Civile

Tuesday 05 October 2004

Frodi sulle carte di pagamento. Novità in arrivo con la proposta di legge approvata dal Consiglio dei Ministri. Camera dei Deputati, Proposta di Legge 5263

Frodi sulle carte di pagamento. Novità in arrivo con la proposta di legge approvata dal Consiglio dei Ministri

Camera dei Deputati, Proposta di Legge 5263

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento

Articolo 1.

(Sistema di prevenzione)

1. E` istituito presso il Ministero delleconomia e delle finanze un sistema di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi sulle carte di pagamento.

2. Con il termine di « carte di pagamento » si intendono quei documenti che si identificano con le carte di credito e le carte di debito.

3. Partecipano al sistema di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi sulle carte di pagamento, le societa` , le banche e gli intermediari finanziari che emettono carte di pagamento e gestiscono reti commerciali di accettazione di dette carte, di seguito denominate « societa` segnalanti », individuati nel decreto del Ministro delleconomia e delle finanze di cui allarticolo 7.

4. Le societa` segnalanti comunicano al Ministero delleconomia e delle finanze i dati e le informazioni di cui agli articoli 2 e 3. I dati e le informazioni alimentano un apposito archivio informatizzato.

5. Titolare dellarchivio informatizzato e responsabile della sua gestione e` lUfficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento del Ministero delleconomia e delle finanze.

6. Nellambito del sistema di prevenzione opera un gruppo di lavoro, con funzioni consultive, per la trattazione delle problematiche di settore.

Articolo 2.

(Dati che alimentano larchivio informatizzato)

1. Larchivio informatizzato e` alimentato da:

a) dati identificativi dei punti vendita e dei legali rappresentanti degli esercizi commerciali nei cui confronti e` stato esercitato il diritto di revoca della convenzione che regola la negoziazione delle carte di pagamento per motivi di sicurezza o per condotte fraudolente denunciate allautorita` giudiziaria;

b) dati identificativi degli eventuali contratti di rinnovo della convenzione stipulati con gli esercenti di cui alla lettera a);

c) dati identificativi delle transazioni non riconosciute dai titolari delle carte di pagamento ovvero dagli stessi denunciate allautorita` giudiziaria;

d) dati identificativi relativi agli sportelli automatici fraudolentemente manomessi.

Articolo 3.

(Informazioni relative al rischio di frode che alimentano larchivio informatizzato)

1. Le singole societa` segnalanti comunicano altresì, previa notifica al titolare dellarchivio, le informazioni relative ai punti vendita e alle transazioni che configurano un rischio di frode. Tali informazioni sono conservate nellarchivio per il tempo necessario alle predette societa` ad accertare leffettiva sussistenza del rischio di frode.

2. Decorso il periodo di cui al comma 1, e` fatto obbligo alla societa` segnalante di comunicare al titolare dellarchivio lesito del monitoraggio.

3. I risultati di specifico interesse, corredati dei necessari elementi conoscitivi, sono comunicati altresì, anche di iniziativa, secondo le modalita` stabilite dal decreto di cui allarticolo 7, agli uffici del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dellinterno competenti in materia di analisi dei fenomeni criminali e di cooperazione, anche internazionale, di polizia, finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati commessi mediante carte di credito o altri mezzi di pagamento.

Articolo 4.

(Accesso allarchivio informatizzato da parte delle societa` segnalanti)

1. Relativamente ai dati di cui allarticolo 2, le societa` segnalanti hanno accesso allarchivio informatizzato per liscrizione dei dati di loro competenza e per la consultazione di quelli forniti dalle altre societa`.

2. Relativamente alle informazioni di cui allarticolo 3 e fermo restando lobbligo di notifica di cui al comma 1 dello stesso articolo 3, le societa` segnalanti hanno accesso allarchivio informatizzato per limmissione delle informazioni di loro competenza. Laccesso alla consultazione delle informazioni fornite dalle altre societa` puo` essere autorizzato di volta in volta dal titolare dellarchivio alle societa` che ne fanno espressa richiesta.

Articolo 5.

(Scambio di dati con la Banca dItalia)

1. LUfficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento puo` richiedere alla Banca dItalia laccesso allarchivio di cui allarticolo 10-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386, introdotto dallarticolo 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, per la consultazione dei dati sulle carte di pagamento rubate o smarrite.

2. La Banca dItalia, nellesercizio della funzione prevista dallarticolo 146 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, puo` richiedere allUfficio di cui al comma 1 aggregazioni fra i dati contenuti nellarchivio informatizzato di cui allarticolo 1, comma 4.

Articolo 6.

(Costi)

1. Allonere derivante dalla realizzazione dellarchivio informatizzato, pari a euro 260.000 per lanno 2004 e a euro 70.000 annui per gli anni 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nellambito dellunita` previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2004, allo scopo

parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Laccesso allarchivio informatizzato da parte delle societa` segnalanti e` gratuito.

Articolo 7.

(Termini, modalita` e condizioni per la gestione del sistema di prevenzione)

1. Con apposito decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, da adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri, dellinterno, della giustizia, delle attivita` produttive, per linnovazione e le tecnologie, e previo esame congiunto con la Banca dItalia, sono individuate le societa` segnalanti e specificate le singole voci da comunicare a titolo di dati di cui allarticolo 2 e di informazioni di cui allarticolo 3.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono stabilite le modalita` relative allaccesso ai dati e alle informazioni in possesso dellUfficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento da parte del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dellinterno per lesercizio delle funzioni di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 1o aprile 1981, n. 121, nonche´ da parte degli uffici competenti dalle Forze di polizia di cui allarticolo 16, primo comma, della stessa legge.

3. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono individuati e fissati i termini e le modalita` secondo cui i dati e le informazioni ivi previsti devono essere comunicati e gestiti. Sono inoltre definiti i parametri che configurano il rischio di frode di cui allarticolo 3, gli obblighi delle societa` segnalanti e la struttura dellarchivio informatizzato, la composizione e le regole di funzionamento del gruppo di lavoro di cui allarticolo 1, i livelli di accesso allarchivio informatizzato e le modalita` di consultazione dei dati e delle informazioni ivi contenuti.

4. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce altresì le modalita` di attuazione dello scambio dei dati tra lUfficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento e la Banca dItalia ai fini di cui allarticolo 5.

Articolo 8.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione

nella Gazzetta Ufficiale.