Enti pubblici

Saturday 21 February 2004

Disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di immobili oggetto di cartolarizzazione. Decreto Legge approvato dal CdM nella seduta del 20.2.2004

Disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di immobili oggetto di cartolarizzazione. Decreto Legge approvato dal CdM nella seduta del 20.2.2004

Articolo unico

Il prezzo di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale, ai conduttori che abbiano manifestato, con le modalità previste dal secondo periodo del comma 20 dell’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e successivamente modificato, la volontà di acquisto nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del citato decreto legge 25 settembre 2001 n. 351 e la data del 31 ottobre 2001, è determinato, al momento dell’offerta in opzione e con le modalità di cui al comma successivo, sulla base dei valori di mercato del mese di ottobre 2001.

Ai fini dell’applicazione del precedente comma, il prezzo di vendita è fissato applicando, al prezzo determinato ai sensi del comma 7 dell’articolo 3 del citato decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, coefficienti aggregati di abbattimento calcolati dall’Agenzia del Territorio sulla base di eventuali aumenti di valore degli immobili tra la data della suddetta offerta in opzione ed i valori medi di mercato del mese di ottobre 2001, quali pubblicati dall’Osservatorio dei Valori Immobiliari (OMI) e di altri parametri di mercato.

Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche agli immobili venduti prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento. La determinazione del prezzo di cui ai commi precedenti non produce alcun effetto in merito alle opzioni e prelazioni che non siano state esercitate e in relazione alle quali si siano verificate decadenze. Il rimborso per il maggior prezzo eventualmente pagato per le vendite già concluse, è corrisposto ai relativi acquirenti dai soggetti originariamente proprietari degli immobili.

Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, sono fissati i criteri e le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo e si provvede alla definizione dei rapporti con le società di cui al comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, conseguenti ai minori introiti derivanti dall’applicazione della presente norma. A tal fine si utilizzano le somme di cui al comma 12 dell’articolo 3 del citato decreto-legge in relazione alle quali non si applica il vincolo di cui allo stesso comma 12. Per le finalità di cui sopra può essere concessa con i medesimi decreto la garanzia dello Stato. Ai fini del reintegro in favore dei soggetti originariamente proprietari degli immobili delle somme da essi rimborsate ai sensi del comma 3, si provvede mediante la dismissione di ulteriori immobili di proprietà dello Stato da individuare con decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze, in misura tale da garantire che dalla relative alienazioni si realizzino introiti di ammontare non inferiore al reintegro dovuto, comprensivo degli interessi, da accreditare sui conti vincolati intestati ai medesimi soggetti. Al termine dell’operazione di cartolarizzazione per l’eventuale minore entrata per i soggetti predetti ovvero per l’escussione della garanzia eventualmente concessa dallo Stato, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla vendita di ulteriori immobili dello Stato che saranno individuati con appositi decreti. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.