Civile

Wednesday 22 September 2004

I danni derivati dall’ errata esecuzione di un intervento di chirurgia estetica vanno oltre i mero rimborso di quanto corrisposto al medico. Cassazione – Sezione terza civile – sentenza 25 giugno-20 settembre 2004, n. 18853

I danni derivati dall’errata esecuzione di un intervento di chirurgia
estetica vanno oltre i mero rimborso di quanto
corrisposto al medico

Cassazione – Sezione terza civile –
sentenza 25 giugno-20 settembre 2004, n. 18853

Presidente Carbone – Relatore Talevi

Pm Cafiero – difforme – ricorrente Desideri

Svolgimento del processo

Nell’impugnata decisione lo
svolgimento del processo è esposto come segue.

«Con citazione notificata il 4 aprile
1991, la signora Giacomina Desideri conveniva dinanzi al Tribunale di Roma il
dott. Mino Bianco e la clinica Villa Europa per sentirli condannare al
risarcimento dei danni conseguiti ad un intervento chirurgico di mastoplastica riduttiva, effettuato
dal dottor Bianco presso la clinica Villa Europa, per correggere una malformazione
congenita al seno; intervento male eseguito che aveva non solo lasciato
inalterata la malformazione ma cagionato un ulteriore danno estetico, rendendo
così necessaria una seconda operazione. Deduceva che il chirurgo, all’evidente
scopo di evitare censure di carattere professionale, aveva
modificato, nella cartella clinica, la diagnosi: da malformazione
congenita al senso in quella di mastopatia fibro-cistica bilaterale diffusa, di cui ella non aveva mai
sofferto.

Si costituivano ritualmente i convenuti.

Il dottor Bianco contestava le
censure al suo operato, assumendo di aver eseguito
l’atto operatorio in modo corretto, con un notevole recupero estetico. La
clinica Villa Europa contestava ogni responsabilità per l’evento chirurgico, in ordine al quale essa era estranea, essendosi limitata a
fornire prestazioni accessorie di ricovero ed assistenza. Nel corso
dell’istruttoria era espletata consulenza tecnica d’ufficio.

Con sentenza 4 dicembre 1997, il
Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda, condannava il dottor Bianco e
la clinica Villa Europa, in solido, al risarcimento dei danni, liquidati nella
somma di lire 36.377.000, oltre interessi legali e spese giudiziarie.

Avverso la sentenza
proponeva
tempestivo appello il dottor Bianco, con citazione notificata il 21 aprile
1998. Deduceva che il Tribunale aveva dato immotivatamente credito alla versione della Desideri circa
la promessa di un sicuro risultato positivo; laddove l’intervento, consistito
nell’asportazione di noduli, era immune da censura ed aveva comunque
determinato anche un miglioramento estetico. Lamentava altresì l’erroneo
conteggio degli interessi compensativi e l’erronea rivalutazione della somma
liquidata, che costituiva debito di valuta, avendo il Tribunale escluso il
diritto al risarcimento del danno; e, infine, censurava l’ingiusta condanna
alla rifusione delle spese di giudizio.

Costituitasi ritualmente, la Villa
Europa all’Eur svolgeva appello incidentale,
chiedendo che venisse accertata la sua estraneità al
contratto di opera professionale intercorso fra la signora Desideri e il dottor
Bianco.

Aderiva, per il resto, ai motivi
dell’appello principale, facendoli propri in punto quantum
debeatur.

Costituitasi ritualmente, la signora
Desideri chiedeva il rigetto del gravame e svolgeva, a
sua volta, appello incidentale per il pagamento dell’ulteriore somma di lire
25.000.000 a titolo di risarcimento dei danni, non riconosciuto, erroneamente
dal Tribunale di Roma».

Con sentenza 11 gennaio-13 giugno
2000 la Corte d’appello di Roma provvedeva come segue.

«…in parziale riforma della sentenza,
condanna il dottor Carmine Bianco e la Casa di cura Villa Europa all’Eur srl, alla restituzione, in
favore della signora Giacomina Desideri, della somma di lire 3.522.000 con gli
interessi legali dall’esborso;

condanna il dottor Carmine Bianco e la Casa
Villa Europa all’Eur sr in solido alla rifusione
delle spese di giudizio di primo grado, comprensive della rifusione del
compenso della Ctu, liquidate in complessive lire
6.444.000 di cui lire 3.544.000 per spese e lire 900.000 diritti e del grado di
appello, liquidate in complessive lire 2.974.000 di cui lire 224.000 per spese,
lire 750.000 per diritti, oltre Iva e Cpa».

Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione Giacomina Desideri.

Ha resistito con controricorso
ed ha proposto ricorso incidentale la Villa Europa all’Eur
srl.

Motivi della decisione

I tre motivi del ricorso principale
vanno esaminati insieme in quanto connessi.

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente principale Giacomina Desideri denuncia
«Violazione degli articoli 112 Cpc, 1176, secondo
comma, 1453 e 2230 Cc, nonché
degli articoli 1218 e 1223 ss. Cc, in relazione
all’articolo 360 n. 3, 4 e 5 Cpc per errata
applicazione di norme di diritto in materia di responsabilità professionale;
violazione del principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunziato;
nullità per omessa, insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione su
un punto decisivo della controversia» esponendo doglianze che possono essere
sintetizzate come segue. La sentenza della Corte territoriale ha
“semplicemente” (per usare la stessa terminologia cui essa ha fatto ricorso) esteso l’area dei contratti del tipo
“soddisfatti o rimborsati” e, pertanto, una volta accertato che il risultato
conseguito non era quello voluto, ha disposto la “restituzione” della somma
pagata dalla signora Desideri per sottoporsi all’intervento non riuscito. Il
fatto che l’intervento non ha riparato un bel niente; che, comunque,
ha lasciato cicatrici non solo nel corpo, ma anche nello spirito; che, in ogni
caso, per ottenere, il risultato che il dottor Bianco non è riuscito a
conseguire, la signora Desideri deve sottoporsi ad altro più complesso
intervento riparatore: tutto ciò – secondo la Corte è e rimane secondario e del
tutto accidentale, e non può essere fonte di responsabilità patrimoniale. È
evidente che un siffatto modo di affrontare il problema e, soprattutto, di
risolverlo in termini contenutistici, anziché in termini di individuazione
dei criteri d’imputabilità, è logicamente e giuridicamente inaccettabile. Una volta acclarato “l’esito obiettivamente negativo”
dell’intervento estetico, è certo che va ravvisato l’inadempimento
dell’obbligazione; ma è profondamente errato affermare che all’inadempimento e
all’eventuale risoluzione debba “semplicemente” seguire la “restituzione del
compenso”. La conseguenza non può non essere quella del risarcimento del danno,
in tutte le sue componenti.

Con il secondo motivo la ricorrente
principale denuncia «Violazione degli articoli 112, 115 e 116 Cpc, 1176, secondo comma, 1453, 1218 e 1223 ss. e 2058 Cc, in relazione all’articolo 360,
n. 3, 4 e 5 Cpc, per errata applicazione di norme di
diritto in materia di danni da responsabilità professionale; violazione del
principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato e delle norme
sulla disponibilità e valutazione delle prove; nullità per omessa,
insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione su punti decisivi della
controversia» esponendo quanto segue. È stato già rilevato in precedenza che,
secondo quanto accertato dal Giudice del merito (in aderenza alle risultanze probatorie e processuali), vi è stato
inadempimento da parte del chirurgo estetico dottor Bianco. Ha sicuramente
errato la Corte territoriale nell’affermare che alla signora Desideri spetta
solo la “restituzione del compenso” erogato al medico, per la ragione che
“semplicemente l’operazione non ha risolto il problema che affliggeva” la
signora Desideri, la quale «si è ritrovata, sotto questo profilo, nello stesso
stato quo antea». Invero
all’accertato inadempimento – in generale e nel caso specifico – non può non
seguire il risarcimento del danno, secondo le regole enunciate dagli articoli
1453, 1218 e 1223 ss Cc. Il
danno – come era stato dedotto in sede d’appello,
senza ottenere risposta sul punto – invece, c’è stato, proprio perché
l’intervento non ha dato il risultato estetico contemplato dalle parti e,
quindi, vi è stato inadempimento; perché vi è stato inutile dispendio di danaro
e di tempo; perché la paziente ha subito inutilmente un grave stress
psico-fisico (l’intervento è stato eseguito in anestesia generale); perché
dovrà, comunque, subire un ulteriore intervento, con inevitabile stress
psico-fisico, nel tentativo di veder conseguito, da parte di altro
professionista estetico, quello che il dottor Bianco non è stato capace di
fare. Ciò senza tener conto che l’ineludibile trascorrere del
tempo frustra sempre di più le possibilità e l’utilità di un proficuo
intervento riparatore. Val la pena di ricordare che il “semplicemente”
con cui la Corte ha bollato la dolorosa situazione della signora Desideri
significa sottoporsi ad intervento in anestesia generale con punti di sutura
che vengono rimossi dopo sette giorni e con
medicazioni che si protraggono per ulteriore tempo; intervenire su punti del
corpo già inutilmente e profondamente tagliati; creare altre cicatrici;
osservare, nel periodo postoperatorio, la massima cautela nei movimenti delle
braccia, mentre un periodo più lungo deve trascorrere per la ripresa
dell’attività ginnico-sportiva, così come
l’esposizione al sole, con protezioni totali. Come è
stato a suo tempo dedotto – ma, sul punto, vi è assoluta carenza non di
motivazione, ma di esame da parte della Corte – è, altresì, incontestabile la
sussistenza del danno non patrimoniale, dovendosi ravvisare anche gli elementi
soggettivi ed oggettivi del reato di lesioni colpose per le sofferenze
inutilmente patite e per quelle che patisce, per l’avvilimento che la signora
Desideri giornalmente avverte, per la preoccupazione ed il turbamento di dover
affrontare un secondo intervento operatorio per rimediare a quanto altri non è
stato in grado di fare. Insomma, all’inadempimento deve seguire il risarcimento
del danno, da valutare e determinare secondo un criterio di regolarità causale,
in modo da ricomprendervi anche i danni indiretti e
mediati, purché rientranti nella serie delle conseguenze normali ed ordinarie
dell’inadempimento, in base ad un giudizio di probabile verificazione.

Con il terzo motivo
la ricorrente principale denuncia «Violazione degli articoli 1218, 1223,
1224 e 1277 Cc in relazione all’articolo
360 n. 3, 4 e 5 Cpc, per errata applicazione di norme
di diritto in materia di obbligazioni pecuniarie per danni; nullità per vizio di
motivazione» esponendo le seguenti doglianze. L’impugnata sentenza, nel
disporre la restituzione della somma pagata dalla signora Desideri per
l’intervento inutilmente subito, ha escluso il diritto alla “rivalutazione
monetaria, trattandosi di debito di valuta”. Anche tale affermazione va
emendata, in quanto, se vi è stato inadempimento da parte del dottor Bianco, la
somma, al cui pagamento questi è tenuto, è dovuta a
titolo di risarcimento danni. È noto che, secondo costante giurisprudenza,
l’obbligazione avente per oggetto il risarcimento del danno configura debito di
valore. Perciò essa è soggetta a rivalutazione
monetaria.

I tre motivi sono fondati nella loro
parte essenziale.

Occorre premettere che la Desideri,
con il suo ricorso per cassazione, ha chiaramente (anche se in modo
parzialmente implicito) posto ad oggetto delle sue doglianze non solo
l’accoglimento parziale dell’appello del dottor Bianco, ma anche il mancato
accoglimento dell’appello del dottor Bianco, ma anche il mancato accoglimento
dell’appello incidentale proprio (volto alla condanna in solido delle
controparti al pagamento dell’ulteriore somma di lire
25.000.000 a titolo di risarcimento danni) rigettata dalla Corte di appello (la
quale ha peraltro accertato l’“inadempimento dell’obbligazione” in questione)
«…in assenza di un danno risarcibile dipendente da aggravamento delle
condizioni preesistenti all’intervento…».

Una volta assodato ciò, va rilevato che, limitandosi
(in sostanza) alla apodittica enunciazione ora riportata, la Corte sembra aver
dato per scontato che per conseguire un certo risultato sia indifferente per il
paziente subire una o due operazioni (una volta che sia stato risarcito della
spesa per la prima operazione inutile), ma, oltre a non offrire una motivazione
immune da vizi logici con riferimento alla specifica valutazione ora esposta,
ha omesso di valutare i seguenti punti (da considerarsi oggetto esplicito o
quantomeno implicito delle doglianze suddette):

a) se ed in che misura qualsivoglia
operazione chirurgica (e quella in questione in particolare) sia comunque causa di anni all’organismo del paziente; danni che
vengono preventivati ed affrontati in vista dei ben maggiori benefici che (in
genere) l’operazione (se ben eseguita) comporta (il punto avrebbe dovuto essere
ovviamente preso in esame con le relative implicazioni riguardanti la
valutazione complessiva di danni e benefici nell’ipotesi di operazione inutile
del tutto o quantomeno in parte);

b) in particolare se ed in che misura
qualsivoglia ulteriore operazione chirurgica nella
stessa zona (e l’operazione in questione in particolare) sia causa di maggiori
difficoltà o problemi per il chirurgo che deve nuovamente incidere tessuti già
alterati dalla precedente operazione (come osserva la parte ricorrente: «…intervenire
su punti del corpo già inutilmente e profondamente tagliati»); e se ed in che
misura ciò comporti maggior spese (maggior onorario al chirurgo ed alla sua
“equipe”, maggiori spese maggior degenza in clinica ecc.) e comunque maggiori
danni (o pericoli) ai tessuti direttamente interessati (o ad altri) e maggiori
traumi psico-fisici per il paziente (ogni operazione è un trauma anche
psicologico e va tra l’altro valutato se l’inutilità di un precedente
intervento possa aumentare il timore per l’intervento successivo e quindi il
trauma medesimo).

Si deve dunque concludere
che la motivazione contenuta nell’impugnata decisione è costituita da un
percorso argomentativi logicamente non compiuto ed esauriente e quindi
insufficiente.

Occorre osservare infine che, una
volta accertata l’eventuale sussistenza di un danno (oltre
quello liquidato con il sopra citato rimborso riconosciuto dalla Corte),
questo va liquidato in tutte le sue componenti; e, trattandosi di un debito di
valore, interessi e rivalutazione sono dovuti secondo le modalità ed i limiti
più volte esposti da questa Corte suprema (v. Cassazione, Su 1712/95: «Qualora
la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata
“per equivalente”, con riferimento, cioè, al valore
del bene perduto dal danneggiato all’epoca del fatto illecito, e tale valore
venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione
intervenuta fino alla data della decisione definitiva (anche se adottata in
sede di rinvio), è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato
guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento
della suddetta somma. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta
dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l’attribuzione
degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive
e soggettive del caso; in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono
essere calcolati (dalla data dell’illecito) sulla somma liquidata per il
capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con
riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le
circostanze dal caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene
perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti
indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio»; v. anche
la recente Cassazione 16231/03 conforme a Su 1712/95 cit.).

Sulla base delle sopra esposte
ragioni (tutte oggetto esplicito od implicito delle doglianze esposte dalla Desideri) il ricorso principale va accolto.

Va invece dichiarato inammissibile il
ricorso incidentale della Villa Europa all’Eur srl il cui difensore agisce (come da intestazione del controricorso e ricorso incidentale) sulla
base di una procura irritale per due ragioni: in quanto generale ed in
quanto del 1996 (v. tra le altre Cassazione 2913/00: «La procura speciale, che
l’articolo 365 Cpc prevede a pena di
inammissibilità, può considerarsi tale solo quando sia conferita ex
professo con riguardo particolare alla fase o al grado del processo da
instaurarsi davanti alla Corte di cassazione, sulla base di una specifica
valutazione della decisione da impugnare, così che si raffigurano estranee a
questa specialità sia le procure generali ad lites e
sia quelle speciali ad litem quando rilasciate
anteriormente alla pronuncia impugnata»).

L’impugnata decisione va dunque
cassata e la causa va rinviata ad altra Sezione della
Corte d’appello di Roma.

A detto Giudice di rinvio va anche
rimessa la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il
ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa
l’impugnata sentenza e rinvia la causa ad altra Sezione della Corte d’appello
di Roma anche per la decisione sulle spese, del giudizio di cassazione.