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Thursday 27 March 2003

Dispensa dalla leva. Tutte le indicazioni utili nel decreto del Ministero della Difesa 25.2.2003 (in G.U. 26.3.2003)

Dispensa dalla leva. Tutte le indicazioni utili nel decreto del Ministero della Difesa 25.2.2003 (in G.U. 26.3.2003)

Ministero della difesa

DECRETO 25 febbraio 2003

            Criteri per l’individuazione dei livelli di reddito e degli altri elementi obiettivi utili per il riconoscimento dei titoli previsti per la concessione della dispensa dalla ferma di leva. (GU n. 71 del 26-3-2003)

IL MINISTRO DELLA DIFESA

    Visto  il  capo IX del decreto del Presidente della Repubblica 14

febbraio 1964, n. 237;

    Visto l’art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504;

    Visto il decreto ministeriale in data 19 marzo 2002;

                              Decreta:

                                Art. 1.

    Il presente decreto disciplina i criteri per l’individuazione dei

livelli  di  reddito  e  degli  altri elementi obiettivi utili per il

riconoscimento  dei titoli previsti per la concessione della dispensa

dalla ferma di leva.

                Art. 2.

    Per  l’anno  2003  i  livelli di reddito netto minimo mensile dei

quali  la direzione generale della leva ed i consigli di leva debbono

tener  conto  nel  determinare  la  perdita  dei  necessari  mezzi di

sussistenza  ai fini del riconoscimento dei titoli previsti dal comma

1,  lettera  d),  e  dal comma 3, lettera a), dell’art. 7 del decreto

legislativo  30 dicembre  1997,  n.  504,  per  la  concessione della

dispensa  dalla  ferma di leva, sono quelli indicati nella tabella A,

allegata al presente decreto.

Art. 3.

    Nel  deliberare  in  merito  alla  perdita dei necessari mezzi di

sussistenza,  i consigli di leva debbono tener conto, oltre che della

tabella  di  cui al precedente art. 2, anche delle seguenti obiettive

situazioni, se presenti, nel nucleo familiare dell’arruolato:

      a) presenza di congiunti conviventi affetti da gravi infermita’

per le quali sono necessarie costose cure mediche;

      b) situazioni  debitorie connesse alla ricostruzione di beni di

vitale necessita’ perduti a seguito di calamita’ naturali;

      c) precarie  situazioni  familiari  derivanti  da abbandono del

tetto coniugale da parte di uno dei genitori

Art. 4.

    Non  debbono  essere computati nel reddito complessivo del nucleo

familiare:

      1) le pensioni, gli assegni e le indennita’ di guerra;

      2)  le pensioni privilegiate ordinarie spettanti ai militari di

leva per infortunio;

      3)  le rendite vitalizie erogate dall’I.N.A.I.L. per infortunio

sul lavoro;

      4)  le pensioni concesse dalla prefettura ai sensi dell’art. 12

della  legge 30 marzo 1971, n. 118, e gli assegni mensili di cui agli

articoli 13  e  14  della  stessa  legge  concessi dalla prefettura a

coloro  che,  inabili al lavoro, si trovano in particolari situazioni

di bisogno.

        Roma, 25 febbraio 2003

                                                 Il Ministro: Martino