Imprese ed Aziende

Tuesday 21 March 2006

Disciplina dell’agriturismo.

Disciplina dell’agriturismo.

LEGGE 20 febbraio 2006, n.96 (G.U.
n. 63 del 16-3-2006)

La Camera dei deputati ed il
Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la
seguente legge:

Art. 1.

Finalita’

1. La Repubblica, in armonia con
i programmi di sviluppo rurale dell’Unione europea, dello Stato e delle
regioni, sostiene l’agricoltura anche mediante la promozione
di forme idonee di turismo nelle campagne, volte a:

a) tutelare, qualificare e
valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio;

b) favorire il mantenimento delle
attivita’ umane nelle aree rurali;

c) favorire la
multifunzionalita’ in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli;

d) favorire le
iniziative a difesa del suolo, del territorio e dell’ambiente da parte degli
imprenditori agricoli attraverso l’incremento dei redditi aziendali e il
miglioramento della qualita’ di vita;

e)
recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarita’
paesaggistiche;

f) sostenere e incentivare
le produzioni tipiche, le produzioni di qualita’ e le connesse tradizioni
enogastronomiche;

g) promuovere la cultura rurale e
l’educazione alimentare;

h) favorire lo sviluppo agricolo
e forestale.

Art. 2.

Definizione di attivita’
agrituristiche

1. Per attivita’ agrituristiche si intendono le attivita’ di ricezione e ospitalita’
esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice
civile, anche nella forma di societa’ di capitali o di persone, oppure
associati fra loro, attraverso l’utilizzazione della propria azienda in
rapporto di connessione con le attivita’ di coltivazione del fondo, di
silvicoltura e di allevamento di animali.

2. Possono essere addetti allo
svolgimento dell’attivita’ agrituristica l’imprenditore agricolo e i suoi
familiari ai sensi dell’articolo 230-bis del codice civile, nonche’ i
lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Gli addetti di cui al periodo precedente sono considerati lavoratori
agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e
fiscale.

Il ricorso a soggetti esterni e’
consentito esclusivamente per lo svolgimento di attivita’
e servizi complementari.

3. Rientrano fra le attivita’
agrituristiche:

a) dare ospitalita’
in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;

b) somministrare pasti e bevande
costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di
aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere
alcoolico e superalcoolico, con preferenza per i prodotti tipici e
caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell’elenco
nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, secondo le modalita’
indicate nell’articolo 4, comma 4;

c) organizzare degustazioni di
prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, alla quale si applica la
legge 27 luglio 1999, n. 268;

d) organizzare, anche all’esterno
dei beni fondiari nella disponibilita’ dell’impresa, attivita’ ricreative,
culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonche’ escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti
locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

4. Sono considerati di propria
produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell’azienda
agricola nonche’ quelli ricavati da materie prime
dell’azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne.

5. Ai fini del riconoscimento
delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo,
nonche’ della priorita’ nell’erogazione dei contributi e, comunque, ad ogni
altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente
dall’attivita’ agrituristica e’ considerato reddito agricolo.

Art. 3.

Locali per attivita’
agrituristiche

1. Possono essere utilizzati per attivita’
agrituristiche gli edifici o parte di essi gia’
esistenti nel fondo.

2. Le regioni disciplinano gli
interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso
dell’imprenditore agricolo ai fini dell’esercizio di attivita’
agrituristiche, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e
architettoniche, nonche’ delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei
luoghi.

3. I locali utilizzati ad uso
agrituristico sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali.

Art. 4.

Criteri e limiti dell’attivita’ agrituristica

1. Le regioni, tenuto conto delle
caratteristiche del territorio regionale o di parti di esso,
dettano criteri, limiti e obblighi amministrativi per lo svolgimento
dell’attivita’ agrituristica.

2. Affinche’ l’organizzazione
dell’attivita’ agrituristica non abbia dimensioni tali da perdere i requisiti
di connessione rispetto all’attivita’ agricola, le regioni e le province
autonome definiscono criteri per la valutazione del
rapporto di connessione delle attivita’ agrituristiche rispetto alle attivita’
agricole che devono rimanere prevalenti, con particolare riferimento al tempo
di lavoro necessario all’esercizio delle stesse attivita’.

3. L’attivita’ agricola si
considera comunque prevalente quando le attivita’ di
ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero non
superiore a dieci ospiti.

4. Al fine di contribuire alla
realizzazione e alla qualificazione delle attivita’ agrituristiche e alla promozione dei prodotti agroalimentali regionali, nonche’
alla caratterizzazione regionale dell’offerta enogastronomica, le regioni
disciplinano la somministrazione di pasti e di bevande di cui all’articolo 2,
comma 3, lettera b), tenendo conto dei seguenti criteri:

a) l’azienda che somministra
pasti e bevande deve apportare comunque una quota
significativa di prodotto proprio. Particolari deroghe possono essere previste
nel caso di somministrazione di pasti e bevande solo alle persone alloggiate;

b) per aziende agricole della
zona si intendono quelle collocate in ambito regionale
o in zone omogenee contigue di regioni limitrofe, e per esse deve essere
stabilita una ulteriore quota di apporto di prodotti;

c) le quote di cui alle lettere
a) e b) devono rappresentare la prevalenza dei prodotti impiegati nella
somministrazione dei pasti e delle bevande;

d) la parte rimanente dei
prodotti impiegati nella somministrazione deve preferibilmente provenire da
artigiani alimentari della zona e comunque riferirsi a
produzioni agricole regionali o di zone omogenee contigue di regioni limitrofe;

e) in caso di obiettiva
indisponibilita’ di alcuni prodotti in ambito regionale o in zona limitrofa
omogenea e di loro effettiva necessita’ ai fini del completamento dell’offerta
enogastronomica, e’ definita una quota limitata di prodotti di altra
provenienza, in grado di soddisfare le caratteristiche di qualita’ e tipicita’;

f) qualora per cause di forza
maggiore, dovute in particolare a calamita’ atmosferiche, fitopatie o
epizoozie, accertate dalla regione, non sia possibile rispettare i limiti di
cui alla lettera c), deve essere data comunicazione al comune in cui ha sede
l’impresa il quale, verificato il fatto, autorizza
temporaneamente l’esercizio dell’attivita’.

5. Le attivita’ ricreative o
culturali di cui all’articolo 2, comma 3, lettera d),
possono svolgersi autonomamente rispetto all’ospitalita’ e alla
somministrazione di pasti e bevande di cui alle lettere a) e b) del medesimo
comma, solo in quanto realizzino obiettivamente la connessione con l’attivita’
e con le risorse agricole aziendali, nonche’ con le altre attivita’ volte alla
conoscenza del patrimonio storico-ambientale e culturale. Le attivita’
ricreative e culturali per le quali tale connessione non si realizza possono
svolgersi esclusivamente come servizi integrativi e accessori riservati agli
ospiti che soggiornano nell’azienda agricola e la partecipazione, anche
facoltativa, a tali attivita’ non puo’ pertanto dare luogo ad autonomo
corrispettivo.

Art. 5.

Norme
igienico-sanitarie

1. I requisiti
igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per
attivita’ agrituristiche sono stabiliti dalle regioni. Nella definizione di
tali requisiti si tiene conto delle particolari
caratteristiche architettoniche e di ruralita’ degli edifici, specie per quanto
attiene l’altezza e il volume dei locali in rapporto alle superfici
aeroilluminanti, nonche’ delle limitate dimensioni dell’attivita’ esercitata.

2. La produzione, la
preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti
e di bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962,
n. 283, e successive modificazioni, nonche’ alle disposizioni di cui
all’articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e successive
modificazioni.

3. L’autorita’ sanitaria, nella
valutazione dei requisiti dei locali di trattamento e somministrazione di
sostanze alimentari e del relativo piano aziendale di autocontrollo
igienico-sanitario, tiene conto della diversificazione e della limitata quantita’
delle produzioni, dell’adozione di metodi tradizionali di lavorazione e
dell’impiego di prodotti agricoli propri.

4. Nel caso di somministrazione
di pasti in numero massimo di dieci, per la loro preparazione puo’ essere autorizzato l’uso della cucina domestica.

5. Per le attivita’
agrituristiche di alloggio, nei limiti di dieci posti
letto, per l’idoneita’ dei locali e’ sufficiente il requisito
dell’abitabilita’.

6. Per gli edifici e i manufatti
destinati all’esercizio dell’attivita’ agrituristica la conformita’ alle norme
vigenti in materia di accessibilita’ e di superamento
delle barriere architettoniche e’ assicurata con opere provvisionali.

Art. 6.

Disciplina amministrativa

1. L’esercizio dell’attivita’
agrituristica non e’ consentito, salvo che abbiano ottenuto
la riabilitazione, a:

a) coloro che
hanno riportato nell’ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato,
condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517
del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanita’ o di
frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;

b) coloro che sono sottoposti a
misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e
successive modificazioni, o sono stati dichiarati delinquenti abituali.

2. La comunicazione di inizio dell’attivita’ consente l’avvio immediato
dell’esercizio dell’attivita’ agrituristica. Il comune, compiuti i necessari
accertamenti, puo’, entro sessanta giorni, formulare rilievi motivati
prevedendo i relativi tempi di adeguamento senza
sospensione dell’attivita’ in caso di lievi carenze e irregolarita’, ovvero,
nel caso di gravi carenze e irregolarita’, puo’ disporre l’immediata
sospensione dell’attivita’ sino alla loro rimozione da parte dell’interessato,
opportunamente verificata, entro il termine stabilito dal comune stesso.

3. Il titolare dell’attivita’
agrituristica e’ tenuto, entro quindici giorni, a comunicare al comune
qualsiasi variazione delle attivita’ in precedenza autorizzate,
confermando, sotto propria responsabilita’, la sussistenza dei requisiti e
degli adempimenti di legge.

Art. 7.

Abilitazione e disciplina fiscale

1. Le regioni disciplinano le
modalita’ per il rilascio del certificato di abilitazione
all’esercizio dell’attivita’ agrituristica. Per il conseguimento del
certificato, le regioni possono organizzare, attraverso gli enti di formazione
del settore agricolo e in collaborazione con le associazioni agrituristiche
piu’ rappresentative, corsi di preparazione.

2. Lo svolgimento dell’attivita’
agrituristica nel rispetto delle disposizioni previste dalle regioni in
materia, autorizzato ai sensi dell’articolo 6, comporta la conseguente
applicazione delle disposizioni fiscali di cui all’articolo 5 della legge 30
dicembre 1991, n. 413, nonche’ di ogni altra normativa
previdenziale o comunque settoriale, riconducibile all’attivita’ agrituristica.
In difetto di specifiche disposizioni, si applicano le norme previste per il
settore agricolo.

Art. 8.

Periodi di apertura
e tariffe

1. L’attivita’ agrituristica puo’
essere svolta tutto l’anno oppure, previa
comunicazione al comune, secondo periodi stabiliti dall’imprenditore agricolo.
Tuttavia, ove se ne ravvisi la necessita’ per esigenze di conduzione
dell’azienda agricola, e’ possibile, senza obbligo di ulteriori
comunicazioni al comune, sospendere la ricezione degli ospiti per brevi
periodi.

2. Entro il 31 ottobre di ciascun
anno, secondo la procedura indicata dalla regione, i soggetti che esercitano
l’attivita’ agrituristica presentano una dichiarazione contenente l’indicazione
delle tariffe massime riferite a periodi di alta e di
bassa stagione, che si impegnano a praticare per l’anno seguente.

Art. 9.

Riserva di denominazione.
Classificazione

1. L’uso della denominazione
«agriturismo», e dei termini attributivi derivati, e’ riservato esclusivamente
alle aziende agricole che esercitano l’attivita’ agrituristica ai sensi
dell’articolo 6.

2. Al fine di una maggiore
trasparenza e uniformita’ del rapporto tra domanda e offerta di
agriturismo, il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito
il Ministro delle attivita’ produttive, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, determina criteri di classificazione omogenei per l’intero
territorio nazionale e definisce le modalita’ per l’utilizzo, da parte delle
regioni, di parametri di valutazione riconducibili a peculiarita’ territoriali.

Art. 10.

Trasformazione e vendita dei
prodotti

1. Alla vendita dei prodotti
propri, tal quali o comunque trasformati, nonche’ dei
prodotti tipici locali da parte dell’impresa agrituristica si applicano le
disposizioni di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive
modificazioni, e all’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Art. 11.

Programmazione e sviluppo dell’agriturismo

1. Il Ministro delle politiche
agricole e forestali, di intesa con le regioni e le
province autonome e sentite le associazioni nazionali agrituristiche
maggiormente rappresentative a livello nazionale, predispone un programma di
durata triennale, aggiornabile annualmente, finalizzato alla promozione
dell’agriturismo italiano sui mercati nazionali e internazionali.

2. Allo scopo di promuovere le
attivita’ di turismo equestre, le regioni possono incentivare
l’acquisto e l’allevamento di cavalli da sella, nell’ambito delle aziende
agrituristiche, e l’allestimento delle relative attrezzature di ricovero e di
esercizio. Possono essere altresi’ incentivati gli itinerari di turismo
equestre, opportunamente segnalati in collaborazione con le aziende
agrituristiche e i circoli ippoturistici.

3. Le regioni, in collaborazione
con le associazioni piu’ rappresentative di operatori
agrituristici, sostengono altresi’ lo sviluppo dell’agriturismo attraverso
attivita’ di studio, ricerca, sperimentazione, formazione professionale e
promozione.

4. Dall’attuazione del presente
articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.

Art. 12.

Attivita’ assimilate

1. Sono assimilate alle attivita’
agrituristiche e sono ad esse applicabili le norme della presente legge, quelle
svolte dai pescatori relativamente all’ospitalita’,
alla somministrazione dei pasti costituiti prevalentemente da prodotti
derivanti dall’attivita’ di pesca, nonche’ le attivita’ connesse ai sensi del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e successive modificazioni, ivi
compresa la pesca-turismo.

Art. 13.

Osservatorio nazionale
dell’agriturismo

1. Al fine di fornire informazioni
utili per lo svolgimento delle attivita’ di indirizzo
e di coordinamento di competenza del Ministero delle politiche agricole e
forestali, nonche’ allo scopo di favorire la comunicazione e lo scambio di
esperienze sul territorio nazionale, le regioni inviano annualmente allo stesso
Ministero delle politiche agricole e forestali una relazione sintetica sullo
stato dell’agriturismo nel territorio di propria competenza, integrata dai dati
sulla consistenza del settore e da eventuali disposizioni emanate in materia.

2. Presso il Ministero delle
politiche agricole e forestali e’ istituito l’Osservatorio nazionale
dell’agriturismo, al quale partecipano le associazioni di operatori
agrituristici piu’ rappresentative a livello nazionale.

3. L’Osservatorio nazionale
dell’agriturismo cura la raccolta e la elaborazione
delle informazioni provenienti dalle regioni e
dalle associazioni di cui al comma 2, pubblicando annualmente un rapporto
nazionale sullo stato dell’agriturismo e formulando, anche con il contributo di
esperienze estere, proposte per lo sviluppo del settore.

4. Dall’attuazione del presente
articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.

Art. 14.

Norme transitorie e finali

1. La legge 5 dicembre 1985, n.
730, e’ abrogata.

2. Le regioni uniformano ai
principi fondamentali contenuti nella presente legge le proprie normative in materia
di agriturismo entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della legge stessa.

3. Le regioni, per le aziende
agricole gia’ autorizzate all’esercizio dell’attivita’ agrituristica, emanano
norme di adeguamento alle disposizioni di cui alla
presente legge.

Art. 15.

Disposizioni particolari per le
regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano

1. Sono fatte salve le competenze
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, che provvedono alle finalita’ di cui alla presente legge in
conformita’ allo statuto di autonomia e alle relative
norme di attuazione.

Art. 16.

Copertura finanziaria

1. Le disposizioni di cui
all’articolo 2, comma 1, e all’articolo 7, comma 2, si
applicano a decorrere dal 1° gennaio 2006.

2. Alle minori entrate derivanti
dall’attuazione dell’articolo 2, comma 1, dell’articolo 7, comma 2 e dell’articolo
10, valutate in 0,9 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2006, si provvede, quanto a 0,9 milioni di euro per l’anno 2006,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
delle politiche agricole e forestali, e quanto a 0,9 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2007, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005,
n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

3. Il Ministro dell’economia e
delle finanze provvede al monitoraggio delle minori
entrate di cui alla presente legge, anche ai fini dell’applicazione
dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.

4. Il Ministro dell’economia e
delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del
sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 20 febbraio
2006

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n.
817):

Presentato dall’on. Giuseppe Molinari il 13 giugno 2001.

Assegnato alla commissione XIII
(Agricoltura), in sede referente, il 14 dicembre 2001 con pareri delle
commissioni I, II, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIV e
commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla
commissione XIII, in sede referente, il 7, 9, 15 maggio 2002; 22 gennaio 2003;
26 febbraio 2003;

13, 19 e 25
marzo 2003; 7 aprile 2004; 20 maggio 2004 e 23 settembre 2004.

Relazione presentata il 23
settembre 2004 (atto n. 817

– 1085 -1198 – 2596 – 2635-A,
relatore De Ghislanzoni Cardoli).

Esaminato in aula il 17 maggio
2005 e approvato in testo unico con A.C 1085 (on. De
Ghislanzoni Cardoli ed altri) A.C 1198 (on. Losurdo ed altri ), A.C 2596 (on.

Rossiello ed altri), A.C 2635 (on. Rocchi ed altri ) il 18 maggio 2005.

Senato della Repubblica (atto n.
3438):

Assegnato alla
commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), in sede referente, il
25 maggio 2005 con pareri delle commissioni 1ª; 5ª; 6ª; 7ª; 8ª; 10ª; 11ª; 12ª;

13ª; 14ª e commissione
parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla
commissione 9ª, in sede referente, il 5, 6, 7, 12, 19 e 26 luglio 2005; 14, 15,
22 settembre 2005; 15 novembre 2005; 11 e 31 gennaio 2006, 1° e 2 febbraio
2006.

Nuovamente
assegnato alla commissione 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), in
sede deliberante, il 7 febbraio 2006 con pareri delle commissioni 1ª; 5ª; 6ª;
7ª;

8ª; 10ª; 11ª;
12ª; 13ª; 14ª e commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla
commissione 9ª, in sede deliberante, e approvato con modificazioni l’8 febbraio
2006.

Camera dei deputati (atti n. 817
– 1085 – 1198 – 2596 –

2635-B):

Assegnato alla
commissione XIII (Agricoltura), in sede legislativa, l’8 febbraio 2006.

Esaminato dalla
commissione XIII, in sede legislativa, ed approvato 1’8 febbraio 2006