Tributario e Fiscale

Monday 02 October 2006

I chiarimenti per il versamento telematico delle imposte. Agenzia delle Entrate CIRCOLARE N. 30 del 29.09.2006

I chiarimenti per il versamento telematico delle imposte. Agenzia delle Entrate CIRCOLARE N. 30 del 29.09.2006

Oggetto: Articolo 37, comma 49 del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto, n. 248

1. PREMESSA

La presente circolare fornisce alcuni chiarimenti interpretativi delle disposizioni contenute nell’articolo 37, comma 49 del decreto legge 4 luglio, n. 223 approvato con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, senza tener conto della probabile evoluzione del quadro normativo.

Tale norma, stabilisce che, dal 1 ottobre 2006, i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte, dei contributi e dei premi di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle entrate spettanti agli enti ed alle casse previdenziali di cui all’articolo 28, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997.

I contribuenti non titolari di partita IVA restano esclusi da tale obbligo e potranno continuare ad effettuare i versamenti con modello F24 cartaceo presso gli sportelli degli uffici postali, delle banche o dei concessionari della riscossione.

La norma è finalizzata ad una più efficiente gestione di tali versamenti in modo che i relativi dati siano immediatamente disponibili all’amministrazione finanziaria a vantaggio degli stessi contribuenti.

2. PROCEDURE TELEMATICHE DI VERSAMENTO

I soggetti titolari di partita IVA che devono effettuare i versamenti di cui in premessa in via telematica possono farlo:

a) direttamente

1. mediante lo stesso servizio (Entratel o Fisconline) da utilizzare per la presentazione telematica delle dichiarazioni,

2. ricorrendo ai servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane, ovvero utilizzando i servizi di remote banking (CBI) offerti dalle banche, qualora non intendessero avvalersi dei servizi telematici dell’Agenzia;

b) tramite gli intermediari abilitati a Entratel

1. che aderiscono alla specifica convenzione con l’Agenzia delle Entrate – rivolta agli intermediari definiti dal D.P.R. n. 322/98, art. 3, comma 3, – ed utilizzano il software F24 cumulativo disponibile nella sezione “Servizi” del sito web di Entratel; 2. che si avvalgono dei predetti servizi telematici offerti dalle banche e da Poste Italiane.

L’obbligo di versamento telematico ricade anche sui soggetti non residenti in Italia identificati ai sensi dell’ articolo 17, comma 2, e dell’articolo 35-ter del D.P.R. n. 633/72. Questi ultimi, per ovvi motivi di semplificazione, possono eseguire il versamento con bonifico attraverso il sistema di pagamento Target, del tutto assimilabile alle modalità telematiche sopra richiamate.

E’ infatti opportuno rammentare, in linea generale, che i residenti fuori dal territorio nazionale che non sono titolari di conti correnti presso banche in Italia o presso le Poste Italiane S.p.A., possono eseguire i versamenti tramite bonifico, attraverso una banca estera, a favore di una corrispondente banca italiana. Nel bonifico, nello spazio causale, è necessario evidenziare i seguenti dati:

– il codice fiscale;

– l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento;

– la dicitura “capitolo xxxx – articolo yy Bilancio Stato”.

A titolo esemplificativo, di seguito si fornisce un elenco dei capitoli e articoli del Bilancio dello Stato di più frequente utilizzo:

– capitolo 1023 – articolo 13 – Irpef saldo

– capitolo 1023 – articolo 14 – Irpef 1 e 2 acconto

– capitolo 1024 – articolo 02 – Ires saldo

– capitolo 1024 – articolo 08 – Ires 1 e 2 acconto

– capitolo 1026 – articolo 06 – Ritenute interessi di capitale (non residenti)

– capitolo 1027 – articolo 00 – Ritenute su utili distribuiti a persone fisiche non residenti o a società con sede legale all’estero

– capitolo 1203 – articolo 01 – Iva scambi interni.

Ad esempio, il campo causale del bonifico per il versamento del saldo Irpef 2006 andrà compilato come segue: “codice fiscale, anno d’imposta 2006, capitolo 1023 – articolo 13 Bilancio Stato”.

Le società appartenenti ai gruppi societari definiti dal TUIR possono essere incaricate della sola trasmissione telematica delle dichiarazioni delle altre società appartenenti al gruppo ai sensi dell’art. 3, comma 2-bis, del D.P.R. n. 322/98. Esse non hanno però le caratteristiche per essere ricomprese nel novero degli intermediari che possono aderire alla vigente convenzione F24 cumulativo. Di conseguenza, fino a quando non sarà individuata una soluzione che legittimi le predette società a eseguire i versamenti per conto delle altre società del gruppo cui appartengono mediante il servizio Entratel, i versamenti telematici di queste ultime dovranno essere eseguiti o direttamente da ciascuna società – attraverso i servizi telematici dell’Agenzia – ovvero ricorrendo al CBI, che consente i versamenti eseguiti attraverso terzi, previo accordo negoziale tra le parti, secondo le regole di indirizzamento fissate dal sistema CBI stesso.

Ovviamente, anche i contribuenti non titolari di partita IVA, benché non obbligati, possono adottare le modalità telematiche di versamento utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale.

Gli utenti abilitati ai servizi telematici Fisconline o Entratel possono predisporre il versamento utilizzando il software F24-online, scaricabile gratuitamente dalla sezione Software del sito web dell’Agenzia delle Entrate.

3. TITOLARITA’ DEL CONTO SU CUI ADDEBITARE I VERSAMENTI

I soggetti che eseguono i versamenti tramite i servizi telematici dell’Agenzia devono essere titolari di un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia – l’elenco è reperibile sul sito www.gov.it – o presso Poste Italiane.

E’ opportuno precisare che la richiesta di addebito del versamento F24 telematico deve essere effettuata indicando le coordinate di un conto di cui il debitore è intestatario, ovvero cointestatario con abilitazione ad operare con firma disgiunta.

Per chi si avvale, invece, dei servizi di home o remote banking valgono le regole fissate dalle banche e da Poste Italiane.

Si precisa che ai contribuenti già titolari di conti correnti non è in alcun modo richiesta l’apertura di appositi conti correnti per il pagamento del modello F24 con modalità telematiche (circolare ABI SP/004861 del 26 settembre 2006).

4. ESITO DEI VERSAMENTI

L’Agenzia fornisce, per ogni file contenente F24 trasmesso via Entratel o Fisconline, tre ricevute telematiche:

1. la prima, di conferma di avvenuta accettazione del file da parte del sistema;

2. la seconda, di conferma della presa in carico di ciascun versamento e della correttezza formale dei dati ad esso relativi;

3. la terza, recante l’esito della richiesta di addebito sulla base di quanto comunicato dalle banche o da Poste Italiane.

Quanto sopra vale, ovviamente, anche per gli invii eseguiti mediante F24 cumulativo.

Con riferimento ai versamenti eseguiti tramite un intermediario abilitato di cui all’articolo 3, comma 3, del D.P.R. 322/98, quest’ultimo è tenuto a consegnare al contribuente copia dei modelli di versamento F24 trasmessi per via telematica nonché delle relative sopra elencate ricevute rilasciate dall’Agenzia delle Entrate.

Attualmente il contribuente riceve per posta, all’indirizzo conosciuto dall’Agenzia in base alle informazioni presenti nell’anagrafe tributaria, anche copia del modello F24 inviato telematicamente e correttamente addebitato. Per i versamenti eseguiti a partire dal 1 ottobre 2006 tali comunicazioni postali saranno sostituite da un estratto conto semestrale che rendiconterà tutti gli F24 presentati nel periodo, purché andati a buon fine. Occorre inoltre far presente che le predette tre tipologie di ricevute telematiche rimangono comunque disponibili nell’apposita sezione del servizio telematico (Entratel o Fisconline) utilizzato per eseguire il versamento.

5. POSSIBILITA’ DI ANNULLARE UN PAGAMENTO TELEMATICO

L’Agenzia delle Entrate offre la possibilità di annullare i versamenti telematici inviati dagli intermediari via Entratel mediante l’apposita funzione disponibile nell’applicazione omonima. Tale opportunità, tuttavia, è fruibile entro il quintultimo giorno precedente la data dell’addebito indicata nel F24.

E’ imminente, comunque, l’ampliamento dell’intervallo temporale entro cui poter richiedere l’annullamento sino al penultimo giorno lavorativo antecedente la scadenza. Supponendo, per esempio, che il termine per il versamento cada di lunedì, l’annullamento potrà essere richiesto entro il giovedì precedente.

A partire dal 2007 tale opportunità sarà estesa anche ai singoli contribuenti che operano direttamente per via telematica.

6. ENTI CHE ESEGUONO VERSAMENTI DIRETTI IN TESORERIA STATALE

Tutti gli enti, tenuti a eseguire pagamenti di ritenute alla fonte tramite versamenti diretti in tesoreria (Legge 388/2000, articolo 34, comma 3) ai quali è attribuita una partita IVA, non soggiacciono per tali pagamenti all’obbligo introdotto dal decreto legge n. 223/06. Per pagamenti diversi dalle ritenute alla fonte, gli enti dovranno utilizzare i servizi online dell’Agenzia o del sistema bancario e postale. Nei casi di oggettiva impossibilità ad accedere a conti correnti bancari o postali, tali enti potranno utilizzare il modello F24 cartaceo. In casi residuali ed eccezionali sarà comunque possibile effettuare versamenti diretti in tesoreria, con le stesse modalità previste per il pagamento delle ritenute alla fonte.

7. CASI PARTICOLARI

a) F24 predeterminati: i contribuenti destinatari di F24 predeterminati che intendano eseguire il relativo versamento senza ulteriori integrazioni possono procedere presentando il modello cartaceo ai consueti sportelli. I pagamenti di modelli F24 precompilati di pertinenza INPS potranno essere ancora effettuati con modalità non telematica fino al raggiungimento di specifiche intese con l’istituto previdenziale.

b) Versamenti rateali in corso: i contribuenti che alla data di avvio del disposto normativo (1 ottobre 2006) avevano iniziato a pagare in modo rateale i tributi e i contributi previdenziali utilizzando il modello F24 cartaceo, possono continuare a effettuare i versamenti seguendo la medesima modalità

c) Contribuenti beneficiari di crediti agevolati fruibili esclusivamente presso i concessionari della riscossione: i titolari di partita IVA che hanno diritto ad agevolazioni fiscali, nella forma di crediti d’imposta, che possono essere esercitate solo presso i concessionari della riscossione (tale tipologia è desumibile dall’elenco dei codici tributo disponibili sul sito dell’Agenzia www.gov.it possono utilizzare il modello F24 cartaceo.

d) Contribuenti impossibilitati a utilizzare conti correnti: i soggetti obbligati al versamento telematico ai quali fosse inibita, per cause oggettive (es. protestati, curatori fallimentari, ecc.), la possibilità di accedere ad un proprio conto corrente bancario o postale

I. possono utilizzare il modello F24 cartaceo

II. possono rivolgersi a un intermediario che aderisce al CBI

e) Eredi di titolari di partita IVA: è ammesso il versamento con modalità non telematiche per i soli adempimenti, eseguiti dagli eredi di titolare di partita IVA, concernenti la liquidazione dell’attività del de cuius.

f) Agricoltori esonerati a norma dell’art. 34, comma 6, del d.P.R. n. 633/72: non sono assoggettati all’obbligo di versamento telematico i produttori agricoli, titolari di partita IVA, che hanno realizzato un volume di affari non superiore a euro 2.582,28 (o 7.746,85 euro se operano in comuni montani), esonerati dagli obblighi IVA ai sensi dell’articolo 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/72

g) Cessazione di partita IVA: i soggetti che avessero cessato l’attività e avessero chiuso la relativa partita IVA, possono eseguire i residuali versamenti di imposte, contributi e premi, relativi all’ormai cessata attività, con modalità non telematiche

h) Affitto di azienda da parte di imprenditore individuale: in caso di affitto di unica azienda da parte di un imprenditore individuale, essendo sospesa la partita IVA dello stesso, i versamenti potranno essere effettuati con F24 cartaceo.