Civile

Friday 17 October 2008

GARANTE PRIVACY, PROVVEDIMENTO 17 luglio 2008. Conti correnti: è gratuito l’acceso ai dati personali dei familiari defunti.

GARANTE PRIVACY, PROVVEDIMENTO 17
luglio 2008. Conti correnti: è gratuito l’acceso ai dati personali dei
familiari defunti.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott.
Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott.
Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario
generale;

VISTE le istanze (e in
particolare quelle del 7 dicembre 2007 e 19 febbraio 2008) con le quali Guido
Nannini, in qualità di legittimario di Danilo Nannini deceduto nel 2007, aveva
chiesto a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., ai
sensi degli artt. 7 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali
(d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), di ottenere la conferma dell’esistenza e la
comunicazione di tutti i dati personali relativi al de cuius dalla stessa
conservate in relazioni a rapporti bancari da questi intrattenuti con
l’istituto di credito;

VISTO il ricorso presentato da
Guido Nannini (rappresentato e difeso dall’avv. Francesca Bucciarelli Ducci)
nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con il quale il
ricorrente, dopo aver ricevuto, in luogo del dovuto riscontro, alcune richieste
volte a ottenere un versamento a favore dell’istituto di credito a fronte delle
spese da sostenere per fornire la documentazione richiesta, ha chiesto al
Garante di ordinare alla resistente di estrapolare e comunicare i dati
personali relativi al defunto e di porre a carico della resistente le spese
sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti
d’ufficio e, in particolare, la nota del 16 aprile 2008 con la
quale questa Autorità, ai sensi dell’art. 149 del Codice, ha invitato il
titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste del ricorrente,
nonché la successiva nota del 6 giugno 2008 con la quale è stata disposta la
proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota anticipata via fax
il 9 maggio 2008 con la quale la banca resistente, nel
dichiarare di aver "inizialmente chiesto il rimborso spese alla luce del
contenuto" di precedenti lettere dell’8 e 29 ottobre 2007 con le quali il
ricorrente chiedeva copia della documentazione bancaria ai sensi dell’art. 119
del d.lg. 1 settembre 1993, n. 385,
ha confermato l’esistenza di informazioni personali
riferibili al de cuius, precisando il numero del conto corrente e alcune
informazioni in ordine allo stato dello stesso alla data del decesso e
dichiarando che, "a seguito di espressa richiesta", l’istituto di
credito potrà fornire "copia della documentazione di riferimento ai sensi
dell’art. 119 Tub";

VISTA la memoria inviata via fax
il 13 maggio 2008 con la quale il ricorrente ha
lamentato l’inadeguatezza del riscontro ottenuto dalla controparte che si
sarebbe limitata a fornire "un’informazione di tipo identificativo della
sola situazione esistente alla data del (…), senza comunicare tutte le
informazioni ancora disponibili relative a tutti i rapporti intrattenuti con il
de cuius"; rilevato che il ricorrente ha ribadito quindi la propria
richiesta di accesso ai dati personali "riguardanti il de cuius, comunque
detenuti e conservati, senza esclusione di sorta, e non ancora comunicati
relativi ad ogni rapporto contrattuale intercorso ancorché estinto, con particolare
riguardo alle informazioni personali relative al contratto di conto corrente,
quali le informazioni contenute nei relativi estratti conto e le comunicazioni
in forma intelligibile delle operazioni effettuate, le movimentazioni bancarie,
come da richiesta, più volte, formulata";

VISTA la nota pervenuta via fax
il 7 luglio 2008 con la quale la banca resistente,
tenuto conto del disposto degli art. 7 del Codice e 119 del d.lg. 385/1993, ha
sostenuto di aver fornito un riscontro adeguato alle richieste del ricorrente;

RILEVATO che il ricorrente
risulta legittimato a esercitare il diritto di accesso nei confronti dei dati
personali relativi al padre defunto ai sensi dell’art. 9, comma 3, del Codice,
che riconosce tale diritto a "chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela
dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione";
precisato che tale diritto è distinto dal diritto di accesso alla
documentazione bancaria di cui all’art. 119 del testo unico in materia bancaria
(d.lg. 1° settembre 1993, n. 385) che consente al cliente o a "colui che
gli succede a qualunque titolo" di ottenere copia di interi atti o
documenti bancari, contenenti o meno dati personali,
ivi compresi i dati personali relativi a terzi;

CONSIDERATO
che, allorché debba fornire riscontro a una richiesta di accesso formulata ai
sensi dell’art. 7 del Codice, il titolare del trattamento non ha l’obbligo di
esibire o allegare copia di ogni singolo documento contenente i dati personali
dell’interessato, prevedendo invece l’art. 10 del Codice che i dati debbano
essere estrapolati da archivi e documenti che li contengono e comunicati
all’interessato in forma intelligibile; rilevato, peraltro, che solo quando
l’estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa, il riscontro alla
richiesta dell’interessato "può avvenire anche attraverso l’esibizione o
la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali
richiesti" (art. 10, comma 4, del Codice), dati che, naturalmente, devono
essere messi a disposizione in modo intelligibile (e quindi con l’indicazione
del significato di eventuali codici, sigle, ecc.) e con l’oscuramento di quelli
relativi a terzi;

RILEVATO altresì che l’esercizio
del diritto di accesso ai dati personali deve essere garantito gratuitamente e
non può essere condizionato a quanto statuito, ad altri fini, dal predetto
testo unico in materia bancaria e creditizia in
riferimento al distinto diritto del cliente di ottenere copia di interi atti e
documenti bancari contenenti o meno dati personali;

RILEVATO che, nel caso di specie,
due delle diverse istanze con cui il ricorrente ha chiesto di accedere ai dati
personali relativi al defunto sono state formulate con espresso riferimento al
citato art. 7 del Codice e che con esse il ricorrente
ha chiesto l’estrapolazione di tutti i dati personali in questione comunque
detenuti dalla banca;

RITENUTO che,
con riferimento a tale richiesta di accesso, il ricorso deve essere accolto
tenuto conto che la banca resistente ha omesso di comunicare, in dettaglio e in
forma intelligibile, tutti i dati personali relativi ai rapporti intrattenuti
dal de cuius con l’istituto di credito, limitandosi a indicare soltanto alcuni
dati sintetici, relativi alla situazione del rapporto di conto corrente
all’epoca del decesso; ritenuto di dover quindi ordinare alla resistente di
aderire alla richiesta del ricorrente e di comunicargli, nei limiti e con le
modalità sopra richiamate in relazione all’art. 10 del Codice, entro il 15
settembre 2008, tutti i dati personali relativi ai rapporti contrattuali riferibili
al de cuius (ivi compresi i dati contenuti nei contratti stipulati, quelli di
cui agli estratti conto, alle movimentazioni bancarie, etc.) che non sono
ancora stati comunicati; ritenuto che l’istituto di credito resistente dovrà
altresì dare conferma dell’avvenuto adempimento a questa Autorità entro la
medesima data;

RITENUTO che deve essere invece
dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell’art.
149, comma 2, del Codice, limitatamente ai dati personali già comunicati
al ricorrente;

VISTA la
determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria
dell’ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto
congruo, su questa base, determinare l’ammontare delle spese e dei diritti
inerenti all’odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro
150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in
particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del
titolare del trattamento nella misura di euro 250, previa compensazione della
residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del
Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n.
196);

VISTE le osservazioni
dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del
regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e ordina a
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. di corrispondere nei limiti e con le
modalità di cui all’art. 10 del Codice, entro il 15 settembre 2008, alla
richiesta di accedere a tutti i dati personali relativi al de cuius (ivi
compresi i dati contenuti nei contratti stipulati e quelli di cui agli estratti
conto o alle movimentazioni bancarie), dando conferma a questa Autorità
dell’avvenuto adempimento entro la medesima data;

b) dichiara non luogo a
provvedere sul ricorso, limitatamente ai dati personali già comunicati al
ricorrente;

c) determina nella misura
forfettaria di euro 500, l’ammontare
delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 250 euro,
previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Banca
Monte dei Paschi di Siena S.p.A., la quale dovrà
liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 17 luglio 2008

IL PRESIDENTE

Pizzetti

IL RELATORE

Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE

Buttarelli