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Friday 20 May 2005

Erogazione dei contributi per spese di vigilanza e pubblica sicurezza nel decreto 19.4.2005 del Ministero per le Attività Culturali

Erogazione dei contributi per spese di vigilanza e pubblica sicurezza nel decreto 19.4.2005

(in G.U. 19.5.2005) del Ministero per le Attività Culturali

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI 

DECRETO 19 aprile 2005 

Disposizioni in tema di erogazione dei contributi per le spese di vigilanza e sicurezza in occasione di pubblici spettacoli. (GU n. 115 del 19-5-2005) 

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI

  Visto  il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive

modificazioni;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n.

173;

  Visti gli articoli 1 e 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;

  Visti  gli  articoli 4,  comma  3,  lettera a), e 8 del decreto del

Ministro dell’interno 22 febbraio 1996, n. 261;

  Visto l’art. 5 della legge 23 febbraio 2001, n. 29;

  Udito  il parere del comitato per i problemi dello spettacolo nella

seduta del 20 febbraio 2002;

  Visto  il  proprio  decreto  30 maggio 2002, pubblicato in Gazzetta

Ufficiale  5 luglio  2002, recante disposizioni in tema dei soggetti,

criteri e modalita’ di erogazione dei contributi a titolo di concorso

per  le  spese  di  vigilanza  e  sicurezza  in occasione di pubblici

spettacoli;

  Considerata   la   necessita’   di   indicare  un  termine  per  la

presentazione  delle  istanze,  nonche’  di precisare le modalita’ di

erogazione dei contributi in questione;

  Ritenuto,  pertanto,  di  dover integrare le disposizioni di cui al

citato decreto 30 maggio 2002;

                              Decreta:

                               Art. 1.

  1.  Le  domande  di ammissione al beneficio di cui all’art. 5 della

legge  23 febbraio  2001,  n.  29,  per  gli anni 2002 e 2003, devono

essere  presentate al Ministero per i beni e le attivita’ culturali –

Direzione  generale  per  lo spettacolo dal vivo e lo sport, mediante

consegna  amano  od a mezzo del servizio postale con raccomandata con

avviso  di  ricevimento,  inderogabilmente  entro trenta giorni dalla

data  di  pubblicazione  del presente decreto. Nel caso di spedizione

mediante  servizio  postale  fara’  fede  la  data del timbro postale

dell’ufficio accettante.

  Le  domande dovranno contenere l’esatta indicazione delle modalita’

di riscossione del contributo.

  2.  Alle  domande  presentate  dai  gestori  di  sale dovra’ essere

allegata,   a   pena  di  esclusione,  la  documentazione  attestante

l’avvenuto  pagamento  al  Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i

servizi  resi  e l’autocertificazione attestante che l’importo pagato

e’  quello  effettivamente  sostenuto  nell’anno  e  non  accollato a

soggetti utilizzatori.

  3. Alle domande presentate dagli utilizzatori di sale dovra’ essere

allegata, a pena di esclusione, la documentazione fiscale debitamente

quietanzata   dai   gestori  che  hanno  effettuato  il  pagamento  e

l’autocertificazione  attestante  che l’importo complessivo e’ quello

effettivamente sostenuto nell’anno di riferimento.

  4.  Entro  lo  stesso  termine  di cui al precedente comma 1 devono

essere   regolarizzate   le  domande  gia’  presentate,  prive  della

documentazione specificata.

  5.  In  caso  di  divergenza  tra l’importo delle spese indicato in

domanda  e  l’importo  risultante  dalla  documentazione  di  spesa a

corredo, sara’ ammesso a contributo l’importo minore.

                               Art. 2.

  1.  La  Direzione  generale  per  lo spettacolo dal vivo e lo sport

eroga   i  contributi  ai  soggetti  istanti,  ripartendo  in  misura

proporzionale   alle   spese   sostenute   le   risorse   disponibili

rispettivamente per gli anni 2002 e 2003.

    Roma, 19 aprile 2005

                                                  Il Ministro: Urbani