Enti pubblici

Thursday 27 February 2003

Dm Economia 9.1.2003, Gazz. Uff. n.38 del 15.2.2003: anche i minorenni hanno diritto di possedere un libretto di risparmio postale. Individuate tre differenti fasce di età che potranno usufruire del nuovo conto-risparmio.

                                       

Dm Economia 9.1.2003, Gazz. Uff. n.38 del 15.2.2003: anche i minorenni hanno diritto di possedere un libretto di risparmio postale.Individuate tre differenti fasce di età che potranno usufruire del nuovo conto-risparmio.

Dm Economia 9.1. 2003. Emissione di un libretto di risparmio postale nominativo speciale intestato ai minori di età.              

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284 è [1], recante “Riordino della Cassa depositi e prestiti a norma dell’Articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e in particolare gli articoli 2, 6 e 7, comma 3;

Visti il decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487 [2], recante “Trasformazione dell’Amministrazione delle poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero” convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e la delibera CIPE 18 dicembre 1997 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante “Trasformazione in società per azioni dell’Ente poste italiane” (deliberazione n. 244/97);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, avente ad oggetto “Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta”;

Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 1, recante “Provvedimenti urgenti per limitare l’uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l’utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio”, e successive modificazioni ed integrazioni;Considerato che la Cassa depositi e prestiti utilizza fondi rimborsabili anche sotto forma di libretti di risparmio postale, assistiti dalla garanzia dello Stato;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 giugno 2002, recante il titolo “Nuova disciplina dei libretti di risparmio postale”;

Considerato che tale decreto ministeriale prevede, in via ordinaria, che “i libretti di risparmio postale nominativi possono essere intestati ai minori di età”;

Ritenuta l’opportunità di introdurre un libretto di risparmio postale speciale, che può essere intestato esclusivamente ai minori di età da emettersi per il tramite di Poste italiane S.p.a.;

Su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

Decreta:

Articolo 1.

  1. E autorizzata l’emissione da parte della Cassa depositi e prestiti attraverso Poste italiane S.p.a. di un libretto di risparmio postale nominativo speciale, che può essere intestato esclusivamente ai minori di età, regolato dalle condizioni previste dal presente decreto e, per quanto non espressamente previsto, dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 giugno 2002.

Il libretto di cui al precedente comma è articolato secondo le seguenti fasce di età: fascia A) dalla nascita fino al compimento dei dodici anni di età; fascia B) dal giorno successivo al compimento dei dodici anni fino al compimento dei quattordici anni di età; fascia C) dal giorno successivo al compimento dei quattordici anni di età fino al compimento dei diciotto anni di età.

Articolo 2.

  1. Il contratto relativo al collocamento del suddetto libretto, da redigersi secondo le modalità previste dall’Articolo 2 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 giugno 2002, è sottoscritto congiuntamente dai genitori esercenti la potestà genitoriale ovvero dal genitore esercente esclusivo della potestà genitoriale.

Non è consentito fare versamenti sui libretti che determinino un saldo contabile superiore a diecimila/00 euro.

Le operazioni sul libretto della fascia A) possono essere effettuate esclusivamente dai soggetti indicati al primo comma.

Relativamente alle fasce B) e C), all’atto della sottoscrizione del contratto, i soggetti indicati al primo comma autorizzano, in via preventiva, il minore ad effettuare le operazioni di deposito e/oprelievo entro i limiti di valore massimi giornalieri e mensili di seguito indicati, che potranno essere superati esclusivamente per i versamenti giornalieri. Per la fascia B) sono consentiti depositi e/o prelievi entro i seguenti limiti: giornaliero 25,00 euro; mensile 200,00 euro. Per la fascia C) sono consentiti i depositi e/o prelievi entro i seguenti limiti: giornaliero 40,00 euro; mensile 400,00 euro.

Resta comunque ferma la facoltà dei soggetti indicati al primo comma di effettuare depositi e/o prelievi senza limiti di importo, salvo quanto previsto all’Articolo 2, comma 2, ed è altresì consentita la facoltà di effettuare anche disgiuntamente operazioni di deposito e/o prelievo nei limiti stabiliti nei contratti di cui all’Articolo 2, comma 1, e comunque nel rispetto dei limiti di cui all’Articolo 2, comma 2.

A partire dal giorno successivo al compimento dell’età massima per ogni fascia si determina il passaggio automatico alle condizioni contrattuali della fascia superiore e al raggiungimento della maggiore età il passaggio al libretto di risparmio così come disciplinato da ultimo dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 giugno 2002.

  1.   I soggetti di cui all’Articolo 2, comma 1, nell’esercizio del potere di controllo e di vigilanza di cui sono titolari, hanno facoltà di revocare congiuntamente, in qualsiasi momento, la predettaautorizzazione, di effettuare prelievi nonché provvedere alla richiesta di estinzione del libretto.

Articolo 3.

  1. Sui libretti postali previsti dal presente decreto è riconosciuto un tasso di interesse in misura pari a quello applicato ai libretti di risparmio postali nominativi previsti dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 giugno 2002 maggiorato di 25 centesimi di punto.

Articolo 4.

  1. Fermo restando quanto previsto dall’Articolo 10 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 giugno 2002 in materia di caratteristiche tecniche, sulla copertina del libretto è riportata una immagine identificativa differenziata per le fasce di età.

Articolo 5.

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

Roma, 9 gennaio 2003Il Ministro: Tremonti