Lavoro e Previdenza

Thursday 16 February 2006

Finito il tirocinio il praticante può essere considerato dipendente dello studio professionale.

Finito il tirocinio
il praticante può essere considerato dipendente dello studio
professionale.

Cassazione – Sezione lavoro – sentenza 10 novembre 2005 – 10 febbraio 2006, n.
2904

Presidente Mileo – Relatore
D’Agostino

Ricorrente
Carini

Svolgimento del processo

Con ricorso del 15 marzo 1993 al
Pretore di Latina, Lorenzina Morelli, consulente del
lavoro, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo 193/93 con quale le era
stato intimato il pagamento in favore di Patrizia Carini della somma di lire
19.023.000 a titolo di differenze retributive e Tfr in relazione ad un rapporto
di lavoro subordinato asseritamene intercorso dal 15.1.1985 al 30.11.1992.
Deduceva l’opponente che la Carini aveva frequentato
il suo studio professionale come praticante, senza alcun vincolo di
subordinazione, dal 1985 al 23.10.1991, data della stipula di un contratto di
formazione e lavoro; osservava che la Carini si era dimessa senza preavviso il
30.11.1992, per cui dalla somma pretesa andava detratta l’indennità di mancato
preavviso; proponeva domanda riconvenzionale di risarcimento per i danni che la
Carini le aveva provocato svolgendo in modo non diligente le proprie mansioni.

Costituitosi il contraddittorio ed espletata
l’istruzione, il Pretore, con sentenza 1270/95, rigettava l’opposizione e la
domanda riconvenzionale. Entrambe le parti proponevano appello.

Il Tribunale di Latina, disposta una consulenza tecnico contabile, con sentenza non
definitiva 48/2001, revocava il decreto ingiuntivo e condannava la Morelli al
pagamento in favore della Carini della complessiva somma di lire 4.275.398
oltre accessori, per differenze retributive; con sentenza definitiva 72/2002
condannava la Morelli al pagamento in favore della Carini a titolo di Tfr della
somma complessiva di euro 2.574,81 oltre accessori.

Per quanto qui ancora interessa, in ordine alla durata dei rapporto di lavoro
subordinato il Tribunale, sulla scorta delle testimonianze raccolte, osservava
che la Carini aveva sostenuto con esito positivo l’esame di Stato per
l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro nella
sessione 1987/88 e che la Morelli era venuta a conoscenza di tale circostanza
solo nei marzo 1988; da tale data, e fino alla stipula dei contratto di
formazione e lavoro, secondo il giudice del gravame era dunque intercorso tra
le parti un rapporto dì lavoro subordinato, poiché la Carini svolgeva nello
studio compiti ben precisi sotto la direzione ed il controllo della Morelli,
era tenuta all’osservanza di un orario di lavoro, era retribuita mensilmente
con stipendio fisso, ed era in definitiva stabilmente inserita
nell’organizzazione dello studio professionale.

Quanto alle differenze
retributive dovute dalla Morelli, il Tribunale,
assumendo che nel ricorso introduttivo la lavoratrice non aveva presentato un
conteggio dettagliato e analitico, limitandosi ad una mera elencazione delle
somme pretese, riteneva di poter liquidare alla Carini solo le somme
riconosciute dalla Morelli (lire 1.206.475 per due mesi di retribuzione; lire
1.105.940 per ratei 13^ mensilità; lire 278.000 per ratei ferie).

Quanto al Tfr, il Tribunale,
sulla scorta della disposta CTU, e tenuto conto della durata del rapporto di
lavoro dall’aprile 1988 al novembre 1992, nonché
dell’inquadramento nel quinto livello retributivo del CCNL dipendenti studi
professionali (riconosciuto dal datore di lavoro ed in mancanza di una domanda
di inquadramento superiore), liquidava alla lavoratrice la somma di euro
2.574,81.

Per la cassazione di tali
sentenze Patrizia Carini ha proposto ricorso sostenuto da tre motivi. Lorenzina Morelli resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, lamentando
genericamente violazione di legge e vizi di motivazione, la ricorrente si duole
che il Tribunale, con motivazione dei tutto illogica e
contraddittoria, abbia fatto decorrere il rapporto di lavoro subordinato
dall’aprile 1988, anziché dalla fine del praticantato, ultimato in data
29.3.1987, pur avendo dato atto di tale circostanza.

Con il secondo motivo fa
ricorrente si duole dei fatto che il Tribunale le ha
riconosciuto l’inquadramento nel quinto livello del CCNL dipendenti studi
professionali (fattorini e uscieri), mentre l’esponente aveva svolto sempre le
superiori mansioni proprie del terzo livello. Lamenta che il Tribunale ha determinato l’inquadramento senza tener conto delle
mansioni effettivamente svolte dalla ricorrente e senza confrontare tali
mansioni con quelle precisate nelle declaratorie
contrattuali.

Con il terzo motivo
la ricorrente censura in primo luogo la sentenza impugnata per aver
affermato che i conteggi allegati al ricorso introduttivo non erano
utilizzabili perché del tutto generici. Sostiene la ricorrente che avendo
indicato le mansioni svolte ed il contratto collettivo applicabile
il Tribunale poteva superare ogni dubbio disponendo una CTU.

Con un secondo profilo di censura
contesta, infine, la liquidazione dei TFR, perché determinata sulla base di un periodo di lavoro inferiore a quello
effettivo e sulla base di un errato inquadramento.

Il primo motivo del ricorso,
relativo alla data di decorrenza dei rapporto di
lavoro subordinato, è fondato. Sul punto specifico la motivazione della
sentenza impugnata si presenta, infatti, contraddittoria ed insufficiente.

Sostiene il Tribunale che il
rapporto di lavoro subordinato abbia avuto inizio dal
marzo 1988, cioè da quando la Morelli venne a conoscenza del positivo
superamento dell’esame di abilitazione professionale da parte della Carini,
mentre l’attività prestata dalla Carini nello studio della Morelli prima dei
conseguimento dell’abilitazione rientrava nell’addestramento professionale
indispensabile per sostenere il relativo esame. Il giudice dei
gravame, inoltre, riporta il contenuto delle deposizioni testimoniali
dalle quali ha tratto la prova delle mansioni svolte dalla Carini nel corso
della sua collaborazione presso lo studio professionale e conclude che dal
momento in cui la Morelli venne resa edotta del conseguimento dell’abilitazione
professionale l’attività della Carini non fu più impiegata quale necessario
strumento perchè la stessa potesse acquisire le nozioni necessarie per
conseguire il titolo professionale, ma divenne un elemento interno al
sinallagma contrattuale mutando la causa dei contratto nel mero scambio tra
prestazione e retribuzione”.

Il Tribunale, però, non ha tenuto
conto del fatto che la Carini aveva cessato la pratica
professionale in data 30.10.1987, come da certificato dal Consiglio Provinciale
Albo Consulenti dei Lavoro del 3.4.1987, allegato al ricorso per decreto
ingiuntivo, per cui l’attività prestata dall’attuale ricorrente nello studio
professionale dal novembre 1987 al marzo 1988 con identiche modalità ‑
circostanza questa che non risulta contestata da controparte ‑
non era più sorretta dalla causa dell’apprendimento professionale. In presenza di tale certificazione del Consiglio
dell’ordine, che attesta la data dì compimento del periodo di pratica
professionale, non è sufficiente affermare che il praticantato può svolgersi
anche per un tempo superiore a due anni. Sta di fatto che nel caso dì specie il
praticantato è stato completato alla data indicata dal Consiglio dell’Ordine.
Il giudice del gravame non ha spiegato perchè non ha ritenuto di tener conto di
tale circostanza di fatto, risultante dalla documentazione versata in atti dalla Carini, né ha chiarito i motivi per i quali le
prestazioni rese dopo il compimento dei praticantato e fino al marzo 1988 non
configurassero esse stesse un rapporto di lavoro subordinato.

Sono dunque fondate le doglianze
espresse dalla ricorrente con il primo motivo di ricorso, che va dunque
accolto.

L’accoglimento del primo motivo
comporta l’assorbimento del terzo, nella parte in cui la ricorrente lamenta che
la liquidazione del TFR è stata effettuata sulla base
dì un periodo di lavoro inferiore a quello effettivamente prestato.

Sono invece infondati
il secondo motivo ed il terzo motivo, quest’ultimo
nella parte in cui la ricorrente lamenta la mancato utilizzazione dei conteggi
contenuti nel ricorso per decreto ingiuntivo.

Per quanto concerne l’inquadramento
nel quinto livello del CCNL dipendenti studi professionali, oggetto dei secondo motivo, va rilevato che il Tribunale ha
correttamente osservato che la Carini nell’atto introduttivo non aveva
rivendicato un livello superiore, neppure per l’esercizio di fatto di mansioni
superiori ex articolo 2103 Cc, né tale richiesta era stata avanzata
successivamente, per cui alla lavoratrice andava attribuito il livello
riconosciutole dalla datrice di lavoro, La ricorrente in modo del tutto infondato
addebita in ricorso al Tribunale il mancato accertamento d’ufficio delle
mansioni in concreto svolte dalla lavoratrice e del suo corretto inquadramento,
dimenticando che anche nel rito del lavoro l’attività dei giudice è vincolata
dalle domande delle parti.

Per quanto concerne poi la
mancata utilizzazione dei conteggi riportati nel ricorso per decreto
ingiuntivo, oggetto parziale del terzo motivo di ricorso, il Tribunale ha dato
adeguata motivazione della sua decisione rilevando che di detti conteggi non
era possibile tener conto, perché privi della indicazione
del contratto che si invocava come applicabile, e quindi dei parametri di
riferimento, nonché della qualifica rivestita o rivendicata e delle somme già
percepite. Trattasi di una valutazione in fatto non suscettibile di censura in
sede di legittimità, sia perché congruamente motivata, sia perché la ricorrente
non ha riprodotto nell’impugnazione i conteggi allegati al ricorso
introduttivo, sicchè la Corte, che non è abilitata all’esame diretto degli atti
processuali, non è in condizione dì valutare la decisività delle doglianze.

In definitiva, deve essere
accolto il primo motivo, mentre il secondo motivo ed
il primo profilo di censura dei terzo devono essere respinti, restando
assorbito il secondo profilo di censura del terzo motivo. Di conseguenza le sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al
motivo accolto e la causa rinviata ad altro giudice, designato in dispositivo,
che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di
cassazione.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo
dì ricorso, rigetta il secondo ed il primo profilo di censura del terzo;
dichiara assorbito il secondo profilo di censura dei terzo
motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e
rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, alla
Corte di Appello di Roma.