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Thursday 10 April 2003

DISEGNO DI LEGGE DELEGA PER LA RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE STATALE – prima parte

DISEGNO DI LEGGE DELEGA

PER LA RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE STATALE – prima parte

  (approvato in via definitiva – in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale)

Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale

Art. 1.

(Delega per la riforma del

sistema fiscale statale)

1. II Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la riforma del sistema

fiscale statale. Il nuovo sistema si basa su cinque imposte ordinate in un unico codice: imposta sul

reddito, imposta sul reddito delle società, imposta sul valore aggiunto, imposta sui servizi, accisa.

Art. 2.

(Codificazione)

1. Il codice è articolato in una parte generale ed in una parte speciale. La parte generale ordina il

sistema fiscale sulla base dei seguenti princìpi:

a) la legge disciplina gli elementi essenziali dellimposizione, nel rispetto dei princìpi di

legalità, di capacità contributiva, di uguaglianza;

b) le norme fiscali si adeguano ai princìpi fondamentali dellordinamento comunitario e non

pregiudicano lapplicazione delle convenzioni internazionali in vigore per lItalia;

c) le norme fiscali, in coerenza con le disposizioni contenute nella legge 27 luglio 2000, n. 212,

recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, sono informate ai princìpi di

chiarezza, semplicità, conoscibilità effettiva, irretroattività;

d) è vietata la doppia imposizione giuridica;

e) è vietata lapplicazione analogica delle norme fiscali che stabiliscono il presupposto ed il

soggetto passivo dellimposta, le esenzioni e le agevolazioni;

f) è garantita la tutela dellaffidamento e della buona fede nei rapporti tra contribuente e fisco;

g) è introdotta una disciplina, unitaria per tutte le imposte, del soggetto passivo,

dellobbligazione fiscale, delle sanzioni e del processo, prevedendo, per questultimo, linclusione

dei consulenti del lavoro e dei revisori contabili tra i soggetti abilitati allassistenza tecnica

generale. La disciplina dellobbligazione fiscale prevede princìpi e regole, comuni a tutte le

imposte, su dichiarazione, accertamento e riscossione;

h) è previsto il progressivo innalzamento del limite per la compensazione dei crediti di

imposta;

i) la disciplina dellobbligazione fiscale minimizza il sacrificio del contribuente

nelladempimento degli obblighi fiscali;

l) la sanzione fiscale amministrativa si concentra sul soggetto che ha tratto effettivo beneficio

dalla violazione;

m) la sanzione fiscale penale è applicata solo nei casi di frode e di effettivo e rilevante danno

per lerario;

n) è prevista lintroduzione di norme che ordinano e disciplinano istituti giuridici tributari

destinati a finalità etiche e di solidarietà sociale.

2. La parte speciale del codice raccoglie le disposizioni concernenti le singole imposte di cui alla

presente legge.

3. Il codice può essere derogato o modificato solo espressamente.

Art. 3.

(Imposta sul reddito)

1. Dato lobiettivo di ridurre a due le aliquote dellimposta sul reddito, rispettivamente pari al 23

per cento fino a 100.000 euro e al 33 per cento oltre tale importo, nel rispetto dei princìpi della

codificazione, la riforma dellimposta sul reddito si articola sulla base dei seguenti princìpi e criteri

direttivi:

a) inclusione, tra i soggetti passivi dellimposta, degli enti non commerciali;

b) conservazione del regime di imposizione previsto per le società di persone residenti e

soggetti equiparati;

c) per quanto riguarda limponibile:

1) identificazione, in funzione della soglia di povertà, di un livello di reddito minimo

personale, tenendo conto delle condizioni familiari anche al fine di meglio garantire la progressività

dellimposta, escluso da imposizione;

2) progressiva sostituzione delle detrazioni con deduzioni;

3) articolazione delle deduzioni in funzione dei seguenti valori e criteri: famiglia, con

particolare riferimento alle famiglie monoreddito, al numero dei figli, degli anziani e dei soggetti

portatori di handicap; casa; sanità, istruzione, formazione, ricerca e cultura, previdenza, assistenza

allinfanzia negli asili nido e domiciliare; non profit e attività svolta nel campo sociale, assistenziale

e di promozione sociale e valorizzazione etica, culturale e scientifico; volontariato e confessioni

religiose i cui rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di accordi e di intese; attività

sportiva giovanile; costi sostenuti per la produzione dei redditi di lavoro;

4) concentrazione delle deduzioni sui redditi bassi e medi, al fine di meglio garantire la

progressività dellimposta e di rendere particolarmente favorevole per i redditi anzidetti il nuovo

livello dimposizione;

5) inclusione parziale nellimponibile degli utili percepiti e delle plusvalenze realizzate,

fuori dallesercizio di impresa, su partecipazioni societarie qualificate, per ridurre gli effetti di

doppia imposizione economica;

6) per la determinazione del reddito di impresa, applicazione, in quanto compatibili, delle

norme contenute nella disciplina della imposta sul reddito delle società, con inclusione parziale

nellimponibile degli utili percepiti e delle plusvalenze realizzate su partecipazioni societarie

qualificate e non qualificate, per ridurre gli effetti di doppia imposizione economica; simmetrica

deducibilità dei costi relativi e delle minusvalenze realizzate;

7) regime differenziato di favore fiscale per la parte di retribuzione o compenso

commisurata ai risultati dellimpresa anche al fine di favorire la diffusione di sistemi retributivi

flessibili finalizzati a rendere i lavoratori partecipi dellandamento economico dellimpresa;

8) revisione della disciplina dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e

continuativa espressamente definiti, con inclusione degli stessi nellambito del reddito di lavoro

autonomo e con loro attrazione al reddito che deriva dallesercizio di arti e professioni se conseguiti

da artisti e professionisti di qualsiasi tipo;

d) per quanto riguarda il regime fiscale sostitutivo per i redditi di natura finanziaria:

1) omogeneizzazione dellimposizione su tutti i redditi di natura finanziaria,

indipendentemente dagli strumenti giuridici utilizzati per produrli;

2) convergenza del regime fiscale sostitutivo su quello proprio dei titoli del debito pubblico;

3) imposizione del risparmio affidato in gestione agli investitori istituzionali sulla base dei

princìpi di cassa e di compensazione;

4) regime differenziato di favore fiscale per il risparmio affidato a fondi pensione, a fondi

etici ed a casse di previdenza privatizzate;

5) regime agevolativo per i contribuenti che destinano i propri risparmi alla costituzione di

fondi personali di accumulo per lacquisto della prima casa;

e) per quanto riguarda le semplificazioni:

1) prosecuzione del processo di semplificazione degli adempimenti formali;

2) potenziamento degli studi di settore;

3) introduzione del concordato triennale preventivo per limposizione sul reddito di impresa

e di lavoro autonomo anche in funzione del potenziamento degli studi di settore;

4) introduzione di un sistema forfetario di tassazione agevolata per le piccole attività nei

piccoli comuni montani non a vocazione turistica;

5) introduzione per le piccole e medie imprese e per i lavoratori autonomi di un regime

semplificato per gli obblighi documentali e la determinazione degli imponibili, anche in funzione

del potenziamento degli studi di settore ovvero in ragione della particolare modalità di espletamento

dellattività;

6) mantenimento di un regime fiscale semplificato per le società sportive dilettantistiche;

f) previsione di una clausola di salvaguardia, in modo che, a parità di condizioni, il nuovo

regime risulti sempre più favorevole od uguale, mai peggiore, del precedente, con riferimento anche

agli interventi di natura assistenziale e sociale.