Tributario e Fiscale

Friday 25 July 2003

FISCO: Attività di prevenzione e contrasto all’evasione – Anno 2003 – Indirizzi operativi. Agenzia delle Entrate CIRCOLARE N. 42 del 24.07.2003

FISCO: Attività di prevenzione e contrasto all’evasione – Anno 2003 – Indirizzi operativi

Agenzia delle Entrate CIRCOLARE N. 42 del 24.07.2003

1        Premessa

1.1     Obiettivi

1.2     Interventi

1.3     Indicatori di risultato

2        Indirizzi operativi

2.1     Attività correlate alla definizione delle posizioni fiscali per gli anni pregressi

2.2     Attività di analisi e ricerca e cooperazione internazionale

2.2.1  Analisi e ricerca

2.2.2  Cooperazione internazionale

2.3     Attività di controllo

2.3.1  Attività di controllo formale

2.3.2  Attività di controllo sostanziale ai fini delle imposte dirette, IVA e IRAP

2.3.3  Attività di controllo sostanziale relativa ai crediti d’imposta

2.3.4  Attività di controllo sostanziale settore registro

2.4     Attività di verifica

2.4.1  Attività di verifica nei confronti di soggetti di grandi dimensioni

2.4.2  Attività di verifica nei confronti delle altre tipologie di soggetti

2.5    Attività di controllo mediante accessi brevi

2.6    Funzioni strumentali all’attività di controllo

2.7    Attività collegate alla tutela della pretesa erariale

3       Consuntivazione attività

3.1    Tabelle di consuntivazione

3.2    Controlli formali

3.3    Controllo sostanziale ai fini6 delle imposte dirette, IVA e IRAP

3.4    Controllo sostanziale relativo ai crediti d’imposta

3.5    Controllo sostanziale tributi settore registro

3.6    Verifiche

3.7    Accessi brevi

3.8    Accessi mirati eseguiti dalle Direzioni regionali

3.9    Attività di sperimentazione

4       Attività di monitoraggio

1 Premessa

1.1 Obiettivi

     La Convenzione per l’anno 2003 tra il Ministro dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate prevede che, nell’ambito del macro-processo “Prevenzione e contrasto all’evasione”, gli interventi siano diretti ad assicurare:

       – un incremento, rispetto al 2002, dei controlli formali di cui all’articolo 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973;

       – un’adeguata attività di controllo sostanziale con riguardo a tutti i settori impositivi, modulata in ragione delle risorse destinate ai processi lavorativi per la gestione degli istituti definitori;

       – un incremento, rispetto al 2002, delle attività di verifica nei confronti dei contribuenti cosiddetti grandi e medio-grandi;

       – un’efficace attività di controllo nei confronti di contribuenti che hanno fruito di agevolazioni ed incentivi fiscali;

       – una ferma azione di contrasto dei fenomeni collegati all’illecita detenzione dei capitali all’estero;

       – il proseguimento dell’azione di contrasto all’economia sommersa;

       – il controllo diffuso diretto alla verifica dei dati strutturali e contabili comunicati dai contribuenti ai fini dell’applicazione degli studi di settore;

       – la piena funzionalità dei processi operativi correlati alle varie tipologie di definizione delle posizioni fiscali;

       – una più efficace attività di intelligence;

       – adeguate e tempestive forme di adattamento organizzativo ed operativo a fronte di eventuali mutamenti del contesto di riferimento che dovessero determinare la ripianificazione degli obiettivi.

1.2 Interventi

     Per la realizzazione degli obiettivi innanzi delineati il Piano operativo dell’Agenzia destina:

       – 1.200.000 ore per l’esecuzione di 1.600.000 controlli formali;

       – 3.800.000 ore per l’esecuzione di 237.500 controlli sostanziali ai fini delle imposte dirette, IVA ed IRAP;

       – 1.000.000 ore per l’esecuzione di 50.000 controlli sostanziali dei crediti d’imposta;

       – 420.000 ore per l’esecuzione di 60.000 controlli sostanziali settore registro;

       – 289.750 ore per l’esecuzione di 402 verifiche nei confronti di soggetti di grandi dimensioni;

       – 454.320 ore per l’esecuzione di 1.262 verifiche nei confronti di soggetti di dimensioni medio-grandi;

       – 665.760 ore per l’esecuzione di 4.161 verifiche nei confronti di soggetti di dimensioni medie, medio-piccole e piccole;

       – 420.000 ore per l’esecuzione di 70.000 accessi brevi finalizzati, in misura significativa, all’individuazione dei fenomeni collegati all’economia sommersa, alla verifica dei dati strutturali e contabili comunicati dai contribuenti ai fini dell’applicazione degli studi di settore ed al controllo delle compensazioni;

       – 768.590 ore per lo svolgimento delle attività di analisi e ricerca;

       – 781.580 ore per lo svolgimento di funzioni strumentali all’attività di controllo;

       – 4.500.000 ore per lo svolgimento di attività correlate alla definizione delle posizioni fiscali per gli anni pregressi.

     Tenuto conto delle risorse programmate per ciascuna linea di attività, l’impegno complessivo che l’Agenzia assicura all’azione di “Prevenzione e contrasto all’evasione”, risulta pari a 14.300.000 ore e corrisponde al 28 % circa delle risorse disponibili.

     Tale percentuale, superiore di oltre due punti rispetto a quella relativa al 2002, rappresenta il segnale che, nonostante l’impegno richiesto dal complesso dei processi lavorativi correlati alle varie modalità di definizione previste dalla Legge n. 289 del 2002, viene comunque tenuto fermo il presidio di quelle attività strettamente connesse alla prevenzione ed al contrasto dei fenomeni evasivi.

     Il predetto Piano operativo potrà essere rimodulato per effetto dei nuovi termini delle definizioni previste dal Decreto Legge del 24 giugno 2003, n. 143 e previa apposita modifica da apportare alla Convenzione, ai sensi dell’articolo 11 del predetto Atto.

     Le nuove misure di programmazione, in quanto dirette ad assicurare la proficuità dell’azione di controllo, prevedranno un maggiore impegno, in termini di risorse, da destinare a linee di attività che non risultano influenzate dai nuovi termini delle definizioni.

     Per effetto della rimodulazione del Piano operativo:

       – 400.000 ore, originariamente previste per l’attività di controllo sostanziale ai fini delle imposte dirette, IVA ed IRAP, verranno impegnate per l’esecuzione di ulteriori 20.000 controlli sostanziali dei crediti d’imposta;

        – 480.000 ore, originariamente previste per l’attività di verifica nei confronti di soggetti diversi da quelli di grandi dimensioni, verranno impegnate per l’esecuzione di ulteriori 40.000 accessi brevi finalizzati, esclusivamente, al controllo delle compensazioni operate dai contribuenti ai sensi del Decreto Legislativo n. 241 del 1997.

     Sulla base del Piano operativo così rimodulato si provvederà alla conseguente riassegnazione degli obiettivi alle Direzioni regionali.

1.3 Indicatori di risultato

     L’Agenzia, oltre che gli obiettivi di produzione, dovrà assicurare il conseguimento di obiettivi qualitativi dell’azione svolta, misurati mediante i seguenti indicatori definiti nel Piano delle attività allegato alla Convenzione.

– Grado di positività dei controlli

     Indicatore: numero di controlli positivi rispetto al numero di controlli eseguiti; dal rapporto restano esclusi il numero dei controlli negativi in conseguenza del ricorso da parte dei contribuenti agli istituti definitori automatici ed il numero degli atti di contestazione.

     Obiettivo: non inferiore all’85 per cento.

– Controlli unificati eseguiti rispetto al totale dei controlli eseguiti

     Indicatore: numero di controlli unificati, intesi quali controlli della complessiva posizione fiscale dei contribuenti, rispetto al numero totale di controlli eseguiti; dal rapporto restano esclusi gli atti di contestazione e gli accertamenti parziali.

     Obiettivo: non inferiore al 30 per cento.

– Controlli di posizioni fiscali riferite a soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata

     Indicatore: numero di controlli eseguiti.

     Obiettivo: a consuntivo.

– Indice quantitativo delle definizioni

     Indicatore: accertamenti definiti con adesione e accertamenti definiti con acquiescenza rispetto agli accertamenti notificati ed agli accertamenti definiti con adesione in assenza di accertamento notificato.

     Obiettivo: non inferiore al 30 per cento.

– Indice qualitativo delle definizioni

     Indicatore: maggiore imposta relativa agli accertamenti definiti con adesione ed agli accertamenti definiti con acquiescenza, rispetto alla maggiore imposta relativa agli accertamenti notificati, e successivamente definiti con adesione o con acquiescenza, ed alla maggiore imposta accertabile relativa agli accertamenti definiti con adesione in assenza di accertamento notificato.

     Obiettivo: a consuntivo.

– Indice qualitativo dei controlli sostanziali settore registro Indicatore: rapporto tra il numero di controlli eseguiti su atti di cessione d’azienda ed il numero di controlli eseguiti.

     Obiettivo: superiore all’anno 2002.

– Grado di positività delle verifiche nei confronti di soggetti di grandi dimensioni

     Indicatore: numero di verifiche positive rispetto al numero di verifiche eseguite; dal denominatore resta escluso il numero di verifiche negative in conseguenza del ricorso da parte dei contribuenti agli istituti definitori.

     Obiettivo: non inferiore al 90 per cento.

– Grado di positività delle verifiche nei confronti di altri soggetti Indicatore: numero di verifiche positive rispetto al numero di verifiche eseguite; dal denominatore resta escluso il numero di verifiche negative in conseguenza del ricorso da parte dei contribuenti agli istituti definitori.

     Obiettivo: non inferiore al 90 per cento.

– Indice di efficacia dell’attività di intelligence

     Indicatore: numero di segnalazioni qualificate relative a soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata utilizzate con esito positivo nell’attività di controllo sostanziale e verifica.

     Obiettivo: a consuntivo.

– Grado di sviluppo della cooperazione internazionale

     Indicatore: numero di richieste di informazioni inoltrate alle Autorità fiscali estere.

     Obiettivo: superiore all’anno 2002.

– Efficacia delle attività connesse alla definizione delle posizioni fiscali per gli anni pregressi

     Indicatore: numero di liquidazioni per definizione agevolata ex articolo 11, comma 1, Legge n. 289 del 2002 eseguite.

     Obiettivo: a consuntivo.

     Indicatore: numero di comunicazioni/informative inviate ai contribuenti interessati agli istituti definitori di cui all’articolo 15, Legge n. 289 del 2002.

     Obiettivo: non inferiore a 60.000.

2 Indirizzi operativi

2.1 Attività correlate alla definizione delle posizioni fiscali per gli anni pregressi

     Il Piano operativo dell’Agenzia ha previsto, con riferimento alla suindicata linea di attività, un impegno, in termini di risorse, pari a 4.500.000 ore.

     La quantificazione delle ore occorrenti ha tenuto conto della rilevanza quantitativa e qualitativa degli adempimenti posti a carico dell’Agenzia, diretti ad assicurare la piena funzionalità dei processi lavorativi correlati alla definizione delle posizioni fiscali per gli anni pregressi.

     In particolare, sino ad oggi è stata fornita una tempestiva e qualificata consulenza ed assistenza a tutti quei contribuenti che abbiano inteso avvalersi di una delle tipologie di definizione delle proprie posizioni fiscali.

     In tale ambito hanno assunto rilevanza, anche in termini di assorbimento di risorse, le attività connesse alle iniziative assunte in materia di definizione degli accertamenti, degli inviti al contraddittorio e, soprattutto, dei processi verbali di constatazione.

      Nella seconda parte dell’anno la linea di attività in esame si svilupperà, in misura prevalente, lungo le seguenti direttrici:

– attività collegate alla definizione agevolata ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull’incremento di valore degli immobili (articolo 11 Legge n. 289 del 2002).

     Al riguardo gli Uffici dovranno provvedere, ai sensi del comma 2 del citato articolo 11, all’emissione degli avvisi di liquidazione relativi ad atti, denunce e dichiarazioni per i quali è stata presentata istanza di definizione agevolata.

     A tale scopo, per facilitare gli adempimenti connessi a tale attività ed assicurare l’acquisizione dei dati al sistema, sono state rese disponibili apposite procedure informatiche per la liquidazione automatizzata delle imposte dovute e la stampa degli avvisi di liquidazione corredati delle avvertenze e del modello di pagamento F23.

     Al riguardo, si fa presente che la prassi corretta, in conformità dell’espresso disposto normativo, prevede l’emissione dell’avviso di liquidazione, a seguito dell’istanza del contribuente, e il perfezionamento della definizione agevolata, mediante il pagamento nei termini dell’imposta liquidata dall’Ufficio.

     Al fine di consentire la liquidazione automatizzata delle maggiori imposte dovute a seguito della definizione agevolata e la stampa dei relativi avvisi di liquidazione, corredati di avvertenze differenziate in relazione ai tributi interessati dalla definizione agevolata nonchè del modello di pagamento F23, gli Uffici si atterranno alle direttive impartite con le comunicazioni di servizio n. 4 del 27 gennaio 2003, n. 8 del 21 febbraio 2003 e n. 10 del 13 marzo 2003.

     In ordine agli adempimenti in esame, viene richiamata l’attenzione degli Uffici al verificarsi di situazioni anomale collegate al versamento, da parte del contribuente, dei tributi dovuti ai fini della definizione, in assenza del preventivo avviso di liquidazione.

     In presenza di siffatte situazioni, gli Uffici avranno cura di controllare che l’importo versato corrisponda a quello effettivamente dovuto; successivamente procederanno all’emanazione di un apposito avviso di liquidazione che verrà collegato al pagamento effettuato, con le modalità che verranno indicate in un’apposita comunicazione di servizio di prossima emanazione;

– attività collegate alla definizione degli accertamenti, degli atti di contestazione, degli avvisi di irrogazione delle sanzioni, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione (articolo 15 Legge n. 289 del 2002).

     L’impegno, in termini di risorse, previsto per tale attività, sarà verosimilmente inversamente proporzionale a quello che è stato fin qui richiesto agli Uffici in termini di assistenza ai contribuenti interessati alle singole fattispecie di definizione disciplinate dal citato articolo 15.

     Un’adeguata attività di assistenza prestata avrà di certo condotto il contribuente ad individuare esattamente i dati contenuti negli atti oggetto di definizione costituenti la base di commisurazione degli importi da versare.

     Con riguardo alle modalità di svolgimento delle attività in argomento, gli Uffici dovranno attenersi scrupolosamente alle istruzioni operative contenute nelle comunicazioni di servizio n. 39 e n. 40, emanate rispettivamente il 10 ed il 12 giugno u.s.

     In questa sede si ritiene opportuno ribadire l’esigenza di svolgere un attento esame di merito del contenuto dei documenti presentati dal contribuente ai sensi dell’articolo 15, comma 5, della Legge n. 289 del 2002; il predetto esame dovrà essere finalizzato a riscontrare che i dati su cui si fonda la definizione corrispondano a quelli contenuti negli atti che formano oggetto della definizione stessa.

     Si rammenta che ulteriori presupposti per il perfezionamento dell’istituto definitorio in argomento, di cui va verificata la sussistenza, sono costituiti dal tempestivo versamento delle somme dovute, nonchè dall’assenza della causa ostativa contemplata nell’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 15 della citata Legge.

     A tale ultimo riguardo la verifica andrà eseguita per tutti gli atti che evidenziano una comunicazione di notitia criminis all’Autorità Giudiziaria.

     La verifica in ordine all’assenza della causa ostativa andrà altresì condotta con riguardo agli atti che evidenziano fattispecie concretanti ipotesi di reato, anche se da detti atti non emergano precedenti comunicazioni all’Autorità Giudiziaria.

     Nei casi suindicati l’Ufficio dovrà provvedere ad interessare la competente Autorità Giudiziaria al fine di verificare l’esistenza della formale conoscenza, da parte del contribuente che si è avvalso della modalità di definizione in argomento, dell’avvio dell’azione penale nei suoi confronti.

     Solo a seguito di un positivo esito dei riscontri eseguiti, gli Uffici, a mezzo delle apposite procedure automatizzate, le cui funzionalità sono state descritte con le surrichiamate comunicazioni di servizio, trasmetteranno al sistema informativo i dati concernenti gli atti la cui definizione risulta perfezionata.

     Le predette comunicazioni si richiamano ancora nella parte in cui dispongono che, per ogni atto oggetto di definizione, venga istituito uno specifico fascicolo contenente la copia dell’atto oggetto di definizione, il prospetto esplicativo delle modalità di calcolo per la determinazione dell’importo da versare, la quietanza del versamento, nonchè la copia di ogni eventuale ulteriore documento necessario a dar conto del contenuto della definizione.

     Ad integrazione di quanto innanzi disposto, gli Uffici avranno altresì cura di evidenziare le posizioni relative a soggetti che si sono avvalsi della facoltà di rateizzare gli importi eccedenti le somme fissate dal comma 5 del più volte citato articolo 15.

     L’evidenziazione delle posizioni consentirà agli Uffici di procedere, immediatamente, all’iscrizione a ruolo delle predette eccedenze, unitamente alle sanzioni amministrative ed agli interessi legali, nel caso in cui il contribuente abbia omesso di eseguire i versamenti dovuti alle scadenze previste.

– attività collegate alla definizione dei controlli sostanziali e delle verifiche iniziate e successivamente sospese a seguito del ricorso ovvero dell’intenzione manifestata dal contribuente di ricorrere agli istituti di definizione automatica.

     In sede di formulazione dei primi indirizzi operativi, sono state impartite, dalla Direzione Centrale Accertamento, con la nota prot. n. 2003/16241 del 29 gennaio 2003, le opportune direttive atte a garantire il proficuo utilizzo delle risorse nello svolgimento dell’attività di controllo sostanziale e di verifica nei confronti di quei soggetti che avessero manifestato, formalmente, la volontà di volersi avvalere delle disposizioni contenute negli articoli 7 e 9 della Legge n. 289 del 2002.

     In particolare, le direttive impartite prevedevano che, al verificarsi delle ipotesi sopradescritte, verificata l’assenza di cause ostative al ricorso agli istituti di definizione automatica, si procedesse alla sospensione dell’attività di controllo intrapresa, salvo la presenza di motivi che ne richiedessero la prosecuzione e l’ultimazione.

     Le disposizioni in argomento prevedevano infine che, decorso il termine stabilito per avvalersi degli istituti di definizione automatica, gli Uffici avrebbero portato a conclusione il controllo (verifica o controllo sostanziale) in precedenza sospeso, previa verifica della sussistenza dei presupposti per il perfezionamento della definizione in

relazione alla complessiva posizione fiscale del contribuente.

     La mancanza dei requisiti richiesti dalle norme per il perfezionamento della definizione e, allo stesso modo, la mera integrazione degli imponibili ai sensi dell’articolo 8 della Legge n. 289 del 2002, ovvero il mancato ricorso agli istituti previsti dagli articoli 7 e 9 della citata legge, avrebbero determinato la ripresa dell’attività istruttoria a suo tempo sospesa.

     Sempre con la nota del 29 gennaio 2003 si faceva riserva di comunicare le modalità di rilevazione al sistema centrale della chiusura dei controlli per effetto delle definizioni automatiche.

     A tale ultimo riguardo si è provveduto ad implementare la procedura M.U.V. (Modello Unificato di Verifica) di trasmissione al Sistema informativo delle verifiche e degli accessi mirati per l’acquisizione delle informazioni correlate alle definizioni di cui agli articoli 7 e 9 della Legge n. 289 del 2002.

     Le nuove funzionalità, illustrate nella citata comunicazione di servizio n. 40, consentono la chiusura, anche informatica, dell’attività istruttoria esterna a suo tempo sospesa, previo riscontro della sussistenza dei presupposti richiesti per il perfezionamento della definizione.

     Anche per tali fattispecie operative la verifica dell’inesistenza della causa ostativa della formale conoscenza dell’avvio dell’azione penale, attraverso la richiesta alla competente Autorità Giudiziaria, verrà eseguita ogniqualvolta esistano risultanze in atti che tale attivazione postulano.

     A breve, verranno diramate ulteriori istruzioni operative per l’utilizzo di apposite funzionalità che consentiranno di chiudere, anche informaticamente, i controlli sostanziali attivati nei confronti di soggetti interessati dalle definizioni in argomento.

. attività di collaborazione con la Guardia di Finanza.

     Si fa preliminarmente presente che i criteri che hanno informato gli interventi ispettivi dei Reparti operativi della Guardia di Finanza, sono stati generalmente conformi a quelli adottati dall’Agenzia delle Entrate nello svolgimento della propria attività di controllo.

     Le disposizioni impartite al riguardo dal Comando Generale della Guardia di Finanza, hanno infatti previsto la sospensione delle attività ispettive in tutti i casi in cui il contribuente avesse aderito a taluna delle modalità di definizione contemplate negli articoli 7 e 9 della Legge finanziaria o anche solo manifestato la volontà di farvi ricorso.

     In presenza delle suindicate fattispecie, così come per l’attività istruttoria a suo tempo sospesa dagli Uffici dell’Agenzia, si pone l’esigenza di accertare la sussistenza dei presupposti per la chiusura dell’attività ispettiva. A tal fine, d’intesa con il Comando Generale della Guardia di Finanza si è convenuto che i Reparti operativi del predetto Corpo, dopo aver accertato, sulla base degli elementi in loro possesso, l’assenza di cause preclusive al ricorso ad uno degli istituti di definizione automatica di cui risulta essersi avvalso il contribuente, inviino copia della documentazione acquisita nel corso dell’intervento ispettivo all’Ufficio competente in relazione al domicilio fiscale.

     Il predetto invio resta subordinato al completamento, da parte dell’Agenzia, della fase di acquisizione al sistema informativo delle istanze di definizione. La Direzione Centrale Accertamento provvederà ad informare il Comando Generale della Guardia di Finanza, le Direzioni regionali e gli Uffici dell’ultimazione di tale fase.

     Solo a seguito di detta comunicazione le articolazioni territoriali della Guardia di Finanza inoltreranno la predetta documentazione agli Uffici con la richiesta di verificare la validità dell’istanza di definizione.

     L’esito dei controlli esperiti verrà comunicato al Reparto richiedente entro un ragionevole lasso di tempo, di norma venti giorni, dalla data di ricezione della richiesta; eventuali particolari complessità di singole posizioni, che comportino un maggiore lasso di tempo, saranno segnalate tempestivamente, e comunque entro venti giorni dalla richiesta, alle articolazioni territoriali della Guardia di Finanza.

2.2 Attività di analisi e ricerca e cooperazione internazionale

2.2.1 Analisi e ricerca

     Le linee programmatiche, delineate in Convenzione, nel riaffermare la centralità del ruolo che rivestono le strutture di intelligence nell’azione di controllo, individuano i fenomeni evasivi ed elusivi verso cui orientare, in via prioritaria ed in modo efficace, l’attività d’indagine.

     In particolare, coerentemente con gli indirizzi formulati dal Ministro nel proprio Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi fiscali per il 2003, la Convenzione annette carattere strategico all’individuazione dei fenomeni collegati all’economia sommersa, nonchè di quelli riferibili all’illecita detenzione di capitali all’estero.

     Oltre che rivolgersi verso i fenomeni evasivi espressamente richiamati dalla Convenzione, l’attività d’indagine dovrà porsi l’obiettivo specifico di supportare l’azione di accertamento degli Uffici con riferimento a quelle operazioni economiche intracomunitarie per le quali, di frequente, è dato riscontrare comportamenti fraudolenti con riguardo all’imposta sul valore aggiunto. In tale ambito saranno sviluppati, a livello centrale, i contatti con le istituzioni europee che si occupano della suddetta materia.

     Una ferma ed efficace azione di contrasto di tale fenomeno rappresenta, peraltro, l’adempimento di un preciso impegno assunto dall’Amministrazione fiscale del nostro Paese verso la Commissione Europea.

     Strumentale alla predisposizione dei percorsi di indagine è il rafforzamento della funzione di presidio di ciascuna realtà territoriale da realizzarsi mediante l’individuazione degli elementi informativi elementari sintomatici di fenomeni evasivi ed elusivi.

     In tale ambito, al fine di conferire il massimo grado di attendibilità e, di conseguenza, di efficacia all’elemento informativo da assumere, le strutture di intelligence potranno avvalersi dei mezzi istruttori all’uopo previsti, quali accessi brevi ed accessi mirati.

     Gli elementi direttamente acquisiti, unitamente a quelli che perverranno dal Settore Analisi e ricerca, andranno organizzati in modo razionale e fruibile al fine di costituire apposite banche-dati locali.

     Lo sviluppo dell’attività di intelligence richiede un utilizzo sistematico degli strumenti informatici disponibili. Di qui l’esigenza, peraltro già espressa con la nota prot. n. 2003/16241 del 29 gennaio 2003, di assicurare, attraverso appositi interventi formativi, una diffusa conoscenza delle funzionalità delle applicazioni informatiche di ausilio all’attività di controllo.

     Per il conseguimento delle finalità collegate al complesso delle attività di analisi e ricerca, il piano operativo dell’Agenzia ha previsto uno specifico budget di risorse pari a 781.580 ore.

     La previsione di un apposito processo, da un lato sottolinea la valenza del ruolo delle strutture di intelligence, dall’altro consente di misurare, in relazione alle risorse utilizzate, il grado di efficacia dell’azione svolta.

     Allo scopo di ottimizzare l’impiego delle risorse assegnate si indicano, di seguito, gli indirizzi operativi cui devono conformarsi le strutture di analisi e ricerca.

     Va preliminarmente osservato che l’attività di intelligence, in relazione ai fenomeni evasivi ed elusivi che formano oggetto di analisi, deve risolversi nella predisposizione di segnalazioni qualificate.

     Per segnalazione qualificata si intende “ogni posizione soggettiva in relazione alla quale il percorso di indagine cui inerisce, ovvero la specifica attività di indagine esperita, abbia condotto alla rilevazione di atti, fatti e negozi che, lasciano direttamente e fondatamente emergere, senza ulteriori elaborazioni logiche, comportamenti evasivi ed elusivi”. In quanto assistite, per loro natura, da un elevato grado di proficuità e dall’immediata fruibilità ai fini dell’accertamento, le segnalazioni qualificate assumono rilevanza prioritaria in sede di predisposizione del piano annuale dei controlli.

     Delle segnalazioni qualificate gli Uffici terranno conto, di regola, ai fini della predisposizione del piano annuale dei controlli per l’esercizio successivo a quello in cui dette segnalazioni sono state predisposte.

     Diversamente, devono formare oggetto di valutazione per il loro immediato utilizzo, le segnalazioni qualificate riferite a posizioni soggettive per le quali sussistono particolari motivi per una sollecita esecuzione del controllo.

     Per il corrente esercizio, attesa la rilevanza strategica che riveste l’azione di contrasto dei fenomeni collegati alle residenze fittizie in Paesi a fiscalità privilegiata, andranno tempestivamente esitate le segnalazioni qualificate che individuano posizioni soggettive interessate dai predetti fenomeni.

     Al riguardo il Piano delle attività della Convenzione prevede due indicatori che, sebbene distinti, risultano strettamente correlati.

     Il primo indicatore rileva il numero dei controlli di posizioni fiscali riferite a soggetti residenti in paesi a fiscalità privilegiata; il secondo indicatore misura il numero di segnalazioni qualificate predisposte nell’ambito dell’attività di intelligence e proficuamente utilizzate dagli Uffici operativi nell’ambito dell’attività di controllo sostanziale o di verifica.

     Si precisa che il secondo indicatore misura esclusivamente quelle segnalazioni qualificate che, anche se predisposte in esercizi precedenti, siano state esitate a mezzo di avvisi di accertamento, ivi compresi quelli definiti con adesione, notificati entro il 31 dicembre 2003, ovvero a mezzo di verifiche il cui verbale di constatazione sia stato notificato sempre alla predetta data.

     I percorsi di indagine vanno sviluppati con riguardo a fenomeni evasivi ed elusivi individuati centralmente o dalle stesse strutture di intelligence regionali, che avranno cura di comunicarli al Settore Analisi e ricerca della Direzione Centrale Accertamento, per eventuali utili apporti o suggerimenti.

     Il percorso di indagine si concretizzerà:

       – nella rilevazione degli elementi attinenti al fenomeno oggetto dell’analisi;

       – nella sistematizzazione e nella successiva analisi degli elementi rilevati;

       – nella predisposizione di segnalazioni qualificate.

     Con riguardo alle segnalazioni predisposte, gli Uffici regionali di Analisi e ricerca cureranno il monitoraggio circa il loro grado di utilizzo da parte degli Uffici locali.

     Dal canto proprio, gli Uffici operativi formuleranno alle strutture centrale e regionali di intelligence, proposte di implementazione e di aggiornamento tese a conferire un sempre maggior grado di efficacia ai percorsi elaborati.

     Più in generale l’efficacia dell’azione amministrativa andrà perseguita attraverso l’interazione di tutti i soggetti coinvolti nel processo di accertamento.

2.2.2 Cooperazione internazionale

     Nell’ambito della cooperazione internazionale va ampliato lo spettro delle richieste di informazioni di interesse nazionale e, nel contempo, va aumentata la tempestività delle risposte da fornire alle Autorità fiscali estere. Risultano evidenti l’utilità ed il reciproco vantaggio rappresentato da un efficiente scambio di informazioni con l’estero, da considerarsi come fonte suscettibile di importanti sviluppi ai fini operativi.

     Lo scambio a richiesta rappresenta un aspetto della cooperazione che, in tutte le sedi internazionali, va assumendo sempre maggior rilevanza; il che trova conferma nella crescita costante del volume annuale degli scambi trattati dall’Ufficio Cooperazione internazionale.

     Al riguardo va sottolineato come l’invio di richieste di informazioni all’estero debba considerarsi non una eventualità cui ricorrere solo in casi eccezionali, ma rappresenti una fase ordinaria del procedimento di accertamento, ogniqualvolta le caratteristiche del controllo lo richiedano.

     Costituirà, ad esempio, impulso per la richiesta ad Autorità fiscali estere l’esigenza di disporre di informazioni su transazioni poste in essere con operatori esteri, sui rapporti intercorrenti e sui prezzi praticati tra società nazionali ed estere appartenenti al medesimo gruppo di imprese, sull’effettività economica di soggetti esteri apparentemente interposti.

     Allo stesso modo gli Uffici potranno ricorrere alle Autorità fiscali estere al fine di comprovare, attraverso indagini bancarie da eseguirsi all’estero, elementi fattuali e contabili emersi nel corso dei controlli.

     Per la richiesta di cooperazione internazionale nell’ambito dell’imposta sul valore aggiunto, gli Uffici adotteranno il modello SCAC 2001 per la cui compilazione sono state impartite apposite istruzioni a mezzo della nota prot. n. 2003/33059 del 6 maggio 2003 della Direzione Centrale Accertamento.

     Per la cooperazione nel settore delle imposte dirette, allo scopo di agevolare ed uniformare le richieste da parte degli Uffici, è stato predisposto un modello di richiesta, corredato delle relative istruzioni, da inviare all’Ufficio Cooperazione internazionale che provvederà ad inoltrarlo all’Autorità estera.

     Entrambi i modelli di richiesta (IVA e II.DD.) sono disponibili sul sito intranet dell’Agenzia delle Entrate.

     Una maggiore efficacia dell’attività di controllo va perseguita non solo attraverso lo scambio di informazioni collegate a specifiche richieste, ma anche attraverso ulteriori forme di cooperazione amministrativa previste dalla normativa comunitaria e pattizia, quali lo scambio di informazioni automatico e spontaneo.

     Attraverso lo scambio automatico di informazioni le Autorità fiscali estere trasmettono determinati elementi informativi relativi a redditi prodotti all’estero da soggetti residenti nel territorio dello Stato; tali informazioni, acquisite dal Centro operativo di Pescara, vengono rese disponibili in Anagrafe Tributaria.

     Analoghi elementi reddituali riguardanti soggetti residenti all’estero, vengono acquisiti ed inviati in via automatica alle competenti Autorità fiscali estere.

     La previsione di uno scambio automatico di informazioni non esclude che, in un rapporto di reciproca cooperazione, ciascuna Autorità fiscale possa fornire, spontaneamente, ogni informazione ritenuta proficua ai fini del controllo nei confronti di un contribuente residente all’estero.

     Per ampliare il ricorso a tale forma di cooperazione occorre che nell’attività di controllo gli Uffici siano maggiormente sensibilizzati nell’individuazione di elementi reddituali riferiti a soggetti non residenti che, per il loro grado di proficuità, sono suscettibili di utilizzo ai fini dell’accertamento.

     Va infine sottolineata la rilevanza che la Convenzione stipulata tra il Ministro dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia annette allo scambio di informazioni nell’ambito della cooperazione internazionale.

     Un apposito indicatore di risultato del Piano delle attività fissa, quale obiettivo da conseguire, l’incremento in valore assoluto di richieste di informazioni alle Autorità fiscali estere rispetto al

2.3 Attività di controllo

2.3.1 Attività di controllo formale

     Il Piano annuale dell’Agenzia allegato alla Convenzione prevede, con riguardo alla linea di attività in esame, un incremento dei controlli formali delle dichiarazioni, anche in considerazione della disciplina relativa alle sanatorie fiscali che fa salvi gli esiti derivanti dai predetti controlli.

     Il citato Piano, infatti, nel destinare le risorse a ciascuna linea di produzione, prevede un impegno pari a 1.000.000 di ore per l’esecuzione di 1.300.000 controlli formali laddove, per il 2002, l’impegno previsto per tale tipologia di controlli risultava pari a 700.000 ore.

     In sede di assegnazione del budget di produzione ai Centri di responsabilità di secondo livello si è provveduto a rimodulare la destinazione delle risorse per assicurare il pieno conseguimento dell’obiettivo fissato in Convenzione.

     In particolare, la programmazione operativa ha destinato al processo in esame 1.200.000 ore/persona per l’esecuzione di 1.600.000 controlli formali delle dichiarazioni.

     In particolare, si è tenuto conto delle risorse occorrenti per l’espletamento dell’attività con riguardo alle dichiarazioni segnalate nel 2003 e per l’ultimazione dei controlli formali delle dichiarazioni presentate nel 2000 per il periodo d’imposta 1999 che, alla data del 31 dicembre 2002, non risultavano ancora conclusi.

     Sebbene il budget di produzione assegnato ai Centri di responsabilità di secondo livello sia stato quantificato sulla base del numero dei controlli da eseguire a cura di ciascun Ufficio, si segnala comunque l’eventualità di una riprogrammazione su base regionale.

     In particolare, qualora a seguito dell’ultimo invio delle segnalazioni relative alle dichiarazioni da controllare si dovessero riscontrare, a livello di singoli uffici, scostamenti significativi tra le risorse programmate e quelle occorrenti per l’esecuzione dei controlli, le Direzioni regionali interessate dai predetti scostamenti provvederanno a riassegnare il budget di risorse in ragione del numero definitivo di dichiarazioni da controllare segnalate a ciascun Ufficio.

     Ai fini della consuntivazione dell’attività, restano fermi i criteri stabiliti nel 2002 per i controlli formali delle dichiarazioni presentate per l’anno d’imposta 1999.

     In particolare, il momento che assume rilevanza ai fini della consuntivazione è costituito da:

       – “perfezionamento del controllo”, nei casi di assenza di esiti;

       – “data di notifica” della comunicazione di cui al comma 4 dell’articolo 36-ter del D.P.R. n.600 del 1973, nel caso di perfezionamento con esiti.

     Si precisa che, nelle ipotesi di “perfezionamento con esiti”, ai fini della consuntivazione del numero dei controlli formali eseguiti nell’anno, assumeranno rilevanza tutti i controlli i cui esiti risulteranno, dalle informazioni rese disponibili al Sistema, essere stati notificati entro il 31 dicembre 2003.

     Analogamente, tutti i controlli “perfezionati senza esiti” entro tale data, saranno consuntivati quali prodotti realizzati nell’anno.

     Il sensibile incremento dei controlli da eseguirsi rispetto al 2002, accompagnato dall’efficacia che dovrà caratterizzare l’azione di controllo da parte degli Uffici, richiede l’adozione di adeguate misure operative ed il ricorso a leve gestionali idonee a garantire la piena realizzazione degli obiettivi programmati.

     In tale contesto si sottolinea la rilevanza che rivestono le funzioni di monitoraggio dell’attività quale strumento idoneo a fornire, immediatamente, le informazioni necessarie a valutare il grado di tempestività, di efficacia e di correttezza dell’azione svolta.

     Gli Uffici, nell’esecuzione dei controlli, procederanno in conformità con gli indirizzi operativi diramati, al fine di assicurare, da un lato un’efficace azione di contrasto e deterrenza dei comportamenti evasivi, dall’altro una corretta gestione del rapporto con i contribuenti.

     A tale ultimo riguardo dovranno essere adottate le più idonee misure operative al fine di assicurare il tempestivo riesame della pretesa tributaria in conseguenza di quanto segnalato dal contribuente, destinatario della comunicazione degli esiti del controllo di cui al comma 4 dell’articolo 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973. Si richiama l’attenzione degli Uffici sulla necessità di comunicare con sollecitudine gli esiti del riesame della pretesa tributaria al fine di consentire al contribuente di avvalersi, ai sensi dell’articolo 3 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, della riduzione della sanzione prevista dall’articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre1997, n. 471, con riferimento alle eventuali somme ancora dovute.

     Gli Uffici avranno cura inoltre di inviare le citate comunicazioni di cui al comma 4 dell’articolo 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora si rendesse necessario e sulla base di valutazioni effettuate caso per caso, saranno utilizzate le ordinarie modalità di notifica degli atti tributari.

     Le Direzioni regionali, con l’organizzazione di specifici interventi formativi sugli Uffici, assicureranno lo sviluppo delle professionalità preposte all’espletamento dei controlli formali delle dichiarazioni e l’uniforme applicazione, da parte degli stessi, degli indirizzi operativi diramati.

2.3.2 Attività di controllo sostanziale ai fini delle imposte dirette, IVA e IRAP

     Il Piano delle attività della Convenzione ha destinato al processo relativo ai controlli sostanziali ai fini delle imposte dirette, dell’IVA e dell’IRAP, 4.800.000 ore per l’esecuzione dei controlli in argomento, ivi compresi quelli da eseguirsi nei confronti di quei soggetti che hanno fruito di agevolazioni ed incentivi fiscali.

     La rilevanza strategica rivestita da tale ultima tipologia di controllo ha determinato la necessità di disporre di un autonomo processo che assicurasse una distinta programmazione, gestione e consuntivazione della specifica attività di controllo.

     L’attività di controllo sostanziale ai fini delle imposte dirette, dell’IVA e dell’IRAP, così come le altre linee di attività dell’”accertamento” ha già formato oggetto di apposite direttive emanate con la richiamata nota del 29 gennaio 2003.

     In quella sede è stato, tra l’altro, sottolineato come l’ultimazione del processo di attivazione degli Uffici locali e la disponibilità delle procedure automatizzate di supporto all’attività di controllo sostanziale, contestuale per tutti i settori impositivi, imponesse, di regola, l’emissione di un unico atto di accertamento per ogni periodo d’imposta.

     Nel ribadire tale indirizzo operativo si evidenzia che l’esame della complessiva posizione del contribuente, rilevante ai fini di più tributi, rappresenta, in Convenzione, uno specifico indicatore di risultato che misura l’economicità e l’efficacia dell’azione di accertamento.

     I predetti principi devono, peraltro, informare l’attività di controllo in ogni fase del procedimento di accertamento, ivi compresa la fase di selezione che dovrà uniformarsi, come di consueto, al criterio guida della prevedibile remuneratività dell’attività nel suo complesso.

     A tale ultimo riguardo, laddove occorra integrare il piano annuale dei controlli in conseguenza della definizione automatica cui hanno fatto ricorso i contribuenti selezionati all’inizio dell’anno sulla base dei criteri dettati nella direttiva del 29 gennaio scorso, gli Uffici terranno conto:

       – delle segnalazioni qualificate predisposte dalle strutture di Analisi e ricerca centrale e regionali che individuano soggetti fittiziamente residenti in Paesi a fiscalità privilegiata;

       – delle segnalazioni qualificate in relazioni alle quali la Direzione Centrale Accertamento rappresenta l’esigenza di una sollecita esecuzione del controllo;

       – delle posizioni relative a soggetti che svolgono attività sommerse o che impiegano lavoro irregolare.

     La proficuità della fase di selezione andrà perseguita attraverso l’utilizzo integrato degli elementi, delle informazioni già disponibili o reperite localmente e di quelle assunte attraverso le specifiche applicazioni informatiche disponibili presso gli Uffici.

     Il programma dei controlli dovrà tenere conto anche:

       – dell’esigenza di esitare gli elementi di accertamento che rivestono particolare rilevanza e che riguardano annualità per le quali si prescrive entro l’anno l’azione accertatrice, con particolare riferimento a quegli elementi che interessano i contribuenti che si sono avvalsi o si avvarranno entro il 16 ottobre p.v. della modalità di integrazione prevista dall’articolo 8 della Legge n. 289 del 2002;

       – dell’attività di accertamento nei confronti di contribuenti con volume d’affari, ricavi o compensi non inferiori a ¬ 25.822.844,95 (50 miliardi di lire) individuati dalle Direzioni regionali;

       – dell’attività di accertamento, per il periodo d’imposta 1999, nei confronti delle persone fisiche che hanno dichiarato ricavi per un importo inferiore a quello derivante dall’applicazione degli studi di settore, nonchè nei confronti delle persone fisiche che hanno dichiarato ricavi o compensi per un importo inferiore a quello derivante dall’applicazione dei parametri previsti dalla Legge n. 549 del 1995; i controlli saranno eseguiti nei confronti dei soggetti selezionati a livello centrale;

       – degli esiti dei controlli formali eseguiti dalle Direzioni regionali nei confronti delle organizzazioni iscritte nell’anagrafe unica delle ONLUS.

     I criteri innanzi delineati cui dovranno uniformarsi gli Uffici ai fini della selezione delle posizioni che andranno ad integrare il piano annuale dei controlli, escludono, anche in questa fase, in coerenza con i primi indirizzi di programma, le posizioni soggettive interessate da processi verbali di constatazione definibili ai sensi dell’articolo 15 della Legge n. 289 del 2002.

     Il criterio di esclusione permane in dipendenza della proroga al 16 ottobre 2003 del termine concesso al contribuente per avvalersi dell’istituto di definizione di cui al citato articolo 15.

     La suindicata misura di programmazione, ispirata a criteri di proficuità dell’azione amministrativa, esclude di fatto, fino al 16 ottobre prossimo, l’esame di quelle posizioni che, ordinariamente, rivestono carattere prioritario ai fini dell’accertamento.

     Tale circostanza pone l’esigenza di una ridefinizione del piano annuale dei controlli che tenga conto delle posizioni soggettive interessate da processi verbali che non risultano definiti entro il predetto termine del 16 ottobre 2003.

      A tal fine gli Uffici, decorso il termine così come prorogato dall’articolo 1, comma 2, Decreto Legge del 24 giugno 2003, n. 143, fino alla concorrenza della capacità operativa ancora disponibile, sostituiranno le posizioni soggettive già selezionate con quelle relative a contribuenti interessati da processi verbali di constatazione redatti a seguito di verifiche eseguite entro il 31 dicembre 2002 dalle Direzioni regionali, dagli Uffici e dalla Guardia di Finanza.

      Restano comunque confermate, per la valenza che rivestono nel Piano delle attività della Convenzione:

       – le posizioni soggettive interessate da fenomeni di residenza fittizia in Paesi a fiscalità privilegiata;

       – le posizioni soggettive relative a contribuenti con volume d’affari, ricavi o compensi non inferiori a ¬ 25.822.844,95 (50 miliardi di lire);

       – le posizioni soggettive selezionate al fine di esitare elementi di accertamento relativi ad annualità per le quali si prescrive entro l’anno l’azione accertatrice in conseguenza dell’utilizzo della modalità di integrazione prevista dalla Legge n. 289 del 2002.

     Le posizioni soggettive, sostituite per effetto della ridefinizione della programmazione relativa al 2003, confluiranno nel piano annuale relativo al 2004.

     In ordine alle modalità di esecuzione dei controlli gli Uffici, in particolare, dovranno:

       – intensificare il ricorso al procedimento di definizione in via amministrativa della pretesa tributaria previsto dall’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 218 del 1997;

       – ponderare le modalità istruttorie in relazione alla tipologia di posizioni selezionate ed alla concretezza degli elementi di rilevanza fiscale disponibili;

       – intensificare il ricorso alle indagini bancarie quale strumento atto a conferire un maggior grado di sostenibilità e di proficuità al provvedimento di accertamento;

       – formulare richieste di informazioni alle Autorità fiscali estere, nell’ambito della cooperazione internazionale, ogniqualvolta le caratteristiche del controllo lo richiedano;

       – tener conto del disposto dell’articolo 12, comma 7, della Legge n. 212 del 2000, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

     In relazione ai contribuenti di “grandi dimensioni”, gli Uffici si avvarranno di modalità istruttorie diverse dalla verifica; qualora nel corso del controllo si manifestasse l’esigenza di dover ricorrere al predetto strumento di indagine verrà investita, tempestivamente, di tale circostanza la Direzione regionale che resta competente per l’esecuzione delle verifiche.

     Le Direzioni regionali, dal canto proprio, assicureranno il necessario coordinamento e supporto agli Uffici monitorando costantemente l’attività in argomento e rilevando eventuali problematiche che, se ritenuto opportuno, andranno segnalate al Settore Soggetti di grandi dimensioni della Direzione Centrale Accertamento, per la concertazione delle conseguenti misure risolutive.

     In ordine, infine, all’attività di controllo a suo tempo sospesa per effetto degli istituti definitori previsti dalla Legge n. 289 del 2002, gli Uffici si uniformeranno alle seguenti direttive che, rispetto a quelle impartite in sede di formulazione dei primi indirizzi operativi, tengono conto del mutato contesto di riferimento.

     In particolare, va osservato che l’indicazione a suo tempo fornita agli Uffici, di rinviare la prosecuzione del controllo, era dettata dalla opportunità di non vanificare l’utilizzo di risorse qualora il contribuente, nel corso dell’attività di accertamento o in un momento successivo alla conclusione dello stesso, si fosse avvalso di uno degli istituti di definizione automatica.

     Tale scelta operativa, in considerazione dei termini originariamente previsti in relazione alle predette modalità di definizione, non avrebbe, peraltro, pregiudicato lo svolgimento della ordinaria attività di controllo per il restante periodo dell’anno.

     Il mutato contesto di riferimento correlato ai nuovi termini previsti dal Decreto Legge del 24 giugno 2003, n. 143, impone l’adozione di misure operative che assicurino la piena funzionalità dei processi lavorativi riferibili all’attività di controllo, anche in vista del conseguimento degli obiettivi fissati in Convenzione.

     Tenuto conto delle suesposte esigenze, gli Uffici provvederanno a verificare che i contribuenti nei cui confronti sono stati, a suo tempo, attivati i controlli, successivamente sospesi, si siano, validamente, avvalsi della definizione complessiva delle loro posizioni fiscali.

     In esito alla predetta verifica, gli Uffici proseguiranno il controllo fino alla sua naturale conclusione qualora riscontrino:

       – il mancato ricorso agli istituti previsti dagli articoli 7 e 9 della Legge n. 289 del 2002;

       – la mera integrazione degli imponibili ai sensi dell’articolo 8 della Legge n. 289 del 2002;

       – la mancanza dei requisiti richiesti dalle norme per il perfezionamento della definizione.

     A nulla rileverà l’eventuale ulteriore manifestazione di volontà espressa dal contribuente, alla ripresa del controllo, di volersi avvalere degli istituti di definizione automatica.

     Solo a seguito della produzione, da parte del contribuente della documentazione comprovante la valida definizione complessiva della posizione fiscale, l’Ufficio interromperà l’attività istruttoria e chiuderà definitivamente il controllo.

     Si ritiene opportuno sottolineare che, laddove il contribuente abbia definito la propria posizione fiscale ai fini di un solo settore impositivo, il controllo proseguirà con riguardo all’altro settore di imposta, sino alla sua conclusione ovvero sino a quando, come precisato innanzi, il contribuente non produca idonea documentazione comprovante la valida definizione in relazione al settore impositivo oggetto del controllo.

      L’attivazione di nuovi controlli resta subordinata al completamento di ogni attività connessa a quelli in corso.

     A tale ultimo riguardo andranno adottate le più idonee misure operative dirette ad assicurare che ogni attività collegata ai controlli sospesi venga conclusa entro l’anno.

2.3.3 Attività di controllo sostanziale relativa ai crediti d’imposta

     L’attività sarà rivolta verso quei contribuenti che hanno utilizzato crediti d’imposta in compensazione dei versamenti dovuti.

     Le fattispecie agevolative oggetto del controllo saranno, prioritariamente, quelle riferite all’utilizzo di crediti per l’incremento dell’occupazione ed all’utilizzo di crediti per gli investimenti nelle aree svantaggiate.

     La selezione dei soggetti da sottoporre a controllo è demandata alle Direzioni regionali che si avvarranno, a tal fine, delle indicazioni formulate al riguardo dalla Direzione Centrale Accertamento.

     I controlli andranno eseguiti a cura degli Uffici che utilizzeranno, in via generale, la modalità istruttoria dell’accesso mirato, i cui esiti saranno trasfusi nel relativo processo verbale di constatazione, da trasmettere al Sistema informativo secondo le ordinarie modalità.

     Per assicurare l’omogeneità degli interventi e perseguire un elevato grado di efficacia dell’azione di controllo, gli Uffici si avvarranno delle apposite metodologie predisposte centralmente.

     I predetti strumenti di supporto, oltre che tracciare i percorsi necessari al riscontro dei presupposti e delle condizioni fissati dalla Legge per usufruire delle agevolazioni, consentono la corretta determinazione del credito spettante.

     Il ricorso alle metodologie predisposte non preclude l’esecuzione di ulteriori controlli diretti ad assicurare una maggiore proficuità dell’intervento.

     Sulla base delle risultanze del controllo, gli Uffici adotteranno, con la massima tempestività, il provvedimento di recupero dei crediti indebitamente utilizzati in compensazione dei versamenti dovuti.

     A tale riguardo saranno utilizzati gli schemi di provvedimento predisposti centralmente per ciascuna tipologia di credito.

     Detti schemi potranno essere opportunamente modificati ed integrati dagli Uffici in relazione alle esigenze motivazionali ovvero contabili collegate alle risultanze del controllo.

     Il provvedimento di recupero dovrà essere notificato con le modalità previste dall’articolo 60 del D.P.R. n. 600 del 1973 o, alternativamente a mezzo posta, ai sensi dell’articolo 14 della Legge 20 novembre 1982, n. 890.

     Copia del provvedimento notificato dovrà essere trasmesso, a cura dell’Ufficio, in relazione agli aspetti sanzionatori, alla competente sede dell’INPS qualora la compensazione abbia avuto per oggetto contributi previdenziali.

     Dettagliate direttive in ordine all’attività di controllo sono state impartite con la Circolare n. 35/E dell’8 luglio 2003.

2.3.4 Attività di controllo sostanziale settore registro

     Con riguardo a tale processo è previsto un impegno, in termini di risorse, pari a 420.000 ore per l’esecuzione di 60.000 controlli.

     L’attività degli Uffici si indirizzerà, prioritariamente, verso gli atti di cessione e di conferimento di terreni edificabili nonchè verso gli atti di cessione d’azienda.

     Rivestiranno, inoltre, carattere prioritario i controlli degli atti e delle dichiarazioni di successione per i quali è stata richiesta l’applicazione di benefici fiscali e che, da quest’anno, costituiscono nell’ambito del processo, uno specifico componente.

     Proseguirà, altresì, l’esame delle posizioni riguardanti l’omessa registrazione dei contratti di locazione.

     In ordine alle modalità di conduzione dei controlli gli Uffici si uniformeranno ai seguenti indirizzi operativi:

       – per le cessioni d’azienda si ribadisce quanto già rappresentato in altre sedi: il controllo va indirizzato non solo alla valutazione dell’avviamento, ma di ogni componente ritenuta rilevante ai fini dell’accertamento ed in particolare delle merci, qualora, per la tipologia dell’attività e le dimensioni della stessa rivestano un rilievo significativo rispetto al complesso dell’azienda ceduta.

     Infatti, la verifica della consistenza delle merci permette di conseguire risultati positivi per l’attività di accertamento relativa all’imposta di registro, in quanto consente una più esatta determinazione del valore complessivo dell’azienda ceduta; inoltre, l’estensione dell’attività di indagine a tutte le componenti dell’azienda permette di individuare violazioni di diversa natura, anche relative ad altri tributi.

     L’efficacia del controllo andrà assicurata mediante l’esecuzione di appositi accessi mirati.

     Le Direzioni regionali valuteranno il grado di utilizzo del suindicato mezzo istruttorio, al fine di intensificarne l’impiego, attraverso le risultanze del processo “controlli sostanziali tributi settore registro” ove gli Uffici devono consuntivare, manualmente, il numero degli accessi eseguiti per l’esperimento delle suindicate attività istruttorie.

     Va ancora fatto presente che, a sottolinearne la rilevanza, gli accertamenti su atti di cessione di azienda costituiscono, anche per il 2003, un indicatore di risultato del Piano delle attività.

     Sempre con riguardo a tale tipologia di atti, si segnala, infine, che è stata realizzata un’apposita applicazione “liste interattive relative alla selezione delle cessioni d’azienda” che verrà estesa agli uffici nel corso del corrente mese, di ausilio alla selezione degli atti da sottoporre a controllo;

       – con riguardo all’attività di controllo degli atti e delle dichiarazioni di successione agevolati, gli Uffici, nella fase di selezione, possono avvalersi, dal mese di giugno, di apposite liste che, in formato elettronico, forniscono gli elenchi delle dichiarazioni di successione comprendenti beni immobili per i quali è stata richiesta l’agevolazione “prima casa”, con applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.

     Le predette liste, aggiornate con cadenza trimestrale, in relazione a ciascuna dichiarazione, recheranno l’indicazione del valore dichiarato degli immobili che hanno fruito dell’agevolazione e, se acquisiti al sistema, i relativi estremi catastali.

     Sempre con riguardo ai supporti informatici sono disponibili le nuove procedure “iter accertamento atti” e “accertamento con adesione”, realizzate al fine di migliorare le modalità dell’attività di controllo e di assicurare la stampa di atti conformi ai requisiti previsti dalla normativa vigente. Le suddette linee procedurali, prima distinte, sono confluite ora nella medesima applicazione (Registro), con conseguente semplificazione e velocizzazione delle transazioni da effettuare, e consentono agli Uffici la liquidazione automatizzata delle imposte dovute e delle eventuali sanzioni.

2.4 Attività di verifica

     Con la nota prot. n. 2003/16241 del 29 gennaio 2003, la Direzione Centrale Accertamento ha fornito le opportune direttive per assicurare, tra l’altro, l’immediata operatività con riguardo all’attività di verifica.

     Nel richiamare quanto disposto con la citata nota resta, in particolare, confermata l’esigenza di:

       – attenersi alle prescrizioni ed ai principi contenuti nella Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di “Statuto dei diritti del contribuente”;

        – assicurare un’adeguata efficacia all’attività svolta attraverso lo sviluppo qualitativo dei procedimenti di selezione delle posizioni da sottoporre a controllo;

       – indirizzare l’esame verso gli aspetti gestionali economici e finanziari più significativi ai fini fiscali;

       – correlare l’assorbimento di risorse alle effettive esigenze d’indagine.

     A parziale modifica di quanto previsto in sede di formulazione dei primi indirizzi di programma, l’attività di verifica nei confronti di soggetti di grandi dimensioni avrà, di regola, per oggetto:

       – il periodo d’imposta 1999 per i soggetti già selezionati che non si siano avvalsi di una delle modalità di definizione automatica;

       – il periodo di imposta 1999 o, se ritenuto più proficuo, uno dei periodi di imposta successivi per il quale sia scaduto il termine di presentazione della dichiarazione, con riguardo ai contribuenti che andranno ad integrare il piano annuale dei controlli.

     Per le verifiche a suo tempo sospese, il controllo proseguirà con riguardo ai periodi d’imposta che hanno formato inizialmente oggetto del controllo.

     L’attività di verifica con riguardo alle altre tipologie di contribuenti, avrà per oggetto, di regola, il periodo d’imposta 1999.

     La scelta di indirizzare il controllo verso annualità diverse da quelle sopra indicate, dovrà essere collegata ad un giudizio di proficuità comparata tra le annualità suscettibili di controllo, ovvero alla presenza di “segnalazioni qualificate” trasmesse dalle strutture di intelligence.

     L’attività di verifica riguarderà, di regola, un unico periodo d’imposta; la scelta di estendere la verifica ad ulteriori annualità deve essere dettata da una effettiva esigenza d’indagine collegata alla proficuità dell’intervento.

     Non configura “estensione di verifica”, anche ai fini della consuntivazione:

       – il controllo esclusivo delle risultanze delle scritture contabili di maggiore interesse fiscale;

       – l’attività istruttoria svolta per annualità successive, compresa quella in corso, qualora la stessa, in applicazione delle metodologie di controllo, sia diretta, unicamente, alla determinazione dei ricavi relativi al periodo d’imposta 1999 ovvero a quello che, in base al su richiamato giudizio di proficuità comparata, abbia formato oggetto di verifica.

     Ne consegue che l’estensione della verifica assume rilevanza, anche ai fini della consuntivazione, qualora abbia dato luogo a rilievi di carattere sostanziale.

     In ordine alla individuazione delle posizioni da sottoporre a controllo, laddove occorra integrare l’elenco delle posizioni a suo tempo selezionate in conformità con le indicazioni fornite a mezzo della citata direttiva del 29 gennaio scorso, gli Uffici si uniformeranno ai criteri già delineati con riguardo all’attività di controllo sostanziale.

     Per le verifiche da eseguirsi nei confronti di soggetti con volume d’affari fino a ¬ 5.164.568,99 (10 miliardi di lire), la selezione terrà conto delle categorie economiche individuate dalle Direzioni regionali di concerto con gli Uffici operativi, avuto altresì riguardo degli orientamenti espressi dai Comitati tributari regionali.

     Con riguardo alle verifiche a suo tempo sospese per effetto degli istituti definitori, si fa presente che si rendono applicabili le disposizioni impartite con riguardo all’attività di controllo sostanziale ai fini delle II.DD. e dell’IVA.

     Dette disposizioni si richiamano, in particolare, laddove prevedono l’adozione di misure operative dirette ad assicurare la chiusura, entro l’anno, dei controlli in precedenza sospesi.

     In questa sede va aggiunto che qualora l’attività istruttoria venga condotta nei confronti di un contribuente che si sia avvalso delle modalità di definizione previste dall’articolo 8 della Legge n. 289 del 2002, i verificatori, anche ai fini della quantificazione dei rilievi, non terranno alcun conto della franchigia prevista al comma 6 del citato articolo; la stessa, infatti, assumerà rilevanza unicamente in sede di accertamento.

     In ogni caso si avrà cura di dare atto, nel processo verbale di constatazione, dell’integrazione effettuata dal contribuente.

2.4.1 Attività di verifica nei confronti di soggetti di grandi dimensioni

     Il Piano delle attività collegato alla Convenzione destina 259.200 ore per l’esecuzione di 360 verifiche nei confronti di soggetti di grandi dimensioni.

     Il Piano operativo dell’Agenzia, attesa la rilevanza che riveste tale tipologia di controllo, nel ridefinire l’obiettivo fissato in Convenzione, ha programmato l’esecuzione di 402 controlli.

     Di questi, 7 verranno effettuati, direttamente, dal Settore Soggetti di grandi dimensioni della Direzione Centrale Accertamento.

     Al fine di una corretta qualificazione degli interventi, si precisa che rientrano nell’ambito delle attività in argomento le verifiche eseguite nei confronti di soggetti che abbiano dichiarato, per il periodo di imposta oggetto del controllo, un volume d’affari, di ricavi o di compensi non inferiori a ¬ 25.822.844,95 (50 miliardi di lire).

     è comunque necessario che, con riguardo all’annualità oggetto di verifica, il contribuente selezionato sia presente nella banca-dati dei soggetti di grandi dimensioni; ai fini del necessario aggiornamento della predetta banca-dati si richiama la comunicazione di servizio n. 9 del 31 gennaio 2001, prot. n. 2001/19528 della Direzione Centrale Accertamento.

     Con riguardo alle modalità di svolgimento dell’attività di controllo, preliminarmente, si richiama la nota prot. n. 2003/16644 del 30 gennaio 2003, a mezzo della quale la Direzione Centrale Accertamento ha impartito le opportune direttive in materia di programmazione e di coordinamento con il Settore Soggetti di grandi dimensioni.

     L’incremento degli interventi programmati va coniugato con un continuo miglioramento dello standard qualitativo dell’azione ispettiva da conseguirsi, principalmente, mediante lo sviluppo della professionalità dei funzionari con minore esperienza e l’arricchimento costante della preparazione di quelli già adeguatamente dotati di esperienze tecniche e capacità operative.

     A tal fine, seguendo il percorso tracciato negli ultimi esercizi, dovranno essere organizzate, per i funzionari meno esperti, specifiche attività addestrative che prevedano la partecipazione di detti funzionari alle attività di verifica, in affiancamento a colleghi più esperti.

      In generale, poi, dovranno essere utilizzati i percorsi formativi predisposti a livello centrale e sviluppati nelle sedi regionali ed essere programmati, ove possibile, a livello di singola Direzione, ulteriori momenti di studio e approfondimento finalizzati alla specifica attività. A tal proposito, allo scopo di garantire uniformità di contenuti all’azione formativa, si ritiene utile una preventiva concertazione dei temi da trattare con la Direzione Centrale Accertamento.

     In ordine alle modalità di esecuzione degli interventi si ribadisce l’esigenza, peraltro più volte espressa, di svolgere un’approfondita analisi, propedeutica alla esecuzione della verifica, volta ad individuare le caratteristiche del contribuente e dell’attività da questi esercitata, al fine di un più puntuale orientamento del controllo agli aspetti gestionali, economici e finanziari più significativi e rilevanti sotto il profilo fiscale.

     La predetta analisi permetterà, inoltre, di valutare la sussistenza delle condizioni per avvisare preventivamente il contribuente dell’avvio del controllo. L’avviso consente di instaurare un rapporto di collaborazione con il contribuente il quale potrà tempestivamente avvalersi dell’eventuale assistenza tecnica nonchè predisporre gli atti ed i documenti che formeranno oggetto del controllo.

     In linea con le disposizioni contenute nell’articolo 12 della Legge 27 luglio 2000, n. 212, la comunicazione preventiva sortisce, inoltre, l’effetto di ridurre i giorni di permanenza presso la sede del soggetto verificato, limitando, in tal modo, la turbativa all’attività svolta dal contribuente.

2.4.2 Attività di verifica nei confronti delle altre tipologie di soggetti

     Per l’esecuzione degli interventi si richiamano le direttive impartite con la più volte citata nota del 29 gennaio 2003 in ordine:

       – all’utilizzo delle metodologie di controllo sin qui diramate; al riguardo si rinvia alle disposizioni che prevedono la compilazione della check-list in relazione ai controlli svolti nel corso della verifica nonchè l’esplicitazione dei motivi di quei controlli non eseguiti;

       – ai controlli correlati all’applicabilità della sanzione prevista dall’articolo 3 comma 3 del Decreto Legge 27 febbraio 2002, n. 12; a tal fine, come peraltro espressamente previsto nelle singole metodologie, i verificatori dovranno procedere alla rilevazione del personale presente al momento dell’accesso, acquisirne le generalità, le mansioni svolte, la data di inizio e la natura del rapporto contrattuale, al fine di raffrontare i dati acquisiti con quelli risultanti dai libri obbligatori in materia previdenziale e del lavoro;

       – al contenimento dei tempi di permanenza presso la sede del contribuente assicurando, nel contempo, la proficuità dell’azione di controllo; per il perseguimento di dette finalità, va ulteriormente intensificato l’utilizzo dell’applicazione di ausilio all’attività di verifica (S.A.Ve.) che rende disponibile ai verificatori percorsi predefiniti che agevolano l’esecuzione del controllo, automatizzando le operazioni più laboriose e permettendo la gestione di calcoli anche complessi.

2.5 Attività di controllo mediante accessi brevi

     Per assicurare il presidio del territorio, la programmazione operativa, in linea con il Piano delle attività collegato alla Convenzione, destina 420.000 ore per l’esecuzione di 70.000 accessi finalizzati al controllo degli obblighi fiscali.

     Come anticipato in sede di illustrazione degli interventi da attuare, in conseguenza della rimodulazione del predetto piano, andrà prevista l’esecuzione di ulteriori 40.000 accessi finalizzati, esclusivamente, al controllo delle compensazioni operate dai contribuenti ai sensi del Decreto Legislativo n. 241 del 1997.

     Detti controlli si caratterizzeranno per una diversa e più articolata modalità di esecuzione che terrà conto di aspetti anche diversi da quelli meramente formali.

     L’utilizzo di tale strumento di controllo, di cui se ne sottolinea la valenza in termini di efficacia, soprattutto se rapportata al tempo richiesto per l’esecuzione, deve essere finalizzato, prioritariamente, a:

       – rilevare la presenza di eventuali rapporti di lavoro irregolare;

       – rilevare i dati strutturali e contabili relativi all’attività svolta dal contribuente, ai fini dell’applicazione degli studi di settore.

     Gli interventi saranno altresì finalizzati:

       – al controllo degli obblighi strumentali;

       – alla rilevazione di dati e notizie nell’ambito dell’attività di analisi e ricerca;

       – alla verbalizzazione della distruzione delle merci;

       – alla esecuzione di accessi per conto di Stati esteri;

       – al controllo delle ONLUS per la verifica dei presupposti per il riconoscimento dei benefici previsti dalla Legge.

     I controlli si concretizzeranno, prevalentemente, nel riscontro di dati, fatti e circostanze nonchè dell’osservanza di obblighi posti a carico del contribuente.

     Le risultanze delle rilevazioni effettuate e dei controlli eseguiti saranno formalizzati nel verbale redatto a conclusione dell’accesso, che evidenzierà, in particolare, le discordanze e le violazioni rilevate nonchè le eventuali giustificazioni addotte dal contribuente.

     Gli Uffici procederanno alla individuazione delle posizioni soggettive da sottoporre a controllo sulla base delle notizie di diretta conoscenza ovvero, di quelle disponibili al sistema informativo, salvo che per gli accessi imposti da obblighi di servizio quali, ad esempio, gli accessi per conto di Stati esteri e per verbalizzare la distruzione delle merci.

2.6 Funzioni strumentali all’attività di controllo

     Per le funzioni di supporto alle linee di attività in cui si articola il macro-processo “Prevenzione e contrasto all’evasione” il Piano operativo prevede un impegno, in termini di risorse, corrispondente a 781.580 ore.

     Attraverso l’utilizzo dello specifico budget assegnato a ciascuna Direzione regionale andrà assicurato:

       – il coordinamento dell’attività di accertamento sul territorio;

       – la selezione delle posizioni soggettive da sottoporre a controllo;

       – la cooperazione con i soggetti che, nell’ambito territoriale, concorrono al processo di accertamento;

       – la sperimentazione, da parte delle Direzioni regionali e degli Uffici operativi, di nuove procedure informatiche, ovvero di quelle già in uso che formano oggetto di aggiornamento o implementazione.

     Sempre nell’ambito del supporto all’attività di controllo andrà assicurata la tempestiva adozione, da parte delle Direzioni regionali, dei provvedimenti di autorizzazione o di diniego di indagini bancarie nonchè dei provvedimenti concernenti il trasferimento del domicilio fiscale in ambito regionale.

     Nel processo in esame assume una rinnovata significatività l’azione di controllo nei confronti delle organizzazioni iscritte nell’anagrafe unica delle ONLUS.

     La predetta azione, da condurre in coerenza con le indicazioni fornite con la Circolare n. 14/E del 26 febbraio 2003, sarà finalizzata, in una prima fase, a verificare la sussistenza dei requisiti formali necessari affinché i soggetti iscritti nell’anagrafe unica delle ONLUS possano qualificarsi organizzazioni non lucrative.

     L’attività di riscontro è demandata alle Direzioni regionali che, qualora accertino l’insussistenza dei presupposti necessari per la presenza del soggetto nell’anagrafe delle ONLUS, provvederanno a comunicare all’ente interessato l’esito sfavorevole del controllo formale con la conseguente cancellazione dall’anagrafe.

     Il provvedimento, debitamente motivato e notificato, deve essere adottato dalla stessa Direzione regionale, previa acquisizione del parere dell’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale; il tutto nell’osservanza di quanto disposto dall’articolo 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 329 del 21 marzo 2001.

     Le posizioni soggettive interessate dall’esito sfavorevole dei riscontri eseguiti vanno segnalate agli Uffici affinché provvedano al recupero, entro i termini di decadenza, degli eventuali indebiti risparmi di imposta e relativi interessi, nonchè per l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 28 del Decreto Legislativo n. 460 del 1997 e di quelle previste dalle singole leggi di imposta, ove dovute.

     La sussistenza dei requisiti formali va verificata con le modalità istruttorie indicate al punto 3 della citata Circolare n. 14/E del 2003.

     Resta inteso che, qualora i predetti controlli non lascino emergere l’insussistenza dei requisiti formali, ma evidenzino, comunque, circostanze sintomatiche dello svolgimento di vere e proprie attività lucrative, le Direzioni regionali segnaleranno le predette posizioni agli Uffici operativi per il loro inserimento nel piano annuale dei controlli.

     E’ fatta salva la possibilità per le Direzioni regionali, di svolgere atti istruttori, ivi compresi gli accessi mirati, ritenuti necessari in relazione alla particolarità ed alla complessità del caso specifico.

     Si richiama infine l’attenzione in ordine a quanto previsto dalla predetta circolare in tema di consuntivazione, laddove viene previsto che le risorse impiegate nell’attività di controllo formale sopra descritta, svolta dalle Direzioni regionali, vengano consuntivate nell’ambito del processo in argomento.

     Ai fini della consuntivazione va altresì indicato il numero delle posizioni esaminate nonchè il numero di quelle oggetto del provvedimento sfavorevole del controllo.

2.7 Attività collegate alla tutela della pretesa erariale

     L’efficacia della complessiva attività di controllo si misura attraverso il grado di realizzazione della pretesa tributaria.

     Si pone pertanto l’esigenza di assicurare il costante presidio di processi lavorativi connessi alle varie fasi che caratterizzano il procedimento di riscossione dei tributi.

     Sarà prioritariamente posta la massima attenzione sugli aspetti connessi alla tutela preventiva della pretesa tributaria, al fine di adottare, ove necessario, le opportune misure cautelari che consentano di tradurre in concreti risultati economici l’attività svolta.

     E’ necessario, pertanto, che l’attività di controllo sia costantemente orientata al conseguimento di tale obiettivo, di particolare rilevanza strategica, che può contribuire, in misura determinante, a contrastare il fenomeno della evasione da riscossione, in un contesto tuttora caratterizzato da un accentuato intervallo temporale tra il momento dell’evasione fiscale, l’accertamento della definitività della pretesa ed il momento della riscossione coattiva.

     Per il perseguimento di tale finalità, riveste primaria importanza la pronta acquisizione dei dati aggiornati sulla situazione economica e patrimoniale del contribuente, e in particolare:

       – dei dati identificativi delle proprietà immobiliari e dei beni mobili registrati appartenenti al soggetto sottoposto a controllo;

       – delle eventuali iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli già operate sui beni segnalati;

       – degli eventuali maggiori debitori/clienti e gli eventuali maggiori crediti del soggetto sottoposto a controllo, desunti dalla sua contabilità;

       – dei dati relativi ai rapporti intrattenuti con Aziende di credito ed altre Istituzioni creditizie e finanziarie.

     Va evidenziato che gran parte delle informazioni sopra elencate possono essere rilevate soltanto nel corso di un’attività istruttoria esterna (verifica o accesso mirato eseguito nell’ambito di un controllo sostanziale) e risultano utili solo se l’attività cautelare viene posta in essere con la massima tempestività.

     Inoltre, si rammenta che, anche a seguito della notifica del processo verbale di constatazione redatto a seguito di un’attività di verifica, se vi è fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, gli Uffici possono adottare le procedure previste dall’articolo 22 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 in materia di ipoteca o sequestro conservativo dei beni del contribuente, compresa l’intera azienda.

     Si sottolinea altresì, la necessità che la fase di inoltro della richiesta di misure cautelari sia coordinata con l’attività di accertamento, alla quale deve seguire, senza alcun ritardo, l’iscrizione a ruolo, e con la successiva attività del Concessionario.

     A tale proposito si rappresenta l’esigenza che le Direzioni regionali assicurino il coordinamento ed il supporto agli Uffici, il monitoraggio delle misure cautelari richieste ed ottenute, nonchè l’organizzazione di specifici interventi formativi per i funzionari degli Uffici al fine di garantire lo sviluppo delle necessarie professionalità.

     Sempre in tema di tutela della pretesa erariale va assicurato uno scrupoloso controllo in ordine alle garanzie prestate a fronte delle richieste di pagamento rateale della pretesa erariale.

     Al riguardo va preliminarmente evidenziato che in assenza di iscrizione a ruolo, il pagamento rateale è previsto nelle ipotesi di accertamento con adesione, omessa impugnazione e conciliazione giudiziale.

     In tali casi il contribuente è tenuto a prestare una delle garanzie previste dall’articolo 38-bis del D.P.R. n. 633 del 1972.

     In tale ambito, in particolare laddove la garanzia sia rilasciata da intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del Decreto Legislativo n. 385 del 1993, si rende opportuno evidenziare che siano posti in essere tutti i controlli finalizzati ad assicurare che il pagamento rateale sia assistito da adeguata garanzia.

     A tal fine gli Uffici dovranno uniformarsi alle istruzioni fornite al riguardo con la Circolare n. 66/E del 5 aprile 2000, per individuare gli intermediari finanziari in possesso dei requisiti di solvibilità. Andranno, altresì, puntualmente osservate le disposizioni impartite con la Circolare n. 146/E del 10 giugno 1998 per quanto riguarda i controlli relativi al documento fideiussorio.

     Qualora il beneficio della dilazione venga richiesto ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. n. 602 del 1973, con riguardo alle somme iscritte a ruolo, gli Uffici procederanno con le modalità indicate nella Circolare n. 15/E del 26 gennaio 2000.

     La predetta circolare viene richiamata nella parte in cui prevede:

       – le condizioni generali di garanzia che devono essere inderogabilmente contenute nella polizza fideiussoria;

       – la scadenza della polizza che deve rispettare il termine di rateazione aumentato di un anno;

        – che venga assicurata la tempestiva escussione delle polizze, in tutti i casi in cui il contribuente decada dal beneficio della dilazione.

     A tale ultimo riguardo gli Uffici dovranno:

       – notificare al fideiussore, apposito invito a versare l’importo garantito;

       – assicurarsi che il pagamento avvenga entro trenta giorni dalla notifica.

     Laddove il fideiussore non ottemperi, gli Uffici provvederanno a darne tempestiva comunicazione al concessionario affinché proceda all’espropriazione forzata nei confronti del fideiussore sulla base dello stesso ruolo emesso a carico del debitore.

     Gli Uffici infine devono monitorare, con particolare attenzione, l’andamento dei pagamenti rateali, al fine di avviare immediatamente la procedura di escussione delle garanzie.

     Sempre nell’ottica di assicurare la tempestiva realizzazione della pretesa tributaria, le misure operative saranno preordinate ad assicurare l’immediata iscrizione a ruolo a seguito della definitività degli atti di accertamento. Al riguardo va sottolineato che il termine previsto dall’articolo 17 comma 1 lettera c) del D.P.R. n. 602 del 1973 riveste carattere decadenziale e, pertanto, non deve rappresentare un riferimento temporale ordinario per le predette iscrizioni a ruolo.

      Con pari immediatezza andranno eseguite le iscrizioni a ruolo a titolo provvisorio in base ad accertamenti non definitivi.

      A tale ultimo riguardo si rammenta che, gli Uffici, ricorrendone i presupposti, potranno iscrivere nei ruoli straordinari gli interi importi risultanti da accertamenti anche se non definitivi.

      Con la massima tempestività andranno altresì resi esecutivi i ruoli conseguenti alla liquidazione automatica ed al controllo formale delle dichiarazioni. Trattandosi di ruoli formati centralmente andrà assicurata una preventiva verifica, in ordine alla legittimità di quanto iscritto, condotta in conformità con le istruzioni operative emanate al riguardo e comunque tenendo in debito conto gli effetti collegati alla sfera patrimoniale del contribuente dalla disposizione contenuta nell’articolo 76 del citato D.P.R. n. 602 del 1973.

      L’attenzione degli Uffici sarà altresì diretta a riscontrare la presenza di eventuali errori materiali in fase di acquisizione dei dati relativi al ruolo che possono, in tutto o in parte inficiare la correttezza del ruolo stesso.

3 Consuntivazione attività

3.1 Tabelle di consuntivazione

     Per il 2003, fatte salve le integrazioni e le modifiche di seguito descritte, permangono i criteri di consuntivazione stabiliti con la Circolare n. 72/E del 14 agosto 2002.

     Al riguardo, vengono allegate le tabelle, identificate con le lettere da A a M, concernenti i parametri di consuntivazione relativi a:

        A. verifiche nei confronti di soggetti con volume d’affari, ricavi o compensi inferiori a 10 miliardi di lire;

        B. verifiche nei confronti di soggetti con volume d’affari, ricavi o compensi non inferiori a 10 miliardi di lire;

        C. controlli sostanziali su iniziativa degli Uffici per il settore imposte dirette ed IRAP;

        D. controlli sostanziali su iniziativa degli Uffici per il settore IVA;

        E. controlli sostanziali sulla base dei processi verbali di verifica per il settore imposte dirette ed IRAP;

        F. controlli sostanziali sulla base dei processi verbali di verifica per il settore IVA;

        G. controlli sostanziali unificati su iniziativa degli Uffici con l’utilizzo della procedura dell’accertamento unificato;

        H. controlli sostanziali unificati sulla base dei processi verbali di verifica con l’utilizzo della procedura dell’accertamento unificato;

        I. controlli sostanziali sulla base dei parametri relativi a persone fisiche;

        J. controlli sostanziali sulla base dei parametri relativi a soggetti diversi dalle persone fisiche;

        K. controlli sostanziali sulla base degli studi di settore;

        L. controlli sostanziali per il settore registro;

        M. controlli formali.

     Di seguito si evidenziano, con riguardo a ciascun settore d’intervento, gli elementi che caratterizzano i criteri di consuntivazione per l’anno 2003.

3.2 Controlli formali

     Il momento che assume rilevanza ai fini della consuntivazione è costituito dal perfezionamento del controllo nei casi di assenza di esiti e dalla data di notifica della comunicazione prevista dal comma 4 dell’articolo 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 nel caso di perfezionamento con esiti.

     Per entrambe le tipologie di prodotto il tempo unitario previsto è di 0,75 ore, pari a 45 minuti.

3.3 Controllo sostanziale ai fini delle imposte dirette, IVA e IRAP

– Controlli sostanziali iniziati e successivamente sospesi a seguito del ricorso ovvero dell’intenzione manifestata dal contribuente di ricorrere agli istituti di definizione automatica.

     Con riguardo ai controlli chiusi a seguito di definizione automatica, l’assorbimento di risorse verrà calcolato sulla base dei parametri di consuntivazione previsti per i controlli con esito negativo.

     Con riguardo ai controlli ripresi in quanto il contribuente, diversamente dalla volontà precedentemente espressa, non si sia avvalso degli istituti di definizione automatica ovvero non abbia definito tutti i settori impositivi, l’assorbimento di risorse sarà pari al 75% di quello previsto in misura ordinaria.

– Provvedimenti di irrogazione della sanzione per l’impiego di lavoratori irregolari

     Con la comunicazione di servizio n. 117, del 10 dicembre 2002, è stata indicata la procedura che consente la rilevazione dei dati e la stampa dell’atto di irrogazione della sanzione per l’impiego di lavoratori irregolari, prevista dall’articolo 3, comma 3, del Decreto Legge 22 febbraio 2002, n. 12, inserito dalla Legge 23 aprile 2002, n. 73.

      Per tale attività il parametro di consuntivazione previsto è di 4,2 ore, pari a 4 ore e 12 minuti.

3.4 Controllo sostanziale relativo ai crediti d’imposta

     Tale attività si sostanzia, in via generale, nelle seguenti fasi:

       – l’esecuzione di un accesso mirato, i cui esiti saranno trasfusi nel relativo processo verbale di constatazione, da trasmettere al sistema informativo secondo le ordinarie modalità previste; a tal fine è stata realizzata una specifica implementazione del M.U.V. riferita agli elementi di controllo del credito, che sarà oggetto di separate istruzioni;

       – l’eventuale emissione di atti di recupero, redatti manualmente dall’Ufficio, con l’ausilio dell’apposita implementazione della procedura dell’accertamento unificato finalizzata alla gestione delle informazioni trasmesse.

     Ai fini della consuntivazione assume rilevanza la singola tipologia di credito controllato:

       – credito per l’incremento dell’occupazione;

       – credito per gli investimenti nelle aree svantaggiate.

     L’assorbimento di risorse verrà calcolato secondo i seguenti parametri:

       – 16 ore per il controllo del credito con esito negativo, consuntivate alla data di chiusura dell’accesso mirato;

       – 24 ore per il controllo del credito con notifica dell’atto di recupero, consuntivate alla data di notifica dell’atto stesso;

       – 8 ore per l’atto di recupero non collegato ad un processo verbale scaturente da accesso mirato, consuntivate alla data di notifica dell’atto di recupero.

     Qualora, competente alla emissione dell’atto di recupero sia un Ufficio diverso da quello che ha eseguito l’accesso mirato, le modalità di consuntivazione saranno:

       – 16 ore per l’Ufficio che ha eseguito l’accesso mirato;

       – 8 ore per l’Ufficio che ha emesso l’atto di recupero.

     Anche in presenza di tale fattispecie operativa, la consuntivazione dell’accesso mirato resta subordinata alla notifica dell’atto di recupero.

     Sempre ai fini della consuntivazione, la valorizzazione dell’attività svolta non tiene conto del numero delle annualità oggetto del controllo.

     I controlli relativi alle suindicate tipologie di credito d’imposta, già trasmessi nel corso del 2003 come accessi brevi, andranno annullati e nuovamente trasmessi secondo le modalità sopra descritte, previa verifica, da parte delle Direzioni regionali, dell’equivalenza di tali controlli, per l’impegno richiesto, con le metodologie previste dalla Circolare n. 35/E dell’8 luglio 2003.

     L’attività di controllo relativa alle altre tipologie di crediti d’imposta sarà consuntivata secondo le modalità indicate per gli accessi brevi.

3.5 Controllo sostanziale tributi settore registro

     La tabella recante i parametri di consuntivazione per tale attività è stata aggiornata prevedendo un ulteriore tipo di controllo (atti iscritti nel campione unico tasse sospese definiti) a cui è stato attribuito un peso pari a 1,5 ore.

3.6 Verifiche

     Come previsto nella comunicazione di servizio n. 5 del 28 gennaio 2003, al fine di consentire la corretta consuntivazione dell’attività svolta, gli Uffici operativi devono trasmettere i verbali relativi alle verifiche terminate nel 2003 con la nuova procedura M.U.V. in ambiente web.

     La nuova procedura deve essere utilizzata anche con riguardo alle verifiche iniziate entro il 31 dicembre 2002 e concluse nel corso del 2003.

     Al riguardo, le modalità da adottare prevedono il preventivo annullamento delle informazioni presenti in ambiente 3270 e la successiva trasmissione dei dati con la nuova applicazione M.U.V.

– Verifiche su un’unica annualità

    1. Annualità verificata: 1999

     Assumono rilevanza ai fini della consuntivazione:

       – le verifiche con rilievi di carattere sostanziale;

       – le verifiche con rilievi di carattere formale;

       – le verifiche regolari (senza rilievi).

   2. Annualità verificata diversa dal 1999

     Assumono rilevanza ai fini della consuntivazione:

       – le verifiche con rilievi di carattere sostanziale;

       – le verifiche regolari (senza rilievi) o con rilievi solo di carattere formale qualora siano state disposte dalla Direzione Centrale Accertamento o dalla Direzione regionale.

– Verifiche su più annualità

   3. Si applicano i parametri di consuntivazione relativi a più annualità se:

     – la verifica riguarda comunque il 1999 e, per almeno una delle ulteriori annualità, sono stati formulati rilievi di carattere sostanziale;

     – la verifica non riguarda il 1999 e, per almeno due delle ulteriori annualità, sono stati formulati rilievi di carattere sostanziale;

     – la verifica, eseguita per più annualità, sia stata disposta dalla Direzione Centrale Accertamento o dalla Direzione regionale.

– Più verifiche eseguite nel corso dell’anno nei confronti dello stesso soggetto.

     Le verifiche successive alla prima assumono rilevanza ai fini della consuntivazione solo se riguardano annualità diverse e sono state disposte dalla Direzione Centrale Accertamento o dalla Direzione regionale.

– Verifiche iniziate e successivamente sospese a seguito del ricorso ovvero dell’intenzione manifestata dal contribuente di ricorrere agli istituti di definizione automatica.

   Con riguardo alle verifiche chiuse a seguito di definizione automatica l’assorbimento di risorse verrà calcolato sulla base dei giorni-uomo effettivamente impiegati sino alla data di chiusura della verifica.

   Al fine di tenere altresì conto delle attività prodromiche al controllo, il peso, come sopra determinato, andrà incrementato del 5% del tempo unitario medio previsto per la classe cui appartiene il soggetto verificato.

   Con riguardo alle verifiche riprese in quanto il contribuente, diversamente dalla volontà precedentemente espressa, non si sia avvalso degli istituti di definizione automatica ovvero non abbia definito tutte le annualità oggetto della verifica, l’assorbimento di risorse sarà pari al 75% di quello previsto in misura ordinaria.

– Formazione in verifica

   L’eventuale impiego di personale, peraltro formalmente incaricato per l’esecuzione della verifica, in affiancamento a verificatori esperti, per acquisire esperienza “sul campo”, andrà consuntivato nel processo “Formazione”.

   A tal fine viene previsto un apposito componente ove, manualmente, andranno indicate le ore-persona destinate ai suddetti fini.

3.7 Accessi brevi

     Le attività relative agli accessi finalizzati al controllo degli obblighi fiscali saranno trasmesse al sistema con la tradizionale procedura in ambiente “3270”.

     Per tale tipologia di accessi, ai fini della consuntivazione dell’attività, è previsto un parametro di assorbimento di risorse pari a sei ore per ciascun controllo eseguito ad eccezione di quelli diretti all’individuazione di fenomeni collegati all’economia sommersa, per i quali è previsto un parametro di dodici ore.

     Il parametro di dodici ore è esteso anche agli accessi per il controllo delle compensazioni operate dai contribuenti ai sensi del Decreto Legislativo n. 241 del 1997 iniziati successivamente al 31 luglio 2003, in ragione delle diverse e più articolate modalità di esecuzione che caratterizzeranno tali controlli.

3.8 Accessi mirati eseguiti dalle Direzioni regionali

     Così come per il 2002, le risorse impiegate negli accessi mirati eseguiti dalle Direzioni regionali saranno consuntivate sulla base delle ore/persona effettivamente impiegate trasmesse nell’ambito del processo “Funzioni strumentali all’attività di controllo”; un apposito componente previsto nel predetto processo indicherà il numero degli accessi mirati eseguiti.

     Si ricorda che, invece, le risorse impiegate negli accessi mirati eseguiti dagli Uffici operativi, quale modalità istruttoria a rilevanza esterna nell’ambito dell’attività di controllo sostanziale, sono consuntivate a seguito della trasmissione al sistema centrale degli esiti del relativo controllo.

3.9 Attività di sperimentazione

     Le risorse destinate all’attività di sperimentazione, da parte delle Direzioni regionali e degli Uffici operativi, di nuove procedure informatiche, ovvero di quelle già in uso che formano oggetto di aggiornamento o implementazione, saranno consuntivate in un apposito componente previsto nell’ambito del processo “Funzioni strumentali all’attività di controllo”.

4 Attività di monitoraggio

     Con riferimento agli obiettivi di produzione fissati in Convenzione, le Direzioni regionali e gli Uffici assicureranno il costante monitoraggio dell’attività svolta anche in vista della tempestiva adozione delle misure necessarie per il conseguimento dei risultati programmati.

     Il monitoraggio andrà, altresì, assicurato con riguardo agli ulteriori obiettivi correlati agli indicatori di risultato previsti dal “Piano delle attività”, al fine di misurare l’attività svolta sotto il profilo qualitativo.

     La previsione di ulteriori linee di documenti e l’implementazione di quelle esistenti nelle procedure di monitoraggio in uso assicureranno, alle Direzioni regionali ed agli Uffici, gli strumenti per una migliore analisi qualitativa e quantitativa degli aspetti più significativi della gestione.

     Va altresì sottolineato che un’efficace azione di monitoraggio richiede la massima attenzione, dei dirigenti e dei funzionari degli Uffici operativi, sulla necessità di procedere tempestivamente e, soprattutto, correttamente alla rilevazione al Sistema informativo dei dati concernenti le attività svolte, assicurando sempre la stretta aderenza degli stessi alle risultanze degli atti d’ufficio, con particolare riguardo alla tempestiva comunicazione dell’attivazione del controllo.

     Le Direzioni regionali, nell’ambito delle attività di competenza vigileranno circa la tempestività dell’azione di controllo, la coerenza delle modalità istruttorie impiegate rispetto alle necessità d’indagine, nonchè la corretta e sollecita trasmissione al Sistema informativo delle informazioni relative alle attività espletate.

     A tale ultimo riguardo si pone in evidenza l’inderogabile necessità di una tempestiva, puntuale e costante ricognizione, mediante gli strumenti di monitoraggio in uso, dei dati acquisiti dagli Uffici al fine di individuare i casi di erronea acquisizione degli stessi che, pur non inficiando gli atti emessi, determinano l’alterazione della base informativa con le connesse conseguenze di carattere prevalentemente cognitivo-statistico.

N.B. Le tabelle sono visibili in formato pdf sulla pagina web del Servizio di Documentazione Tributaria.