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Friday 23 January 2004

Finchè il Comune non vara un piano per l’ installazione mirata delle antenne per la telefonia mobile, i gestori possono collocarle liberamente. Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sentenza n.218/2004

Finché il Comune non vara un piano per l’installazione mirata delle antenne per la telefonia mobile, i gestori possono collocarle liberamente

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sentenza n.218/2004

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sez. II bis) ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 12991/2003 proposto da SOC TIM S.P.A., TELECOM ITALIA MOBILE, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Sanino e Carlo Celani, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Viale Parioli, 180;

contro

il Comune di Roma in persona del Sindaco in carica, rapp.to e difeso dall’avv. R. Murra;

per l’annullamento

previa sospensione dell’esecuzione prot. n. 60917 del 7 ottobre 2003, col quale sono state respinte dodici istanze presentate dalla ricorrente per l’installazione di stazioni radio base per telefonia mobile;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla ricorrente;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;

Relatore alla camera di consiglio dell’8/01/2004 il Consigliere Dott. Patrizio Giulia;

Uditi gli avv.ti M. Sanino e R. Murra;

Considerato che l’impugnato provvedimento di rigetto delle istanze presentate dalla soc. ricorrente per l’installazione di stazioni radio base ai sensi del D.Lvo n. 198 del 2002 risulta unicamente motivato con la illegittimità costituzionale del predetto decreto, dichiarata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 303 del 2003;

Ritenuta la manifesta fondatezza del ricorso, che, pertanto, può essere immediatamente accolto con decisione in forma semplificata, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 205 del 2000;

Considerato, infatti, che la sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità del cit. D.Lvo n. 198/2002 non comportava di per sé il rigetto delle domande presentate, che avrebbero dovuto essere esaminate dall’Amministrazione comunale in base alla ulteriore normativa vigente in materia di installazione SRB, precedente e successiva al predetto D.Lvo, con particolare riguardo, per quanto attiene alla disciplina del procedimento, all’art. 87 del D.Lvo 1.8.2003, n. 259;

Ritenuto che, in considerazione della novità della questione, le spese di giudizio possono essere compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Seconda Bis, accoglie il ricorso come in epigrafe da TIM S.p.A. e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, restando salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, (Sez. II bis) nella Camera di Consiglio dell’ 8.1.2004, con l’intervento dei signori:

Patrizio Giulia Presidente, est.

Evasio Speranza Consigliere

Solveig Cogliani Consigliere

Depositata in Segreteria il 14 gennaio 2004.

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, ordinanza n.234/2004

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

ROMA

SEZIONE SECONDA BIS

Registro Ordinanze:234/2004

Registro Generale: 9613/2003

nelle persone dei Signori:PATRIZIO GIULIA Presidente

GABRIELLA DE MICHELE Cons. , relatore

RENZO CONTI Cons.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 15 Gennaio 2004

Visto il ricorso 9613/2003 proposto da:

SOC TIM SPA – TELECOM ITALIA MOBILE

rappresentato e difeso da:

SANINO AVV. MARIO

CELANI AVV. CARLO

con domicilio eletto in ROMA

V.LE PARIOLI, 180

presso

SANINO AVV. MARIO

contro

COMUNE DI ROMA

rappresentato e difeso da:

MURRA AVV RODOLFO

con domicilio eletto in ROMA

VIA TEMPIO DI GIOVE, 21

presso AVVOCATURA COMUNE DI ROMA

per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, delle note del Comune di Roma prot. n. 44069 del 16.7.2003 e 44260 del 17.7.2003;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di:

COMUNE DI ROMA

Visti i motivi aggiunti di gravame, notificati il 2 dicembre 2003;

Udito il relatore Cons. GABRIELLA DE MICHELE e uditi altresì per le parti gli avv.ti indicati nel verbale d’udienza;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l’art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Considerato che- quanto alle note nn. 44069 del 16.7.2003, 44260 del 17.7.2003 e 66998 del 30.10.2003, con cui venivano sospese le procedure per il rilascio delle autorizzazioni in corso, il termine di 90 (novanta) giorni per il formarsi del silenzio assenso delle denunce di inizio attività e successivamente la stessa accettazione delle istanze-non si ravvisano sufficienti elementi di fondatezza sia per l’applicazione di misure di salvaguardia (in considerazione del contenuto meramente programmatico dell’art. 99 delle NTA del nuovo PRG adottato), sia per l’esplicazione del potere di sospensione, di cui all’art. 7, c.2, l. n. 241/90 (sospensione non applicabile, ad un primo sommario esame, in contraddizione con l’art. 2 della medesima legge né come misura cautelare, finalizzata al rispetto di norme in via di predisposizione);

Considerato inoltre che -quanto al provvedimento di rigetto n. 67821 del 4.11.2003- sussiste una ragionevole previsione di accoglimento delle censure, riferite a non riconducibilità del rigetto stesso a norme programmatiche e non prescrittive del PRG, ben potendo le istanze essere esaminate alla luce della disciplina legislativa vigente e di eventuali protocolli di intesa.

Ritenuto che, con riferimento agli elementi richiesti dall’art. 21 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come integrato dall’art. 3 della legge 21 luglio 2001, n. 205, allo stato appaiono sussistere i presupposti per accogliere la istanza incidentale di misure cautelari formulata da parte ricorrente;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Seconda Bis, ACCOGLIE la domanda incidentale di provvedimento cautelare e, per l’effetto, SOSPENDE l’esecuzione degli atti impugnati, nei termini di cui in motivazione.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

ROMA , li 15 Gennaio 2004

Presidente

Consigliere

Depositata in Segreteria il 15 gennaio 2004.