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Friday 14 March 2003

I presupposti per sdemanializzare una strada vicinale ad uso pubblico. TAR LAZIO, SEZ. II – Sentenza 12 marzo 2003 n. 1920

I presupposti per sdemanializzare una strada vicinale ad uso pubblico.

TAR LAZIO, SEZ. II – Sentenza 12 marzo 2003 n. 1920 – Pres. Giulia, Est. Capuzzi – Terlizzi (Avv.ti Mazzarelli e Piccinini) c. Comune di Corchiano (Vt) (Avv.Lepore) – (accoglie).

PER L’ANNULLAMENTO

Della delibera del Consiglio Comunale di Corchiano n. 95 adottata nella seduta del 7.11.1994 con la quale è stata autorizzata la variazione del tracciato della strada vicinale in località Vantignana secondo gli elaborati tecnici allegati alla stessa delibera e conseguentemente sdemanializzato il relitto stradale.

FATTO

Con ricorso notificato in data 24.5.1995  e depositato in data 7.6.1995  la ricorrente espone quanto segue.

Lodierna ricorrente è proprietaria di un appezzamento di terreno in località Vantignana nel Comune di Corchiano individuato nel catasto partita 1096, foglio n. 21 particelle 147 e 148, 149 e 150.

Le particelle 149 e 150 affacciano sulla strada vicinale ad uso pubblico dalla quale esse hanno accesso.

Assume la ricorrente che tale strada vicinale, che si interseca a circa metà percorso con una strada interpoderale proveniente dalla direzione di Civita Castellana, sarebbe stata sempre utilizzata da tutti i proprietari di fondi limitrofi circostanti, dai contadini e cacciatori e comunque dalla generalità indistinta degli utenti che la percorrevano soprattutto nel tratto compreso tra lincrocio con strada interpoderale proveniente da Civita Castellana e limmissione nella Fallarese.

Le controinteressate, proprietarie di fondi siti lungo la stessa strada vicinale, nel settembre 1994, avrebbero apposto un cancello ed una recinzione sulla strada stessa precludendo in tale modo la percorribilità della strada e laccesso ai terreni da essa serviti.

A fronte di tale circostanza la ricorrente ed altri proprietari interessati hanno immediatamente sporto reclamo al Sindaco di Corchiano.

  A seguito di tale iniziativa è stato ripristinato il transito sulla strada.

Allorquando la vicenda sembrava definita il Consiglio Comunale ha assunto la delibera in questa sede impugnata con la quale in accoglimento della istanza delle signore Crescenzi ha autorizzato lo spostamento del tracciato della strada vicinale in altro sito e la sdemanializzazione della stessa.

I motivi dedotti sono di violazione dellarticolo 7 e segg. della legge n. 241 del 1990, eccesso di potere per errore nei presupposti, carenza di motivazione e di istruttoria.

Si è costituito il Comune di Corchiano chiedendo una pronunzia di irricevibilità o inammissibilità del ricorso e nel merito chiedendo il rigetto dello stesso.

Si sono costituite altresì le controinteressate pervenendo alle medesime conclusioni di irricevibilità e inammissibilità del ricorso e nel merito chiedendo il rigetto dello stesso.

Per la udienza di trattazione venivano depositate ulteriori memorie difensive.

La causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione alludienza del 5 febbraio 2003.

DIRITTO

Il Collegio ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento.

Infondata è la eccezione di irricevibilità del ricorso avanzata dalla difesa del Comune.

Come ha avuto modo di sottolineare la medesima Sezione, la sola pubblicazione di un atto nellalbo pretorio comunale non è idonea a determinare la piena conoscenza se non nei casi in cui tale specifico effetto sia previsto legislativamente (Cfr. TAR Lazio, Sez. II n. 1148 dell8.7.1997; TAR Basilicata n. 308 del 26 sett. 1985).

Daltro canto, ai fini dell’inizio della decorrenza del termine per l’impugnazione di un atto non basta la semplice notizia del rilascio dell’atto o la vaga cognizione del suo contenuto, poiché occorre la conoscenza dei suoi elementi essenziali, tra i quali rientrano, in relazione al genere di impugnativa dedotta, le caratteristiche oggettive evincibili dagli allegati grafici; pertanto, la pubblicità di fatto, ovvero vaghe notizia assunte presso uffici comunali ed anche la pubblicazione del progetto nell’albo pretorio, la richiesta di delucidazioni, non possono integrare la piena conoscenza dellatto da parte della ricorrente.

Nel merito risultano fondate ed assorbenti le censure di contraddittorietà e carenza di istruttoria dedotte dalla ricorrente.

Al riguardo è opportuno sottolineare che solo 9 mesi prima delladozione della deliberazione impugnata, su richiesta di alcuni interessati e tra questi della odierna ricorrente, il Sindaco di Corchiano, in applicazione di poteri di vigilanza ex art. 15 del d.lvo n. 1446/1918 aveva ordinato la eliminazione di un cancello installato sulla strada vicinale dalle controinteressate signore Crescenzi.

Appare quindi da tale circostanza che la strada non fosse in disuso ed addirittura, come sostenuto nel provvedimento comunale, non carrabile da decenni e che quanto meno lodierna ricorrente, che si duole di vedere intercluse le particelle n. 149 e 150 confinanti con la strada (cfr. anche atto di compravendita del 16.3.1994 , all. n.3, del deposito della ricorrente) avesse un interesse alla conservazione delloriginario tracciato per la conduzione agricola del proprio fondo, interesse che in occasione della ordinanza sindacale è stato apprezzato come suscettibile di tutela evidentemente sul presupposto che la strada non fosse in disuso.

Tali considerazioni che danno credito alla dedotta censura di carenza di una esauriente verifica dello stato dei luoghi, vengono ulteriormente avvalorate dal fatto che il Consiglio Comunale si è limitato espressamente a fare proprie le risultanze della relazione tecnica fornita dalle signore Crescenzi e redatta a cura di un loro perito, aderendo ad un nuovo tracciato dalle medesime presentato, senza che lufficio tecnico comunale avesse presentato una propria relazione in proposito atta a verificare compiutamente i presupposti di fatto e gli interessi in gioco.

In sostanza è mancata un autonomo ed imparziale accertamento del Comune a tutela del superiore interesse pubblico là dove invece, la vicenda in ordine alla sdemanializzazione della strada era connotata da pretese e rivendicazioni di varie parti private.

In tali termini il ricorso è meritevole di accoglimento e per leffetto latto impugnato deve essere annullato.

Spese ed onorari del giudizio possono essere compensati integralmente tra tutte le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sez. II definitivamente decidendo ACCOGLIE il ricorso n. 9507348 e per leffetto annulla latto impugnato.

Compensa spese ed onorari.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 5 febb. 2003  con l’intervento dei signori

Patrizio GIULIA                   Presidente

Roberto CAPUZZI                 Consigliere est.

Giuseppe SAPONE  Consigliere

Depositata in segreteria in data 12 marzo 2003.