Penale

Thursday 04 December 2003

Gli animalisti esultano: 5000 € di ammenda per avere colpito un cane con un calcio. Cassazione – Sezione terza penale (up) – sentenza 16 ottobre-3 dicembre 2003, n. 46291

Gli animalisti esultano: 5000 ¬ di ammenda per avere colpito un cane con un calcio

Cassazione Sezione terza penale (up) sentenza 16 ottobre-3 dicembre 2003, n. 46291

Presidente Savignano relatore Postiglione

Pm Favalli ricorrente Lo Sinno

Fatto e diritto

Il Tribunale di Lipari, con sentenza del 2 luglio 2002, ha condannato Lo Sinno Giuseppe alla pena di 5 mila euro di ammenda, per violazione dellarticolo 727 Cp, avendo incrudelito contro un cane con calci senza alcuna giustificazione.

Ha proposto ricorso per Cassazione limputato deducendo violazione di legge ed erronea motivazione sotto vari profili: a) mancanza di presupposti considerato che al cane fu dato un semplice calcetto;

b) mancanza di prove, non essendo sufficienti le dichiarazioni della proprietà dellanimale;

c) non imputabilità per essere lagente in condizioni di squilibrio mentale;

d) eccessività della pena;

e) mancata concessione dei benefici di legge.

I motivi di ricorso sono non solo generici, ma manifestamente infondati.

Il fatto non è contestato. La dettagliata deposizione della persona offesa, ritenuta credibile, ha riferito di più calci allanimale, inferti volontariamente e senza alcuna necessità.

Nella contravvenzione di cui allarticolo 727 Cp non è richiesta la lesione fisica allanimale, essendo sufficiente una sofferenza, poiché la norma mira a tutelare gli animali quali esseri viventi capaci di percepire con dolore comportamenti non ispirati a simpatia, compassione ed umanità.

Limputato incrudeliva contro il cane per costringere la padrona dellanimale a farsi vedere, dimostrando la natura futile del suo comportamento doloso.

Secondo lincensurabile valutazione del giudice di merito il comportamento dellimputato fu libero, sicché non si palesava la necessità di una perizia psichiatrica, peraltro non richiesta.

Anche sulla pena, peraltro non eccessiva per la gravità dellepisodio, esiste congrua motivazione.

È noto, infine, che i benefici di legge rientrano nella facoltà discrezionale del giudice di merito.

PQM

La corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro 500 alla Cassa delle ammende.