Banca Dati

Thursday 17 March 2016

Fratello totalmente a carico del pensionato: spetta la pensione di reversibilità

(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 3963/16; depositata il 29 febbraio)

Qualora una sentenza sia cassata per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, è precluso al giudice di rinvio qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato, sulla scorta di una rivalutazione dei fatti accertati o di una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso.  Consegue che, una volta accertato, alla stregua degli art. 84 e 85 del d.P.R. n. 1092 del 1973, regolante le pensioni degli impiegati civili dello Stato, applicabile anche ai dipendenti del Banco di Napoli, il diritto alla pensione di reversibilità in favore, in mancanza di altri aventi causa, ai fratelli del pensionato, non potrà più essere sindacato nuovamente il principio di diritto già enunciato in sede di legittimità nella sentenza rescindente.
Principio affermato dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro con la sentenza n. 3963,  pubblicata il  29 febbraio 2016.

Il caso in esame: azione proposta dall’erede di soggetto richiedente il diritto alla pensione di reversibilità in quanto sorella convivente e a carico del pensionato deceduto.
L’erede legittimo della sorella di un pensionato Banco Di Napoli  agiva in giudizio al fine di ottenere il pagamento della pensione di reversibilità a  suo tempo richiesta all’Inps ed al Banco di Napoli, in quanto sorella convivente e totalmente a carico del proprio fratello, pensionato Banco di Napoli.  L’allora Pretore rigettava la domanda ed analogamente il Tribunale in grado di appello confermava la decisione del primo giudice. Ricorreva in Cassazione il richiedente il beneficio e la Corte di legittimità riformava la sentenza, rinviando alla Corte d’Appello per  la nuova decisione, in base ai principi di  diritto  enunciati. La Corte di merito dichiarava il diritto alla richiesta pensione di reversibilità, ponendola a carico di Sanpaolo Imi (incorporante il Banco di Napoli). Avverso quest’ultima decisione propone ricorso  la banca.

Il requisito di nullatenenza in base alla normativa applicabile al caso esaminato
La vicenda trae origine dalla domanda  di riconoscimento della pensione di reversibilità proposta dalla sorella convivente e totalmente a carico di un pensionato Banco di Napoli.  I giudici di merito a suo tempo rigettarono al domanda sul presupposto che la richiedente il beneficio  pensionistico era  sì convivente con il pensionato deceduto, ma  non poteva considerarsi priva di reddito, poiché titolare di  titoli per un importo di  Lire 423.000.000 e godeva dell’usufrutto dell’abitazione già appartenuta al fratello. Decidendo sul ricorso proposto  dall’erede legittimo della sorella del pensionato, la Corte di Cassazione aveva affermato  spettare il diritto, poiché, alla stregua degli art. 84 e 85 del d.P.R. n. 1092 del 1973, regolante le pensioni degli impiegati civili dello Stato, applicabile anche ai dipendenti del Banco di Napoli, il diritto alla pensione di reversibilità spetta, in mancanza di altri aventi causa, ai fratelli del pensionato, purché abbiano un’età superiore ai sessanta anni e siano, oltreché conviventi e a carico dello stesso, nullatenenti. E, con particolare riguardo al requisito della nullatenenza, questo si considera integrato ove il soggetto non  risulti possessore di redditi assoggettabili all’imposta sul reddito delle persone fisiche, per un ammontare superiore, originariamente, a lire 960.000 annue, in seguito, ratione temporis, in lire 17.374.490, ai sensi del d.m. 20 dicembre 1991. Conseguentemente, il possesso del capitale in titoli di Stato, rientrando, questi ultimi, nel reddito imponibile soltanto a far data dall’entrata in vigore del d.lg. n. 461 del 1997, è ostativo alla condizione di nullatenenza solo da tale epoca. La  condizione di nullatenenza era collegata dalla legge allora in vigore, non già al possesso di capitali, ma esclusivamente al possesso di redditi. In applicazione di detto principio  il giudice del rinvio aveva pronunciato la sentenza  oggi censurata  con il nuovo ricorso in Cassazione.

Precluso al  giudice del rinvio sindacare il principio di diritto elaborato.
La banca soccombente non concorda  con la decisione della Corte d’Appello e propone  dei motivi di ricorso che vanno sostanzialmente a rimettere in discussione quanto già analizzato ed affermato dalla Corte di legittimità nella prima pronuncia, sulla quale il giudice del rinvio aveva basato  la propria decisione. E dunque, affermano gli ermellini,  viene violato il limite del giudizio di rinvio, in cui è precluso al giudice della fase rescissoria sindacare l’esattezza del principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione.  Secondo quanto più volte da questa affermato, qualora una sentenza sia cassata per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, è precluso al giudice di rinvio qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato, sulla scorta di una rivalutazione dei fatti accertati o di una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso,  con conseguente impossibilità di pervenire alla conferma della statuizione contenuta nella sentenza cassata sulla base di una rinnovata, e difforme, interpretazione della norma posta a fondamento di detto principio, considerando lo stesso come erroneamente enunciato con riferimento ad una fattispecie diversa da quella dedotta in giudizio.
Il ricorso così proposto dalla banca ricorrente,  in contrasto sia  con i principi  fissati in ambito di  giudizio di rinvio, sia con quelli in materia  di requisiti di nullatenenza, è stato rigettato.

(avv. Roberto Dulio pubblicato su Diritto & Giustizia Giuffrè editore s.p.a)