Civile

Monday 27 June 2005

Fusione, capacità processuale ed estinzione del processo civile Tribunale di Mantova – ordinanza 9.6.2005

Fusione, capacità processuale ed estinzione del processo civile

Tribunale di
Mantova – ordinanza 9.6.2005

Il Giudice

premesso che la Factorit S.p.A. ha depositato atto con il quale ha segnalato
la fusione per incorporazione della Factorit S.p.A.
in Banca Italease S.p.A.,
atto notificato a tutte le altre parti presso i rispettivi procuratori, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 300 c.p.c., ai fini
dell’interruzione del processo,

osservato che il nuovo disposto dell’art. 2504 bis c.c. prevede espressamente
che la società incorporante assuma i diritti e gli obblighi dell’incorporata
proseguendo in tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione,

considerato che il dato testuale della noma
indicata potrebbe portare a ritenere che l’operazione di fusione non sia idonea
a determinare l’interruzione del processo, posto che statuisce una continuità
nel rapporto processuale,

rilevato, tuttavia, che dal punto di vista processualcivilistico non vi è ragione per ritenere la
norma – peraltro inserita nel codice civile tra disposizioni di natura
sostanziale – derogatoria dei principi generali che regolano l’interruzione
del processo, atteso che con la fusione
il soggetto giuridico incorporato ha necessariamente perso capacità
processuale, dovendo assimilarsi il fenomeno estintivo
della persona giuridica alla morte della persona fisica, con la conseguenza
che, nel caso in cui il procuratore abbia comunicato l’evento, si impone
l’interruzione e la prosecuzione del giudizio nei confronti del successore a titolo
universale, nella specie nei confronti dell’incorporante,

osservato che l’interruzione del processo non
è fenomeno che contrasta con il concetto di prosecuzione nel rapporto
processuale introdotto dalla norma citata, visto che il giudizio non si estingue
e rimane il medesimo se proseguito ai
sensi dell’art. 303 c.p.c.,

ritenuto, pertanto, che all’art. 2504 bis
c.c. debba attribuirsi valenza solo sostanziale, per cui la norma nulla innova
nell’ordinamento, ribadendo quanto già poteva desumersi dall’art. 110 c.p.c., e quindi che la società incorporante succede in
ogni rapporto sostanziale e processuale dell’incorporata,

valutato, dunque, che il fenomeno
interruttivo avrebbe potuto essere evitato unicamente attraverso la
prosecuzione volontaria del giudizio ad opera della società incorporante,

visto l’art.300 c.p.c.,

dichiara interrotto il processo a far tempo
dal 12 maggio 2005.