Ambiente

Friday 03 September 2004

Gestione dei rifiuti solidi. L’ istituzione del tributo per il deposito dei rifiuti in discarica è competenza statale o regionale. La questione rimessa alla Consulta. N. 60 RICORSO PER LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE 22 giugno 2004.

Gestione dei rifiuti solidi. Listituzione del tributo per il deposito dei rifiuti in discarica è competenza statale o regionale. La questione rimessa alla Consulta

N.   60   RICORSO PER LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE 22 giugno 2004.

  Ricorso per questione di legittimita’ costituzionale depositato in cancelleria il 22 giugno 2004 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Ambiente (tutela dell’) – Regione Emilia-Romagna – Disposizioni in materia di ambiente – Determinazione del tributo per il deposito in discarica dei rifiuti solidi – Deliberazione della Giunta regionale – Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri – Denunciata violazione della sfera di competenza statale in materia tributaria, trattandosi di tributo istituito con legge statale – Violazione dell’art. 3, comma undicesimo, legge n. 549/1995 che riserva alla legge regionale il compito di fissare l’ammontare del tributo. – Legge della Regione Emilia-Romagna 14 aprile 2004, n. 7, art. 44, comma 3. – Costituzione, artt. 117, comma 2, lett. e), in relazione all’art. 3, comma ventinovesimo della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Ambiente (tutela dell’) – Regione Emilia-Romagna – Disposizioni in materia di ambiente – Tariffa relativa al servizio idrico integrato – Fissazione con Decreto del Presidente della Giunta regionale – Denunciata violazione della sfera di competenza statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni. – Legge della Regione Emilia-Romagna 14 aprile 2004, n. 7, art. 47. – Costituzione, artt. 117, comma 2, lett. m). (GU n. 34 del 1-9-2004)  Ricorso  del  Presidente del Consigli dei ministri in carica, rappresentato  dall’Avvocatura  generale  dello  Stato,  presso i cui uffici e’ legalmente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;      Contro  Regione  Emilia-Romagna,  in  persona  del presidente del giunta  regionale  in  carica  per la dichiarazione di illegittimita’ incostituzionalita’   degli  artt. 44,  comma  3  e  47  della  legge regionale  Emilia-Romagna, 14 aprile 2004, n. 7 recante «Disposizioni in  materia  ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali, per violazione rispettivamente dell’art. 117, comma secondo, lett. e) della  Costituzione  in  relazione  all’art. 3, comma 29, della legge n. 549  del  1995,  e  l’art.  117, comma secondo, lettera m) e comma terzo,  della  Costituzione  in relazione all’art. 13, comma 3, della legge  n. 36  del  1994.  (Delibera  del Consiglio dei ministri del 3 giugno 2004)».

    1.  – La Regione Emilia-Romagna con la legge 14 aprile 2004, n. 7

detta  varie  disposizioni in materia ambientale ed apporta modifiche

ed integrazioni ad alcune leggi regionali.

    Il  Titolo I reca norme in materia di conservazione degli habitat

naturali  e seminaturali nonche’ della flora e della fauna selvatiche

di  cui alle direttive CE nn. 92/43 e 70/409 inerenti la retre natura

2000.

    Il Capo I definisce le finalita’ e l’ambito di applicazione della

legge, nonche’ le funzioni della regione in tale materia.

    Viene  regolamentata  l’adozione  delle  misure  di conservazione

necessarie, che possono prevedere la adozione di piani di gestione, e

sono   definite   le  varie  fattispecie  e,  quindi,  attribuite  le

competenze a seconda del caso.

    La valutazione di incidenza, prevista dal d.P.R. n. 237 del 1997,

e’  disciplinata  dalla  legge in esame anche per gli interventi ed i

progetti che ricadono in un’area protetta.

    Il  Titolo  II  contiene  una  serie  di  disposizioni  in  campo

ambientale,  tra  cui  la  attribuzione  di competenze (in materia di

raccolta  dei  funghi,  di  funzioni  amministrative,  di bonifica) e

detta,  inoltre,  disposizioni  in  materia di occupazione ed uso del

territorio, prevedendo una puntuale disciplina per quanto riguarda la

gestione   delle   aree   del  demanio  idrico,  che  regolamenta  il

procedimento  per  il  rilascio  delle  concessioni,  la  durata,  il

rinnovo,  la  revoca  e  la  decadenza  delle  stesse.  Sono  inoltre

determinati  i  canoni  per i vari casi di concessione delle aree del

demanio  idrico  e  vengono  previste  sanzioni amministrative per la

violazione delle sue disposizioni.

    Una  sezione  e’ dedicata alle disposizioni in materia di uso del

territorio,  con particolare riguardo alle attivita’ estrattive, agli

abitati da consolidare e alle sopraelevazioni.

    Infine,  per  conformarsi  alla  evoluzione  della  disciplina in

materia ambientale, apporta modifiche a precedenti leggi regionali di

settore.

    2.  –  Le  norme  relative alla determinazione del tributo per il

deposito  in  discarica  dei  rifiuti  (art.  44,  comma  3)  e della

fissazione della tariffa relativa al servizio idrico integrato e alla

gestione  dei  rifiuti (art. 47) presentano profili di illegittimita’

costituzionale.

    3.  –  L’art.  44,  comma  3, prevede che l’ammontare del tributo

speciale  per  il  deposito  in  discarica dei rifiuti solidi, di cui

all’art.  3,  comma  29,  della legge n. 459 del 1995 sia fissato con

deliberazione della giunta regionale.

    Si  verte in materia di tributi erariali attribuiti alla regione,

non   di   tributi   regionali.   In   materia,   la   giurisprudenza

costituzionale ha precisato che i tributi il cui gettito e’ destinato

agli  enti  autonomi  non  possono  essere  qualificati  come tributi

propri,  poiche’ si tratta di tributi istituiti con legge statale che

riconosce  solo  uno  spazio  di  autonomia  assai  limitato.  Non e’

possibile,  in materia tributaria, una piena esplicazione di potesta’

regionali senza la normativa statale di coordinamento, senza la quale

e’  precluso  alla  regione  di  intervenire,  se non nei limiti gia’

attualmente riconosciuti.

    Fermo  restando peraltro il divieto di procedere in senso inverso

all’art. 119 della Costituzione, e di sopprimere semplicemente, senza

sostituirli,  gli spazi di autonomia riconosciuti dalle leggi statali

in vigore. (Sentenza n. 37 del 2004).

    La  norma  viola,  dunque,  l’art. 117, comma secondo, lettera e)

della  Costituzione  in relazione allo stesso art. 3, comma 29, della

legge n. 259 del 1995, che riserva alla legge regionale il compito di

fissare l’ammontare di tale imposta.

    4.  – L’art. 47, che introduce l’art. 25-ter alla legge regionale

n. 25  del  1999, prevede che con decreto del presidente della giunta

venga  stabilito  il  metodo  per  la  determinazione  della  tariffa

relativa al servizio idrico integrato ed alla gestione dei rifiuti.

    L’individuazione  dei criteri per la determinazione della tariffa

in  materia  di  acque  costituisce  per  sua  natura  sia un livello

essenziale  di  prestazione  che  deve  essere  garantito su tutto il

territorio  nazionale,  sia  un  principio fondamentale in materia di

governo  del  territorio.  Infatti,  l’art.  13, comma 3, della legge

n. 36  del  1994 rimette la determinazione di tali criteri allo Stato

con  un  procedimento  che prevede al concertazione e l’intesa con le

regioni.

    La  disposizione  in  rassegna,  pertanto,  che  attribuisce alla

giunta  regionale  la  definizione  di  criteri,  oltre  a violare il

principio   costituzionale   dell’intesa  e  concertazione  tra  enti

territoriali,  viola  l’art.  117,  comma 2, lettera m) e l’art. 117,

terzo comma, della Costituzione.

                                     P. Q. M.

    Chiede  di  dichiarare  la  illegittimita’  costituzionale  degli

articoli  44,  comma  3, per violazione dell’art. 117, secondo comma,

lettera  e)  della  Costituzione  in  relazione all’art. 117, secondo

comma,  lettera  m)  e dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione

della  legge  regionale  Emilia-Romagna 14 aprile 2004, n. 7, recante

disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi

regionali.

        Roma, addi’ 10 giugno 2004

              L’avvocato dello Stato: Maurizio Fiorilli