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Saturday 27 September 2003

I presupposti per il rilascio di concessione edilizia in zone agricole

I presupposti per il rilascio di concessione edilizia in zone agricole.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. V – sentenza 24 settembre 2003 n. 5446

Pres. Quaranta, Est. Fera; Comune di Noicattaro (avv. Luigi Volpe) c. Raffaele e Michele Cirillo (avv. Pasquale Labellarte).Conferma TAR Puglia, sez. prima di Bari, n. 376 del 30 maggio 1997

FATTO

I signori Raffaele e Michele Cirillo presentarono al Comune di Noicattaro istanza per il rilascio di concessione edilizia per la costruzione di manufatti in zona agricola. L’istanza venne respinta dal sindaco con provvedimento 24 maggio 1995, n. 9446, in quanto, ” in assenza dell’attestato di idoneità tecnico produttiva di cui alle leggi regionali n. 6 e n. 66 del 1979, i manufatti risultano non conformi alle destinazioni consentite nelle zone agricole E1″. Gli interessati, che in precedenza si erano rivolti all’assessorato regionale all’agricoltura e foreste della regione Puglia, ottenendone l’avviso (nota del 30 novembre 1994 n. 23.446) che detto parere non fosse necessario “in quanto la concessione edilizia de qua era stata richiesta a titolo oneroso”, hanno impugnato il diniego sindacale davanti al Tar della Puglia, che, con la sentenza specificata in rubrica, ha accolto il ricorso.

Contro la sentenza propone appello il Comune di Noicattaro, il quale prospetta la falsa applicazione dell’articolo 9 della legge regionale 6 del 1979 e successive modificazioni.

L’appellante conclude chiedendo, in riforma della sentenza di cui all’epigrafe, il rigetto del ricorso di primo grado.

Resistono all’appello i ricorrenti di primo grado, che contestano la fondatezza delle tesi avversarie e concludono per il rigetto dell’appello.

DIRITTO

L’appello proposto dal Comune di Noicattaro è infondato.

L’articolo 9 della legge regionale Puglia 12 febbraio 1979, n. 6, che disciplina gli interventi consentiti nelle zone agricole al di fuori del piano particolareggiato di attuazione, dopo aver affermato che quest’ultimo strumento ” può individuare nel territorio comunale zone agricole nelle quali è consentito il rilascio della concessione di cui all’art. 3 della legge statale 28 gennaio 1977, n. 10, nel rispetto delle previsioni della strumentazione urbanistica vigente” chiarisce come ” la onerosità della concessione, determinata in base alle norme della presente legge per l’edilizia residenziale, non è suscettibile di abbattimento alcuno.”

Aggiunge poi che ” il contributo di cui all’art. 3 della legge statale n. 10 del 28 gennaio 1977 non è dovuto per le opere, gli interventi, le modifiche e gli impianti previsti dall’art. 9 della citata legge.” A tale riguardo, la norma regionale afferma ulteriormente che ” la concessione è data al di fuori delle aree incluse nel P.P.A., in conformità delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, per le opere e gli interventi previsti dall’articolo 9 della legge 28 gennaio 1977 n. 10″ e inoltre che ” la condizione di imprenditore agricolo a titolo principale, singolo o associato di cui alla lett. a) dell’art. 9 della legge statale 28 gennaio 1977, n. 10 o di coltivatore diretto o di bracciante agricolo, è attestata a mezzo di certificazione rilasciata dall’Ispettorato provinciale dell’Agricoltura, ovvero a mezzo di atto di notorietà redatto in conformità delle vigenti disposizioni di legge” e che ” gli interventi relativi agli annessi rustici ed ai complessi produttivi agricoli sono considerati funzionali alla conduzione del fondo o alla produttività agricola se necessari alla realizzazione di piani di sviluppo aziendali o di cooperative conformi ai piani zonali, o, in assenza, a seguito di certificazione dell’Ispettorato provinciale dell’Agricoltura attestante la loro idoneità tecnica e produttiva.”

Si tratta, in vero, di una norma scritta in maniera confusa, in quanto unisce aspetti sostanziali circa l’edificabilità delle aree ad aspetti procedimentali attinenti alla onerosità ovvero alla gratuità della concessione edilizia. Tante vero che, nel caso di specie, i due uffici pubblici coinvolti nel procedimento, hanno interpretato la norma in maniera diametralmente opposta. L’assessorato regionale all’agricoltura e foreste della regione Puglia, l’ha interpretata nel senso che la certificazione dell’ispettorato provinciale riguardi esclusivamente la gratuità o meno della concessione, mentre il sindaco di Noicattaro nel senso che il rilascio dell’attestato di idoneità tecnico produttiva sia un elemento costitutivo della edificabilità in quanto qualifica l’opera progettata con riferimento alle destinazioni consentite nelle zone agricole E1.

Ad avviso del collegio appare coerente con il sistema solo l’interpretazione data dalla Regione Puglia, sulla cui base era basato il ricorso di primo grado accolto dal Tar. Infatti, la distinzione tra l’urbanistica e l’edilizia sta, oltre che ovviamente nella diversità degli oggetti che sono disciplinati dalle norme, nel carattere dei rispettivi procedimenti, posto che il principio fondamentale che governa il settore, facilmente ricavabile dalla legislazione dello Stato, stabilisce che ” gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti danno luogo ad un procedimento complesso, ad elevata discrezionalita’, “(Corte costituzionale 12 febbraio 1996, n. 26), mentre ” la concessione edilizia è un provvedimento di controllo di conformita’ del progetto alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente nella zona e, come tale, ha natura vincolata e non discrezionale” ( Consiglio Stato sez. V, 10 gennaio 1997, n. 28).

Ora, l’interpretazione seguita dall’appellante si pone in contrasto con principio sopra riferito, in quanto, sia pur dietro lo schermo della discrezionalità tecnica attribuita all’ispettorato provinciale dell’agricoltura, trasferisce il momento della discrezionalità delle scelte urbanistiche dall’ambito degli strumenti di programmazione urbanistica a quelli del controllo.

Per questi motivi il ricorso in appello deve essere respinto.

Appare tuttavia equo compensare tra le parti le spese di giudizio.