Civile

Tuesday 29 July 2008

E’ necessaria la taratura periodica degli autovelox. Se manca, il verbale di contestazione è illegittimo.

Giudice di Pace di Foggia – sentenza 17 – 24
giugno 2008, n. 868

Giudice Pizzicoli
Avvocati Verile, Zingrillo

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato nella Cancelleria dell’Ufficio del Giudice
di Pace di Foggia ed iscritto a ruolo in data 25.09.07, il sig. L. L.
proponeva ricorso, ai sensi dell’art. 23 della legge 689/81 avverso verbale di
contestazione n. (Omissis) elevato dalla Polizia di Stato di Foggia e
notificata al ricorrente il 14.06.07, con il quale gli veniva
intimato il pagamento della somma di euro 148,00 a titolo di
sanzione amministrativa e la pena accessoria della decurtazione di punti 2
dalla patente, per violazione dell’art. 142/8 comma del Codice della Strada, in
quanto “il giorno (Omissis) alle ore
(Omissis) al km. (Omissis) della strada (Omissis) sito
nel comune di (Omissis) e al km. (Omissis) della
medesima (Omissis) sito nel comune di Foggia, in direzione sud, è stato
accertato, attraverso il sistema di misura della velocità SICV,
(…)
che l’autovettura (Omissis) targata (Omissis), – intestata
all’impresa (Omissis) di cui il ricorrente è legale rappresentante – procedeva alla velocità di km 164,04”.
Con il ricorso prodotto il ricorrente eccepiva le seguenti eccezioni:
1) la violazione dell’art. 4 comma 3 del D.L. 121/2002 e art. 4 decreto di
omologazione n. 3999/2004;
2) violazione dell’art. 4 legge 168/2002 e artt. 200
e 201 del C.d.S.;
3) violazione dell’art. 384 del regolamento di esecuzione del C.d.S.;
4) violazione della legge 273/91;
5) violazione degli artt. 126 bis/2 comma e 180/8 del C.d.S.
Per tutti i motivi succitati chiedeva accogliersi
l’opposizione per illegittimità dell’accertamento.
Il giudicante con decreto del 2.10.07, depositato in pari data, fissava al
24.01.08 l’udienza di comparizione delle parti, ordinando alla Polizia Stradale
di Foggia di depositare in Cancelleria 10 giorni prima della succitata udienza
copia del rapporto con gli atti relativi all’accertamento,
contestazione e notifica. Il Ministero dell’Interno, per il tramite della
Polizia Stradale di Foggia faceva pervenire la documentazione richiesta nella
quale si contestava la fondatezza dell’assunto di parte opponente.
Nel corso del giudizio la
Polizia Stradale di Foggia, su
richiesta del giudice, trasmetteva ulteriore documentazione relativa al manuale
di uso dell’autovelox Mod. Sicv,
al certificato di taratura Sit e copia della
produzione video.
La natura della controversia era tale per la quale non occorreva svolgere
attività istruttoria ben potendo essere decisa allo stato degli atti.
Conseguentemente all’udienza di discussione del 17.06.08, sulle conclusioni
rassegnate dal ricorrente e dalla P.A. costituita, il giudice, ritenuta la causa
matura per la decisione, dava lettura in pubblica
udienza del dispositivo della sentenza, riservandosi il deposito delle
motivazioni.

Motivi della
decisione

Il
ricorso proposto dal sig. L. L., a parere del
giudicante, può essere accolto per i motivi che seguono.
Tra i diversi motivi di opposizione merita
accoglimento quello concernente l’omessa taratura periodica del misuratore di
velocità utilizzato per il rilevamento.
Al riguardo giova premettere che la giurisprudenza della S. C., prevalentemente
si esprime in senso contrario (in tal senso, da ultimo Cass. civ. sez. II del 27.07.07 n. 16757;
sez. II del 21.06.07 secondo cui nessuna disposizione
normativa impone la aratura periodica o prima dell’uso
delle apparecchiature di rilevazione automatica della velocità).
Nondimeno, vi sono motivi seri per non condividere l’orientamento
giurisprudenziale prevalente.
Il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, con
decreto del Dir. Gen. della Motorizzazione n.
1123 del 16.05.05, in materia di dispositivi di rilevatori di velocità i
modalità automatica, ha testualmente decretato all’art. 4, che «Gli organi di polizia stradale che
utilizzano il dispositivo “autovelox 104/C2 sono
tenuti a verifiche periodiche di taratura
secondo quanto previsto dal
manuale di istruzioni depositato presso il Ministero dei Trasporti, e comunque
con intervallo non superiore ad un anno
».
Orbene, la circostanza rilevata dalla S.C. secondo la quale circa la
necessità di una normativa che imponga la taratura periodica degli apparecchi,
può, a modesto parere dello scrivente, essere colmata anche mediante un decreto
del Ministero competente in materia.
Del resto, anche il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari
Interni e Territoriali in data 30 ott. 2007, pur tenendo conto delle
sopraindicate sentenze della Suprema Corte conclude
nel senso che, “Ai fini della decisione
dei ricordi al Prefetto … occorrerà, a norma dell’art. 4 del D.M. 29/10/1997,
tener conto delle diverse modalità di funzionamento delle apparecchiature e delle
prescrizioni contenute nei manuali d’uso per valutare se queste avrebbero
dovuto essere sottoposte o meno a verifica periodica della corretta
funzionalità”
. Va da sé che il richiamato decreto
ministeriale del Direttore Generale della Motorizzazione n. 1123 del 16.05.05 –
organo tecnico competente in materia – ha espressamente chiarito che occorre
effettuare verifiche periodiche di taratura sui dispositivi “Autovelox 104/C”,
con cadenza non superiore ad un anno.
Il Giudice di Pace di Recco motivava la sua sentenza di accoglimento del ricorso in data 7 giugno 2006 nel senso
che “La rilevazione della velocità a mezzo di apparecchiature elettroniche deve
essere condotta secondo rigorose procedure accertabili
e non lasciate al libero arbitrio e totale discrezionalità degli agenti
accertatori. Lo stesso Codice della Strada all’art. 345 del regolamento prevede
che le apparecchiature in questione devono essere costruite in modo da
raggiungere lo scopo di verificare la velocità dei veicoli in modo chiaro ed
accertabile. Ciò viene confermato dal citato Decreto
della Dir. Gen. della Motorizzazione circa la
necessità di verifiche periodiche di taratura. Occorre aggiungere che
l’avvenuta verifica, secondo il giudicante, deve essere necessariamente
annotata anche nel verbale di contestazione assieme a quella, come avviene di
norma, della perfetta funzionalità”.
Si può ancora rilevare come diversi sopralluoghi disposti dai giudici ed effettuati da CTU hanno accertato
scarti di misurazione dell’ordine del 15-20 per cento ben lontani dalla
tolleranza applicata del 5%.
Questa considerazione, già di per se stessa giustifica la preoccupazione che,
in caso di errata misurazione della velocità, potrebbe trovare applicazione la
più severa sanzione prevista dall’art. 142/9 con l’automatica applicazione di
misure accessorie (come nel caso in esame) anziché quella più mite di cui
all’art. 142/8.
Orbene, le numerose recenti circolari ministeriali e numerose sentenze dei
giudici di merito (delle quali si cita una tra tutte, la sentenza del Tribunale
di Lodi n. 363/2000) anno convinto il giudicante della fondatezza del ricorso,
in quanto non vi è la certezza, in assenza di taratura dell’aparecchio
che ha rilevato la velocità, che la velocità impiegata dal veicolo del
ricorrente potesse corrispondere a quella indicata nel verbale.
Infatti, deve convenirsi con gli organi tecnici ministeriali,
che la taratura è l’unico modo per correggere eventuali errori e per verificare
che l’incertezza della misurazione della velocità sia contenuta entro i limiti
previsti.
L’accoglimento della domanda non comporterà per la resistente il pagamento
delle spese di giudizio che il giudice, stante l’attuale indirizzo
giurisprudenziale oscillante in materia, compenserà integralmente.

PQM

Il
Giudice di Pace di Foggia, alla pubblica udienza del 17.06.06,
ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo, la seguente
sentenza:
– accoglie il ricorso presentato da L. L. C. G. avverso il verbale n. (Omissis) elevato in data
17.04.07 dalla Sezione di Polizia Stradale di Foggia;
– nulla per le spese.