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DISEGNO DI LEGGE DELEGA PER LA RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE STATALE – prima parte
DISEGNO DI LEGGE DELEGA
PER LA RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE STATALE – prima parte
(approvato in via definitiva – in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale)
Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale
Art. 1.
(Delega per la riforma del
sistema fiscale statale)
1. II Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la riforma del sistema
fiscale statale. Il nuovo sistema si basa su cinque imposte ordinate in un unico codice: imposta sul
reddito, imposta sul reddito delle società, imposta sul valore aggiunto, imposta sui servizi, accisa.
Art. 2.
(Codificazione)
1. Il codice è articolato in una parte generale ed in una parte speciale. La parte generale ordina il
sistema fiscale sulla base dei seguenti princìpi:
a) la legge disciplina gli elementi essenziali dellimposizione, nel rispetto dei princìpi di
legalità, di capacità contributiva, di uguaglianza;
b) le norme fiscali si adeguano ai princìpi fondamentali dellordinamento comunitario e non
pregiudicano lapplicazione delle convenzioni internazionali in vigore per lItalia;
c) le norme fiscali, in coerenza con le disposizioni contenute nella legge 27 luglio 2000, n. 212,
recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, sono informate ai princìpi di
chiarezza, semplicità, conoscibilità effettiva, irretroattività;
d) è vietata la doppia imposizione giuridica;
e) è vietata lapplicazione analogica delle norme fiscali che stabiliscono il presupposto ed il
soggetto passivo dellimposta, le esenzioni e le agevolazioni;
f) è garantita la tutela dellaffidamento e della buona fede nei rapporti tra contribuente e fisco;
g) è introdotta una disciplina, unitaria per tutte le imposte, del soggetto passivo,
dellobbligazione fiscale, delle sanzioni e del processo, prevedendo, per questultimo, linclusione
dei consulenti del lavoro e dei revisori contabili tra i soggetti abilitati allassistenza tecnica
generale. La disciplina dellobbligazione fiscale prevede princìpi e regole, comuni a tutte le
imposte, su dichiarazione, accertamento e riscossione;
h) è previsto il progressivo innalzamento del limite per la compensazione dei crediti di
imposta;
i) la disciplina dellobbligazione fiscale minimizza il sacrificio del contribuente
nelladempimento degli obblighi fiscali;
l) la sanzione fiscale amministrativa si concentra sul soggetto che ha tratto effettivo beneficio
dalla violazione;
m) la sanzione fiscale penale è applicata solo nei casi di frode e di effettivo e rilevante danno
per lerario;
n) è prevista lintroduzione di norme che ordinano e disciplinano istituti giuridici tributari
destinati a finalità etiche e di solidarietà sociale.
2. La parte speciale del codice raccoglie le disposizioni concernenti le singole imposte di cui alla
presente legge.
3. Il codice può essere derogato o modificato solo espressamente.
Art. 3.
(Imposta sul reddito)
1. Dato lobiettivo di ridurre a due le aliquote dellimposta sul reddito, rispettivamente pari al 23
per cento fino a 100.000 euro e al 33 per cento oltre tale importo, nel rispetto dei princìpi della
codificazione, la riforma dellimposta sul reddito si articola sulla base dei seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) inclusione, tra i soggetti passivi dellimposta, degli enti non commerciali;
b) conservazione del regime di imposizione previsto per le società di persone residenti e
soggetti equiparati;
c) per quanto riguarda limponibile:
1) identificazione, in funzione della soglia di povertà, di un livello di reddito minimo
personale, tenendo conto delle condizioni familiari anche al fine di meglio garantire la progressività
dellimposta, escluso da imposizione;
2) progressiva sostituzione delle detrazioni con deduzioni;
3) articolazione delle deduzioni in funzione dei seguenti valori e criteri: famiglia, con
particolare riferimento alle famiglie monoreddito, al numero dei figli, degli anziani e dei soggetti
portatori di handicap; casa; sanità, istruzione, formazione, ricerca e cultura, previdenza, assistenza
allinfanzia negli asili nido e domiciliare; non profit e attività svolta nel campo sociale, assistenziale
e di promozione sociale e valorizzazione etica, culturale e scientifico; volontariato e confessioni
religiose i cui rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di accordi e di intese; attività
sportiva giovanile; costi sostenuti per la produzione dei redditi di lavoro;
4) concentrazione delle deduzioni sui redditi bassi e medi, al fine di meglio garantire la
progressività dellimposta e di rendere particolarmente favorevole per i redditi anzidetti il nuovo
livello dimposizione;
5) inclusione parziale nellimponibile degli utili percepiti e delle plusvalenze realizzate,
fuori dallesercizio di impresa, su partecipazioni societarie qualificate, per ridurre gli effetti di
doppia imposizione economica;
6) per la determinazione del reddito di impresa, applicazione, in quanto compatibili, delle
norme contenute nella disciplina della imposta sul reddito delle società, con inclusione parziale
nellimponibile degli utili percepiti e delle plusvalenze realizzate su partecipazioni societarie
qualificate e non qualificate, per ridurre gli effetti di doppia imposizione economica; simmetrica
deducibilità dei costi relativi e delle minusvalenze realizzate;
7) regime differenziato di favore fiscale per la parte di retribuzione o compenso
commisurata ai risultati dellimpresa anche al fine di favorire la diffusione di sistemi retributivi
flessibili finalizzati a rendere i lavoratori partecipi dellandamento economico dellimpresa;
8) revisione della disciplina dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa espressamente definiti, con inclusione degli stessi nellambito del reddito di lavoro
autonomo e con loro attrazione al reddito che deriva dallesercizio di arti e professioni se conseguiti
da artisti e professionisti di qualsiasi tipo;
d) per quanto riguarda il regime fiscale sostitutivo per i redditi di natura finanziaria:
1) omogeneizzazione dellimposizione su tutti i redditi di natura finanziaria,
indipendentemente dagli strumenti giuridici utilizzati per produrli;
2) convergenza del regime fiscale sostitutivo su quello proprio dei titoli del debito pubblico;
3) imposizione del risparmio affidato in gestione agli investitori istituzionali sulla base dei
princìpi di cassa e di compensazione;
4) regime differenziato di favore fiscale per il risparmio affidato a fondi pensione, a fondi
etici ed a casse di previdenza privatizzate;
5) regime agevolativo per i contribuenti che destinano i propri risparmi alla costituzione di
fondi personali di accumulo per lacquisto della prima casa;
e) per quanto riguarda le semplificazioni:
1) prosecuzione del processo di semplificazione degli adempimenti formali;
2) potenziamento degli studi di settore;
3) introduzione del concordato triennale preventivo per limposizione sul reddito di impresa
e di lavoro autonomo anche in funzione del potenziamento degli studi di settore;
4) introduzione di un sistema forfetario di tassazione agevolata per le piccole attività nei
piccoli comuni montani non a vocazione turistica;
5) introduzione per le piccole e medie imprese e per i lavoratori autonomi di un regime
semplificato per gli obblighi documentali e la determinazione degli imponibili, anche in funzione
del potenziamento degli studi di settore ovvero in ragione della particolare modalità di espletamento
dellattività;
6) mantenimento di un regime fiscale semplificato per le società sportive dilettantistiche;
f) previsione di una clausola di salvaguardia, in modo che, a parità di condizioni, il nuovo
regime risulti sempre più favorevole od uguale, mai peggiore, del precedente, con riferimento anche
agli interventi di natura assistenziale e sociale.