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Thursday 30 January 2003

Giustizia amministrativa e opposizione di terzo. Il parere del Consiglio di Stato. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – Sentenza 20 gennaio 2003 n. 208

Giustizia amministrativa e opposizione di terzo. Il parere del Consiglio di Stato

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI Sentenza 20 gennaio 2003 n. 208

FATTO

Con il ricorso in opposizione di terzo in epigrafe API Energia s.p.a. ha chiesto lannullamento della sentenza n.1917/2002 con la quale questa Sezione del Consiglio di Stato ha respinto il ricorso in appello proposto per lannullamento della sentenza del Tar per le Marche n.1132/2001.

Il ricorso viene proposto per i seguenti motivi:

1) i due gradi del giudizio si sarebbero svolti in assenza di un soggetto legittimato, API Energia s.p.a. la quale vantava un interesse proprio al rinnovo ventennale della concessione rilasciata ad API Raffineria di Ancona s.p.a., in quanto società per azioni del gruppo “API”, costituita ad hoc quale società di progetto per realizzare, all’interno della raffineria API di Falconara Marittima, l’impianto denominato IGCC, autorizzato nell’ambito del più ampio progetto denominato SEA; API Energia si sarebbe obbligata con Enel a produrre energia elettrica da cedere esclusivamente alla stessa sulla base di una convenzione di durata ventennale; da qui l’interesse di API Energia a veder rinnovata la concessione relativa all’intera raffineria API di Falconara Marittima.

La Regione Marche, il Comune di Falconara Marittima e la Provincia di Ancona si sono costituiti in giudizio, chiedendo che il ricorso in opposizione di terzo venga dichiarato inammissibile o comunque respinto.

Allodierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Con sentenza n.1132/2001 il Tar per le Marche accoglieva due distinti ricorsi, proposti dalla Regione Marche e dal Comune di Falconara Marittima avverso il decreto 15.10.1998 n.16508, con il quale il Ministero dellIndustria, del Commercio e dellArtigianato (ora Ministero delle Attività Produttive) aveva concesso, in accoglimento di unistanza presentata il 21.3.1997, la proroga ventennale della concessione petrolifera allAPI Raffineria di Ancona s.p.a. per la gestione della raffineria ubicata nel territorio del Comune di Falconara Marittima.

Con sentenza n.1917 del 9.4.2002 questa Sezione respingeva i ricorsi in appello proposti per lannullamento della menzionata decisione dallAPI Raffineria di Ancona s.p.a. e dal Ministero delle attività produttive.

Oggetto dellodierno giudizio è costituito dal ricorso in opposizione di terzo proposto da API Energia s.p.a., società per azioni del gruppo “API”, costituita ad hoc quale società di progetto per realizzare, all’interno della raffineria API di Falconara Marittima, l’impianto denominato IGCC.

API Energia s.p.a. lamenta che i due gradi di giudizio si sarebbero svolti in assenza di un soggetto legittimato.

Il ricorso in opposizione di terzo è inammissibile per mancanza di legittimazione di API Energia s.p.a..

Infatti, l’opposizione di terzo ordinaria (art.404, comma 1, c.p.c.) è prevista per tutelare il litisconsorte necessario pretermesso ovvero il titolare di una situazione soggettiva autonoma ed incompatibile con quella accertata dalla sentenza di cui trattasi (cfr. fra tutte Cons. Stato, IV, n.55/1999 e Cass. civ., I, n.4103/2001).

API Energia s.p.a. è una società del gruppo API che non era in alcun modo destinataria del provvedimento di proroga della concessione annullato dalla sentenza contestata (o dei precedenti decreti di autorizzazione rilasciati ad API Raffineria di Ancona s.p.a.), né tali provvedimenti avevano l’effetto giuridico di ampliare o modificare la sfera giuridica soggettiva dell’odierna ricorrente.

È quindi evidente che API Energia s.p.a. non è un litisconsorte necessario nel giudizio avente ad oggetto la legittimità del provvedimento di proroga della concessione rilasciata ad API Raffineria di Ancona s.p.a..

La ricorrente non è neanche il titolare di una situazione soggettiva autonoma ed incompatibile con quella accertata in sentenza, in quanto il pregiudizio dei diritti del terzo, che legittima la proposizione da parte di questo dell’opposizione ordinaria di terzo, deve derivare dalla efficacia diretta del giudicato, e non da quella riflessa indiretta perché dipendente dai rapporti di derivazione dei diritti stessi che possono legare il terzo ad una delle parti in causa (cfr. Cass. civ, n.2145/1988).

L’opposizione di terzo ordinaria può essere proposta non già da tutti coloro che rivestono la qualità di terzi rispetto al giudizio nel quale fu emessa la sentenza ed abbiano comunque un interesse, sia pure di fatto, ad insorgere contro la pronuncia, ma soltanto da chi, oltre ad essere terzo, vanta in relazione al bene che ha formato oggetto della controversia un proprio diritto autonomo e nel contempo incompatibile con il rapporto giuridico accertato o costituito dalla sentenza.

API Energia s.p.a. non vanta alcun diritto autonomo e distinto da quello dei soggetti che sono stati parti del giudizio.

L’esistenza di rapporti giuridici tra una parte del giudizio e il ricorrente in opposizione di terzo consente che quest’ultimo possa proporre, quale avente causa o creditore di una parte, l’opposizione di terzo revocatoria prevista dall’articolo 404, comma II, c.p.c., e non l’opposizione di terzo ordinaria che è preclusa a coloro la cui situazione giuridica sia collegata da un rapporto di dipendenza o di derivazione con quella di altri soggetti parti in causa (cfr. Cass. civ. n.2008/77).

Una diversa interpretazione condurrebbe alla irragionevole conclusione che qualunque creditore di una parte del giudizio possa proporre l’opposizione di terzo ordinaria, in chiaro contrasto con le previsioni dell’articolo 404 c.p.c..

Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile causa la mancanza di legittimazione di API Energia s.p.a. a proporre opposizione ordinaria di terzo.

Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, dichiara inammissibile il ricorso in opposizione di terzo in epigrafe.Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2002, dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale – Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:

Mario Egidio SCHINAIA Presidente

Luigi MARUOTTI Consigliere

Pietro FALCONE Consigliere

Guido SALEMI Consigliere

Roberto CHIEPPA Consigliere Est.

Depositata in segreteria il 20 gennaio 2003.