Enti pubblici

Thursday 02 December 2004

I consiglieri comunali hanno diritto di accesso anche agli atti del protocollo riservato del Sindaco.

I consiglieri comunali hanno
diritto di accesso anche agli atti del protocollo
riservato del Sindaco.

TAR SARDEGNA, SEZ. II – sentenza
30 novembre 2004 n. 1782 – Pres. Tosti, Est. Silvestri – Meloni e altri (in proprio) c. Comune di Quartucciu
(Ca) (Avv. Balloi)

per
l’accertamento

del
diritto di accesso al protocollo riservato del sindaco da parte dei consiglieri
comunali, contro il diniego opposto con nota del sindaco prot. 8709 del 26
luglio 2004;

F A T T
O

I signori Antonio Meloni, Walter
Caredda e Franco Murru, in qualità di consiglieri
comunali del Comune di Quartucciu hanno chiesto al sindaco in data 30 aprile
2004 di prendere visione del protocollo riservato in sua dotazione.

Dopo una serie di risposte interlocutorie da parte dell’amministrazione, gli stessi
soggetti inoltravano un’altra nota, indirizzata al segretario generale ed al
sindaco con cui, richiamando l’articolo 6 del Regolamento comunale, nonché
l’articolo 43, comma 2, del DLgs 267/2000, riguardanti entrambi il diritto di
accesso dei consiglieri comunali ai documenti amministrativi, ribadivano la
richiesta di visionare il protocollo riservato.

A tale nota rispondeva il sindaco
negando l’accesso.

I consiglieri comunali hanno
perciò impugnato il diniego invocando l’articolo 43 del decreto legislativo 267
del 18 agosto 2000 nonché l’articolo 6 del ricordato
Regolamento comunale.

Alla luce di tali disposizioni
essi deducono l’incompetenza del sindaco nonché la
violazione della normativa richiamata, in base alla quale si evincerebbe il
sicuro diritto dei consiglieri comunali ad accedere alla documentazione
richiesta; chiedono in definitiva che venga accertato il proprio diritto ad
accedere alla visione del protocollo riservato del sindaco.

L’amministrazione comunale si è
costituita in giudizio controdeducendo alle argomentazioni dei ricorrenti ed
eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso sotto vari profili.

Alla camera di consiglio del 13
ottobre 2004 il ricorso è stato spedito in decisione.

D I R I
T T O

I ricorrenti, in
qualità di consiglieri comunali del Comune di Quartucciu, chiedono
l’accertamento del loro diritto a visionare il protocollo riservato in
dotazione del sindaco.

L’amministrazione comunale,
costituitasi in giudizio, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per nullità
della notifica; ciò perché esso sarebbe stato notificato al signor Gilberto
Pisu, quale persona fisica, e non al sindaco del Comune di Quartucciu, vero
legittimato passivo.

L’eccezione è infondata
in quanto il ricorso è stato notificato "al signor Pisu Gilberto in
persona del sindaco, legale rappresentante del comune, presso la casa
comunale" perciò, evidentemente, il signor Pisu ha ricevuto la notifica in
qualità di sindaco del comune di Quartucciu e, quindi,
è stato correttamente individuato il soggetto destinatario della notifica.

Il Comune sostiene poi il difetto
di rappresentanza dei consiglieri i quali hanno proposto il ricorso
personalmente, senza rivolgersi ad un legale, in violazione
dell’articolo 19 della legge TAR.

Secondo il Comune, infatti, la
deroga introdotta dalla legge 21 luglio 2000, n. 205 – che all’articolo 4 comma
3 consente al ricorrente di stare in giudizio personalmente senza l’assistenza
del difensore – riguarderebbe esclusivamente i giudizi richiamati nella stessa
disposizione e cioè quelli previsti dall’articolo 25
della legge 7 agosto 1990, n. 241, mentre sarebbe inapplicabile a quello in
esame, previsto dall’articolo 43 del DLgs n. 267/2000, che oltretutto è
successivo alla legge 205/2000 e non ne richiama il contenuto.

Anche tale
eccezione va disattesa in quanto l’articolo 43 in esame si limita a riconoscere
una particolare legittimazione ai consiglieri comunali in materia di accesso ai
documenti, ampliandone l’oggetto a "notizie ed informazioni
utili all’espletamento del loro mandato" senza tuttavia introdurre alcuna
innovazione in merito alla procedura da seguire. Ne consegue che, nel silenzio
della legge, continua ad applicarsi al procedimento la disciplina generale
introdotta dall’articolo 25 della legge numero 241/1990, in cui è compresa la
norma derogatoria, per la generalità di tali giudizi, all’obbligo
dell’assistenza legale .

Il ricorso va dunque esaminato
nel merito.

Con il primo motivo si sostiene
l’incompetenza del sindaco a decidere sull’istanza in
quanto, ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento comunale in materia di accesso
ai documenti amministrativi, la richiesta va fatta ai responsabili dei Servizi
o al segretario comunale.

Sennonché, nel caso di specie, il
protocollo di cui si chiede la visione è nella esclusiva
disponibilità del sindaco. Tale fatto oggettivo – la cui legittimità non è allo
stato oggetto di contestazione – comporta che legittimamente la domanda sia
stata rivolta non ai soggetti indicati nel regolamento per tutti gli altri atti
comunali, ma all’autorità che potendone disporre, più o meno legittimamente, in
modo esclusivo è l’unica, nel caso di specie, titolare della facoltà di esibizione.

Nel merito i ricorrenti
sostengono che, ai sensi dell’articolo 43 del DLgs n.
267/2000, nonché dell’articolo 6, 2° comma del Regolamento comunale in materia
di accesso, i consiglieri comunali hanno diritto di accesso agli atti
dell’amministrazione di appartenenza e ai documenti amministrativi formati
dalla stessa amministrazione, ai fini dell’espletamento del mandato.

Il sindaco, con il proprio atto
di diniego del 26 luglio 2004 – che richiama anche le considerazioni di cui ad
una precedente nota del 1° giugno – individua sostanzialmente due ragioni
preclusive dell’accesso: a) il diritto di accesso del
consigliere comunale è esercitabile purché la richiesta non sia formulata
genericamente; b) gli atti del protocollo riservato possono avere ad oggetto
materie per le quali è esclusa la divulgazione.

Con riferimento al primo aspetto
va rilevato che, ai sensi della normativa sopra ricordata (articolo 43, comma
2), i consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli
uffici del comune tutte le notizie e le informazioni
in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Perciò, non è
necessario dare ulteriori dimostrazioni circa
l’interesse ad ottenere la documentazione, essendo sufficiente la mera
circostanza che la richiesta provenga dal consigliere comunale che intenda
utilizzarla per espletare il proprio mandato.

Nel caso di specie, non occorreva
alcuna ulteriore specificazione in quanto, ai sensi
dell’articolo 33 del Regolamento comunale per l’accesso, "le richieste di
accesso presentate dai consiglieri comunali si presumono effettuate per
l’espletamento del loro mandato".

Per quanto riguarda la pretesa
esigenza di riservatezza, la speciale normativa che detta il diritto di accesso dei consiglieri comunali non prevede alcun limite
in proposito, fermo restando il dovere di mantenere il segreto "nei casi
specificamente determinati dalla legge" (articolo 43, comma 2°); pertanto
anche sotto questo aspetto non può essere negato il diritto di accesso dei
ricorrenti.

In definitiva il ricorso è
fondato e deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere ordinato al sindaco
del Comune di Quartucciu di consentire ai ricorrenti
consiglieri comunali la visione del registro di protocollo riservato detenuto
dallo stesso sindaco.

La mancata richiesta di spese da
parte dei ricorrenti esime il Collegio da una pronuncia sul punto.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER
LA SARDEGNA SEZIONE SECONDA

accoglie
il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, ordina al sindaco del Comune di
Quartucciu l’esibizione ai ricorrenti del registro di protocollo riservato.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza
sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Cagliari, nella
camera di consiglio, il giorno 13 ottobre 2004 dal Tribunale Amministrativo
Regionale per la Sardegna con l’ intervento dei
signori:

Lucia Tosti, Presidente,

Silvio Ignazio Silvestri,
Consigliere – estensore;

Francesco Scano, Consigliere .

Depositata in segreteria oggi
30/11/2004