Lavoro e Previdenza

Wednesday 13 October 2004

Disciplina transitoria degli sgravi contributivi per i contratti di formazione e lavoro. L’ Inps dà le prime indicazioni. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Messaggio n. 31319 del 6-10-2004

Disciplina transitoria degli sgravi contributivi per i contratti di formazione e lavoro. LInps dà le prime indicazioni

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Messaggio n. 31319 del 6-10-2004

OGGETTO: Decreto legislativo correttivo del D.lgs n. 276/2003. Disciplina transitoria dei contratti di formazione e lavoro. Prime indicazioni.

Direzione Centrale delle Entrate Contributive

Roma, 6-10-2004

Pervengono alla scrivente richieste di chiarimenti riguardanti la disciplina transitoria dei contratti di formazione e lavoro.

In merito, si fa presente quanto segue.

Larticolo 14 del Decreto legislativo correttivo del D.lgs. n. 276 del 2003 in materia di occupazione e di mercato del lavoro, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, prevede un apposito regime transitorio per i contratti di formazione e lavoro i cui progetti siano stati autorizzati alla data del 23 ottobre 2003 (giorno antecedente all’entrata in vigore del D.lgs. n. 276/2003).

Con la citata disposizione, è prevista, tra laltro, una procedura di autorizzazione esplicita per laccesso ai benefici contributivi di cui alla disciplina previgente al decreto n. 276/2003.

In pratica, sarà possibile per tutte le aziende che hanno ottenuto lautorizzazione al progetto formativo entro la data del 23 ottobre 2003, assumere lavoratori con CFL fino al 31 ottobre 2004.

Per quanto attiene invece alle agevolazioni contributive, é fissato nel limite massimo complessivo di 16.000 il numero dei contratti che potranno ottenere i benefici di legge.

Per laccesso alle agevolazioni la norma stabilisce il termine di 30 giorni per la presentazione della richiesta.

Tale termine decorre:

§ dalla data di stipula del contratto, per le aziende che non hanno ancora provveduto allassunzione;

§ dalla data di entrata in vigore del D.lgs correttivo, per le assunzioni già intervenute.

Entro il 30 novembre 2004, lIstituto, nei limiti numerici sopra decritti, dovrà ammettere le aziende alla fruizione dei benefici contributivi tenendo in considerazione due criteri:

§ la priorità della data della stipula del contratto di formazione e lavoro;

§ la precedenza, comunque, ai contratti di formazione e lavoro stipulati nellambito di contratti darea o patti territoriali.

Al riguardo si fa presente che, per la semplificazione degli adempimenti connessi alla gestione delle richieste aziendali ed ai fini dellidentificazione dei soggetti ammessi ai benefici, è in corso di definizione apposita modulistica che sarà messa a disposizione sul sito Internet dellIstituto.

Con apposito messaggio saranno anche fornite istruzioni per la compilazione e la presentazione delle domande di ammissione alle agevolazioni contributive.

Per quanto riguarda gli aspetti connessi allassolvimento della contribuzione concernente i lavoratori rientranti nella disciplina transitoria, si fa presente che, stante limpianto legislativo, non sarà possibile per i datori di lavoro operare alcuna forma di riduzione contributiva fino a quando non sarà intervenuta la prevista autorizzazione dellIstituto.

La contribuzione riferita ai suddetti lavoratori va quindi assolta in misura intera.

Le modalità operative per il recupero dei maggiori contributi versati dai datori di lavoro verranno illustrate successivamente.

per     Il direttore centrale

                    Pizzi