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Friday 07 January 2005

Disciplinata con legge 24.12.2004 l’ attività di apicoltura Legge 24 dicembre 2004, n.313 – Disciplina dell’apicoltura.(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2004, n.306)

Disciplinata con legge 24.12.2004 l’attività di apicoltura

Legge 24 dicembre 2004, n.313 – Disciplina dell’apicoltura.

(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31
dicembre 2004, n.306)

ART. 1.

(Finalita).

1. La presente legge riconosce
l’apicoltura come attivita’ di interesse
nazionale utile per la conservazione dell’ambiente naturale, dell’ecosistema e
dell’agricoltura in generale ed e’ finalizzata a garantire l’impollinazione
naturale e la biodiversita’ di specie apistiche, con particolare riferimento alla salvaguardia
della razza di ape italiana (Apis mellifera ligustica Spinola) e delle
popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine.

2. Le province autonome di Trento e
di Bolzano provvedono alle finalita’ della presente
legge nell’ambito delle specifiche competenze ad esse spettanti ai sensi dello
Statuto e delle relative norme di attuazione.

ART. 2.

(Definizioni).

1. La conduzione zootecnica delle
api, denominata "apicoltura", e’ considerata
a tutti gli effetti attivita’ agricola ai sensi
dell’articolo 2135 del codice civile, anche se non correlata necessariamente
alla gestione del terreno.

2. Sono considerati prodotti
agricoli: il miele, la cera d’api, la pappa reale o gelatina reale, il polline,
il propoli, il veleno d’api, le api e le api regine,
l’idromele e l’aceto di miele.

3. Ai fini della presente legge si intende per:

a) arnia: il contenitore per api;

b) alveare: l’arnia contenente una
famiglia di api;

c) apiario:
un insieme unitario di alveari;

d) postazione: il sito di un apiario;

e) nomadismo: la conduzione
dell’allevamento apistico a fini di
incremento produttivo che prevede uno o piu’
spostamenti dell’apiario nel corso dell’anno.

4. L’uso della denominazione
"apicoltura" e’ riservato esclusivamente
alle aziende condotte da apicoltori che esercitano l’attivita’
di cui al comma 1.

ART. 3.

(Apicoltore e imprenditore apistico).

1. E’ apicoltore chiunque detiene e
conduce alveari.

2. E’ imprenditore apistico chiunque detiene e conduce alveari ai sensi
dell’articolo 2135 del codice civile.

3. E’ apicoltore
professionista chiunque esercita l’attivita’
di cui al comma 2 a
titolo principale.

ART. 4.

(Disciplina dell’uso dei fitofarmaci).

1. Al fine di salvaguardare l’azione
pronuba delle api, le regioni, nel rispetto della normativa comunitaria vigente
e sulla base del documento programmatico di cui all’articolo
5, individuano le limitazioni e i divieti cui sottoporre i trattamenti
antiparassitari con prodotti fitosanitari ed erbicidi
tossici per le api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee
durante il periodo di fioritura, stabilendo le relative sanzioni.

ART. 5.

(Documento programmatico per il settore apistico).

1. Per la difesa dell’ambiente e
delle produzioni agroforestali, ai fini
dell’applicazione del regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio, del 25 giugno
1997, e successive modificazioni, e della legge 23 dicembre 1999, n. 499, e
successive modificazioni, il Ministro delle politiche agricole e forestali,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previa concertazione
con le organizzazioni professionali agricole rappresentative a livello nazionale,
con le unioni nazionali di associazioni di produttori apistici riconosciute ai sensi della normativa vigente, con
le organizzazioni nazionali degli apicoltori, con le organizzazioni cooperative
operanti nel settore apistico a livello nazionale e
con le associazioni a tutela dei consumatori, adotta, anche utilizzando le
risorse stanziate dalla presente legge nei limiti dell’autorizzazione di spesa
di cui all’articolo 11, un documento programmatico contenente gli indirizzi e
il coordinamento delle attivita’ per il settore apistico, con particolare riferimento alle seguenti
materie:

a) promozione e tutela dei prodotti apistici italiani e promozione dei
processi di tracciabilita’ ai sensi dell’articolo 18
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

b) tutela del miele italiano
conformemente alla direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001;

c) valorizzazione dei prodotti con
denominazione di origine protetta e con indicazione
geografica protetta, ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92 del
Consiglio, del 14 luglio 1992, e successive modificazioni, nonche’
del miele prodotto secondo il metodo di produzione biologico, ai sensi del
regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e successive
modificazioni;

d) sostegno delle forme associative
di livello nazionale tra apicoltori e promozione della
stipula di accordi professionali;

e) sviluppo dei
programmi di ricerca e di sperimentazione apistica,
d’intesa con le organizzazioni apistiche;

f) integrazione tra apicoltura e
agricoltura;

g) indicazioni generali sui limiti e
divieti cui possono essere sottoposti i trattamenti antiparassitari con
prodotti fitosanitari ed erbicidi tossici per le api
sulle colture arboree, erbacee, ornamentali, coltivate e spontanee durante il periodo
di fioritura;

h) individuazione di limiti e divieti
di impiego di colture di interesse mellifero derivanti
da organismi geneticamente modificati;

i) incentivazione della pratica
dell’impollinazione a mezzo di api;

l) incentivazione della pratica
dell’allevamento apistico e del nomadismo;

m) tutela e sviluppo delle cultivar delle essenze nettarifere,
in funzione della biodiversita’;

n) determinazione degli interventi
economici di risanamento e di controllo per la lotta contro la varroasi e le altre patologie dell’alveare;

o) potenziamento e attuazione dei
controlli sui prodotti apistici di origine
extracomunitaria, comunitaria e nazionale;

p) incentivazione
dell’insediamento e della permanenza dei giovani nel settore apistico;

q) previsione di indennita’ compensative per gli apicoltori che operano
nelle zone montane o svantaggiate;

r) salvaguardia
e selezione in purezza dell’ape italiana (Apis
mellifera ligustica Spinola)
e dell’Apis mellifera sicula Montagano
e incentivazione dell’impiego di api regine italiane con provenienza da centri
di selezione genetica.

2. Con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali, da emanare contestualmente all’adozione del
documento di cui al comma 1, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono ripartite le risorse statali tra le materie indicate al comma 1.

3. Il documento programmatico ha
durata triennale e puo’ essere aggiornato ogni anno
con le medesime procedure di cui al comma 1.

4. Al documento programmatico sono
allegati:

a) i programmi apistici predisposti, previa concertazione con le
organizzazioni dei produttori apistici, con le
organizzazioni professionali agricole e con le associazioni degli apicoltori e del
movimento cooperativo operanti nel settore apistico a
livello regionale, da ogni singola regione;

b) i programmi interregionali o le
azioni comuni riguardanti l’insieme delle regioni, da
realizzare in forma cofinanziata.

ART. 6.

(Denuncia degli apiari
e degli alveari e comunicazione dell’inizio dell’attivita).

1. Al fine della profilassi e del
controllo sanitario, e’ fatto obbligo a chiunque
detenga apiari e alveari di farne denuncia, anche per
il tramite delle associazioni degli apicoltori operanti nel territorio,
specificando collocazione e numero di alveari, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 31
dicembre degli anni nei quali si sia verificata una variazione nella
collocazione o nella consistenza degli alveari in misura percentuale pari ad
almeno il 10 per cento in piu’ o in meno. Chiunque
intraprenda per la prima volta l’attivita’ nelle
forme di cui all’articolo 3 e’ tenuto a darne
comunicazione ai sensi del comma 2 del presente articolo.

2. Le denunce
e le comunicazioni di cui al comma 1 sono indirizzate ai servizi veterinari
dell’azienda sanitaria locale competente.

3. I trasgressori all’obbligo di
denuncia o di comunicazione non possono beneficiare degli incentivi previsti
per il settore.

ART. 7.

(Risorse nettarifere).

1. Il nettare, la melata, il polline
e il propoli sono risorse di un ciclo naturale di
interesse pubblico.

2. Ai fini di un adeguato
sfruttamento delle risorse nettarifere lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano incentivano
la conduzione zootecnica delle api e la pratica economico-produttiva del
nomadismo, sulla base dei seguenti principi:

a) preventivo accertamento che gli apiari, stanziali o nomadi, rispettino le norme del
regolamento di polizia veterinaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive
modificazioni;

b) conservazione dei diritti
acquisiti dai soggetti di cui

all’articolo 3 che impostano abitualmente
l’attivita’ produttiva con postazioni nomadi o
stanziali.

3. Gli enti pubblici agevolano la
dislocazione degli alveari nei fondi di loro proprieta’
o ad altro titolo detenuti.

4. Ai fini di cui al presente
articolo e unicamente per finalita’ produttive e per
esigenze di ottimizzazione dello sfruttamento delle
risorse nettarifere, le regioni possono determinare
la distanza di rispetto tra apiari, composti da
almeno cinquanta alveari, in un raggio massimo di 200 metri.

ART. 8.

(Distanze minime per gli apiari).

1. Dopo l’articolo 896 del codice
civile, e’ inserito il seguente:

"ART.
896-bis. – (Distanze minime per gli apiari). – Gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri da
strade di pubblico transito e a non meno di cinque metri dai confini di proprieta’ pubbliche o private.

Il rispetto delle distanze di cui al
primo comma non e’ obbligatorio se tra l’apiario e i luoghi ivi indicati esistono dislivelli di
almeno due metri o se sono interposti, senza soluzioni di continuita’,
muri, siepi o altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api. Tali
ripari devono avere una altezza di almeno due metri.
Sono comunque fatti salvi gli accordi tra le parti
interessate.

Nel caso di accertata
presenza di impianti industriali saccariferi, gli apiari
devono rispettare una distanza minima di un chilometro dai suddetti luoghi di
produzione".

ART. 9.

(Riconoscimento del servizio di impollinazione).

1. L’attivita’ di impollinazione e’ riconosciuta, a tutti gli effetti, attivita’ agricola per connessione, ai sensi dell’articolo
2135, secondo comma, del codice civile.

2. I soggetti diversi da quelli
indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 73 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e dalle societa’
in nome collettivo e in accomandita semplice, che esercitano l’attivita’ di impollinazione,
possono determinare il reddito imponibile, relativamente a tale attivita’, applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti
dalla medesima attivita’ il coefficiente di redditivita’ del 25 per cento.

3. I soggetti di
cui al comma 2 hanno facolta’ di non avvalersi delle
disposizioni di cui al medesimo comma. In tale caso l’opzione
e’ esercitata con le modalita’ stabilite dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997,
n. 442, e successive modificazioni.

4. Sono consentiti agli apicoltori
l’acquisto, il trasporto e la detenzione dello zucchero e di sostanze
zuccherine indispensabili per l’alimentazione delle famiglie delle api, con
esonero dalla tenuta dei registri di carico e scarico delle sostanze
zuccherine.

5. Le disposizioni di cui al comma 2
hanno efficacia a decorrere dalla approvazione del
regime fiscale ivi previsto da parte della Commissione delle Comunita’ europee.

ART. 10.

(Sanzioni).

1. Per le violazioni delle
disposizioni della presente legge e delle leggi
regionali in materia, le regioni provvedono alla determinazione di sanzioni
amministrative, fatta salva l’applicazione delle sanzioni per illeciti di
natura tributaria di cui ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 e n.
472, e successive modificazioni, per le quali la competenza resta affidata agli
organi statali.

ART. 11.

(Copertura finanziaria).

1. Per l’attuazione degli interventi
di cui all’articolo 5, e’ autorizzata la spesa di 2
milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unita’ previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. Il Ministro dell’economia e delle
finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 12.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo
dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello
Stato.

Data a Roma, addi’
24 dicembre 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del

Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli