Tributario e Fiscale

Friday 08 October 2004

Gli stralci dal testo della finanziaria 2005 Parere della Commissione Bilancio della Camera 6.10.2004.

Gli stralci dal testo della finanziaria 2005 Parere della Commissione Bilancio
della Camera 6.10.2004.

Ddl Camera 5310 – Legge finanziaria per
il 2005. Stralci

La V Commissione Bilancio, tesoro e
programmazione, esaminato il disegno di legge finanziaria per il 2005 (A.C. 5310) ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del
Regolamento;

considerato che, sotto il profilo del
rispetto dell’articolo 11, commi 5 e 6, della legge n. 468 del 1978:

il provvedimento reca un complesso di
interventi con finalità correttive volti a garantire, per l’anno 2005, il
conseguimento dell’obiettivo dell’indebitamento netto della pubblica
amministrazione nella misura del 2,7 per cento;

con riferimento al prospetto di
copertura del provvedimento, gli interventi correttivi dovrebbero comportare,
nell’anno 2005, nuove o maggiori entrate per un importo stimato in 6.322
milioni di euro e riduzioni di spese correnti per un ammontare quantificato in
3.220 milioni di euro;

una parte significativa delle risorse indicate
per finalità di copertura dovrebbe essere assicurata dalla previsione del tetto
del 2 per cento di incremento delle spese delle pubbliche amministrazioni e, in
questo ambito, degli stanziamenti relativi al bilancio dello Stato;

appare indispensabile un’accurata verifica
della adeguatezza e della sufficienza della strumentazione normativa allo scopo
indicata, con particolare riferimento alle spese la cui entità è definita in
base a fattori legislativi, vale a dire sulla base di stanziamenti fissati da
disposizioni di legge o di quantificazioni determinate da meccanismi normativi;

è altresì indispensabile verificare
puntualmente l’ambito di applicazione delle disposizioni richiamate con
riferimento alle considerazioni svolte nella relazione tecnica che circoscrive
tale ambito alla sola categoria dei consumi intermedi e degli investimenti
fissi lordi, e alla precisazione fornita dal Ministro dell’economia e delle
finanze, per cui si tratterebbe esclusivamente di spese discrezionali;

ai fini di una accurata verifica della
portata delle disposizioni richiamate, che deve considerarne anche la
sostenibilità sotto il profilo finanziario e relativamente al buon andamento
delle amministrazioni interessate, è necessario che il Governo fornisca quanto
prima ulteriori e più puntuali elementi di conoscenza che evidenzino le voci di
spesa alle quali potrebbero applicarsi le misure di contenimento, analogamente
a quanto già avvenuto in occasione dell’esame parlamentare del decreto-legge n.
168 del 2004, nel corso del quale il Governo trasmise un elenco dettagliato
delle u.p.b. su cui intervenivano i tagli prospettati
dal provvedimento;

tale documentazione dovrà in ogni caso
essere predisposta nel più breve tempo possibile, in modo da consentire alle
Commissioni di merito e alla Commissione bilancio di svolgere un’adeguata e
consapevole istruttoria sui contenuti del provvedimento, e comunque entro la
prossima settimana;

appare altresì necessario disporre di più
dettagliati elementi di informazione
per quanto concerne l’elenco delle eccedenze di spesa da coprire riportate, ai
sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater
della legge n. 468 del 1978, nell’allegato 1, stante il fatto che in taluni
casi l’elenco non fornisce gli estremi normativi del provvedimento di cui si
dispone il rifinanziamento;

la predisposizione di più puntuali informazioni al riguardo risponde ad una duplice
esigenza: per un verso, si tratta di verificare la sussistenza dei requisiti
che possano giustificare la qualificazione di eccedenze di spesa, alla luce del
fatto che la disposizione di cui all’articolo 11, comma 3, lettera i-quater della legge n. 468 del 1978 intendeva assicurare
una adeguata trasparenza, in sede di manovra di bilancio, nella evidenziazione
dei maggiori oneri emersi nel corso dell’attuazione di provvedimenti di legge
rispetto alle previsioni iniziali, anche in relazione alla connotazione in
termini di regolazione debitoria di alcuni dei
maggiori oneri indicati nell’allegato 1. Per altro verso, occorre chiarire le
ragioni per le quali, in assenza di correttivi alla normativa oggetto di rifinanziamento, e quindi sui fattori che determinano la dinamica della relativa spesa, si disponga il rifinanziamento soltanto per l’anno 2005 e non anche per
gli esercizi successivi;

nel prosieguo dell’esame il Governo
dovrà inoltre provvedere a fornire un’integrazione della relazione tecnica con
riferimento ad alcune delle nuove o maggiori entrate indicate nel prospetto di
copertura in modo da consentire la verifica della effettiva possibilità di
acquisirle. Ciò vale, in particolare, per quanto concerne la previsione di un
aumento dell’aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui al
comma 17 dell’articolo 36, alla luce di recenti pronunce del Ministero
dell’economia e delle finanze in ordine alla aleatorietà di coperture effettuate a valere di incrementi
della tassazione sui tabacchi;

RITIENE

il disegno di legge finanziaria per il
2005 conforme alle disposizioni in materia di copertura finanziaria stabiliti
dalla vigente disciplina contabile;

esaminato altresì il disegno di legge sulla
base delle disposizioni che definiscono il contenuto proprio della legge
finanziaria di cui all’articolo 11, comma 3, della citata legge n. 468 del
1978;

apprezzata la scelta del Governo di concentrare
nel disegno di legge finanziaria gli interventi correttivi finalizzati al
contenimento dei saldi entro i limiti prefissati;

rilevato, alla luce della previsione di un
successivo intervento normativo finalizzato allo sviluppo, che alcune disposizioni
inserite nel testo del disegno di legge finanziaria possano utilmente essere
stralciate al fine della migliore distribuzione degli interventi in relazione
alla loro finalità e alla migliore organizzazione dell’esame parlamentare;

tali disposizioni appaiono infatti,
nell’ambito del disegno di legge finanziaria, frammentarie e isolate in quanto
non riconducibili ad una logica coerente di sostegno dell’economia e perciò
suscettibili di essere valutate estranee alle finalità proprie, ordinamentali o microsettoriali e
in qualche caso localistiche. Nel
contesto di un provvedimento specificamente rivolto a promuovere lo
sviluppo, le stesse disposizioni potrebbero trovare invece connessione con
altre più ampie misure e dunque costituire elementi di una più ampia manovra
rivolto a sostenere diversi settori di attività di diversa portata. Inoltre la
presenza di queste disposizioni determinerebbe la presentazione di emendamenti analoghi con l’effetto di congestionare
l’esame parlamentare della legge finanziaria;

RITIENE

di sottoporre all’attenzione del
Presidente della Camera, al fine delle decisioni da assumere, le seguenti
disposizioni suscettibili di essere valutate estranee al contenuto proprio
della legge finanziaria:

a) disposizioni di carattere ordinamentale e organizzatorio
che, secondo le indicazioni contenute nella relazione tecnica, non comportano
effetti finanziari:

articolo 18, che reca disposizioni
concernenti l’istituzione e l’organizzazione della Segreteria tecnica in
materia di inquinamento marino accidentale e per la sicurezza ambientale della
navigazione nonché la disciplina dei compensi per i membri dell’Osservatorio
nazionale sulle fonti rinnovabili e l’efficienza negli usi finali dell’energia;

articolo 25, commi 4-5, che prevedono la
facoltà, per il Ministero dell’ambiente, di avvalersi di una società per azioni
per le attività in materia di difesa del suolo e per il superamento delle
situazioni di dissesto idrogeologico e che autorizzano l’introduzione di
apposite procedure per l’utilizzo delle risorse finanziarie nei settori
suddetti;

articolo 25, commi 6-7 che disciplinano le
modalità di ripartizione delle risorse relative al servizio idrico integrato;

articolo 25, comma 8, che prevede la proroga
dei vincoli delle riserve idriche.

articolo 25, comma 10, che rivede la
disciplina delle procedure di approvazione del progetto di bonifica dell’area
di Sesto San Giovanni relativa al dimesso stabilimento Falck
e di attuazione della bonifica medesima. In questo caso si tratta, inoltre, di
un intervento di carattere localistico;

articolo 29, commi 1-2, che contengono
disposizioni relative alle modalità di assegnazione e di iscrizione in bilancio
dei finanziamenti a favore dell’Autorità per le comunicazioni e dell’Autorità
per l’energia e agli stanziamenti per le agenzie fiscali. Si tratta di
disposizioni ordinamentali estranee al contenuto
proprio della legge finanziaria, che potrebbero più appropriatamente essere
inserite nell’articolato del disegno di legge di
bilancio;

articolo 29, comma 3, che rivede la procedura
di ripartizione del fondo per la montagna;

articolo 29, comma 9, ultimo periodo, che
dispone l’abrogazione del comma 6 dell’articolo 2 del decreto legislativo n.
190 del 2002, che pone a carico dei fondi del Ministero delle infrastrutture la
possibilità di avvalersi di apposite strutture e di soggetti esterni da parte
del Ministero medesimo;

articolo 31, comma 7, che estende da 9 a 11
anni la durata in carica dei componenti delle commissioni tributarie.

b) disposizioni onerose che non
paiono riconducibili a finalità di sostegno o rilancio dell’economia, ovvero che prevedono interventi di carattere localistico o microsettoriale:

articolo 26, comma 4, che destina un
contributo di 5 milioni di euro per 15 anni a favore degli interventi di
riconversione e bonifica delle acciaierie di Genova-Cornigliano
(con impegno a trasferire i relativi importi nei fondi speciali al fine di
garantire la copertura della norma in altro provvedimento);

articolo 27, comma 7, che prevede un contributo
di 5 milioni di euro per il triennio 2005-2007 a favore della fondazione Ugo
Bordoni, che opera nel settore delle comunicazioni. Si tratta di norma che
comporta un aumento di spesa per un intervento di carattere microsettoriale
(con impegno a trasferire i relativi importi nei fondi speciali al fine di
garantire la copertura della norma in altro provvedimento);

articolo 29, comma 8, che estende la speciale
indennità prevista per il personale di magistratura anche durante il periodo di
astensione dal lavoro per maternità (con impegno a trasferire i relativi
importi nei fondi speciali al fine di garantire la copertura della norma in
altro provvedimento);

articolo 30, comma 4, che autorizza la spesa
di 15 milioni di euro per il 2005 per la realizzazione del Museo della Shoah (con impegno a trasferire i relativi importi nei
fondi speciali al fine di garantire la copertura della norma in altro
provvedimento);

c) altri interventi che, per la loro
entità o per il loro carattere settoriale, non sembrano rispondere alle
finalità del disegno di legge finanziaria, ma potrebbero essere più
opportunamente inseriti nel quadro generale delle politiche di sviluppo
delineato dall’apposito provvedimento collegato:

articolo 16, commi 4-7, recanti disposizioni
rivolte a prevedere la produzione, in via sperimentale, dei libri di testo
scolastici nella doppia versione a stampa e online
scaricabile da Internet e a stabilire le caratteristiche tecniche e il prezzo
dei medesimi libri. In questo caso si evidenzia altresì che la relazione
tecnica non quantifica gli effetti di risparmio che potranno determinarsi per
effetto delle disposizioni citate;

articolo 25, comma 1, che dispone un
finanziamento di 4,5 milioni di euro per il progetto Scegli-Italia
(con impegno a trasferire i relativi importi nei fondi speciali al fine di
garantire la copertura della norma in altro provvedimento);

articolo 25, commi 2-3, che disciplinano la
possibilità per la società per lo sviluppo dell’arte, della cultura e dello
spettacolo (ARCUS spa) di disporre di una quota pari
al 5 per cento delle risorse destinate alle infrastrutture.

Per quanto concerne le voci inserite
nelle Tabelle, si segnala che nella Tabella C,
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è stato inserito il decreto del
Presidente della Repubblica n. 136 del 2003, "Regolamento concernente
l’organizzazione, i compiti ed il funzionamento del registro italiano dighe
(RID) a norma dell’articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112", articolo 12. Si tratta di una disposizione di spesa permanente per
la quale la normativa in materia non prevede la quantificazione nella tabella C
della legge finanziaria ed appare, quindi, suscettibile di essere considerata
estranea al contenuto proprio della legge finanziaria".