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Erogazione dei contributi per spese di vigilanza e pubblica sicurezza nel decreto 19.4.2005 del Ministero per le Attività Culturali
Erogazione dei contributi per spese di vigilanza e pubblica sicurezza nel decreto 19.4.2005
(in G.U. 19.5.2005) del Ministero per le Attività Culturali
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI
DECRETO 19 aprile 2005
Disposizioni in tema di erogazione dei contributi per le spese di vigilanza e sicurezza in occasione di pubblici spettacoli. (GU n. 115 del 19-5-2005)
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n.
173;
Visti gli articoli 1 e 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;
Visti gli articoli 4, comma 3, lettera a), e 8 del decreto del
Ministro dell’interno 22 febbraio 1996, n. 261;
Visto l’art. 5 della legge 23 febbraio 2001, n. 29;
Udito il parere del comitato per i problemi dello spettacolo nella
seduta del 20 febbraio 2002;
Visto il proprio decreto 30 maggio 2002, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale 5 luglio 2002, recante disposizioni in tema dei soggetti,
criteri e modalita’ di erogazione dei contributi a titolo di concorso
per le spese di vigilanza e sicurezza in occasione di pubblici
spettacoli;
Considerata la necessita’ di indicare un termine per la
presentazione delle istanze, nonche’ di precisare le modalita’ di
erogazione dei contributi in questione;
Ritenuto, pertanto, di dover integrare le disposizioni di cui al
citato decreto 30 maggio 2002;
Decreta:
Art. 1.
1. Le domande di ammissione al beneficio di cui all’art. 5 della
legge 23 febbraio 2001, n. 29, per gli anni 2002 e 2003, devono
essere presentate al Ministero per i beni e le attivita’ culturali –
Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport, mediante
consegna amano od a mezzo del servizio postale con raccomandata con
avviso di ricevimento, inderogabilmente entro trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente decreto. Nel caso di spedizione
mediante servizio postale fara’ fede la data del timbro postale
dell’ufficio accettante.
Le domande dovranno contenere l’esatta indicazione delle modalita’
di riscossione del contributo.
2. Alle domande presentate dai gestori di sale dovra’ essere
allegata, a pena di esclusione, la documentazione attestante
l’avvenuto pagamento al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i
servizi resi e l’autocertificazione attestante che l’importo pagato
e’ quello effettivamente sostenuto nell’anno e non accollato a
soggetti utilizzatori.
3. Alle domande presentate dagli utilizzatori di sale dovra’ essere
allegata, a pena di esclusione, la documentazione fiscale debitamente
quietanzata dai gestori che hanno effettuato il pagamento e
l’autocertificazione attestante che l’importo complessivo e’ quello
effettivamente sostenuto nell’anno di riferimento.
4. Entro lo stesso termine di cui al precedente comma 1 devono
essere regolarizzate le domande gia’ presentate, prive della
documentazione specificata.
5. In caso di divergenza tra l’importo delle spese indicato in
domanda e l’importo risultante dalla documentazione di spesa a
corredo, sara’ ammesso a contributo l’importo minore.
Art. 2.
1. La Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport
eroga i contributi ai soggetti istanti, ripartendo in misura
proporzionale alle spese sostenute le risorse disponibili
rispettivamente per gli anni 2002 e 2003.
Roma, 19 aprile 2005
Il Ministro: Urbani