Lavoro e Previdenza

Monday 05 September 2005

Disciplina dell’attività di acconciatore. Legge 17 agosto 2005, n. 174 (in G.U. n. 204 del 2 settembre 2005)

Disciplina dell’attività di acconciatore. Legge
17 agosto 2005, n. 174 (in G.U. n. 204 del 2 settembre 2005)

La Camera dei deputati ed il Senato
della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

(Principi generali)

1. La presente legge reca i principi
fondamentali di disciplina dell’attività professionale di acconciatore
ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Con la presente
legge sono inoltre stabilite disposizioni a tutela della concorrenza relative all’esercizio di tale attività.

2. L’esercizio dell’attività
professionale di acconciatore rientra nella sfera
della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell’articolo 41 della
Costituzione. La presente legge è volta ad assicurare l’esercizio
dell’attività, l’omogeneità dei requisiti professionali e la parità di
condizioni di accesso delle imprese del settore al
mercato, nonché la tutela dei consumatori.

3. Le disposizioni della presente
legge si applicano a tutte le imprese che svolgono l’attività di acconciatore, siano esse individuali o in forma
societaria, ovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato.

Art. 2.

(Definizione ed esercizio dell’attività di
acconciatore)

1. L’attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi
delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a
modificare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli,
ivi compresi i trattamenti tricologici complementari,
che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonchè il taglio e il trattamento estetico della barba, e
ogni altro servizio inerente o complementare.

2. L’esercizio dell’attività di acconciatore è soggetto ad autorizzazione concessa con
provvedimento del comune, previo accertamento del possesso dell’abilitazione
professionale di cui all’articolo 3 nonchè in
osservanza delle vigenti norme sanitarie.

3. L’attività di acconciatore
può essere svolta anche presso il domicilio dell’esercente ovvero presso la
sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi e
dai regolamenti regionali. È fatta salva la possibilità di esercitare
l’attività di acconciatore nei luoghi di cura o di
riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali
siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.

4. Non è ammesso lo svolgimento
dell’attività di acconciatore in forma ambulante o di
posteggio.

5. I trattamenti e
i servizi di cui al comma 1 possono essere svolti anche con l’applicazione dei
prodotti cosmetici definiti ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 713, e
successive modificazioni. Alle imprese esercenti l’attività di acconciatore, che vendono o comunque cedono alla propria
clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori,
inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le
disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e
successive modificazioni.

6. Per l’effettuazione dei
trattamenti e dei servizi di cui al comma 1, le imprese esercenti
l’attività di acconciatore possono avvalersi anche di soggetti non
stabilmente inseriti all’impresa, purché in possesso dell’abilitazione prevista
dall’articolo 3. A tale fine, le
imprese di cui al presente comma sono autorizzate a ricorrere alle diverse
tipologie contrattuali previste dalla legge.

7. L’attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di
estetista anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero
mediante la costituzione di una società. È in ogni caso necessario il possesso
dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività. Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi indicati
al comma 1, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e
pedicure estetico.

Art. 3.

(Abilitazione professionale)

1. Per esercitare l’attività di acconciatore è necessario conseguire un’apposita
abilitazione professionale previo superamento di un esame tecnico-pratico
preceduto, in alternativa tra loro: a) dallo svolgimento di un corso di
qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di
specializzazione di contenuto prevalentemente pratico ovvero da un periodo di
inserimento della durata di un anno presso un’impresa di acconciatura, da
effettuare nell’arco di due anni; b) da un periodo di inserimento della durata
di tre anni presso un’impresa di acconciatura, da effettuare nell’arco di
cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il
periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell’arco di due
anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della
legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, della durata prevista
dal contratto nazionale di categoria.

2. Il corso di formazione teorica di
cui alla lettera b) del comma 1 può essere frequentato anche in costanza di un
rapporto di lavoro.

3. Il periodo di inserimento,
di cui alle lettere a) e b) del comma 1, consiste in un periodo di attività
lavorativa qualificata, svolta in qualità di titolare dell’impresa o socio
partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore
coordinato e continuativo, equivalente come mansioni o monte ore a quella
prevista dalla contrattazione collettiva.

4. Non costituiscono titolo
all’esercizio dell’attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati
a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano
stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.

5. Per ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività di acconciatura deve essere
designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di
un familiare coadiuvante o di un dipendente dell’impresa, almeno un
responsabile tecnico in possesso dell’abilitazione professionale di cui al
presente articolo.

6. L’attività professionale di acconciatore può essere esercitata dai cittadini di altri
Stati membri dell’Unione europea in conformità alle norme vigenti in materia di
riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali nel quadro
dell’ordinamento comunitario sul diritto di stabilimento e di libera
prestazione dei servizi.

Art. 4

(Competenze delle regioni)

1. In conformità ai principi
fondamentali e alle disposizioni stabiliti dalla presente legge le regioni
disciplinano l’attività professionale di acconciatore
e, previa determinazione di criteri generali in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, definiscono i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e
l’organizzazione degli esami di cui all’articolo 3, comma 1, individuando gli
standard di preparazione tecnico-culturale ai fini del rilascio dei titoli di
abilitazione professionale di cui all’articolo 3 in maniera uniforme sul
territorio nazionale.

2. Le regioni, tenuto conto delle
esigenze del contesto sociale e urbano, adottano norme
volte a favorire lo sviluppo del settore e definiscono i principi per
l’esercizio delle funzioni amministrative di competenza dei comuni.

3. L’attività svolta dalle regioni ai
sensi del comma 2 è volta al conseguimento delle seguenti finalità:

a) valorizzare la funzione di
servizio delle imprese di acconciatura, anche nel
quadro della riqualificazione del tessuto urbano e in collegamento con le altre
attività di servizio e con le attività commerciali;

b) favorire un equilibrato sviluppo
del settore che assicuri la migliore qualità dei servizi per il consumatore,
anche attraverso l’adozione di un sistema di informazioni trasparenti sulle modalità di
svolgimento del servizio;

c) promuovere la regolamentazione relativa ai requisiti di sicurezza e alle condizioni
sanitarie per gli addetti;

d) garantire condizioni omogenee di accesso al mercato e di esercizio dell’attività per le
imprese operanti nel settore, prevedendo, anche con il coinvolgimento degli
enti locali, una specifica disciplina concernente il regime autorizzativo
e il procedimento amministrativo di avvio dell’attività.

4. Dall’attuazione del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.

Art. 5.

(Sanzioni)

1. Nei confronti di chiunque svolga
trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di
uno o più requisiti o in violazione delle modalità previsti dalla presente
legge, sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorità
competenti per importi non inferiori a 250 e non superiori a 5.000 euro,
secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni.

Art. 6.

(Norme transitorie)

1. Le attività di barbiere e
parrucchiere per uomo e donna di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, e
successive modificazioni, assumono la denominazione di "attività di acconciatore".

2. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso
della qualifica di acconciatore o di parrucchiere, per uomo o per donna,
assumono di diritto la qualifica di acconciatore e sono equiparati ai soggetti
abilitati ai sensi dell’articolo 3.

3. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano
intestatari delle autorizzazioni comunali di cui all’articolo 2 della legge 14
febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, rilasciate per l’esercizio
delle attività di parrucchiere per uomo o per donna, hanno diritto alla
rettifica della denominazione sulle autorizzazioni medesime.

4. Dalla data di entrata
in vigore della presente legge le autorizzazioni comunali sono rilasciate
esclusivamente per l’esercizio dell’attività di acconciatore.

5. I soggetti in possesso della
qualifica di barbiere e che intendano ottenere l’abilitazione di cui
all’articolo 3, sono tenuti, in alternativa:

a) a richiedere, entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge,
l’abilitazione di cui all’articolo 3
in considerazione delle maturate esperienze
professionali;

b) a frequentare un apposito corso di riqualificazione professionale
disciplinato ai sensi del comma 1 dell’articolo 3;

c) a sostenere
l’esame previsto dal comma 1 dell’articolo 3.

6. Coloro che hanno maturato
un’esperienza lavorativa qualificata, in qualità di
dipendente, familiare coadiuvante o socio partecipante al lavoro presso imprese
di barbiere, non inferiore a tre anni, sono ammessi a sostenere l’esame di cui
all’articolo 3, comma 1, previa frequenza del corso di riqualificazione di cui
alla lettera b) del comma 5 del presente articolo. Il citato corso può essere
frequentato anche durante il terzo anno di attività
lavorativa specifica.

7. A coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso
della qualifica di barbiere ed esercitano, o hanno in precedenza esercitato,
l’attività di barbiere è comunque garantito il diritto di svolgere tale
attività.

Art. 7.

(Termine di applicazione della legislazione
vigente)

1. La legge 14 febbraio 1963, n. 161,
la legge 23 dicembre 1970, n. 1142, e la legge 29 ottobre 1984, n. 735, in
quanto compatibili con la presente legge, continuano ad avere applicazione fino
alla data indicata dalle leggi regionali adottate sulla base dei principi
recati dalla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo
dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a La
Maddalena, addì 17 agosto 2005.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli