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Friday 27 November 2015

Gli atti tributari sottoscritti dai c.d. dirigenti dichiarati “decaduti” sono validi

(Cass. civ., sez. tributaria, sentenza n. 22800/15; sentenza n. 22803/15, n. 22810/15;  depositate il 09 novembre 2015)

“In base al principio della tassatività delle cause di nullità degli atti tributali non occorre, ai meri fini della validità dell’atto, che i funzionari deleganti e delegati possiedano la qualifica di dirigente, ancorchè essa sia eventualmente richiesta da altre disposizioni” (cfr. Cass. civ., sez. tributaria, sentenza 22800/15).

“la sorte degli atti impositivi formati anteriormente alla sentenza n. 37 del 2015 della Corte Costituzionale, sottoscritti da soggetti al momento rivestenti funzioni di capo dell’ufficio, ovvero da funzionari della carriere direttiva appositamente delegati, e dunque da soggetti idonei ai sensi dell’art. 42 d.p.r. n. 600 del 1973, non è condizionata dalla validità o meno della qualifica dirigenziale attribuita per effetto della censurata disposizione di cui all’art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012(cfr. Cass. Civ., sez. Tributaria, sentenza n. 22810/15)

Rimangono deluse le aspettative dei contribuenti che hanno proposto ricorso avverso le cartelle esattoriali firmate dai 767 dirigenti delle Entrate decaduti dal ruolo.
In particolare, nello scorso marzo, la Corte Costituzionale (sent. n. 37 del 2015) dichiarava illegittima l’attribuzione di incarichi dirigenziali a chi non aveva superato il concorso.
Fiorirono dunque le eccezioni di nullità in ogni stato e grado dei procedimenti.
La Cassazione, in tre recenti pronunce (n. 22800/15, n. 22803/15, n. 22810/15 depositate il 09 novembre 2015), ha sancito la validità degli atti emessi dai c.d. dirigenti “decaduti”, ponendo fine alle speranze dei ricorrenti.
In tali ipotesi, la delega di firma proveniente dal capo dell’ufficio risulta sufficiente a fare salvi gli atti firmati dal dipendente non graduato ed, ai meri fini della validità dell’atto, non occorre che i funzionari deleganti  e delegati possiedano la qualifica di dirigente.
Ma andiamo per ordine.
L’avviso di accertamento rimane, in ogni caso, nullo nel caso di mancata sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato, ai  sensi dell’art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973.
Sul punto, la Corte ha affermato che rivestono la qualifica di “impiegati alla carriera direttiva” i funzionari appartenenti alla terza area di cui al contratto del comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005 (art. 17).
Tali soggetti, infatti, sono ritenuti in grado di manifestare la volontà dell’amministrazione finanziaria negli atti a rilevanza esterna.
Nel caso concreto, dunque, il contribuente dovrà verificare non solo la presenza di una delega di firma, ma anche l’appartenenza del funzionario firmatario alla terza area professionale, non potendo i lavoratori appartenenti alle prime due aree professionali sottoscrivere atti impositivi.
In particolare, ove lo stesso contribuente contesti la mancanza di delega e/o la carenza di legittimazione del soggetto che ha sottoscritto l’avviso di accertamento, sarà onere dell’Amministrazione fornire la prova del possesso dei requisiti soggettivi indicati dalla legge.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha più volte chiarito che incombe sempre sull’Amministrazione finanziaria dimostrare, in caso di specifica e puntuale contestazione, l’esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell’ufficio.
Ciò in virtù del principio della “vicinanza della prova”, secondo cui, discutendosi di circostanze che coinvolgono la stessa Amministrazione, quest’ultima detiene la relativa documentazione, di difficile accesso per il contribuente.
Alla luce delle considerazioni esposte, tramontano le aspettative di tutti quei contribuenti che, sino ad oggi, avevano sperato di ottenere l’annullamento delle cartelle di pagamento di Equitalia, emesse in conseguenza degli accertamenti illegittimi.
Ai soggetti è rimasta possibilità di ricorso solo nell’ipotesi in cui la delega sia in bianco, in quanto quest’ultima deve contenere, a pena di nullità, il termine di validità ed il nominativo del soggetto delegato, tenendo presente che sarà sempre onere dell’Amministrazione fornire la prova in merito alla corrispondenza dei requisiti della delega al dettato normativo.

Avv. Elena Buscaglia