Penale

Tuesday 25 February 2003

Già in vigore il decreto legge contro la violenza negli stadi. Decreto Legge 24 febbraio 2003, n.28. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2003, n.45)

Già in vigore il decreto legge contro la violenza negli stadi. I primi a farne le spese sono i tifosi del Torino protagonisti degli scontri di sabato sera al Delle Alpi

Decreto Legge 24 febbraio 2003, n.28

Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza

in occasione di competizioni sportive.

(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2003, n.45)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di contrastare la recrudescenza di episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive, prevedendo misure idonee a prevenire e reprimere i comportamenti particolarmente pericolosi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attivita’ culturali, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro della giustizia;

Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. All’articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater sono sostituiti dai seguenti:

“1-bis. Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali e’ obbligatorio o facoltativo l’arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, l’arresto e’ altresi’ consentito nel caso di reati di cui all’articolo 6-bis, comma 1, e all’articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge.

1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, quando non e’ possibile procedere immediatamente all’arresto per ragioni di sicurezza o incolumita’ pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell’articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi dai quali emerge con evidenza il fatto, ne risulta autore, sempre che l’arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le trentasei ore dal fatto. 1-quater. Quando l’arresto e’ stato eseguito per uno dei reati indicati dal comma 1-bis, l’applicazione delle misure coercitive e’ disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura penale.”.

2. Sono soppressi il secondo ed il terzo periodo del comma 6 dell’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 24 febbraio 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Urbani, Ministro per i beni e le attivita’ culturali

Pisanu, Ministro dell’interno

Castelli, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Castelli