Penale

Wednesday 16 April 2003

E’ sfruttamento della prostituzione gestire un night club dove le ballerine ricevano soldi per spogliarsi. Cassazione – Sezione terza penale (cc) – sentenza 12 febbraio-21 marzo 2003, n. 13039

E sfruttamento della prostituzione gestire un night club dove le ballerine ricevano soldi per spogliarsi

Cassazione Sezione terza penale (cc) sentenza 12 febbraio-21 marzo 2003, n. 13039

Presidente Savignano relatore Novarese

Pm Iacoviello ricorrente Pg in proc. Centenaro

Svolgimento del processo

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia ha proposto ricorso per Cassazione avverso lordinanza del locale tribunale in sede di riesame del 6 agosto 2002, con la quale veniva disposto il dissequestro del Club My Lin di Scorze, oggetto di sequestro preventivo in data 11 luglio 2002, e dellordinanza, emessa in data 1 agosto 2002, con cui veniva

rigettato lappello del Pm relativo al diniego da parte del Gip della richiesta di misura cautelare personale nei confronti di Centenaro Massimo e Libralesso Manuela, indagati per i delitti previsti dallarticolo 3 legge 75/1958 e 12 quinto comma decreto legislativo 286/98, tolleranza e sfruttamento

della prostituzione e favoreggiamento della permanenza di immigrate clandestine, poiché, in entrambi i provvedimenti, il tribunale riteneva insussistente la configurabilità dei reati contestati, deducendo quali motivi la violazione e falsa applicazione della legge 75/1958, poiché per aversi prostituzione non sono necessari coiti o masturbazioni, ma è sufficiente un atto di natura sessuale, offerto in maniera indiscriminata al pubblico con pagamento della prestazione offerta, e lerronea applicazione dellarticolo 12 decreto legislativo 286/98, poiché i clandestini erano impiegati in attività illecite.

Con sentenza resa alludienza in camera di consiglio del 7 novembre 2002, depositata il successivo 18 dicembre, questa Corte annullava con rinvio al Tribunale di Venezia lordinanza emessa da questultimo organo giurisdizionale in sede di appello ex articolo 310 Cpp in data 1 agosto 2002, mentre il 20 dicembre, constatata pendenza nella stessa udienza di un altro procedimento, recante il numero 33423/02 Rg, relativo allordinanza pronunciata il 6 agosto 2002, concernente il dissequestro dellimmobile, si procedeva a riesame per la riunione con il procedimento Rg 33328/02 per procedere alla trattazione congiunta.

Con memoria, depositata il 6 febbraio 2003, gli indagati instavano per il rigetto del ricorso, in quanto negli atti posti in essere negli spazi appartati non si rinvengono gli estremi degli atti sessuali sia perché, in fatto, solo una delle ragazze, che effettuavano la lap dance ha ammesso di aver consentito carezze sui fianchi, sulle braccia e sulle gambe, mentre solo alcune effettuavano liberamente spogliarelli completi, sia perché, anche a ritenere sussistenti le carezze non vi erano palpeggiamenti e toccamenti, non vi era una gestualità reciproca di natura sessuale e la durata della prestazione, limitata a quindici minuti, con la presenza di buttafuori allesterno degli spazi riservati escludeva alcun atto sessuale sia perché, infine, la nozione di atti sessuali quale elaborata dalla giurisprudenza e dalla dottrina per i delitti di cui allarticolo 609bis e seguenti Cp concerne una concezione oggettiva, avulsa da istanze morali, e riguarda le zone erogene relative a quelle genitali.

Inoltre, eccepita linutilizzabilità assoluta delle dichiarazioni del Centenaro ex articolo 63 Cpp e la nullità delle sommarie informazioni rese da Rosko Rita e Varga Erzseber in base allarticolo 144 Cpp, poiché aveva svolto le funzioni di interprete tale Hedegus Klara, sentita come persona informata dei fatti, veniva esclusa la configurabilità dei reato di cui allarticolo 12 decreto legislativo 286/98, poiché dalle dichiarazioni rese dalle ragazze, nessuna risultava illegalmente in Italia e, comunque, non vi era contezza dellepoca del loro effettivo ingresso nel territorio nazionale, munite di passaporto, sicché, ove la data di introduzione in Italia fosse prossima al 20 giugno 2002, ai sensi dellarticolo 5 secondo comma decreto legislativo era possibile ancora richiedere, entro otto giorni, il permesso di soggiorno, indipendentemente dalla natura ordinatoria e non perentoria del predetto termine.

Motivi della decisione

Il ricorso concerne soltanto lesatta qualificazione giuridica dei fatti e la possibilità di configurare i delitti contestati, ma non si sofferma sugli altri requisiti del sequestro preventivo, come del resto il tribunale in sede di riesame ex articolo 321 Cpp sicché al giudice di rinvio è demandato non solo laccertamento dei fatti alla luce dei principi esposti, ma anche la valutazione dellesistenza di tutti gli altri presupposti per la sussistenza di un sequestro preventivo quale la qualificazione della cosa come pertinente al reato, alla luce della giurisprudenza di legittimità su detti punti (Cassazione sezione terza, 490/96, Moranti rv 205404 per unipotesi similare; 5542/98, Galantino rv 210749 e 9507/01, Giorgetti, rv 218713).

Inoltre il tribunale, quale giudice di rinvio, potrà anche apprezzare le legittimità, in quanto è inibita la possibilità di prendere visione degli atti deduzioni in fatto della memoria difensiva, non valutabili in sede di processuali, e le eccezioni procedurali sollevate, giacché lordinanza

impugnata si sofferma solo sullinsussistenza del fumus commissi delicti e non individua, neppure, le tre che «si appartavano nei box, facevano uno spogliarello e proseguivano nei privé con qualche contatto tattile», sicché la possibilità di controllare gli atti per accertare la nullità, dedotta in memoria, nella fattispecie, finirebbe con il rendere questa Corte giudice del

fatto e della ricostruzione dello stesso, in contrasto con i suoi compiti.

Ciò posto, occorre rilevare che questa Corte con sentenza resa alla camera di consiglio del 7 novembre 2002 depositata il successivo 18 dicembre ha annullato con rinvio lordinanza di rigetto dellappello avverso il diniego della misura cautelare personale degli arresti domiciliari, emessa in data 11 luglio 2002, richiesta dal Pm nei confronti di Centenaro Massimo e Libralesso Manuela, sicché occorre trattare dellordinanza di riesame con cui è stato disposto il dissequestro dellimmobile.

Delimitata. in tal modo lindagine di questa Corte, bisogna rilevare che nei procedimenti incidentali aventi ad oggetto sequestri, non è configurabile una plena cognitio del tribunale del riesame al quale è conferita esclusivamente la competenza a verificare la legittimità del vincolo ed il permanere degli obiettivi endoprocessuali della misura.

Il giudice del riesame deve controllare soltanto se il reato ipotizzato sia astrattamente configurabile in relazione agli elementi processuali già acquisiti (Cassazione Sezioni unite, 7/2000, Mariano rv 215840 che supera e rilegge Cassazione Sezioni unite, 23/1997, Bassi rv.206657, oggetto di non infondate critiche, perché in contrasto con unesegesi logico sistematica delle norme) e se il sequestro sia o meno giustificato.

Orbene, questultima condizione non può essere accertata nella fattispecie in relazione al cosiddetto periculum in mora ed alla natura della res, poiché, come già rilevato, sia il ricorrente sia, soprattutto, prima, il tribunale in sede di riesame si sono occupati del fumus commissi delicti.

A tal riguardo, la vicenda processuale è ricostruita dai giudici di merito nel senso che i due indagati avevano organizzato nel locale club da loro gestito unattività di lap dance, nel corso della quale le ragazze, alcune immigrate clandestine, ballando seminude, consentivano ai clienti di infilare nelle loro mutandine biglietti del valore convenzionale di 50 centesimi di euro e di

farsi accarezzare le gambe o i fianchi, successivamente le stesse donne, previo pagamento da parte dei clienti di 50 euro, si appartavano in ambienti riservati denominati privé nei quali, alla presenza di uno o due clienti, si denudavano completamente, acconsentendo agli stessi di accarezzare loro i fianchi, le gambe e le braccia. La metà di questa somma era incassata dagli indagati, in qualità di gestori del club My Lin.

Orbene, anche in tempi recenti (Cassazione sezione terza, 7608/98 rv.2113337) questo giudice di legittimità ha avuto modo di affermare che un atto sessuale diviene atto di prostituzione solo in presenza dellelemento retributivo cioè quando il soggetto che fornisce la prestazione sessuale ad un numero indeterminato di persone, anche se appartenenti ad una determinata categoria, assegna alla dazione dei proprio corpo in maniera continuativa, per il soddisfacimento dellaltrui libidine, una funzione strumentale alla percezione di una utilità, che potrebbe essere corrisposta dallutente anche ad un terzo con la consapevolezza dellerogatore della prestazione.

Pertanto, essendo, nella fattispecie, certi la dazione di una somma di denaro, il ripetersi delle prestazioni e lofferta indiscriminata al pubblico occorre considerare il comportamento su descritto, in maniera non approfondita e, quindi, da accertare in fatto, possa rientrare nella nozione di atto sessuale.

A tal proposito, secondo quanto in parte rilevato dal ricorrente e può dedursi dallevolvere del sistema normativo ed in particolare dagli articoli 609bis e seguenti e dalla stessa ratio della cosiddetta legge Merli, per atto sessuale non deve necessariamente intendersi il coito di varia natura o la masturbazione, nella fattispecie esclusi, ma tutte quelle attività che danno origine ad eccitazione ed a soddisfacimento dellistinto sessuale con appagamento della propria libido, valutate, però, in relazione ad un criterio oggettivo.

Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dagli indagati nella memoria, riferendosi ad una nota tesi dottrinale, non seguita in giurisprudenza, nella nozione di atti sessuali si devono includere non solo quelli che involgono la sfera genitale, bensì tutti quelli che riguardano zone del corpo note, secondo la scienza medica, psicologica, antropologico‑sociologica,

come erogene (Cassazione sezione terza, 6652/98, Di Francia rv 210975, cui adde Cassazione sezione terza 30 marzo 2000, Alessandrini e 19 settembre 2000, Calò, citate in memoria e lultima relativa a toccamenti e palpeggiamenti).

Tali zone sono quelle, che stimolano listinto sessuale, mentre le attività connotate come attinenti al sesso possono consistere in toccamenti, palpeggiamenti e sfregamenti, con significativa intensità di contatti, non necessariamente molto prolungati, ed un apprezzabile, ma non ineluttabilmente molto duratura protrazione nel tempo, tuttavia tali da produrre uneccitazione in un soggetto normale.

Orbene, il comportamento tenuto nel privé non sembra, da quanto è dato inferire dalla sintetica descrizione, potersi ridurre ad un voyeurismo, sebbene le ulteriori indagini dovranno chiarire in maniera più precisa le varie attività poste in essere, pure in relazione allo spazio esistente ed alle modalità e tempi di svolgimento ma implica proprio quella molteplicità proteiforme delle attività sessuali e le infinite modalità possibili di eccitazione e soddisfacimento dellistinto sessuale, sicché appare configurabile, allo stato delle prime indagini, il delitto di sfruttamento della prostituzione, tanto più che per applicare la misura cautelare reale è sufficiente lastratta configurabilità del reato e non la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, secondo uniforme dottrina e giurisprudenza.

La commissione di unattività illecita determina, pure, la configurabilità in astratto del delitto di cui allarticolo 12 quinto comma decreto legislativo 286/98, secondo un condiviso indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (Cassazione sezione prima, 4700/00 cui adde Cassazione sezione terza, ud. 18 giugno depositata 9 agosto 2002, Tolkachov), non modificato dalla successiva legge 189/02,

nonostante il differente interesse protetto, giacché non si è in presenza di un normale rapporto di lavoro e la precedente legge 40/1998 aveva insito lesistenza dei vari presupposti, condizioni e requisiti per disporre il sequestro preventivo.

Il giudice di rinvio dovrà, quindi, nella qualificazione dei fatti attenersi ai principi su elencati in particolare sulla nozione di atti sessuali tali da configurare lesercizio della prostituzione e, quindi, nella fattispecie, il delitto di sfruttamento con le conseguenze collegate alla sussistenza dellaltro delitto di cui allarticolo 12 decreto legislativo 286/98 e successive modificazioni, mentre dovrà anche considerare la tipologia del locale, al fine di evitare che i reati vengano portati ad ulteriori conseguenze, e la condizione delle persone occupate, nonché dovrà effettuare gli accertamenti in fatto, in parte indicati in questa pronuncia ed alcuni asseriti dagli indagati, e rispondere alle eccezioni procedurali sollevate dagli indagati nella memoria, potendo procedere alle valutazioni di tutte le risultanze processuali e di tutti i requisiti di legittimità del sequestro preventivo.

PQM

Annulla limpugnata ordinanza con rinvio al Tribunale di Venezia.