Tributario e Fiscale

Thursday 24 January 2008

Disposizioni in materia di aliquota di imposta sul valore aggiunto sul gas naturale per combustione per usi civili – n. 127-bis della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633. Agenzia delle Entrate,

Disposizioni in materia di
aliquota di imposta sul valore aggiunto sul gas naturale per combustione per
usi civili – n. 127-bis della tabella A, parte III, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633. Agenzia delle Entrate,
Circolare n. 2 del 17.01.2008

INDICE: 1. PREMESSA – 2. REGIME
IVA – 3. MODALITA’ DI FATTURAZIONE

1. PREMESSA

Il decreto legislativo 2 febbraio
2007, n. 26, ha
recepito nell’ordinamento la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre
2003, che ha ristrutturato il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti
energetici e dell’elettricità.

L’articolo 2, comma 5, del citato
decreto ha sostituito, a decorrere dal 1 gennaio 2008, il numero 127-bis della
tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,
concernente l’aliquota Iva, nella misura del 10 per cento, applicabile
alle somministrazioni di gas.

Con la presente circolare, si
forniscono chiarimenti in ordine alle modalità applicative delle nuove
disposizioni.

2. REGIME IVA

Dal 1 gennaio 2008 il numero
127-bis della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, prevede
l’applicazione dell’aliquota IVA del 10 per cento per la "somministrazione
di gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi
annui; somministrazione, tramite reti di distribuzione di gas di petrolio
liquefatti per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda,
gas di petroli liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da
10 a 20 Kg in qualsiasi fase della
commercializzazione".

Di fatto, il novellato n. 127-bis
incide esclusivamente sulla "somministrazione di gas metano"
introducendo un limite quantitativo per l’applicazione dell’aliquota agevolata,
oltre che una diversa qualificazione della categoria, mentre per gli altri
prodotti ("somministrazione, tramite reti di distribuzione di gas di
petrolio liquefatti per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua
calda, gas di petroli liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in
bombole da 10 a
20 Kg in
qualsiasi fase della commercializzazione") rimangono invariate le regole
vigenti al 31 dicembre 2007.

In base alla nuova formulazione
del citato numero 127-bis, perciò, l’aliquota ridotta del 10 per cento andrà
applicata non più alla "somministrazione di gas metano usato come
combustibile per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda
di cui alla tariffa T1, prevista dal provvedimento del Comitato
interministeriale dei prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986" ma alla
"somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili
limitatamente a 480
metri cubi annui".

Le disposizioni ai fini IVA
risultano, in tal modo, armonizzate, con quelle previste in materia di accise,
contenute nell’articolo 26 del testo unico accise,
approvato con DPR del 26 ottobre 1995, n. 504 (di seguito "T.U.
accise"), come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera i) del d.lgs.
n. 26 del 2007, dove il consumo di gas viene distinto
tra usi civili e usi industriali, e, con riferimento ai primi, la misura delle
diverse aliquote di accisa è determinata in base a scaglioni di consumo annui
(cfr. art. 2, comma 1, D.lgs. n. 26 del 2007).

Ciò stante, nell’ottica di una
più semplice ed uniforme applicazione delle disposizioni concernenti il settore
delle accise e quello dell’IVA, appare opportuno assumere ai fini IVA la stessa
qualificazione di "usi civili", utilizzata ai fini dell’applicazione
dell’accisa sul gas naturale ai sensi dell’articolo 26 del T.U. accise. Tale
scelta appare coerente, del resto, con la "ratio" della riforma
dell’imposizione sul gas naturale ispirata all’esigenza di armonizzare i
criteri di tassazione al sistema tariffario, anch’esso articolato in tariffe
differenziate per scaglioni di consumo e non più in relazione alla particolare
tipologia d’impiego del gas naturale.

3. MODALITA’ DI FATTURAZIONE

Com’è noto l’articolo 6, secondo
comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che disciplina il momento di
effettuazione delle operazioni ai fini dei successivi adempimenti di
fatturazione e di assoggettamento all’imposta, stabilisce che per le cessioni
periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di
somministrazione "l’operazione si considera effettuata (…) all’atto del
pagamento del corrispettivo". Il successivo quarto comma precisa che, se
anteriormente "…sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il
corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo
fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento".

Nel caso di specie, tuttavia, il
richiamo al "consumo annuo" contenuto nella nuova formulazione del
citato numero 127-bis della tabella A, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972,
comporta che, ai fini della applicazione dell’aliquota ridotta del 10 per
cento, lo scaglione di consumo di 480 metri cubi deve
intendersi riferito a ciascun anno solare. Ciò emerge, sia dal dato testuale
dell’articolo 2, comma 5, del D.lgs. n. 26 del 2007, che nel disporre la
modifica normativa, ne individua la decorrenza dal 1 gennaio 2008 e quindi la
sua applicazione alle somministrazioni erogate a partire da tale data, sia
dalla finalità perseguita dal legislatore con il recepimento
della direttiva 2003/96/CE di coordinamento sistematico e di
semplificazione nell’applicazione delle Accise e dell’Iva al gas metano per
combustione per usi civili.

Conseguentemente, si ritiene che
per le somministrazioni eseguite fino al 31 dicembre 2007 trovino applicazione
le regole di determinazione e le aliquote vigenti alla predetta data, anche se
la fattura sarà emessa successivamente. In tal caso, nella fattura andrà indicato
il "periodo nominale" di consumo cui la somministrazione si
riferisce.

Per le somministrazioni eseguite
a partire dal 1 gennaio 2008 troverà applicazione il nuovo sistema tariffario
basato su fasce di consumo. In particolare, i consumi di gas naturale esposti
in bolletta/fattura verranno imputati allo scaglione
di 480 metri cubi,
fino a quando non verrà raggiunto il predetto limite, a partire dal 1 gennaio
di ogni anno (ovvero, se successiva, dalla data di attivazione della
somministrazione), fino al 31 dicembre dell’anno stesso (ovvero se anteriore,
fino alla data di cessazione del contratto di somministrazione), con
applicazione dell’aliquota Iva del 10 per cento.

Per i consumi oltre il predetto
limite, si applicherà l’aliquota ordinaria del 20 per cento sulla parte
eccedente.

In proposito, si osserva che le
operazioni diverse da quelle di somministrazione devono essere assoggettate ad
aliquota ordinaria.

L’aliquota ridotta del 10 per
cento non può estendersi, infatti, a fattispecie diverse da quelle espressamente
contemplate, quali i servizi accessori o la quota fissa della tariffa.

Circa le modalità di applicazione
dell’aliquota Iva con riferimento ai contratti di somministrazione per periodi
inferiori all’anno, anche in dipendenza del cambio del
fornitore, si rileva che l’aliquota ridotta trova applicazione solo per i
consumi rientranti nella scaglione annuale di riferimento di 480 metri cubi, come
espressamente previsto dal ripetuto n. 127-bis della tabella A, parte III,
allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, attraverso la locuzione "limitatamente
a 480 metri cubi
annui".

Ciò significa che l’aliquota del
10 per cento si applica a tutte le somministrazioni di gas metano fino al
raggiungimento della predetta soglia, indipendentemente dal momento, nel corso
dell’anno, in cui la stessa venga superata. Peraltro,
qualora l’utente nel corso dell’anno dovesse cambiare il fornitore, come
consentito dalle regole sulla liberalizzazione del mercato, il nuovo fornitore
dovrà tenere conto di quanto già consumato dal cliente finale e, pertanto,
applicare l’aliquota del 10 per cento alla sola quota di scaglione residua.

In considerazione delle
difficoltà applicative che potrebbero verificarsi
nella fase di avvio della nuova disciplina, il nuovo fornitore subentrante che
non abbia ancora ricevuto da parte del precedente fornitore la comunicazione
del consumo già fatturato al cliente medesimo dal 1 gennaio 2008, potrà
assoggettare le somministrazioni di gas metano per usi civili, in via
provvisoria e limitatamente al primo semestre del 2008, con l’aliquota IVA del
10%, naturalmente non oltre il limite di 480 metri cubi.

Successivamente, una volta
ricevuta la comunicazione dei consumi già fatturati dal precedente fornitore
dall’inizio dell’anno, il fornitore subentrante dovrà provvedere al ricalcolo
dell’IVA, in modo che nell’arco dello stesso anno l’aliquota del 10 per cento risulti applicata esclusivamente alla parte della fornitura
complessiva rientrante nello scaglione dei 480 metri cubi.
L’eventuale conguaglio dell’imposta verrà riportato
nella successiva bolletta/fattura. Analogamente, si dovranno comportare i
successivi fornitori qualora nel corso dell’anno l’utente proceda più volte al
cambio del fornitore.