Civile

Wednesday 30 July 2003

Giurisdizione del Giudice Ordinario sulle controversie in tema diritto di prelazione a favore dello Stato su beni di interesse interesse storico ed artistico (Cassazione Sezioni Unite, sentenza n. 6221 del 17 aprile 2003).

Giurisdizione del Giudice Ordinario sulle controversie in tema diritto di prelazione a favore dello Stato su beni di interesse interesse storico ed artistico (Cassazione Sezioni Unite, sentenza n. 6221 del 17 aprile 2003).

Cassazione

Sezioni Unite Civili

Ordinanza 6221/2003

(Presidente Delli Priscoli relatore Napoletano Pg Apice parzialmente conforme ricorrente Provincia di Vicenza controricorrente F.)

Svolgimento del processo

G.F., con atto di citazione notificato il 28 luglio 2000, convenne innanzi al Tribunale di Venezia il Ministero per i beni e le attività culturali, la Provincia di Vicenza ed il Pontificio Istituto per le Missioni estere, chiedendo che egli, per effetto dellatto pubblico di compravendita concluso in data 13 novembre 1999 con listituto convenuto, fosse dichiarato proprietario del complesso immobiliare denominato Villa Zabec, in relazione al quale il Ministero suddetto aveva esercitato il diritto di prelazione a favore della Provincia di Vicenza ai sensi dellarticolo 61 decreto legislativo 490/99.

Chiese, in via subordinata, che allaccertamento del suo diritto di proprietà si pervenisse in conseguenza dellinvalidità ed inefficacia del decreto del 28 gennaio 2000, col quale dal ministero era stato esercitato il diritto di prelazione e che le amministrazioni convenute fossero, comunque, condannato a risarcirgli i danni cagionatigli con la ritardata consegna del complesso immobiliare.

A fondamento della domanda lattore addusse che: a) era illegittimo il decreto in data 29 gennaio 2000, col quale la Soprintendenza di Verona aveva esteso a tutto il parco, alla chiesetta ed allantica peschiera il vincolo già imposto alla villa, sia perché non comunicato ai destinatari del provvedimento sia perché adottato allevidente fine di consentire lesercizio del diritto di prelazione sullintero complesso, come compravenduto dai privati: b) la Provincia di Vicenza aveva tardivamente richiesto al Ministero di esercitare il diritto di prelazione; c) il decreto col quale la prelazione era stata esercitata a favore della Provincia di Verona era viziato dalla mancata notificazione allalienante ed allacquirente entro due mesi dalla denuncia dellalienazione, poiché la notificazione era stata eseguita a mezzo del messo della Provincia di Vicenza, privo del relativo potere; d) la deliberazione del Consiglio provinciale con la quale la Provincia di Vicenza aveva espresso la volontà di esercitare la prelazione viziata sia perché largomento non era indicato nellodg della seduta, sia perché priva del parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio e del parere di regolarità contabile del responsabile di ragioneria, sia perché il bilancio di previsione del 2000 era stato approvato oltre il termine di legge.

Nel corso del giudizio il Ministero per i beni e le attività culturali ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice amministrativo e la Provincia di Vicenza, condividendo tale eccezione, ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione.

Degli intimati, mentre il F. resiste con controricorso, il ministero ed il Pime Pontificio Istituto per le Missioni Estere – non hanno svolto attività difensive.

Il Pm ha concluso per la dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario.

Vè memoria difensiva per la ricorrente.

Ritiene questa Suprema Corte che correttamente sia stato adito il giudice ordinario.

Costituisce in giurisprudenza ius receptum il principio secondo cui il diritto di prelazione a favore dello Stato, previsto dallarticolo 31 legge 1089/39, nelle alienazioni a titolo oneroso di cose di interesse artistico e storico, è espressione di un potere statale di supremazia per il conseguimento dellinteresse pubblico alla conservazione ed al generale godimento di determinati beni e si esercita mediante lemanazione di un provvedimento amministrativo, avente natura e finalità ablatorie, e la comunicazione, nel termine di due mesi dalla denunziatio, fissato a pena di decadenza dellarticolo 32, comma 1, legge citata, del provvedimento stesso allinteressato. Tale comunicazione assume, pertanto, essa stessa valore di elemento costituito della fattispecie ablatoria, non giù di mero strumento conoscitivo dellavvenuto esercizio della prelazione (cfr., Cassazione 8079/92; 1950/96). Da tale principio deriva, in conformità a quanto comunemente si ritiene in tema di procedimenti ablatori, che, ove si deduca la carenza, in capo alla pubblica amministrazione, del diritto di prelazione ovvero lacquisizione del diritto di proprietà sul bene senza lesercizio del diritto di prelazione nel termine per esso stabilito, il che equivale alla deduzione della carenza di potere ablatorio dopo la scadenza dello stesso termine, la relativa controversia spetterà alla giurisdizione del giudice ordinario, venendo in rilievo la tutela del diritto soggettivo di proprietà del privato (cfr. la giurisprudenza citata).

Nel caso in esame non può, pertanto, dubitarsi della competenza giurisdizionale del giudice ordinario con riferimento alla parte della causa pretendi che fa leva sullillegittimità dellestensione del vincolo di cui allarticolo 2 legge 1089/39 della villa allintero parco, alla chiesetta ed allantica peschiera nonché sulla scadenza del termine, asseritamene perentorio, della richiesta di esercizio della prelazione avanzata dalla Provincia di Vicenza. Tali vizi, se sussistenti, secondo la prospettazione attorea, evidenzierebbero la carenza del diritto di prelazione su alcuni beni o su tutti i beni per i quali il diritto in concreto è stato esercitato.

Ad analoga conclusione è agevole pervenire con riferimento alla dedotta mancanza, nel termine fissato dallarticolo 32, comma 1, legge 1089/39, di una valida comunicazione del provvedimento di esercizio della prelazione, quella eseguita essendo stata operata mediante notificazione a mezzo di messo dipendente dalla provincia, privo, ad avviso dellattore, del relativo potere.

Poiché, secondo tale prospettazione, il relativo vizio determinerebbe la mancanza, nel termine fissato dalla legge della legge comunicazione del provvedimento, che, come si è premesso, è uno degli elementi costitutivi del procedimento ablatorio, devesi ritenere, indipendentemente da ogni valutazione della fondatezza nel merito dellassunto sul quale la deduzione si fonda, che sotto il profilo in esame con la domanda si prospetti la carenza dellesercizio del potere acquisitivo spettante alla pubblica amministrazione.

Quanto, infine, ai vizi di legittimità che a vario titolo inficerebbero la deliberazione del Consiglio provinciale, con la quale veniva espressa la volontà di esercitare la prelazione, si osserva che la pretesa illegittimità di tale atto presupposto, da accertarsi incidenter tantum dal giudice ordinario, si rifletterebbe, secondo la prospettazione attorea, sulla legittimità dello stesso atto di esercizio del diritto di prelazione, concorrendo a determinare, in definitiva, lillegittimità dei beni e, quindi, la lesione di un diritto soggettivo al di fuori di un legittimo esercizio del relativo potere.

Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente regolamento.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e compensa integralmente tra le parti le spese del presente regolamento.

Così deciso in Roma il 19 dicembre 2002.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 17 aprile 2003.