Enti pubblici

Wednesday 02 February 2005

Espropriazione per pubblica utilità . Nel D.lvo 330/2004 (in G.U. 1.2.2005) alcune integrazioni al DPR 327/2001 DECRETO LEGISLATIVO 27 dicembre 2004, n.330

Espropriazione per pubblica utilità. Nel D.lvo 330/2004 (in G.U. 1.2.2005) alcune integrazioni al DPR 327/2001

DECRETO LEGISLATIVO 27 dicembre 2004, n.330

Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche. (GU n. 25 del 1-2-2005)

  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

  Visti gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

  Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari

in materia di espropriazione per pubblica utilita’, di cui al decreto

del  Presidente  della  Repubblica  8 giugno 2001, n. 327, cosi’ come

modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302;

  Visto  l’articolo  1, comma 3, della legge 27 ottobre 2003, n. 290,

di   conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge

29 agosto  2003, n. 239, con il quale il Governo e’ stato delegato ad

adottare  disposizioni integrative e correttive del testo unico delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione

per  pubblica  utilita’,  di  cui  al  decreto  del  Presidente della

Repubblica   8 giugno   2001,   n.  327,  al  fine  di  adattarne  le

disposizioni  alle  particolari  caratteristiche delle infrastrutture

lineari energetiche;

  Visti   i  principi  ed  i  criteri  direttivi  di  cui  al  citato

articolo 1,  comma  3,  della legge n. 290 del 2003, che impongono la

razionalizzazione,    l’unificazione   e   la    semplificazione   dei

procedimenti,  la  semplificazione  delle  procedure di notifica e di

pubblicita’,  nonche’  l’applicazione  delle  nuove  disposizioni  ai

procedimenti in corso;

  Visto il citato decreto-legge n. 239 del 2003;

  Visto  l’articolo   2, comma 12, della legge 27 luglio 2004, n. 186,

di   conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge

28 maggio  2004,  n. 136, con il quale il termine di cui all’articolo

1,  comma  3, della legge 27 ottobre 2003, n. 290, e’ stato prorogato

al 31 dicembre 2004;

  Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, ed in particolare l’articolo

1,  comma  25,  con il quale il termine di cui all’articolo 1-sexies,

comma  7,  del  decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con

modificazioni,   dalla  legge  27 ottobre  2003,  n.  290,  e’  stato

prorogato al 31 dicembre 2004;

  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,

adottata nella riunione del 3 dicembre 2004;

  Sentita  la  Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto

legislativo  28  agosto  1997, n. 281, nella riunione del 16 dicembre

2004;

  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 23 dicembre 2004;

  Sulla  proposta  del  Ministro  delle  attivita’  produttive  e del

Ministro  per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.

Modifiche  al  decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,

                               n. 327

  1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in

materia  di  espropriazione  per  pubblica  utilita’,  approvato  con

decreto  del  Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono

apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

    a) dopo  il  Titolo III – Disposizioni particolari, sono inserite

le  seguenti: «Capo I – L’espropriazione per opere militari e di beni

culturali»;

    b) dopo  l’articolo  52  sono  inserite  le  parole:  «Capo  II –

Disposizioni in materia di infrastrutture lineari energetiche»;

    c) dopo l’articolo 52 sono inseriti i seguenti:

  «Art.   52-bis   (L’espropriazione   per   infrastrutture   lineari

energetiche).  –  1.  Ai  fini  del presente decreto si intendono per

infrastrutture  lineari energetiche i gasdotti, gli elettrodotti, gli

oleodotti  e  le  reti di trasporto di fluidi termici, ivi incluse le

opere,  gli  impianti  e  i  servizi  accessori connessi o funzionali

all’esercizio  degli  stessi,  nonche’  i  gasdotti  e  gli oleodotti

necessari per la coltivazione e lo stoccaggio degli idrocarburi.

  2.  I  procedimenti  amministrativi relativi alle infrastrutture di

cui al comma 1 si ispirano ai principi di economicita’, di efficacia,

di  efficienza,  di pubblicita’, di razionalizzazione, unificazione e

semplificazione.

  3.  Sono  fatte  salve  le  disposizioni dell’articolo 19 del regio

decreto-legge  2 novembre  1933,  n.  1741,  convertito  dalla  legge

8 febbraio  1934, n. 367, dell’articolo 31, quarto comma, della legge

21  luglio  1967,  n.  613,  dell’articolo 31 del decreto legislativo

23 maggio  2000,  n. 164, dell’articolo 1, commi 77 e 82, della legge

23 agosto  2004,  n.  239.  Alle  infrastrutture  lineari energetiche

strategiche   di  preminente  interesse  nazionale  si  applicano  le

disposizioni  della  legge  21 dicembre  2001,  n. 443, e del decreto

legislativo 20 agosto 2002, n. 190, nonche’ le disposizioni di cui al

presente Capo, in quanto compatibili.

  4.  Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano, in quanto

compatibili,   alla   realizzazione   delle   infrastrutture  lineari

energetiche,  alle  opere e agli impianti oggetto dell’autorizzazione

unica  di cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con

modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55.

  5.  Entro  il perimetro della concessione di coltivazione, le opere

necessarie  per  il  trasporto  e  la  trasmissione dell’energia sono

considerate di pubblica utilita’.

  6. Ai procedimenti di espropriazione finalizzati alla realizzazione

di  infrastrutture  lineari  energetiche si applicano, per quanto non

previsto  dal presente Capo, le disposizioni del presente testo unico

in quanto compatibili.».

  7.  Le  disposizioni  del  presente  Capo  operano direttamente nei

riguardi  delle  Regioni fino a quando esse non esercitano la propria

potesta’ legislativa in materia.

  8.  Resta  ferma  la disciplina prevista dalla normativa vigente in

materia di tutela ambientale e di rischi di incidenti rilevanti.».

  Art.   52-ter   (Procedure   di   comunicazione,   notificazione  e

pubblicita’  degli atti del procedimento). – 1. Per le infrastrutture

lineari  energetiche, qualora il numero dei destinatari sia superiore

a  cinquanta, ogni comunicazione, notificazione o avviso previsto dal

presente  testo  unico  e  riguardante  l’iter  per l’apposizione del

vincolo  preordinato  all’esproprio  o  la  dichiarazione di pubblica

utilita’   dell’opera  e’  effettuato  mediante  pubblico  avviso  da

affiggere  all’albo  pretorio  dei Comuni nel cui territorio ricadono

gli  immobili  interessati  dalla  infrastruttura lineare energetica,

nonche’  su  uno o piu’ quotidiani a diffusione nazionale o locale e,

ove  istituito,  sul  sito  informatico  della  Regione  o  Provincia

autonoma   nel  cui  territorio  ricadono  gli  immobili  interessati

dall’opera.  L’avviso  deve precisare dove e con quali modalita’ puo’

essere  consultato  il  piano  o il progetto. Gli interessati possono

formulare  entro  i successivi trenta giorni osservazioni che vengono

valutate   dall’autorita’   espropriante  ai  fini  delle  definitive

determinazioni.

  2.    Le   comunicazioni   o   notificazioni   non   eseguite   per

irreperibilita’  o  assenza  del  proprietario  sono sostituite da un

avviso  affisso per almeno venti giorni consecutivi all’albo pretorio

dei  Comuni  interessati  dalla  infrastruttura  lineare energetica e

pubblicato su uno o piu’ quotidiani a diffusione nazionale o locale.

  Art.  52-quater  (Disposizioni  generali  in materia di conformita’

urbanistica,  apposizione  del  vincolo  preordinato  all’esproprio e

pubblica  utilita).  –  1. Per le infrastrutture lineari energetiche,

l’accertamento    della    conformita’   urbanistica    delle   opere,

l’apposizione    del   vincolo   preordinato   all’esproprio   e   la

dichiarazione  di  pubblica  utilita’,  di  cui  ai capi II e III del

titolo  II,  sono  effettuate  nell’ambito  di un procedimento unico,

mediante  convocazione  di  una conferenza dei servizi ai sensi della

legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

  2.  Fatto  salvo  quanto  disposto  dall’articolo  12,  comma 1, il

procedimento  di  cui al comma 1 puo’ essere avviato anche sulla base

di  un  progetto  preliminare,  comunque  denominato, integrato da un

adeguato  elaborato cartografico che individui le aree potenzialmente

interessate dal vincolo preordinato all’esproprio, le eventuali fasce

di  rispetto  e  le necessarie misure di salvaguardia, nonche’ da una

relazione che indichi le motivazioni per le quali si rende necessario

avviare  il  procedimento  di  cui  al  comma  1  sulla  base di tale

progetto.

  3.  Il provvedimento, emanato a conclusione del procedimento di cui

al  comma  1  e  al  quale  partecipano  anche i soggetti preposti ad

esprimersi   in   relazione   ad  eventuali  interferenze  con  altre

infrastrutture   esistenti,   comprende  la  valutazione  di  impatto

ambientale,   ove   prevista   dalla  normativa  vigente,  ovvero  la

valutazione  di  incidenza naturalistico ambientale di cui al decreto

del   Presidente   della  Repubblica  8 settembre  1997,  n.  357,  e

sostituisce,  anche  ai  fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli

adempimenti  previsti  dalle  norme  di sicurezza vigenti, ogni altra

autorizzazione,   concessione,  approvazione,  parere  e  nulla  osta

comunque  denominati  necessari  alla  realizzazione  e all’esercizio

delle  infrastrutture  energetiche  e  costituisce  variazione  degli

strumenti  urbanistici  vigenti.  Il  provvedimento  finale comprende

anche  l’approvazione  del progetto definitivo, con le indicazioni di

cui  all’articolo  16, comma 2, e determina l’inizio del procedimento

di esproprio di cui al Capo IV del titolo II.

  4.  Qualora  la  dichiarazione  di pubblica utilita’ consegua ad un

procedimento  specificatamente  instaurato  per  tale  fine  con atto

propulsivo  del  beneficiario  o  promotore  dell’espropriazione,  il

termine  entro  il quale deve concludersi il relativo procedimento e’

di sei mesi dal ricevimento dell’istanza.

  5.   Sono  escluse  dalla  procedura  di  apposizione  del  vincolo

preordinato  all’esproprio le aree interessate dalla realizzazione di

linee  elettriche  per  le quali il promotore dell’espropriazione non

richieda la dichiarazione di inamovibilita’.

  6.  Le  varianti  derivanti dalle prescrizioni della conferenza dei

servizi  di  cui  al comma 1, nonche’ le successive varianti in corso

d’opera, qualora queste ultime non comportino variazioni di tracciato

al  di  fuori  delle  zone  di  rispetto previste per ciascun tipo di

infrastruttura lineare energetica dalle norme vigenti, sono approvate

dall’autorita’  espropriante  e  non richiedono nuova apposizione del

vincolo preordinato all’esproprio.

  7.  Della  conclusione  del  procedimento di cui al comma 1 e’ data

notizia  agli interessati secondo le disposizioni di cui all’articolo

17, comma 2.

  «Art.  52-quinquies (Disposizioni particolari per le infrastrutture

lineari  energetiche facenti parte delle reti energetiche nazionali).

– 1. Alle infrastrutture lineari energetiche facenti parte della rete

nazionale  di  trasmissione  dell’energia  elettrica, individuate nel

piano  di  sviluppo  della  rete  elettrica  di  cui  all’articolo 3,

comma 2,   del   decreto   legislativo   16 marzo  1999,  n.  79,  ed

all’articolo  1-ter,  comma  2,  del decreto-legge 29 agosto 2003, n.

239,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n.

290,  si  applicano  le disposizioni di cui all’articolo 1-sexies del

citato   decreto-legge  29  agosto  2003,  n.  239,  come  modificate

dall’articolo  1,  comma  26,  della  legge  23 agosto  2004, n. 239,

nonche’  le  disposizioni di cui al comma 6 e all’articolo 52-quater,

comma 6.

  2.   Per   le   infrastrutture   lineari   energetiche,  individuate

dall’Autorita’  competente  come appartenenti alla rete nazionale dei

gasdotti  di  cui  all’articolo  9  del decreto legislativo 23 maggio

2000,  n. 164, e per gli oleodotti facenti parte delle reti nazionali

di  trasporto,  l’autorizzazione  alla  costruzione  ed all’esercizio

delle  stesse,  rilasciata dalla stessa amministrazione, comprende la

dichiarazione  di  pubblica  utilita’  dell’opera,  la valutazione di

impatto  ambientale,  ove prevista dalla normativa vigente, ovvero la

valutazione  di  incidenza naturalistico-ambientale di cui al decreto

del   Presidente   della   Repubblica   8 settembre   1997,  n.  357,

l’apposizione  del vincolo preordinato all’esproprio dei beni in essa

compresi    e    la    variazione    degli   strumenti   urbanistici.

L’autorizzazione  inoltre  sostituisce,  anche ai fini urbanistici ed

edilizi,   ogni   altra  autorizzazione,  concessione,  approvazione,

parere,  atto  di  assenso e nulla osta comunque denominati, previsti

dalle  norme  vigenti,  costituendo  titolo a costruire e ad esercire

tutte  le opere e tutte le attivita’ previste nel progetto approvato,

fatti  salvi  gli  adempimenti  previsti  dalle  norme  di  sicurezza

vigenti.  Per il rilascio dell’autorizzazione, ai fini della verifica

della   conformita’  urbanistica  dell’opera,  e’  fatto  obbligo  di

richiedere  il  parere  motivato degli enti locali nel cui territorio

ricadano  le  opere  da  realizzare.  Il rilascio del parere non puo’

incidere  sul  rispetto  del  termine  entro  il quale e’ prevista la

conclusione  del procedimento. Al procedimento partecipano i soggetti

preposti  ad  esprimersi  in  relazione  a eventuali interferenze con

altre  infrastrutture esistenti. Il procedimento si conclude, in ogni

caso, entro il termine di nove mesi dalla data di presentazione della

richiesta,  o di sei mesi dalla stessa data ove non sia prescritta la

procedura  di  valutazione  di  impatto  ambientale. Il provvedimento

finale  comprende  anche  l’approvazione  del  progetto  definitivo e

determina  l’inizio  del  procedimento di esproprio di cui al Capo IV

del titolo II.

  3.  Qualora  l’avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, oltre

ai  casi  previsti  dagli articoli 22, comma 2, e 22-bis, comma 2, il

decreto di esproprio o di occupazione anticipata puo’ altresi’ essere

emanato  ed  eseguito,  in  base  alla  determinazione  urgente delle

indennita’   di   espropriazione,   senza   particolari   indagini  o

formalita’,  con  le  modalita’ di cui all’articolo 52-nonies, per le

infrastrutture  lineari energetiche, dichiarate di pubblica utilita’.

Gli  stessi decreti sono emanati nel termine di sessanta giorni dalla

data     di     ricevimento     dell’istanza     del     beneficiario

dell’espropriazione.

  4.  L’autorizzazione di cui al comma 2 indica le prescrizioni e gli

obblighi  di  informativa  posti a carico del soggetto proponente per

garantire  il  coordinamento e la salvaguardia del sistema energetico

nazionale  e  la  tutela  ambientale e dei beni culturali, nonche’ il

termine   entro  il  quale  l’infrastruttura  lineare  energetica  e’

realizzata.

  5.  Per  le  infrastrutture  lineari energetiche di cui al comma 2,

l’atto  conclusivo  del  procedimento  di  cui al comma 2 e’ adottato

d’intesa con le Regioni interessate.

  6.  In  caso di mancata definizione dell’intesa con la Regione o le

Regioni   interessate   nel   termine   prescritto  per  il  rilascio

dell’autorizzazione,  nel  rispetto  dei principi di sussidiarieta’ e

leale  collaborazione,  si  provvede,  entro i successivi sei mesi, a

mezzo  di  un  collegio  tecnico  costituito d’intesa tra il Ministro

delle  attivita’  produttive  e  la Regione interessata, ad una nuova

valutazione   dell’opera   e   dell’eventuale   proposta  alternativa

formulata  dalla  Regione  dissenziente.  Ove  permanga  il dissenso,

l’opera e’ autorizzata nei successivi novanta giorni, con decreto del

Presidente  della  Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei

Ministri,  integrato  con il Presidente della Regione interessata, su

proposta  del Ministro delle attivita’ produttive, di concerto con il

Ministro  competente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti

tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di

Bolzano.

  7.  Alle  infrastrutture  lineari  energetiche di cui al comma 2 si

applicano le disposizioni dell’articolo 52-quater, commi 2, 4 e 6.

  Art.  52-sexies  (Disposizioni  particolari  per  le infrastrutture

lineari   energetiche   non  facenti  parte  delle  reti  energetiche

nazionali).  –  1.  Fatto  salvo  quanto  disposto  dall’articolo  5,

comma 3,  il  provvedimento  di cui all’articolo 52-quater relativo a

infrastrutture  lineari  energetiche  non  facenti  parte  delle reti

energetiche  nazionali  e’  adottato  dalla  Regione competente o dal

soggetto  da  essa  delegato,  entro  i termini stabiliti dalle leggi

regionali.

  2.  Le  funzioni  amministrative  in  materia  di espropriazione di

infrastrutture   lineari   energetiche  che,  per  dimensioni  o  per

estensione,  hanno  rilevanza  o interesse esclusivamente locale sono

esercitate dal comune.

  3.  Nel  caso  di  inerzia  del  comune  o  del soggetto procedente

delegato  dalla  Regione, protrattasi per oltre sessanta giorni dalla

richiesta di avvio del procedimento, la Regione puo’ esercitare nelle

forme previste dall’ordinamento regionale e nel rispetto dei principi

di sussidiarieta’ e leale collaborazione, il potere sostitutivo.

  Art.  52-septies  (Disposizioni sulla redazione del progetto). – 1.

Fatte  salve  le  disposizioni  di  cui  all’articolo  110  del regio

decreto-legge  11 dicembre  1933,  n.  1775,  convertito  dalla legge

8 febbraio  1934,  n. 367, qualora il numero dei soggetti interessati

sia   superiore   a   venti,  per  lo  svolgimento  delle  operazioni

planimetriche e delle altre operazioni preparatorie necessarie per la

redazione  del  progetto  di  infrastrutture  lineari  energetiche, i

tecnici  incaricati,  anche  privati,  possono  introdursi  nei fondi

previa  pubblicazione,  per venti giorni all’albo pretorio dei Comuni

interessati, dell’autorizzazione rilasciata dalla Prefettura che deve

contenere  i  nomi  delle  persone che possono introdursi nell’altrui

proprieta’.  Tale pubblicazione all’albo pretorio sostituisce a tutti

gli  effetti  le  comunicazioni o notificazioni previste all’articolo

15, commi 2 e 3.

  Art. 52-octies (Decreto di imposizione di servitu). – 1. Il decreto

di  imposizione  di  servitu’  relativo  alle  infrastrutture lineari

energetiche,  oltre  ai  contenuti previsti dall’articolo 23, dispone

l’occupazione  temporanea  delle  aree  necessarie alla realizzazione

delle  opere  e  la  costituzione  del  diritto  di  servitu’, indica

l’ammontare  delle  relative  indennita’,  e ha esecuzione secondo le

disposizioni dell’articolo 24.

  Art.  52-nonies (Determinazione dell’indennita’ di espropriazione).

–   1.   Per   le  infrastrutture  lineari  energetiche,  l’autorita’

espropriante  per  la  determinazione  dell’indennita’  provvisoria o

definitiva  di cui agli articoli 20 e 21, puo’ avvalersi dei soggetti

di cui all’articolo 20, comma 3, ovvero di propri uffici tecnici.»;

    d) dopo l’articolo 57 e’ inserito il seguente:

  «Art. 57-bis (Applicazione della normativa ai procedimenti in corso

relativi  alle  infrastrutture  lineari   energetiche).  –  1.  Per le

infrastrutture  lineari  energetiche  per  le  quali,  alla  data del

31 dicembre  2004,  sia  intervenuta  la  dichiarazione  di  pubblica

utilita’  ovvero siano decorsi i termini previsti per la formulazione

delle  osservazioni da parte dei soggetti interessati a seguito degli

avvisi  di  cui  alle norme vigenti, non si applicano le disposizioni

del    presente    testo   unico   a   meno   che   il   beneficiario

dell’espropriazione   o  il  proponente  dell’opera  infrastrutturale

lineare energetica, abbia optato espressamente per l’applicazione del

presente testo unico ai procedimenti in corso relativamente alle fasi

procedimentali non ancora concluse.»;

    e)  all’articolo  58,  comma  1, alinea, dopo le parole «comma 1»

sono inserite le seguenti: «e dall’articolo 57-bis»;

    f)  all’articolo  58, comma 1, dopo il numero 140) e’ inserito il

seguente:

      «140-bis)  i  commi 1, 2, 3 e 5 dell’articolo 31 della legge 21

luglio 1967, n. 613, l’articolo 8 della legge 26 aprile 1974, n. 170,

i  commi  1, 2, 3, 5 dell’articolo 16 della legge 9 dicembre 1986, n.

896,  i commi 2, 3 e 5 dell’articolo 30 e il comma 2 dell’articolo 32

del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;».

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

    Dato a Roma, addi’ 27 dicembre 2004

                               CIAMPI

                               Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio

                              dei Ministri

                              Marzano,   Ministro   delle   attivita’

                              produttive

                              Baccini,   Ministro   per  la  funzione

                              pubblica

                              Lunardi,  Ministro delle infrastrutture

                              e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Castelli

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          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e’ stato redatto

          dall’amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi

          dell’art.   10,   commi   2  e   3  del  testo  unico  delle

          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,

          sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo

          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge

          modificate  o  alle  quali  e’  operato  il rinvio. Restano

          invariati  il  valore  e l’efficacia degli atti legislativi

          qui trascritti.

          Nota al titolo:

              –  Il  decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno

          2001,  n.  327,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189

          del   16 agosto   2001,  S.O.,  reca:  «Testo  unico  delle

          disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia di

          espropriazione per pubblica utilita».

          Note alle premesse:

              –   L’art.   76   della   Costituzione  stabilisce  che

          l’esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo’ essere

          delegato al Governo se non con determinazione di principi e

          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per

          oggetti definiti.

              – L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro,

          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le

          leggi  ed  emanare  i  decreti  aventi  valore di legge e i

          regolamenti.

              –  Si  riporta  il  testo  degli articoli 14 e 16 della

          legge   23 agosto   1988,   n.   400,  recante  «Disciplina

          dell’attivita’  di  Governo  e ordinamento della Presidenza

          del  Consiglio  dei  Ministri»,  pubblicata  nella Gazzetta

          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214:

              «Art.   14   (Decreti   legislativi). – 1.   I  decreti

          legislativi  adottati  dal  Governo  ai  sensi dell’art. 76

          della   Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente  della

          Repubblica  con la denominazione di «decreto legislativo» e

          con   l’indicazione,   nel   preambolo,   della   legge  di

          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri

          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla

          legge di delegazione.

              2.  L’emanazione  del decreto legislativo deve avvenire

          entro  il  termine  fissato  dalla legge di delegazione; il

          testo  del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo e’

          trasmesso   al   Presidente   della   Repubblica,   per  la

          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una

          pluralita’  di  oggetti  distinti  suscettibili di separata

           disciplina,  il Governo puo’ esercitarla mediante piu’ atti

          successivi  per  uno  o  piu’  degli  oggetti  predetti. In

          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di

          delegazione,  il  Governo  informa periodicamente le Camere

          sui  criteri  che  segue nell’organizzazione dell’esercizio

          della delega.

              4.  In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto per

          l’esercizio  della  delega ecceda i due anni, il Governo e’

           tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei

          decreti  delegati.  Il parere e’ espresso dalle Commissioni

          permanenti  delle  due  Camere competenti per materia entro

          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali

          disposizioni  non  ritenute  corrispondenti  alle direttive

          della  legge  di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni

          successivi,  esaminato  il  parere, ritrasmette, con le sue

          osservazioni  e  con  eventuali modificazioni, i testi alle

          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere

          espresso entro trenta giorni.».

              «Art.   16  (Atti  aventi  valore  o  forza  di  legge.

          Valutazione  delle  conseguenze finanziarie). – 1. Non sono

          soggetti  al  controllo  preventivo  di  legittimita’ della

          Corte  dei conti i decreti del Presidente della Repubblica,

          adottati  su  deliberazione  del Consiglio dei Ministri, ai

           sensi degli articoli 76 e 77 della Costituzione.

              2.  Il  Presidente  della Corte dei conti, in quanto ne

          faccia  richiesta  la Presidenza di una delle Camere, anche

          su  iniziativa  delle  Commissioni parlamentari competenti,

          trasmette  al  Parlamento  le  valutazioni  della  Corte in

          ordine alle conseguenze finanziarie che deriverebbero dalla

          conversione in legge di un decreto-legge o dalla emanazione

          di   un   decreto   legislativo   adottato  dal  Governo  su

          delegazione delle Camere.».

              –  Il  comma 3 dell’art. 1 della legge 27 ottobre 2003,

          n.  290  «Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del

          decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, recante «Disposizioni

          urgenti  per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e

          per il recupero di potenza di energia elettrica. Deleghe al

          Governo   in   materia  di  remunerazione  della  capacita’

          produttiva  di  energia  elettrica  e di espropriazione per

          pubblica  utilita»  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n.

          251 del 28 ottobre 2003, e’ il seguente:

              «3.  Il  Governo  e’  delegato  ad  adottare,  entro il

          31 dicembre 2004, disposizioni integrative e correttive del

          testo  unico delle disposizioni legislative e regolamentari

          in  materia di espropriazione per pubblica utilita’, di cui

          al  decreto  del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,

          n.   327,   al  fine  di  adattarne  le  disposizioni  alle

          particolari  caratteristiche  delle  infrastrutture lineari

          energetiche  sulla  base  dei  seguenti  principi e criteri

          direttivi:

                a) razionalizzazione,  unificazione e semplificazione

          dei procedimenti;

                b) semplificazione  delle  procedure di notifica e di

          pubblicita’ dei procedimenti;

                c) applicazione    delle    nuove   disposizioni   ai

          procedimenti in corso.».

              –  Si  riporta  il  testo  dell’art. 2, comma 12, della

          legge  27 luglio  2004,  n.  186 «Conversione in legge, con

          modificazioni,  del  decreto-legge  28 maggio 2004, n. 136,

          recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalita’

          di   taluni   settori   della   pubblica   amministrazione.

          Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative

          e  altre disposizioni connesse», pubblicata nel supplemento

          ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  175 del 28 luglio

          2004:

              «12.   All’art.   1,   comma  3,  alinea,  della  legge

          27 ottobre 2003, n. 290, le parole: “due mesi dalla data di

          entrata  in  vigore  della  presente legge” sono sostituite

          dalle  seguenti:  “il 31 dicembre 2004”. All’art. 1-sexies,

          comma   7,   del  decreto-legge  29 agosto  2003,  n.  239,

          convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003,

          n.  290,  le parole: “30 giugno 2004” sono sostituite dalle

          seguenti: “31 dicembre 2004”.».

              –  Si  riporta  il  testo  dell’art. 1, comma 25, della

          legge 23 agosto 2004, n. 239, recante «Riordino del settore

          energetico,  nonche’  delega  al  Governo  per il riassetto

          delle  disposizioni  vigenti  in  materia  di  energia»  e’

          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 13 settembre

          2004:

              «25.  Il  termine  di cui al comma 7 dell’art. 1-sexies

          del  decreto-legge  29 agosto 2003, n. 239, convertito, con

          modificazioni,  dalla  legge  27 ottobre  2003,  n. 290, e’

          prorogato al 31 dicembre 2004.».

              –   Il   testo  dell’art.  8  del  decreto  legislativo

          28 agosto  1997,  n.  281 «Definizione ed ampliamento delle

          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra

          lo  Stato,  le  regioni  e le province autonome di Trento e

           Bolzano  ed  unificazione,  per  le materie ed i compiti di

          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei

          comuni,   con   la  Conferenza  Stato-citta’  ed  autonomie

          locali»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 202 del

          30 agosto 1997, e’ il seguente:

              «Art.  8 (Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali e

          Conferenza  unificata). – 1.  La Conferenza Stato-citta’ ed

          autonomie  locali  e’ unificata per le materie ed i compiti

          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei

          comuni   e  delle  comunita’  montane,  con  la  Conferenza

          Stato-regioni.

              2.  La  Conferenza  Stato-citta’ ed autonomie locali e’

           presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per

          sua  delega,  dal  Ministro dell’interno o dal Ministro per

          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi’ il Ministro

          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,

          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,

          il  Ministro della sanita’, il presidente dell’Associazione

          nazionale   dei  comuni  d’Italia  –  ANCI,  il  presidente

          dell’Unione  province  d’Italia  –  UPI  ed  il  presidente

          dell’Unione  nazionale  comuni, comunita’ ed enti montani –

          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati

          dall’ANCI e sei presidenti di provincia designati dall’UPI.

           Dei   quattordici   sindaci   designati   dall’ANCI  cinque

          rappresentano  le  citta’  individuate  dall’art.  17 della

          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere

          invitati  altri  membri del Governo, nonche’ rappresentanti

          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

              3.  La  Conferenza  Stato-citta’ ed autonomie locali e’

          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi

          il  presidente ne ravvisi la necessita’ o qualora ne faccia

          richiesta il presidente dell’ANCI, dell’UPI o dell’UNCEM.

              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e’

          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le

          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei

          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari

          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e’  conferito,  dal

          Ministro dell’interno.».

          Nota all’art. 1:

              –  Si  riporta  il  Titolo  III  del citato decreto del

          Presidente   della   Repubblica   n.  237  del  2001,  come

          modificato dal presente decreto legislativo:

          «TITOLO III (Disposizioni particolari)

               Capo  I – L’espropriazione per opere militari e di beni

          culturali».

              – Si riporta il testo dell’art. 52 e il titolo del capo

          II introdotto dal presente decreto:

              «Art.     52     (L) – (L’espropriazione     di    beni

          culturali). – 1.   Nei  casi  di  espropriazione  per  fini

          strumentali  e  per  interesse archeologico, previsti dagli

          articoli 92,  93  e  94  del  testo  unico approvato con il

          decreto  legislativo  29 ottobre 1999, n. 490, si applicano

          in  quanto  compatibili  le disposizioni del presente testo

          unico. (L).

              Capo  II – Disposizioni  in  materia  di infrastrutture

          lineari energetiche».

              – Si riporta l’alinea dell’art. 58, comma 1, del citato

          decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 327 del 2001,

          come modificato dal presente decreto:

              «Art. 58 (L) (Abrogazione di norme). – 1, Con l’entrata

          in   vigore  del  presente  testo  unico,  sono  o  restano

          abrogati, fatto salvo quanto previsto dall’art. 57, comma 1

          e dall’art. 57-bis:

              1) – 140) (Omissis).

              140-bis)  i  commi 1, 2, 3 e 5 dell’art. 31 della legge

          21 luglio  1967,  n.  613,  l’art.  8 della legge 26 aprile

          1974,  n.  170, i commi 1, 2, 3, 5 dell’art. 16 della legge

          9 dicembre 1986, n. 896, i commi 2, 3 e 5 dell’art. 30 e il

          comma  2  dell’art.  32  del  decreto legislativo 23 maggio

          2000, n. 164;

              141) (Omissis).».