirebbe, più che riformatore, rivoluzionario, emerge che la nuova figura dell’amministratore di sostegno si staglia come lo strumento di generale protezione ordinaria per la tutela di tutte le persone che, per effetto di una menomazione fisica o psichica si trovino nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi;

m) che ne consegue che, se l’interdizione non “deve” oggi essere più pronunciata nei confronti della persona inferma di mente (come disponeva l’abrogato testo dell’art. 414 c.c.) ma soltanto allorchè il Giudice ne ravvisi l’indispensabilità per assicurare alla persona “adeguata protezione”, del pari il procedimento di inabilitazione potrà aver corso soltanto nei casi in cui venga fornita la prova che un’ablazione generale e stabile della capacità di agire risulta più protettiva, per l’individuo, del flessibile e generale strumento dell’amministrazione di sostegno;

n) che la misura dell’inabilitazione (così come, del resto quella dell’interdizione) è diventata, perciò, più che un rimedio residuale, un ramo ordinamentale devitalizzato e circoscritto ai casi di cui, lo si ripete, è arduo davvero individuarne la configurabilità se non nei termini chiariti all’esito di questo capo di considerazioni;

o) che questa conclusione non induce, peraltro e come prospettato da taluni tra i primi interpreti, a sospetti di illegittimità costituzionale che dovrebbero essere desunti, in ipotesi, dalla rilevata contraddizione del mantenimento legislativo di istituti (interdizione e inabilitazione) pressochè specularmente opposti a quello, nuovo e generale, dell’amministratore di sostegno;

p) che, a ben guardare, non è ravvisabile, nè ipotizzabile, violazione alcuna di principi costituzionali e neppure, e più riduttivamente, di criteri di ragionevolezza regolamentatrice ma, più semplicemente, il conferimento da parte del potere legislativo a quello giudiziario del mandato di verificare se, nell’amplissima varietà delle fattispecie concrete che, nell’intrinseca logica del nuovo istituto, si aveva coscienza di non poter individuare in modo esauriente, si sarebbero date situazioni che, sia pur eccezionali, avrebbero comportato, per meglio proteggere la persona, l’adozione degli strumenti desueti non espunti dall’ordinamento proprio per questa ragione, e soltanto per questa.

4) Ritenuto che, per l’effetto, e in presenza dei presupposti tutti di cui all’art. 418, comma terzo c.c., si deve disporre d’ufficio l’applicazione alla fattispecie dell’istituto dell’Amministrazione di sostegno con invito a parte ricorrente di integrare il ricorso, nei termini specificati in dispositivo secondo quanto previsto dall’art.407, comma primo c.c.

P.Q.M.

Il Presidente di Sezione in funzione di Giudice Tutelare,

dispone d’ufficio l’applicazione alla fattispecie dell’istituto dell’Amministrazione di sostegno;

invita parte ricorrente ad integrare il ricorso ai sensi dell’art. 407, comma primo, c.c. entro dieci giorni da oggi; specificamente indicando, fra l’altro, gli atti (e/o le categorie di atti) per i quali si assume la necessità di nomina di un amministratore; quelli degli atti (e/o delle categorie di atti) per i quali si prospetta l’esigenza di assistenza; quale durata si auspica per l’incarico;

riserva, all’esito, l’assunzione di ogni ulteriore provvedimento;

manda alla Cancelleria civile di prendere atto della definizione del procedimento di inabilitazione iscritto nel ruolo contenzioso e alla Cancelleria della volontaria giurisdizione di iscriverlo nel ruolo di competenza.

3 febbraio 2005

Il Giudice

Dott. Guido Stanzani