Lavoro e Previdenza

Tuesday 16 November 2004

Gli incentivi al posticipo al pensionamento. INPS CIRCOLARE N. 150 del 11.11.2004

Gli incentivi al posticipo al pensionamento.

Legge n. 243 del 23 agosto 2004:
incentivo al posticipo del pensionamento. Istruzioni
procedurali e contabili. Istruzioni per i datori di lavoro. Variazioni al piano
dei conti.

INPS CIRCOLARE N. 150 del 11.11.2004

Con circolare n. 149 del 11 Novembre 2004 sono state fornite le
interpretazioni della normativa sull’incentivo al pensionamento introdotta
dall’art. 1, commi da 12 a 17, della legge n. 243 del 2004.

Con la presente circolare si forniscono le istruzioni operative per
l’attuazione della normativa medesima.

1. Linee organizzative

La certificazione del diritto a pensione nonché
l’esercizio dell’opzione al bonus rappresentano un prodotto/servizio
caratterizzato da elementi relazionali di particolare importanza che impongono
una gestione diretta dei rapporti con gli assicurati per rispondere in tempi
certi alle loro aspettative oltre che un complesso di conoscenze/esperienze
assimilabili a quelle necessarie per l’erogazione delle pensioni.

In tal senso:

– Le Direzioni Provinciali e Subprovinciali

Predisporranno perché le attività di front office
siano caratterizzate da una particolare attenzione rivolta all’utenza
interessata alla legge 243/2004.

Pertanto il front office sarà caratterizzato
da:

> Una “Accoglienza” (la reception)
in grado di orientare correttamente le persone e fornire informazioni
di carattere generale sulla legge 243/2004.

> Una “postazione di lavoro esclusiva ”, ben individuata ed
identificata, all’interno del Punto di Incontro
Assicurato Pensionato che, oltre alla ricezione delle domande, una prima
istruttoria delle stesse nonché, laddove possibile, il rilascio in tempo reale
del prodotto richiesto, garantirà la gestione globale della domanda anche, e
soprattutto, in termini di consulenza. A tal fine la postazione di lavoro sarà
presidiata da personale proveniente dalle UdP.

Il Responsabile Isola di Consulenza insieme con il Responsabile Punto di incontro, garantirà il presidio della postazione
attraverso una idonea turnazione del personale da concordare, in ogni caso, con
i Responsabili UdP.

Assicureranno, inoltre, le condizioni necessarie ad agevolare l’attività
di tale postazione prevenendo l’insorgere di possibili fattori che ne possano limitare l’operato.

Il Responsabile Isola di consulenza assicurerà, inoltre, la gestione
dell’Agenda degli appuntamenti e, insieme al Responsabile Punto di Incontro, il rispetto degli standard di servizio in
termini di qualità e tempi.

– Le Agenzie

Le Agenzie si faranno carico di qualsiasi problema sia loro
rappresentato sulla materia e individueranno appositi
spazi dedicati all’utenza interessata ai contenuti della legge 243/2004.

Il Monitoraggio

I Direttori provinciali e subprovinciali,
avvalendosi anche dei Responsabili della Comunicazione interna/esterna di sede,
monitoreranno, vista la novità e la delicatezza dell’operazione attivata dalla
legge 243/2004, ogni aspetto legato alla organizzazione
e alla comunicazione perché si possa rispondere in maniera adeguata ai
parametri qualitativi oggi richiesti.

L’esercizio dell’opzione e la richiesta di
certificazione del diritto acquisito da parte dei lavoratori saranno
opportunamente monitorati sia per seguire gli effetti della normativa, sia per
misurare e valorizzare, anche ai fini dei compensi incentivanti, gli
adempimenti da parte delle strutture periferiche, che saranno impegnate in
attività di istruttoria calcolo delle situazioni pensionistiche oggetto di
opzione da parte degli interessati e da un’attività di consulenza per
agevolarne le scelte.

2. Linee procedurali.

Il certificato del diritto a pensione e all’esercizio del “bonus” è un
prodotto/servizio che contiene una notevole valenza consulenziale;
il processo sottolinea fortemente tali aspetti nei
quali si esprime il maggior contenuto di valore per l’utente.

E’ opportuno segnalare che gli aspetti peculiari del processo, quelli su
cui è posta la maggiore enfasi, sono spesso orientati
ad esaltare la valenza consulenziale della
prestazione.

Da notare anche che il processo introduce elementi di
valutazione della situazione contributiva in proiezione pensionistica.
Ad es. l’attività Elaborazione provvedimento, stampa, firma e consegna prevede
che anche in caso di reiezione, siano comunque
indicati nel provvedimento i requisiti di accesso alla pensione attraverso le
tabelle normative relative al caso specifico del lavoratore in questione.

Le fasi del processo sono dettagliate negli allegati manuali organizzativo
e procedurale che sono parte integrante della presente
circolare.

Per gli aspetti relativi al rilascio della
certificazione per le situazioni non gestite dalla procedura pensioni (fondi
speciali ecc.) si forniranno a parte specifiche istruzioni.

2.1 La presentazione della domanda.

Il processo produttivo è innescato dalla domanda che può essere:

– di certificazione del diritto al conseguimento della pensione (mod.
LC1)

– di esercizio del diritto al “bonus” (LC7
“Richiesta per “bonus”);

Il modello LC1 con i relativi allegati è disponibile sul sito internet
dell’INPS; esso è similare a quello comunemente in uso per la presentazione
della domanda di pensione e, pertanto, il richiedente potrà fornire già al
momento della richiesta le informazioni
necessarie per permettere la certificazione del diritto alla pensione e al
“bonus”.

Per quanto concerne l’esercizio del diritto al “bonus” l’articolo 2 del
decreto ministeriale 6 ottobre 2004 stabilisce le
modalità di esercizio dell’opzione da parte del lavoratore e gli adempimenti a
carico dell’Istituto e del datore di lavoro per procedere all’erogazione del
“bonus”.

Il lavoratore deve manifestare la propria volontà, inviando all’INPS e
al proprio datore di lavoro il modello di comunicazione (modello LC7) allegato
al medesimo decreto attuativo e disponibile anche sul
sito Internet dell’Istituto, nonché nelle sedi
territoriali.

Il medesimo comma stabilisce che la comunicazione deve essere inviata
per lettera, fax o e-mail alla sede territoriale competente. Le indicazioni del
decreto non sono da considerarsi tassative. Per facilitare il contatto con
l’Istituto, il lavoratore può, quindi, inoltrare la
comunicazione anche attraverso i canali telematici (call center, internet con utilizzo del PIN), ovvero
avvalendosi dell’assistenza degli Enti di Patronato.

La comunicazione vale anche come richiesta di certificazione del
diritto. E’ comunque preferibile che il modello LC7
(richiesta “bonus”) sia accompagnato dal modello LC1 (necessario quest’ultimo in caso di delega al Patronato) con i relativi
allegati.

Il lavoratore, fino alla notifica dell’attestazione di possesso dei
requisiti per il diritto al “bonus” (modello LC8), può rinunciare all’opzione.

La certificazione del diritto alla pensione può essere richiesta tanto
dai lavoratori dipendenti quanto dai lavoratori autonomi e può riguardare sia
le pensioni di vecchiaia che quelle di anzianità.

Il bonus può essere richiesto soltanto da assicurati che al momento
della richiesta siano lavoratori alle dipendenze di
terzi e che abbiano diritto alla pensione di anzianità. Per raggiungere il
diritto alla pensione di anzianità può essere
utilizzata anche eventuale precedente contribuzione autonoma; in tal caso la finestra
utile sarà quella relativa alle pensioni dei lavoratori autonomi.

In base al tipo di domanda sono diverse le attività e le fasi del
processo ed anche i provvedimenti prodotti; in particolare:

– nel caso di domanda di certificazione del diritto al conseguimento
della pensione il processo prevede tutte le fasi necessarie alla verifica del
diritto e all’erogazione del certificato relativo (modello LC2 e modello LC4)

– nel caso di richiesta di bonus il processo prevede anche la verifica
del requisito aziendale e rilascio del certificato relativo (modello LC 8 e
modello LC2 Bonus)

2.2 Aggiornamento dell’archivio aziende.

Con la citata circolare n. del sono stati
forniti i criteri di individuazione delle amministrazioni pubbliche ex articolo
1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, classificate
con 3.xx.xx e 2.xx.xx i cui dipendenti sono esclusi dall’ambito di applicazione del “bonus”..

Al fine del rilascio della certificazione utile per il bonus si rende
necessario che preliminarmente l’unità di processo Aziende effettui
l’individuazione di quelle posizioni aziendali classificate con 2.xx.xx che
rientrano nell’ambito della categoria dei datori di lavoro del settore privato
e pertanto, come tali inclusi nel campo di applicazione della disposizione in
trattazione

Alle predette posizioni, tra le quali rientrano ad esempio le aziende
speciali, S.p.A con capitale interamente pubblico,
consorzi di bonifica ed in genere enti pubblici economici deve essere
attribuito il c.a. “0S”, avente il significato di
“Posizione relativa ad azienda ammessa al beneficio del “bonus” perché non
rientrante nelle pubbliche amministrazioni”.

Si richiama l’attenzione delle Sedi sulla necessità che in caso di
datori di lavoro con posizioni classificate con c.s.c.
2.xx.xx e contrassegnate da più codici di autorizzazione
della serie “6” (6A, ovvero 6B e/o 6C) che abbiano alla dipendenze lavoratori
aventi diritto al “bonus” dovranno essere aperte separate posizioni che saranno
classificate con il medesimo c.s.c. e con un solo
c.a. della serie “6” in aggiunta al c.a. “0S”.

In assenza del suddetto codice “0S” le procedure informatiche
non ammetteranno al beneficio tutte le posizioni
aziendali classificate con il c.s.c. 2.xx.xx.

In attesa che siano completate le suddette
operazioni, in caso di esito negativo della richiesta di bonus è opportuno che
l’u.d.p. assicurato pensionato interessi il referente
individuato nell’area u.d.p. aziende per procedere
alla verifica dell’effettiva assenza del requisito aziendale.

Si allega la tabella relativa ai c.sc. e ai codici di autorizzazione delle aziende escluse
dal bonus

Aziende escluse dal BONUS

CSC

CA

1.13.01

2F and 1D

1.15.01

3G

6.03.02

Tutti

0Z

3.xx.xx

tutti

2.xx.xx

eccetto il CA = 0S

2.3. La procedura
per il rilascio della certificazione e del bonus.

Per l’emissione della certificazione del diritto e per il bonus deve
essere utilizzata la procedura pensioni che è stata implementata con specifiche
opzioni relativamente alle situazioni attualmente
gestite. Con messaggio a parte si rilasciano i relativi programmi.

E’ in fase avanzata il completamento della procedura con il rilascio –
che sarà comunicato attraverso un apposito messaggio-
anche di ulteriori opzioni che consentono di definire le domande presentate da:

– iscritti ai Fondi Speciali (Ferrovieri, Elettrici, Autoferrotranvieri,
Telefonici, Volo);

– dirigenti di aziende industriali già iscritti
al soppresso INPDAI;

– assicurati con contribuzione all’estero;

– quanto non gestito attualmente dalla
Procedura Pensioni.

Le operazioni necessarie per l’aggiornamento dei conti assicurativi
devono essere effettuate direttamente sugli archivi
centrali evitando di implementarli e/o di variarli direttamente in Procedura
Pensioni.

E’ necessario, quindi, prima di prelevare il conto assicurativo in
Procedura pensioni , attivarsi per:

– Acquisire da Arca i modelli CUD e O1m/sost presentati per la definizione della domanda;

– Acquisire, nel caso di lavoratore autonomo (ART e
COM), i dati reddituali autocertificati
dal lavoratore con il modello CTR/ARTCO;

– Accreditare in ARPA la contribuzione derivante da ricongiunzione e da
riscatto;

– Accreditare in ARPA la contribuzione figurativa;

– Acquisire negli archivi di gestione i versamenti di
contribuzione volontaria e lavoro domestico;

– Apportare le necessarie variazioni sugli specifici
archivi centrali in caso di contribuzione sovrapposta ed incompatibile con
altra contribuzione. Si ricorda che la Procedura Pensioni non verifica la compatibilità tra periodi lavorativi che si
sovrappongono; sarà quindi cura dell’operatore, nella fase preliminare di
aggiornamento del conto, accertare la compatibilità di tali contribuzioni
sovrapposte o duplicate, per la corretta utilizzazione dei periodi sia ai fini
del diritto che della misura.

2.4 Output
del processo.

E’ importante verificare in questa fase la correttezza dei dati
identificativi aziendali in caso di bonus confrontando i dati contenuti nel
modello di domanda di rinuncia all’accredito contributivo “bonus” (LC7) con
quelli che compaiono in questa fase.

Il processo produce i seguenti possibili provvedimenti:

LC2: Certificato del diritto al conseguimento
della pensione di anzianità, ha in allegato l’estratto conto analitico e
sintetico; nel caso l’interessato abbia i requisiti per esercitare il diritto
al bonus sul certificato è indicato l’importo della pensione provvisoria.

LC2Bonus: Certificato del diritto al conseguimento della pensione di anzianità e al diritto all’esercizio del bonus; prevede
l’indicazione dell’importo della pensione e ha in allegato l’estratto conto
analitico e sintetico.

LC4: Certificato del diritto al conseguimento
della pensione di vecchiaia; ha in allegato l’estratto conto analitico e
sintetico;

LC5a: Provvedimento di reiezione della domanda
di certificato al diritto al conseguimento della pensione di anzianità; ha in
allegato l’estratto conto analitico e sintetico e le tabelle specifiche
riportanti i requisiti richiesti per l’accesso alla pensione di anzianità per
la tipologia di appartenenza del lavoratore richiedente;

LC5v: Provvedimento di reiezione della domanda
di certificato al diritto al conseguimento della pensione di vecchiaia; ha in
allegato l’estratto conto analitico e sintetico;

LC8: Comunicazione all’azienda e, per
conoscenza, al lavoratore del diritto all’esercizio del bonus;

LC9: Provvedimento di reiezione della domanda
di esercizio del “bonus”. E’ rivolto al soggetto che ha diritto al certificato
per la pensione di anzianità ma non ha i requisiti per
il bonus (si accompagna al mod LC2);

LC10: Provvedimento di reiezione della domanda
di esercizio del “bonus”. E’ rivolto al soggetto che ha diritto al certificato
per la pensione di vecchiaia e quindi non ha i requisiti per il bonus (si
accompagna al mod LC4);

I documenti vengono stampati in duplice copia,
la prima rimane agli atti della Sede e la seconda, con le pagine numerate, deve
essere inviata all’assicurato.

Il modello LC8 (certificazione per l’accesso al bonus) viene stampato in unica copia che deve rimanere agli atti
della Sede.

L’invio del modello LC8 all’azienda e al lavoratore viene
effettuato centralmente tramite Postel attraverso una
procedura che ne garantisce la non riproducibilità.

La procedura centrale, che viene resa operativa
in data odierna, provvede con cadenza giornaliera a inviare agli interessati i
modelli LC8 relativi alle domande di bonus accolte sino al giorno precedente.

Per le domande di certificazione patrocinate provenienti da INTERNET la
procedura effettua per tutti i modelli solo la stampa
della copia agli atti della Sede, in quanto la comunicazione verrà trasmessa
tramite lo stesso canale.

Controllo finale sul buon esito delle
operazioni

Si invitano gli operatori a prestare la massima
attenzione in ordine alla corretta esecuzione della stampa dei modelli e
dell’aggiornamento di tutti gli archivi della procedura. Alla fine dell’intero
processo viene visualizzato e stampato un prospetto
con l’esito dell’operazione; in caso di esito negativo vengono riportate le
segnalazioni di errore.

Manuale della procedura.

Si allega il manuale relativo agli aspetti
procedurali e si rammenta che per ogni esigenza di assistenza e consulenza le
Sedi potranno rivolgersi al punto creato presso la Direzione Centrale Pensioni
e raggiungibile attraverso l’indirizzo di posta elettronica
callpensioni@inps.it

3. Adempimenti
dei datori di lavoro nei confronti dei lavoratori che hanno diritto al bonus.

Nei confronti dei lavoratori dipendenti che optano
per l’incentivo al posticipo del pensionamento, per espressa previsione di
legge, viene meno l’obbligo da parte del datore di lavoro del versamento della
contribuzione pensionistica, ivi compreso il contributo aggiuntivo dell’1% ex
articolo 3 ter della legge n. 438 del 1992, per il
periodo di decorrenza del beneficio e fino al 31 dicembre 2007, ovvero per il
minor periodo collegato al compimento dell’età per il pensionamento di
vecchiaia.

L’importo dei contributi pensionistici non versati deve essere
interamente corrisposto al lavoratore entro il mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi stessi. Come precisato
nella lettera circolare del Ministero n. 5767/G/86/256 del 6 ottobre 2004, il
datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore l’ammontare dei
contributi, sia per la parte a carico dello stesso sia per la parte a carico
del lavoratore, al netto di eventuali sgravi di cui
beneficia l’azienda.

Resta, invece, confermato l’assoggettamento alle altre forme
contributive.

E’ necessario richiamare l’attenzione dei datori di lavoro sulla
circostanza che soltanto dopo la ricezione della certificazione (modello LC8)
da parte dell’Istituto si può dar luogo all’erogazione del “bonus” e, fino a
quel momento, i contributi devono essere interamente versati all’INPS.

I datori di lavoro privati alle cui dipendenze
risultano occupati i suddetti lavoratori, per il versamento della
contribuzione diversa da quella pensionistica e per la compilazione del modello
DM10/2, a decorrere dal periodo di paga nel corso del quale sussiste il diritto
al “bonus” che, comunque, non potrà essere anteriore al mese di novembre 2004
(scadenza mod. F24 16 dicembre), si atterranno alle modalità di seguito
riportate.

Datori di lavoro tenuti al versamento
della contribuzione pensionistica al F.P.L.D.

I datori di lavoro in epigrafe:

– determineranno l’importo dei contributi, diversi da quelli di
pertinenza del F.P.L.D.,
dovuti in base alle caratteristiche contributive aziendali (c.s.c.,
c.a. e qualifica del lavoratore);

– riporteranno il relativo importo in uno dei righi in bianco dei quadri
"B-C" del mod. DM10/2 utilizzando il codice tipo contribuzione
"80" che assume il nuovo significato di "lavoratori esclusi dalla contribuzione IVS art. 1, comma 12, della legge n. 243
del 2004”. Detto codice sarà preceduto dal previsto codice
qualifica del lavoratore e seguito dal quarto carattere ove richiesto.

Dovranno essere compilate le caselle “numero dipendenti”, “numero giornate”, “retribuzioni” e “somme a debito del
datore di lavoro”.

Si precisa che il tipo contribuzione “80” non sarà accettato sulle
posizioni aziendali con c.s.c. 2.xx.xx e con più
codici di autorizzazione della serie “6” (6A, 6B, 6C).
Ove necessario dovrà essere richiesta l’apertura di una
separata posizione (vedi punto 3.2).

Datori di lavoro che occupano
lavoratori iscritti a Fondi sostitutivi ovvero a
evidenze contabili separate nell’ambito del FPLD, gestiti dall’INPS.

I datori di lavoro privati che occupano personale iscritto a Fondi
diversi dal F.P.L.D. ovvero in evidenza contabile
separata del F.P.L.D., per
l’esposizione dei dati relativi ai lavoratori che hanno esercitato l’opzione,
opereranno come segue.

Per il versamento delle contribuzioni minori dei lavoratori interessati
si atterranno alle modalità di cui al punto precedente.

I predetti lavoratori non dovranno essere, ovviamente, riportati in
corrispondenza dei particolari codici utilizzati per il versamento della
contribuzione pensionistica dovuta ai diversi Fondi di previdenza.

Per le particolari categorie dei Fondi integrativi costituiti per legge
(Gas, Esattoriali, Porto di Genova e Trieste), in
attesa di chiarimenti, deve continuare ad essere versato il relativo
contributo.

Datori di lavoro che occupano
lavoratori iscritti all’INPS per i quali non sono dovute
le contribuzioni minori

I lavoratori beneficiari del “bonus” per i quali,
in relazione alle caratteristiche dell’azienda, non sono dovute le
contribuzioni minori dovranno essere contrassegnati nel quadro “B-C” del DM10,
ai soli fini statistici, con il codice “BN80” avente il significato di “lavoratori
con diritto al “bonus”, per i quali non sono dovute le contribuzioni minori”,
seguito dal numero dei dipendenti e dal monte retributivo. Ovviamente, nessun
dato sarà indicato nella colonna “Contributi”.

Conguagli periodi
pregressi

Nel caso in cui la comunicazione e la certificazione pervengano successivamente al conseguimento del diritto al “bonus” il
datore di lavoro procede al recupero delle contribuzioni pensionistiche già
versate, ivi compreso il contributo aggiuntivo ex legge n. 438 del 1992,
portandole a conguaglio nel quadro “D” del modello DM10/2, utilizzando i codici
di nuova istituzione:

“L801” avente il significatodi “recupero
contributi IVS per i lavoratori iscritti al F.P.L.D.
e alle evidenze contabili degli ex Enti pubblici creditizi, ex
articolo 1, comma 12, della legge n. 243/2004”;

“L802” avente il significatodi “ recupero
contribuzioni pensionistiche già versate nei confronti dei dirigenti ex INPDAI,
ex articolo 1, comma 12, della legge n. 243/2004”;

“L803” avente il significatodi “recupero
contributi IVS per i lavoratori iscritti agli ex Fondi elettrici, telefonici e
pubblici servizi di trasporto ed al Fondo volo, ex articolo 1, comma 12, della
legge n. 243/2004”.

Modalità di
compilazione del quadro del modello 770 e del modello CUD.

Ai fini della compilazione della Parte “C” del modello
770/2005 Sempl. e del
modello CUD 2005 (dati previdenziali ed assistenziali INPS), i datori di lavoro
provvederanno ad indicare i lavoratori in questione utilizzando il codice
"80" nella casella "tipo rapporto" della sezione 1 dei
"Dati previdenziali ed assistenziali INPS". Non dovrà essere barrata
la voce "IVS" e non dovrà essere compilato il campo
"retribuzioni particolari" per i Fondi sostitutivi gestiti dall’INPS.

4. Istruzioni Contabili

Per la rilevazione contabile del rimborso dei contributi ai datori di
lavoro per eventuali versamenti da questi già effettuati
nelle more della certificazione da parte dell’Inps
per i lavoratori aventi diritto al “bonus”, la procedura DM, in presenza nel
quadro “D” del mod. DM 10/2 del codice “L801”, imputa le somme non dovute al
già esistente conto FPR 34/000, ovvero, sulla base dei “codici autorizzazione”
che identificano, ciascuno, gli ex Enti pubblici creditizi (contabilità separata
nell’ambito del FPLD), imputa, per quanto concerne l’onere da porre a carico
della Cassa di Risparmio Vittorio Emanuele delle Province Siciliane e del Banco
di Sicilia, rispettivamente, i conti FPZ 34/006 e FPZ 34/009, già esistenti.

Per la rilevazione del rimborso dei contributi a carico degli altri ex
Enti pubblici creditizi sono stati istituiti i conti FPZ 34/101, FPZ 34/102,
FPZ 34/103, FPZ 34/104, FPZ 34/105, FPZ 34/107, FPZ 34/108 e FPZ 34/110, che vengono riportati nell’allegato elenco.

In corrispondenza del codice
“L802” che, come già evidenziato al punto 3.2 della
presente circolare, contraddistingue il rimborso di contributi a carico della
contabilità separata nell’ambito del FPLD per i dirigenti iscritti al soppresso
INPDAI, la procedura DM provvede ad imputare il rimborso stesso al conto
esistente FPY 34/100.

Infine, in presenza del codice “L803” la
procedura DM, sulla base del codice statistico contributivo (c.s.c.) che consente di identificare il Fondo sostitutivo
al quale è iscritta l’azienda – ex Fondo degli elettrici, ex Fondo dei
telefonici ed ex Fondo dei pubblici servizi di trasporto, divenuti contabilità
separate in seno al FPLD, nonché il Fondo di previdenza per il personale
dipendente dalle aziende di navigazione aerea -, imputa il rimborso in
questione ai rispettivi conti FPU 34/000 (elettrici), FPX 34/000 (telefonici),
FPV 34/000 (trasporti) e VLR 34/000 (volo), anch’essi già esistenti.