Civile

Wednesday 07 May 2008

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, COMUNICATO STAMPA 6 maggio 2008. Redditi on line: illegittima la diffusione dei dati sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI, COMUNICATO STAMPA 6 maggio 2008. Redditi on line: illegittima la
diffusione dei dati sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate

L’Autorità Garante per la privacy
ha concluso l’istruttoria avviata sulla diffusione, tramite il sito web
dell’Agenzia delle entrate, dei dati relativi alle dichiarazioni dei redditi
dei contribuenti italiani. Il Collegio (composto da
Francesco Pizzetti, Giuseppe Chiaravalloti, Mauro Paissan, Giuseppe Fortunato),
nel ribadire quanto già sostenuto nel provvedimento con il quale aveva
immediatamente invitato a sospendere la pubblicazione on line, ha stabilito che
la modalità utilizzata dall’Agenzia è illegittima.

L’Agenzia delle entrate dovrà
quindi far cessare definitivamente l’indiscriminata consultabilità, tramite il
sito, dei dati relativi alle dichiarazioni dei redditi per l’anno 2005.

La decisione dell’Agenzia
contrasta con la normativa in materia. In primo luogo, perché il Dpr n.600/1973
stabilisce che al direttore dell’Agenzia delle entrate spetta solo il compito
di fissare annualmente le modalità di formazione degli elenchi delle
dichiarazioni dei redditi, non le modalità della loro pubblicazione, che
rimangono prerogativa del legislatore. Attualmente, per le dichiarazioni ai
fini dell’imposta sui redditi, la legge prevede unicamente la distribuzione
degli elenchi ai soli uffici territoriali dell’Agenzia e la loro trasmissione
ai soli comuni interessati e sempre con riferimento ai contribuenti residenti
nei singoli ambiti territoriali.

L’inserimento dei dati in
Internet, inoltre, appare di per sé non proporzionato rispetto alla finalità
della conoscibilità di questi dati.

L’uso di uno strumento come Internet
rende indispensabili rigorose garanzie a tutela dei cittadini. L’immissione in
rete generalizzata e non protetta dei dati di tutti i contribuenti italiani
(non sono stati previsti "filtri" per la consultazione on line) da
parte dell’Agenzia delle entrate ha comportato una serie di conseguenze: la
centralizzazione della consultazione a livello nazionale ha consentito, in
poche ore, a numerosissimi utenti, non solo in Italia ma in ogni parte del
mondo, di accedere a innumerevoli dati, di estrarne copia, di formare archivi,
modificare ed elaborare i dati stessi, di creare liste di profilazione e
immettere ulteriormente dati in circolazione, ponendo a rischio la loro stessa
esattezza. Tale modalità ha, inoltre, dilatato senza limiti il periodo di conoscibilità
di dati che la legge stabilisce invece in un anno.

L’Autorità ha poi rilevato che
non è stato chiesto al Garante il parere preventivo prescritto per legge.

L’Autorità ha altresì specificato
che va ritenuta illecita anche l’eventuale ulteriore diffusione dei dati dei
contribuenti da parte di chiunque li abbia acquisiti, anche indirettamente, dal
sito Internet dell’Agenzia. Tale ulteriore diffusione può esporre a conseguenze
di carattere civile e penale.

Resta fermo il diritto-dovere dei
mezzi di informazione di rendere noti i dati delle posizioni di persone che,
per il ruolo svolto, sono o possono essere di sicuro interesse pubblico, purché
tali dati vengano estratti secondo le modalità
attualmente previste dalla legge.

L’Autorità sottolinea, sin d’ora,
che, qualora il Parlamento e il Governo intendessero porre mano ad una
revisione della normativa alla luce del mutato scenario tecnologico, si porrà
l’esigenza di individuare, sentita l’Autorità, soluzioni che consentano un
giusto equilibrio tra forme proporzionate di conoscenza dei dati dei
contribuenti e la tutela dei diritti degli interessati.

Il Garante ha stabilito, infine,
di contestare all’Agenzia, con separato provvedimento, l’assenza di un’idonea
informativa ai contribuenti riguardo alla forma adottata per la diffusione dei
loro dati, anche al fine di determinare la relativa sanzione amministrativa.

Per dare la massima conoscibilità
al provvedimento e anche per consentire a tutti di avere maggiore
consapevolezza che la ulteriore messa in circolazione
dei dati è un fatto illecito che può avere anche rilevanza penale, l’Autorità
ha disposto la pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale.

Roma, 6 maggio 2008