Imprese ed Aziende

Saturday 05 July 2003

Diritto fallimentare: il testo della riforma predisposto dalla Commissione ministeriale.

Diritto fallimentare: il testo della riforma predisposto dalla Commissione ministeriale.

Schema di disegno di legge «Delega al Governo per la riforma organica della disciplina della crisi di impresa e dell’insolvenza» approvato dalla maggioranza della Commissione il 20 giugno 2003, consegnato all’Ufficio legislativo del Ministero della giustizia e del Ministero dell’economia il 3 luglio 2003

Articolo 1

(Delega)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la riforma organica della disciplina della crisi di impresa e dell’insolvenza, in conformità ai principi e ai criteri direttivi che seguono e nel rispetto della normativa comunitaria e delle convenzioni internazionali in materia.

2. Il Governo è delegato in particolare a: a) sostituire le procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, di liquidazione coatta amministrativa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dalle leggi speciali, con gli istituti di allerta e di prevenzione, la procedura di composizione concordata della crisi e la procedura di liquidazione concorsuale di cui alla presente legge;

b) modificare la disciplina della procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n.270, nella salvaguardia delle sue attuali caratteristiche giurisdizionali, riservando la stessa alle crisi di rilevanza nazionale e prevedendo un significativo aumento del numero dei dipendenti quale requisito di accesso;

c) coordinare le discipline speciali relative alla liquidazione coatta amministrativa delle imprese di assicurazione, delle banche e dei gruppi bancari, delle società di intermediazione mobiliare, delle Sicav, delle società di gestione del risparmio, delle società fiduciarie di cui all’articolo 60 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, nonché delle società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 e della legge 1 agosto 1986, n. 430, delle società di gestione dei mercati regolamentati, delle società di gestione accentrata e degli intermediari finanziari iscritti nell‘elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 con le disposizioni da emanare in attuazione della presente legge, assicurando la giurisdizione del giudice ordinario per ogni fase dell’accertamento del passivo, nonché dei procedimenti di rendiconto degli organi e di cessazione delle procedure e conservando la disciplina degli altri istituti di gestione delle suddette crisi.

3. Il Governo è delegato a realizzare il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, comprese quelle relative alle discipline speciali di settore, dell’ordinamento giudiziario e della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche e integrazioni, nonché ad emanare le opportune disposizioni transitorie per assicurare il graduale passaggio alla riforma organica prevista dalla presente legge.

4. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Parlamento, nel termine previsto dal comma 1, affinché su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data della trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti. Decorso tale termine i decreti sono emanati, anche in mancanza di parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente la scadenza per l’emanazione dei decreti delegati è prorogata di novanta giorni.

5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi il Governo può emanare, con le procedure di cui al comma 4, disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge.

Articolo 2

(Principi direttivi)

1. La riforma della disciplina della crisi e dell’insolvenza si applica a tutti i debitori ed è ispirata ai seguenti principi direttivi:

a) perseguire l’obiettivo della valorizzazione degli organismi produttivi e dei patrimoni, assicurando il miglior soddisfacimento possibile dei creditori;

b) favorire l’emersione tempestiva della crisi d’impresa e l’attivazione delle iniziative volte a porvi rimedio;

c) incentivare comportamenti cooperativi del debitore e dei creditori, sanzionando le condotte che hanno aggravato od occultato il dissesto;

d) disciplinare le procedure secondo criteri di efficienza, celerità, trasparenza e semplificazione.

Articolo 3

(Istituti di allerta e di prevenzione)

1. La rilevazione tempestiva delle situazioni di crisi dell’imprenditore e l’adozione di misure idonee alla loro migliore gestione sono disciplinate dai seguenti criteri direttivi:

a) stabilire l’obbligo delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, a pena di decadenza dalle cause di prelazione agli effetti della partecipazione nelle procedure di crisi e di liquidazione concorsuale, di iscrivere in apposito registro, con tempestiva comunicazione all’autorità giudiziaria, i crediti, iscritti a ruolo ovvero muniti di titolo esecutivo, di importo superiore a un determinato significativo ammontare, aggiornato periodicamente, per i quali sussiste mora qualificata; prevedere il pubblico accesso al predetto registro dopo congruo periodo dall’iscrizione dei crediti e comunque le opportune modifiche alla disciplina di bilancio di cui al codice civile al fine di un tempestivo controllo sulla sussistenza di debiti e contenzioso con le amministrazioni suddette;

b) stabilire, quanto all’imprenditore collettivo, l’obbligo dell’organo di controllo e del revisore, ove esistente, di riferire all’autorità giudiziaria i fatti indicatori della crisi in caso di mancata adozione da parte dell’imprenditore di iniziative volte al suo superamento;

c) prevedere, nei casi di cui all’articolo 3 lettera a) e b), il potere del giudice di convocare l’imprenditore per verificare le circostanze riferite e sollecitarlo all’adozione di iniziative di risanamento, compreso l’avvio della procedura di cui all’articolo 4;

d)favorire la costituzione di istituzioni pubbliche e private con compiti di analisi delle situazioni di crisi delle imprese e di supporto alla loro soluzione.

Articolo 4

(Procedura di composizione concordata della crisi)

1. La procedura di composizione concordata della crisi si ispira alla valorizzazione degli accordi tra debitore e creditori diretti al superamento della crisi o alla regolazione dell’insolvenza, nella salvaguardia dei principi di certezza e stabilità degli atti, sotto il controllo dell’autorità giudiziaria. A tal fine essa si conforma ai seguenti criteri direttivi:

a) prevedere che alla procedura può accedere, su propria istanza, l’imprenditore iscritto nel registro delle imprese, con esclusione degli enti pubblici;

b) applicare la procedura, con forme e modalità semplificate, al piccolo imprenditore, individuale e collettivo, indicando un limite di accesso collegato a un indebitamento minimo significativo, periodicamente aggiornato; individuare a tal fine il piccolo imprenditore con criteri fondati, eventualmente in via alternativa, sul totale dell’attivo patrimoniale, sul totale dei ricavi e sul numero dei dipendenti e tenendo conto di parametri ponderati in funzione del prodotto interno lordo di ciascuna Regione;

c) escludere il soggetto che nell’ultimo triennio é ricorso, direttamente o per interposta persona, ad altra procedura di composizione concordata della crisi o è stato sottoposto alla procedura di liquidazione concorsuale;

d) applicare la procedura alle imprese di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 prevedendo opportune norme di coordinamento.

2. Le modalità di accesso alla procedura sono disciplinate secondo i seguenti criteri direttivi:

a) prevedere che la procedura ha inizio con il deposito, presso il tribunale competente, della dichiarazione relativa alle cause dello stato di crisi o dell’insolvenza, accompagnata da una situazione patrimoniale e finanziaria e da un conto economico aggiornati e sottoscritti anche da un soggetto professionale abilitato, dall’elenco dei creditori, eventualmente divisi in classi per posizione giuridica ed interessi economici omogenei, con specifica evidenza, in caso di società, dei creditori dei soci, nonché da un piano di composizione della crisi o dell’insolvenza e dal versamento di una somma per le spese della procedura; prevedere che la dichiarazione può essere depositata anche in pendenza della fase istruttoria per l’accertamento dell’insolvenza, purché non oltre la data di prima udienza fissata per l’audizione del debitore;

b)stabilire la competenza del tribunale del capoluogo di provincia nel cui territorio è la sede dell’impresa;

c)prevedere limiti temporali, anche differenziati, di accesso alla procedura, decorrenti dalla cancellazione dal registro delle imprese, dalla morte, dalla perdita dell’indebitamento qualificato;

d) prescrivere il deposito della dichiarazione presso il competente registro delle imprese ed altre forme di pubblicità.

3.Gli effetti dell’apertura della procedura nei confronti del debitore e dei creditori sono disciplinati secondo i seguenti criteri direttivi:

a) prevedere il divieto delle azioni esecutive e cautelari, anche speciali e dei mezzi di autotutela esecutiva;

b) disporre l’inefficacia degli atti costitutivi di diritti di prelazione;

c) prevedere la sospensione di tutti i termini e le decadenze per la dichiarazione dell’insolvenza;

d) prevedere che l’apertura della procedura non costituisce causa di risoluzione dei contratti in corso, anche se stipulati con pubbliche amministrazioni, salvo quanto previsto dall’articolo 4 comma 4 lettera d);

e) stabilire l’inapplicabilità delle disposizioni relative alla riduzione obbligatoria del capitale sociale per perdite;

f) prevedere la conservazione della gestione dell’impresa e del patrimonio in capo al debitore, salvo il potere del tribunale di sostituirvi il commissario giudiziale in caso di necessità;

g) estendere gli effetti della procedura ai soci illimitatamente responsabili.

4. Lo svolgimento della procedura si ispira ai seguenti criteri direttivi:

a) attribuire al tribunale la verifica della sussistenza delle condizioni di accesso, nonché la decisione delle controversie che non siano di competenza del giudice delegato;

b) attribuire al giudice delegato le funzioni di controllo nei confronti degli atti del commissario giudiziale e del consiglio dei creditori;

c) attribuire a uno o più commissari giudiziali compiti di controllo sull’amministrazione del patrimonio dell’imprenditore e del debitore, con obbligo di riferire al giudice delegato e di informare il consiglio dei creditori;

d) attribuire al consiglio dei creditori poteri di autorizzare gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione e, per evidente opportunità ai fini dell’attuazione del piano e con la corresponsione di equo indennizzo, autorizzare altresì lo scioglimento dei contratti in corso di esecuzione;

e)prevedere che entro breve termine il debitore può integrare il piano e il commissario giudiziale deposita una relazione, consultabile dai creditori, sulla sua fattibilità;

f) attribuire al giudice delegato, ai soli fini del computo delle maggioranze, il potere di modificare, con atto motivato, le indicazioni dell‘elenco dei creditori in caso di contestazione sull’ammontare dei crediti o sulla loro appartenenza alle classi indicate dal debitore;

g) prevedere che entro il termine di sei mesi, non prorogabile, dall’apertura della procedura il debitore deposita le accettazioni del piano sottoscritte da tutti i creditori e che il tribunale, previo controllo di conformità a norme imperative, ne pronuncia l’omologazione;

h) prevedere in via alternativa che entro il termine di sei mesi, non prorogabile, dall’apertura della procedura il debitore deposita le accettazioni del piano sottoscritte dalla maggioranza assoluta dei creditori rappresentanti almeno i due terzi dei crediti, computati con riguardo a tutte le classi e relativi altresì a quelli verso i soci illimitatamente responsabili; stabilire, per ciascuna classe, l’accettazione del piano in caso di approvazione da parte della maggioranza assoluta dei creditori ad essa appartenenti rappresentanti almeno i due terzi dei crediti; prevedere che il tribunale, previo controllo di conformità a norme imperative e ritenutane la attuabilità, pronuncia l’omologazione del piano, se il trattamento proposto ai creditori non consenzienti implica condizioni non deteriori rispetto a quelle accettate dai creditori della stessa classe;

i) prevedere che se il piano ha per oggetto il solo pagamento differito dei debiti, il tribunale, risultando l’accordo dei creditori che rappresentano la maggioranza assoluta dei crediti, computati con riguardo a ciascuna classe ove prevista, pronuncia, ricorrendo le condizioni di cui alla lettera precedente, la omologazione del piano; prevedere che la dilazione non può superare i due anni, decorsi i quali i crediti divengono esigibili;

j) prevedere una procedura semplificata di omologazione se il debitore deposita presso il tribunale, con la dichiarazione dello stato di crisi, una relazione, sottoscritta da professionista abilitato, sulla fattibilità del piano nonché le dichiarazioni di accettazione dei creditori rappresentanti almeno il settantacinque per cento dei crediti ovvero il sessanta per cento ove per due terzi siano riferibili a banche o ad altri intermediari finanziari sottoposti a vigilanza; prevedere che il tribunale, sentito il commissario sulla sussistenza delle condizioni per il pagamento immediato ed integrale agli ulteriori creditori e previo controllo di conformità a norme imperative, pronuncia l’omologazione del piano;

k) prevedere la possibilità del reclamo avverso la decisione di omologazione del tribunale da parte dei creditori non consenzienti, pretermessi o non avvisati;

l) attribuire al tribunale il potere di pronunciare in ogni momento, su istanza del debitore, dei creditori, del pubblico ministero o d’ufficio, la dichiarazione di insussistenza dei presupposti di accesso alla procedura o la sua cessazione nei casi in cui, alternativamente, non sono depositate le accettazioni dei creditori nei termini di cui ai commi precedenti o il piano non risulta attuabile o il debitore si sottrae alla vigilanza ovvero alle disposizioni degli organi della procedura o risultano atti di frode; prevedere che, nei predetti casi, il tribunale dichiara aperta la procedura di liquidazione concorsuale se risulta l’insolvenza;

5. La disciplina degli effetti dell’omologazione del piano si ispira ai seguenti criteri direttivi:

a) estenderne l’efficacia a tutti i creditori e ai soci illimitatamente responsabili;

b) disporre che le controversie relative alla sua esecuzione sono devolute alla competenza del tribunale avanti al quale si è svolta la procedura di crisi;

c) prevedere che il tribunale può pronunciare la risoluzione per grave inadempimento delle obbligazioni da esso derivanti o l’annullamento per fraudolenta formazione del consenso entro due anni dalla chiusura della procedura di crisi, disponendo l’apertura della procedura di liquidazione concorsuale se l’insolvenza risulta accertata;

d) prevedere che nel caso di apertura della procedura di liquidazione concorsuale conseguente alla procedura di crisi si determinano l’efficacia degli atti compiuti e la prededucibilità dei crediti sorti nel corso della procedura di cui all’articolo 4, nonché l’efficacia degli atti e dei pagamenti compiuti in esecuzione del piano omologato, salve le disposizioni di cui all’articolo 9 lettera h) e l);

Articolo 5

(Procedura di liquidazione concorsuale)

1.La procedura di liquidazione concorsuale è diretta a sottoporre all’esecuzione il patrimonio del debitore, con modalità idonee a permettere la conveniente vendita dei beni ovvero l’attuazione del piano di regolazione dell’insolvenza per il tempestivo soddisfacimento dei creditori. A tal fine essa si conforma ai seguenti criteri direttivi:

a) applicare la procedura all’imprenditore del quale è accertato lo stato di insolvenza, con esclusione degli enti pubblici e degli imprenditori assoggettabili alla procedura di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, su istanza propria, dei creditori, del pubblico ministero, dei soggetti di cui all’articolo 5 comma 1 lettera c) e, in condizioni e per casi predeterminati, su iniziativa d’ufficio, prevedendo in quest’ultimo caso la tipicità delle informazioni e assicurando comunque la terzietà del giudice;

b) applicare la procedura, anche con forme e modalità semplificate, al piccolo imprenditore insolvente, individuale e collettivo, indicando per esso i medesimi limiti di accesso e criteri di individuazione stabiliti per la procedura di cui all’articolo 4 e salvo quanto previsto all’articolo 5 comma 5;

c) prevedere l’estensione della procedura al socio illimitatamente responsabile della società dichiarata insolvente; prevedere l’estensione della procedura a chi, ancorché socio limitatamente responsabile, ha fraudolentemente disposto della società insolvente come di cosa propria ovvero, nell’interesse proprio o di terzi, dolosamente attuato una gestione idonea a determinare l’insolvenza, con responsabilità per tutte le obbligazioni sorte nel periodo;

d) fissare per l’apertura limiti temporali, anche differenziati, con decorrenza riferita alla morte del debitore, alla cancellazione dal registro delle imprese, al venir meno della responsabilità illimitata secondo il regime della pubblicità, alla cessazione effettiva dell’attività, alla

perdita dell’indebitamento qualificato, contemperando la tutela della certezza delle situazioni giuridiche con la conoscenza effettiva dei presupposti della dichiarazione e della estensione.

2. La disciplina concernente i presupposti, le modalità di apertura, la pronuncia e la sua impugnazione è regolata dai seguenti criteri direttivi:

a) prevedere la competenza funzionale del tribunale del capoluogo di provincia nel cui territorio ha sede effettiva l’impresa;

b) consentire l’apertura qualora l’esposizione debitoria, risultante agli atti, è superiore ad un ammontare significativo, aggiornato periodicamente;

c) stabilire il potere del tribunale, con facoltà di delega al giudice delegato, di acquisire ogni informazione utile, adottare misure conservative del patrimonio del debitore, disporre d’ufficio mezzi di prova nell’ osservanza del contraddittorio, assicurando la riservatezza e la speditezza del procedimento;

d)prevedere l’opposizione al provvedimento di apertura della procedura di liquidazione concorsuale, nelle forme del procedimento ordinario a cognizione piena avanti allo stesso tribunale, in composizione diversa da quella che lo ha pronunciato, con potere del giudice, per gravi motivi, di inibitoria parziale alle attività di gestione e liquidazione, nonché ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 111 della Costituzione contro la successiva sentenza del tribunale, assicurando in caso di accoglimento dell’ opposizione idonee misure volte a garantire la conservazione degli effetti degli atti legalmente compiuti;

e) prevedere una pronuncia di rigetto dell’istanza, anche con condanna sulle domande proposte dal debitore, reclamabile avanti alla corte d’appello e ricorribile per cassazione ai sensi dell’articolo 111 della Costituzione; prevedere una pronuncia immediata di rigetto dell’istanza per manifesta infondatezza, salva la riproponibilità se mutano le circostanze;

f) prevedere che gli effetti dell’apertura della procedura di liquidazione concorsuale decorrono dalla data di pubblicazione della relativa pronuncia; stabilire l’immediata iscrizione della pronuncia di apertura presso il registro delle imprese ed altre eventuali forme pubblicitarie adottabili dall’autorità giudiziaria; assicurare, anche attraverso mezzi informatici, l‘accesso diretto ed immediato all’informazione sulla apertura della procedura;

g) prevedere l’impiego di mezzi informatici e telematici nella formazione degli atti e nei rapporti fra organi.

3. La disciplina dell’apprensione dell’attivo e della gestione è regolata dai seguenti criteri direttivi:

a) assicurare l’effettività della apprensione con semplificazione degli adempimenti e tutela della certezza nei rapporti con i terzi;

b) prevedere l’obbligo per il debitore di rendere una dichiarazione relativa alla composizione del patrimonio ed alla completezza dell’inventario;

c) stabilire il potere di apprensione da parte del curatore, su conforme provvedimento del giudice delegato, dei beni gravati da garanzie reali mobiliari nel possesso del creditore o del terzo, salvo il diritto del creditore di insinuarsi al passivo;

4. La disciplina del piano di regolazione dell’insolvenza è ispirata ai seguenti criteri direttivi:

a) prevedere, con riguardo al termine di decadenza di cui all’articolo 11 comma 2 lettera j), la possibile formazione di un piano di regolazione dell’insolvenza, alternativo alla liquidazione endoconcorsuale, da parte dell’imprenditore che non è ricorso alla procedura di crisi, di un gruppo di creditori ovvero di terzi interessati, avente ad oggetto gli interventi per la conservazione anche parziale dell’impresa, gli atti di liquidazione, il trattamento dei creditori e le garanzie;

b) prevedere la approvazione con metodo maggioritario dei creditori, eventualmente divisi in classi per posizione giuridica ed interessi economici omogenei; prevedere che il giudice delegato può sospendere la liquidazione, anche in parte, se dalla prosecuzione risulta compromessa l’attuazione del piano;

c) prevedere l’omologazione del tribunale, previo controllo di conformità a norme imperative, ritenuta la convenienza, con reclamabilità della pronuncia avanti alla corte d’appello;

d) prevedere la sorveglianza degli organi sulla corretta esecuzione del piano, nonché gli istituti della risoluzione e dell’annullamento, secondo la disciplina della composizione concordata della crisi, in quanto compatibile.

5. prevedere altresì, per i debitori non imprenditori e quanto ai piccoli imprenditori per i casi non disciplinati dagli articoli 4 e 5, una procedura di esecuzione concorsuale semplificata sull’intero patrimonio al fine di una tempestiva esdebitazione, secondo le modalità e gli effetti previsti nella

procedura di liquidazione concorsuale, in quanto compatibili con i seguenti criteri direttivi:

a) stabilire l’iniziativa del debitore o, ricorrendo requisiti di indebitamento minimo, anche dei creditori con titolo esecutivo;

b) consentirne l’accesso se già trascorsi almeno cinque anni dalla chiusura di altra procedura concorsuale;

c) disciplinare idonee forme di collaborazione del debitore anche nella ricerca dei beni;

d) attribuire la redazione del programma di liquidazione e la ripartizione dell’attivo ad un commissionario, scelto tra i soggetti di cui all’articolo 6 lettera c) ovvero gli istituti, costituiti in forma di società, autorizzati all’incanto e all’amministrazione dei beni ex articolo 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;

e) escludere la disciplina delle revocatorie non ordinarie di cui all’articolo 9;

f) valorizzare l’eventuale progetto amichevole formato dai creditori in accordo con il debitore;

g) attribuire la competenza al tribunale del luogo di residenza del debitore;

h) escludere il beneficio della esdebitazione ricorrendo i casi di cui all’articolo 14 lettera c), secondo periodo.

Articolo 6

(Organi nelle procedure di composizione concordata della crisi e di liquidazione concorsuale)

La disciplina della istituzione e delle funzioni degli organi nella procedura di composizione concordata della crisi e nella procedura della liquidazione concorsuale si ispira, al fine di una efficiente ripartizione dei loro compiti e salve le disposizioni proprie dei singoli procedimenti, ai seguenti criteri direttivi:

a) attribuire al tribunale la nomina degli organi, le funzioni di vigilanza e controllo sulle loro attività, con intervento sostitutivo in caso di inerzia, la liquidazione dei compensi ai curatori e ai commissari giudiziali, la risoluzione dei conflitti insorti quando non è competente il giudice delegato;

b) attribuire al giudice delegato poteri di direzione del procedimento, autorizzazione all’instaurazione di controversie, nomina di ausiliari e consulenti, decisione su reclami avverso gli atti degli organi delle procedure;

c) istituire elenchi di soggetti idonei alle funzioni di curatore e commissario giudiziale secondo requisiti di onorabilità e professionalità, conformandone le prerogative a quelle di pubblico ufficiale e assicurando condizioni di compatibilità, con attribuzione di compensi adeguati alle funzioni da svolgere, alla durata dei singoli procedimenti e ai risultati ottenuti, secondo tariffe periodicamente aggiornate;

d) attribuire nella procedura di liquidazione concorsuale ad uno o, in casi eccezionali, a più curatori l’attività di gestione, con poteri di amministrazione e liquidazione del patrimonio del debitore e facoltà di ottenere ogni documentazione inerente ai rapporti di cui sia stato parte il debitore;

e) attribuire al consiglio dei creditori, nominato in rappresentanza equilibrata delle diverse categorie e avuto riguardo alla possibilità di soddisfacimento dei crediti, compiti di vigilanza sull’operato del commissario e del curatore, poteri di esprimere parere, vincolante in relazione all’importanza delle materie, disciplinandone il funzionamento con deliberazioni a maggioranza e possibilità di delega a professionisti abilitati, con vincolo di riservatezza e in modo da evitare conflitti di interesse.

Articolo 7

(Tutela giurisdizionale)

La tutela giurisdizionale nelle procedure di composizione concordata della crisi e della liquidazione concorsuale, allo scopo di contemperare le esigenze di celerità con l’esercizio dei diritti di difesa delle parti e salva la disciplina dei singoli procedimenti, è regolata dai seguenti criteri direttivi:

a) istituire presso i tribunali capoluoghi di provincia sezioni specializzate nelle materie di cui alla presente legge, assicurando la terzietà del giudice e l’efficienza dei procedimenti;

b) prevedere forme di tutela giurisdizionale mediante procedimenti in camera di consiglio davanti al tribunale e alla corte di appello, promuovibili con reclamo contro i provvedimenti emessi rispettivamente dal giudice delegato e dal tribunale, con l’osservanza del principio della domanda, del contraddittorio tra le parti in parità di condizioni, del diritto alla prova, della terzietà e dell’imparzialità del giudice, della motivazione della decisione, coordinando e graduando l’applicazione di tali principi con l’obiettivo di soddisfare esigenze di speditezza nella definizione delle controversie e di durata limitata delle procedure;

c) prevedere l’efficacia immediata dei provvedimenti resi in sede di reclamo dal tribunale e dalla corte di appello e la proponibilità del ricorso per cassazione, ai sensi dell’articolo 111 della Costituzione, senza alcun effetto sospensivo di diritto;

d) applicare a tutte le controversie su diritti soggettivi di terzi estranei alla procedura di liquidazione concorsuale le disposizioni del processo a cognizione piena, anche di rito speciale, con l’introduzione di regole di concentrazione e semplificazione; prevedere l’attribuzione delle predette controversie al tribunale di cui all’articolo 5 comma 2 lettera a);

e) prevedere un procedimento sommario non cautelare, esperibile anche in pendenza del processo di cognizione ed eventualmente idoneo a definirlo, che si conclude con un provvedimento esecutivo, salva la facoltà della parte nei cui confronti il provvedimento è pronunciato di instaurare, entro termine breve, un processo a cognizione non sommaria sul medesimo oggetto, al fine di richiedere la dichiarazione di inesistenza del diritto e, in mancanza, prevederne la stabilità ai fini della liquidazione concorsuale;

f) assicurare al debitore e ai terzi interessati l’accesso agli atti formati ed acquisiti nelle procedure, salvo il potere del giudice delegato di disporne, con provvedimento motivato, la temporanea secretazione:

g) prevedere che l’assegnazione alle sezioni di cui alla lettera a) della trattazione delle materie di cui alla presente legge è consentita in via non esclusiva sino al completamento dell’organico della magistratura ai sensi delle vigenti leggi.

Articolo 8

(Effetti a carico del debitore e patrimoni dedicati ad uno specifico affare)

La disciplina degli effetti a carico dei soggetti cui si applica la procedura di liquidazione concorsuale è diretta ad attuare l’interesse dei creditori, assicurando l’esercizio dei diritti del debitore compatibile con le necessità di ordinata gestione e di celere liquidazione dei beni.

1. A tal fine essa è regolata dai seguenti criteri direttivi:

a) circoscrivere le incapacità personali e patrimoniali nonché le limitazioni all’esercizio di diritti a quelle necessarie a garantire i terzi e lo svolgimento efficiente della procedura;

b) applicare le incapacità personali, per il corso della procedura, a coloro nei cui confronti essa è aperta nonché, in tutto o in parte, agli amministratori e a coloro che hanno gestito l’impresa, con estensione ad un periodo successivo predeterminato se ricorrono le cause di esclusione dei benefici di cui all’articolo 14 lettera c);

c) prevedere che le incapacità personali, con revisione della vigente disciplina anche speciale, hanno ad oggetto l’appartenenza ad albi, elenchi e ruoli comunque abilitanti all’esercizio di professioni od attività economiche, ai pubblici impieghi e alla titolarità di cariche di gestione e di controllo di società e di altri soggetti economici;

d) stabilire il potere del giudice delegato di disporre l’acquisizione della corrispondenza del debitore nonché di adottare, per le persone fisiche di cui all’articolo 8 comma 1 lettera b), misure dirette ad assicurarne la reperibilità, con facoltà di ordinarne, per le esigenze dell’ufficio, la comparizione coattiva;

e) disporre lo spossessamento del patrimonio dell’insolvente e del soggetto cui è estesa la procedura per tutta la sua durata, con estensione ai beni acquisiti successivamente, esclusi quelli strettamente personali e necessari alle esigenze di mantenimento proprio e familiare;

f) prevedere, con irrilevanza dello stato soggettivo del terzo, l’inefficacia dei pagamenti eseguiti o ricevuti dal debitore, di tutti gli atti compiuti dal debitore e delle formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, compiuti successivamente alla dichiarazione di apertura della procedura;

g) stabilire che per tutte le controversie relative alla composizione del patrimonio oggetto di spossessamento la capacità di stare in giudizio spetta in via esclusiva al curatore e che l’apertura della procedura di liquidazione concorsuale comporta di diritto l’interruzione del processo, salva la sua prosecuzione da parte del curatore.

2. Alle società con patrimoni destinati ad uno specifico affare si applica la seguente disciplina:

a) applicare, in quanto compatibili, le disposizioni della procedura di liquidazione concorsuale di cui alla presente legge, con determinazione delle norme di coordinamento, in caso di insolvenza dei patrimoni destinati ad uno specifico affare e di cui agli articoli 2447bis e seguenti del codice civile;

b) prevedere che in caso di apertura della procedura di liquidazione concorsuale di società con patrimoni destinati ad uno specifico affare la gestione e la liquidazione sono attribuite al curatore o ad altro soggetto designato dal giudice delegato;

c) stabilire la responsabilità illimitata della società con riguardo ai casi di confusione fra il suo patrimonio e quelli destinati ad uno specifico affare o fra più patrimoni destinati; per tali ipotesi disciplinare, in caso di insolvenza della società e per la parte di crediti residui non soddisfatti, il concorso dei creditori dei patrimoni predetti con i creditori sociali.

Articolo 9

(Effetti sugli atti pregiudizievoli)

La disciplina delle azioni di inefficacia e delle azioni revocatorie degli atti che, anche in modo indiretto, hanno arrecato pregiudizio alle ragioni dei creditori, è regolata, nel rispetto della certezza dei rapporti giuridici, dai seguenti criteri direttivi:

a) prevedere l’inefficacia degli atti a titolo gratuito posti in essere nei ventiquattro mesi anteriori alla apertura della procedura di liquidazione concorsuale, con eccezione di quelli d’uso di modico valore e di quelli che realizzano, in misura proporzionata al patrimonio del debitore, un apprezzabile motivo sociale o morale;

b) stabilire la presunzione relativa di onerosità delle garanzie contestuali , anche per debiti altrui;

c) prevedere l’inefficacia dei pagamenti con cui il debitore, nei diciotto mesi anteriori all’apertura della procedura, ha estinto anticipatamente crediti con scadenza a tale data o successivamente;

d) prevedere la revocabilità degli atti a titolo oneroso anomali o con prestazioni sproporzionate e dei pagamenti effettuati con mezzi anormali, nonché degli atti di costituzione di diritti di prelazione e di garanzia per debiti non scaduti, intervenuti nei diciotto mesi anteriori all’apertura della procedura, se l’altra parte non prova che non conosceva lo stato di insolvenza del debitore;

e) prevedere la revocabilità, se l’altra parte non prova che non conosceva lo stato di insolvenza del debitore, degli atti di costituzione di garanzie, anche giudiziali e di diritti di prelazione per debiti già sorti e scaduti, posti in essere nei nove mesi anteriori alla apertura della procedura;

f) prevedere la revocabilità, se il curatore prova che l’altra parte conosceva lo stato di insolvenza del debitore, degli atti di costituzione di garanzie e di diritti di prelazione per debiti sorti contestualmente, degli atti a titolo oneroso e dei pagamenti dei crediti liquidi ed esigibili posti in essere nei nove mesi anteriori all’apertura della procedura, con esclusione dei pagamenti: i) compiuti nell’ambito di rapporti contrattuali continuativi per i quali siano provati la corretta esecuzione ed il regolare andamento nell’insorgenza e nell’estinzione dei crediti; ii) per prestazioni essenziali alla continuazione normale dell’attività se esse sono acquisite dal curatore ovvero sussistenti nel patrimonio del debitore al momento della apertura della procedura di crisi o comunque necessarie per l ‘ammissione della relativa domanda;

g) attribuire al curatore la legittimazione all’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria secondo le norme del codice civile e con specifica regolamentazione quanto alla priorità del credito rispetto all’atto revocando;

h) fissare per l’esercizio dell’azione revocatoria il termine di prescrizione di tre anni dalla data di apertura della procedura di liquidazione concorsuale, salva l’imprescrittibilità della relativa eccezione da parte del curatore;

i) prevedere forme di revocatoria aggravata, con un periodo sospetto maggiore di quello di cui alle lettere precedenti ovvero anche con adeguate agevolazioni probatorie in favore del curatore, per gli atti compiuti dal debitore nei confronti di parti correlate o soggetti al medesimo legati da rapporti di prossimità e vicinanza qualificate;

j) prevedere forme semplificate di ammissione al passivo per i crediti conseguenti alle effettive restituzioni in esito a revoca, disciplinando la sorte delle originarie cause di prelazione compatibilmente con le regole del concorso;

k) prevedere esenzioni dalle azioni revocatorie e coordinare le vigenti leggi speciali limitando le stesse alle ipotesi con presupposti oggettivamente determinati e connessi ad interessi costituzionalmente rilevanti;

l) stabilire la decorrenza del periodo sospetto dall’apertura della procedura di crisi nei casi di consecuzione;

m) applicare la disciplina di cui al presente articolo alle sole controversie derivanti da procedure aperte successivamente all’entrata in vigore dei relativi decreti delegati.

Articolo 10

(Effetti sui rapporti giuridici pendenti)

La disciplina dei rapporti giuridici pendenti, diretta ad assicurare la migliore gestione del patrimonio del debitore, è regolata dai seguenti criteri direttivi :

a) stabilire la sospensione dell’esecuzione dei contratti in corso alla data di apertura della procedura, con esclusione di diritti risarcitori e restitutori non quesiti e salvezza delle disposizioni di tutela in materia di rapporti di lavoro e di trattamento di integrazione salariale;

b) disporre che il giudice delegato fissa un termine, a richiesta dell’altra parte, per la manifestazione della volontà del curatore di prosecuzione del rapporto, conseguendo in difetto lo scioglimento dello stesso;

c) assicurare il trattamento della prededuzione, nei casi di prosecuzione dei contratti di durata o a prestazioni continuate o periodiche, con riguardo ai soli crediti verso l’insolvente sorti successivamente all’apertura della procedura;

d) determinare e disciplinare i casi di deroga alle regole di cui ai commi precedenti in ragione delle caratteristiche del rapporto, della qualità delle parti e della compatibilità con la procedura concorsuale.

Articolo 11

(Effetti sui creditori. Accertamento dei diritti dei creditori e dei terzi)

1. La disciplina degli effetti dell’apertura della procedura per i creditori, diretta a conservare il patrimonio del debitore e a garantire la concorsualità , è regolata dai seguenti criteri direttivi:

a) stabilire il divieto delle azioni esecutive individuali e cautelari, anche speciali, sui beni appresi all’attivo e salvi gli effetti già prodotti;

b) prevedere l’esclusività del procedimento per l’accertamento dei crediti e dei diritti sui beni appresi all’attivo, salve le attività processuali già compiute e gli effetti già prodotti;

c) stabilire la scadenza di tutti i crediti pecuniari e non pecuniari e la sospensione del corso degli interessi su tutti i crediti pecuniari nei confronti del debitore alla data dell’apertura della procedura di liquidazione concorsuale;

d) determinare alla data dell’apertura della procedura di liquidazione concorsuale il valore dei crediti non pecuniari e assimilabili non scaduti, salva diversa regolamentazione di quelli soggetti per legge a rivalutazione monetaria; prevedere la compensazione tra crediti reciprocamente omogenei, liquidi ed esigibili alla data predetta, con esclusione di quelli acquistati verso l’insolvente per atti tra vivi nell’anno anteriore;

e) disciplinare le obbligazioni solidali in conformità ai principi di cui agli articoli 61, 62 e 63 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

f) disciplinare altri effetti per i creditori in conformità al principio della stabilità della massa passiva.

2. La disciplina dell’accertamento del passivo, allo scopo di pervenire ad una celere individuazione dei crediti concorrenti, è regolata dai seguenti criteri direttivi:

a) dare corso all’accertamento del passivo solo se vi è un prevedibile attivo da realizzare e distribuire ai creditori;

b) stabilire che il procedimento si svolge in due fasi, l’una necessaria avanti al giudice delegato l’altra eventuale avanti al tribunale, con la forma dei procedimenti in camera di consiglio, assicurando in entrambe l’attuazione del principio della domanda, della corrispondenza tra chiesto e deciso, del contraddittorio tra curatore e creditori, dell’onere della prova a carico del creditore e la posizione di terzietà del curatore nei rapporti sostanziali dedotti;

c) attribuire al curatore il compito di predisporre un progetto di stato passivo con osservazioni sulla fondatezza di ciascuna domanda e prevedere la facoltà del debitore di esporre sue valutazioni;

d) assicurare, nella fase necessaria, l’attuazione del principio della concentrazione del procedimento e del contraddittorio collettivo, attribuendo al curatore il potere di opporre tutti i fatti modificativi, impeditivi ed estintivi rispetto al diritto affermato dal creditore;

e) prevedere nelle controversie tra creditore e curatore una pronuncia del giudice delegato a conclusione del procedimento, avente efficacia endoconcorsuale di ammissione o rigetto o ammissione con riserva per i soli crediti sottoposti a condizione, anche relativa alla sola causa di prelazione;

f) stabilire che il curatore ha l’obbligo di dare comunicazione a tutti i creditori, anche con mezzi informatici e telematici, del provvedimento che definisce la fase necessaria e accerta l’esecutività delle decisioni assunte sullo stato passivo, nonché delle pronunce successive;

g) prevedere come fasi eventuali i procedimenti di opposizione, impugnazione e revocazione delle decisioni sullo stato passivo, da disciplinare, a seguito di reclamo proposto avverso la decisione del giudice delegato, secondo le regole dei procedimenti in camera di consiglio in modo che siano assicurati il diritto al contraddittorio, il diritto alla prova, la terzietà e imparzialità del giudice e il ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 111 della costituzione, con efficacia endoconcorsuale ed esecutiva;

h) stabilire nel procedimento di opposizione la legittimazione ad agire dei creditori non ammessi e la legittimazione passiva del curatore, salva la facoltà del tribunale di ammettere i crediti in via provvisoria, anche in parte, con procedimento semplificato in caso di sopravvenuta non contestazione;

i) stabilire nella impugnazione e nella revocazione dei crediti l’attribuzione al curatore e a ciascun creditore interessato della legittimazione attiva e della legittimazione passiva al creditore il cui credito è contestato, con intervento del curatore, se non reclamante;

j) stabilire la fissazione di un termine antecedente la comunicazione di cui all’articolo 11 comma 2 lettera f), decorso il quale le domande di ammissione sono da considerarsi tardive e altro termine di decadenza, decorrente dalla stessa comunicazione, scaduto il quale il creditore non può più partecipare al concorso, salva la prova di ritardi non imputabili;

k) estendere la disciplina del procedimento di accertamento tempestivo a quello avente ad oggetto le domande tardive, con le stesse modalità e rimedi, previa verifica di ammissibilità di quelle presentate oltre il termine di decadenza.

3. La disciplina dell’accertamento dei diritti dei terzi sui beni compresi nella procedura è regolata dai seguenti criteri direttivi:

a) estendere il procedimento di cui al comma 2, in via esclusiva, alle domande di restituzione o di separazione dal restante patrimonio di beni mobili, immobili, mobili registrati e universalità di beni appresi all’attivo, in relazione a diritti di terzi sia reali che obbligatori, nonché alle richieste di terzi volte alla separazione dal patrimonio compreso nella procedura di beni oggetto di garanzia reale prestata dal debitore insolvente nell’interesse altrui;

b) stabilire una disciplina speciale per l’ipotesi di retrocessione a terzi di aziende o rami di azienda, anche in difformità dalle regole del codice civile;

c) convertire il credito di restituzione in credito pecuniario se il bene oggetto della richiesta non può essere restituito, secondo criteri riferiti al momento in cui si è verificata la impossibilità della restituzione;

d) attribuire al giudice delegato il potere di disporre, per gravi motivi, la sospensione della vendita dei beni oggetto di domande di restituzione o separazione;

e) disciplinare il regime probatorio a carico del richiedente in conformità alla esecuzione singolare.

Articolo 12

(Azioni di responsabilità)

La disciplina della responsabilità degli organi di gestione e di controllo delle società e degli imprenditori collettivi, per le condotte che hanno recato pregiudizio ai creditori e all’imprenditore, è ispirata ai seguenti criteri direttivi:

a) attribuire al curatore in via esclusiva, anche in deroga al codice civile, il potere di esercitare tutte le azioni di responsabilità ad eccezione di quelle che spettano ai soci, nell’interesse proprio, nonché ai terzi, in quanto non creditori;

b) prevedere l’inefficacia degli atti a titolo gratuito e la revocabilità degli atti anormali compiuti nei sei mesi anteriori all’apertura della procedura dai soggetti destinatari dell’azione di responsabilità, salvo che l’altra parte provi che non conosceva il rapporto fra la società o l’impresa collettiva ed il soggetto destinatario dell’azione di responsabilità ovvero lo stato di insolvenza della società o dell’impresa collettiva, in ogni caso limitando le restituzioni al vantaggio effettivo conseguito dal terzo;

c) prevedere che in caso di annullamento, per mancanza di presupposti, del piano omologato nella procedura di crisi il curatore può far valere, nell’interesse dei creditori danneggiati dalla impossibilità di agire con le azioni revocatorie, la responsabilità dei creditori e dei terzi che hanno con frode contribuito alla formazione dei consensi necessari o comunque a consentire l’omologazione del piano.

Articolo 13

(Liquidazione e ripartizione delle attività)

La disciplina della liquidazione è regolata dai seguenti criteri direttivi:

a) attribuire al curatore e al consiglio dei creditori i poteri di scelta e, rispettivamente, di esprimere pareri sulla convenienza economica delle operazioni di realizzo; attribuire al giudice delegato e al tribunale poteri di controllo sulla regolarità della procedura adottata e di autorizzazione agli atti di straordinaria amministrazione;

b) prevedere la semplificazione delle vendite ed il massimo realizzo, secondo modelli di speditezza, flessibilità e trasparenza;

c) prevedere che la liquidazione si svolge secondo uno specifico programma, redatto e attuato dal curatore, approvato dal consiglio dei creditori e dal giudice delegato;

d) prevedere l’esercizio provvisorio dell’impresa, anche parziale, se compatibile con la conservazione del valore del patrimonio;

e) prevedere procedure competitive di vendita, per tutti i beni, con possibile stima di consulenti specializzati, nonché approvazione del consiglio dei creditori per gli atti di rilevante valore e sospensione da parte del giudice delegato in caso di prezzo offerto notevolmente inferiore a quello giusto;

f) prevedere l’affitto dell’azienda, anche per rami, con determinazione dei casi di possibile concessione all’affittuario della prelazione all’acquisto;

g) prevedere il conferimento in una o più società, anche di nuova costituzione e con procedura semplificata, di beni, crediti o complessi aziendali con i rapporti contrattuali in corso, escludendo la responsabilità dell’alienante in base all’articolo 2560 del codice civile;

h) attribuire a tutte le vendite di beni e di crediti la disciplina degli effetti di cui agli articoli 2919 e seguenti del codice civile;

i) prevedere il rilascio di beni al debitore, in caso di liquidazione economicamente non conveniente;

j) prevedere la cessione a terzi, anche in blocco, con esclusione dei prossimi congiunti dell’insolvente e dei soggetti cui è estesa la procedura nonché delle società del gruppo, delle azioni revocatorie già proposte, nonché dei diritti e delle azioni diretti a conseguire incrementi al patrimonio del debitore;

k) stabilire la tempestiva distribuzione anche parziale ai creditori dell’attivo liquidato, nel rispetto delle cause di prelazione, secondo un procedimento di approvazione dei riparti conforme ai principi stabiliti dagli articoli 110, 111, 113, 114 e 117 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con possibili accantonamenti disposti a domanda in caso di esigenze di cautela evidenti.

Articolo 14

(Chiusura della procedura)

La disciplina della chiusura della procedura di liquidazione concorsuale è regolata dai seguenti criteri direttivi:

a) stabilire le cause di chiusura per assenza di passività, estinzione di tutti i crediti ammessi, completa liquidazione ed insufficienza dell’attivo, con formazione di accantonamenti in pendenza di procedimenti non definiti, salvi gli effetti penali connessi alla pronuncia di apertura della procedura di liquidazione concorsuale e le altre incapacità;

b) prevedere il procedimento in camera di consiglio per il rendiconto del curatore;

c) prevedere la cessazione di ogni effetto pregiudizievole per il debitore e l’estinzione di tutti i debiti pregressi, anche se non integralmente soddisfatti, con salvezza dei diritti nei confronti dei coobbligati, nel caso di pagamento di almeno il venti per cento del passivo chirografario;

escludere tali benefici quando il tribunale accerta, su istanza del curatore o del pubblico ministero od opposizione dei creditori, che il debitore ha tenuto comportamenti non cooperativi od ostruzionistici durante la procedura ovvero, anche anteriormente ad essa, ha distratto l’attivo, esposto passività insussistenti, cagionato od aggravato il dissesto anche astenendosi dal richiedere l’apertura del concorso, reso impossibile o gravemente difficoltosa la ricostruzione del movimento degli affari, fatto ricorso abusivo al credito.

Articolo 15

(Crisi e insolvenza nei gruppi)

La disciplina dell’insolvenza nei gruppi di imprese è volta a garantire il coordinamento dei procedimenti e a tendere all’uniformità del trattamento dei creditori nell’ambito del gruppo. A tal fine è regolata dai seguenti criteri direttivi:

a) individuare il gruppo di imprese e le imprese appartenenti al gruppo secondo le disposizioni previste dall’articolo 80 lettera b) del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, applicabile anche a soggetti non societari;

b) prevedere, in caso di dichiarazione dell’insolvenza o di accesso alla procedura di composizione concordata della crisi anche del soggetto che esercita la direzione e il coordinamento, la competenza del tribunale del capoluogo di provincia ove ha sede il predetto soggetto e la preposizione alle procedure degli stessi organi gestori e di controllo, nonché la possibile integrazione del consiglio dei creditori, salva l’autonomia delle singole masse attive e passive;

c) stabilire regole di coordinamento fra le singole procedure in caso di dichiarazione dell’insolvenza o di accesso alla procedura di composizione concordata della crisi di due o più imprese appartenenti al gruppo;

d)disciplinare, anche in deroga al codice civile, la responsabilità del soggetto cui fa capo l’attività di direzione e coordinamento, nonché dei suoi amministratori ed organi di controllo, per abuso di direzione unitaria e per abuso della personalità giuridica delle società appartenenti al gruppo in conformità alle discipline previste nell’articolo 90 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e nell’articolo 2497 del codice civile.

Articolo 16

(Disposizioni penali)

La disciplina degli illeciti penali nelle materie di cui alla presente legge si ispira ai seguenti criteri direttivi:

1. prevedere i seguenti delitti:

a) bancarotta fraudolenta patrimoniale dell’imprenditore individuale, consistente in condotte contemporanee allo stato di insolvenza o al concreto pericolo del medesimo, se segue il relativo provvedimento di apertura della procedura di liquidazione concorsuale, ovvero successive a detto provvedimento, di distrazione, occultamento, dissimulazione, distruzione o dissipazione del patrimonio che, a norma delle leggi civili, è destinato al soddisfacimento dei creditori; ovvero in condotte di esposizione o riconoscimento di passività inesistenti finalizzate ad arrecare pregiudizio ai creditori; ovvero in condotte di causazione intenzionale del dissesto, se segue il relativo provvedimento di apertura della procedura di liquidazione concorsuale;

b) bancarotta fraudolenta documentale dell’imprenditore individuale, consistente in condotte contemporanee allo stato di insolvenza o al concreto pericolo del medesimo, se segue il relativo provvedimento di apertura della procedura di liquidazione concorsuale, ovvero, successive a detto provvedimento, di sottrazione, distruzione, falsificazione di libri o scritture contabili con lo scopo di arrecare pregiudizio ai creditori ovvero di tenuta delle scritture e dei libri contabili o di omessa tenuta dei medesimi, se previsti dalla legge, che rendono impossibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari;

c) bancarotta fraudolenta preferenziale dell’imprenditore individuale, consistente in condotte, contemporanee allo stato di insolvenza o al concreto pericolo del medesimo, se segue il relativo provvedimento di apertura della procedura di liquidazione concorsuale, ovvero successive a detto provvedimento, di preferenza indebita o ingiustificata nei pagamenti o in altre prestazioni estintive di obbligazioni, allo scopo di favorire taluni creditori a danno di altri, ovvero di simulazione di titoli di prelazione.

2. prevedere il delitto di bancarotta semplice dell’imprenditore individuale, consistente nelle condotte di omessa o ritardata presentazione dell’istanza per l’apertura della procedura di liquidazione concorsuale o ritardato deposito delle dichiarazioni di cui all’articolo 4 comma 2 lettera a) che hanno aggravato il preesistente dissesto, se segue il relativo provvedimento di apertura della procedura di liquidazione concorsuale;

3. prevedere il delitto di bancarotta del soggetto, cui è estesa la procedura di liquidazione concorsuale, consistente nei fatti descritti al comma 1) lettere a) e c), se commesse sui propri beni.

4. prevedere il delitto di fatti di fraudolenza del debitore insolvente, anche non imprenditore o di debitore assoggettato alla esecuzione concorsuale semplificata di cui all’articolo 5 comma 5, consistente in condotte di sottrazione fraudolenta, alienazione simulata, occultamento o in altri atti di disposizione in frode ai creditori sui propri beni o, comunque, sul patrimonio che, a norma delle leggi civili, è destinato al soddisfacimento degli stessi, i quali, finalizzati a sottrarsi al pagamento dei debiti, cagionano il dissesto, se segue il relativo provvedimento di apertura della procedura di liquidazione concorsuale ovvero nelle stesse condotte poste in essere successivamente al relativo provvedimento; estendere quest’ultima ipotesi al debitore assoggettato alla procedura di esecuzione concorsuale semplificata;

5. prevedere il delitto di bancarotta fraudolenta impropria e di società, enti, imprenditori collettivi: consistente nei fatti di cui al comma 1 commessi dall’institore, nonché da chi svolge funzioni di gestione, direzione, controllo o liquidazione di società o imprenditori collettivi o  enti dichiarati insolventi ovvero in condotte di abuso dei relativi poteri o di violazione dei relativi doveri le quali ne hanno cagionato il dissesto ovvero nei fatti di cui agli articoli 2621, 2622, 2623, 2624, 2638 del codice civile, contemporanei all’insolvenza o al concreto persistente pericolo dell’insolvenza, se segue il relativo provvedimento di apertura della procedura di liquidazione concorsuale;

6. prevedere il delitto di bancarotta semplice impropria e di società, enti, imprenditori collettivi: consistente nei fatti di cui al comma 2 commessi dall’institore, nonché da chi svolge funzioni di gestione, direzione, controllo o di liquidazione di società o imprenditori collettivi o enti dichiarati insolventi ovvero in condotte che ne hanno cagionato o aggravato il dissesto con colpa per inosservanza di specifici obblighi imposti dalla legge, se segue il relativo provvedimento di apertura della procedura di liquidazione concorsuale.

7. prevedere il delitto di domande di ammissione di crediti simulati o distrazioni senza concorso con l’insolvente o con gli organi di società, enti, imprenditori collettivi dichiarati insolventi: consistente nella condotta di presentazione di domande di ammissione di crediti o di restituzione o di separazione di beni di cui all’articolo 11 commi 2 e 3, fraudolentemente simulati, anche per interposta persona, ovvero in condotte che causano la diminuzione ingiustificata del patrimonio dell’insolvente, senza il suo concorso, da parte di chiunque, consapevole dello stato di dissesto o dell’apertura della procedura di liquidazione concorsuale, non è creditore o titolare di diritti sul patrimonio dell’insolvente; prevedere circostanze attenuanti, ad effetto speciale, nei casi in cui le predette domande sono ritirate prima del provvedimento di cui all’articolo 11 comma 2 lettera f) o, se manca l’accertamento dei crediti o dei diritti, prima dell’esercizio dell’azione penale o nel caso in cui i beni, ingiustificatamente sottratti al patrimonio dell’insolvente, sono reintegrati anche per equivalente.

8. prevedere il delitto di falsa esposizione di dati o di informazioni o altri comportamenti fraudolenti: consistente nella condotta di esposizione di informazioni false o di omissione di informazioni imposte dalla legge per l’apertura della procedura di composizione concordata della crisi al fine di potervi indebitamente accedere, ovvero in successivi atti o nei comportamenti di cui ai commi 1 e 5 compiuti nel corso di essa; ovvero di simulazione di crediti inesistenti o di altri comportamenti di frode, al fine di influire sulla formazione delle maggioranze; prevedere che la stessa pena si applica al creditore che riceve il pagamento o accetta la promessa al fine dell’espressione del proprio voto;

9. prevedere per i predetti delitti la pena, da graduare in rapporto alla gravità degli illeciti:

i)della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e non superiore nel massimo a otto anni per i delitti descritti al comma 1 lettere a) e b ed ai commi 3), nella parte in cui rinvia ai fatti descritti al comma 1 lettera a), e 5), nella parte in cui rinvia alle condotte descritte al comma 1 lettere a) e b).

ii) della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno e non superiore nel massimo a cinque anni per i delitti descritti ai commi 1 lettera c), 3 e 5, nella parte in cui rinviano ai fatti descritti al comma 1 lettera c, 4), 7) e 8);

iii) con la reclusione non inferiore nel minimo a sei mesi e non superiore nel massimo a due anni per i delitti di cui ai commi 2) e 6); 10. stabilire disposizioni comuni e processuali ed in particolare:

a) prevedere che non sono punibili i fatti di cui al comma 1) lettera a) e c), se commessi dopo l’apertura della procedura di crisi e in attuazione del piano per la composizione concordata della crisi omologato dal tribunale, purché non annullato per carenza dei presupposti;

b) prevedere circostanze aggravanti ed attenuanti, anche ad effetto speciale, per i reati di cui ai precedenti commi nel caso di più fatti ovvero se il fatto ha causato rispettivamente un danno patrimoniale di rilevante gravità ovvero di speciale tenuità ovvero se, prima del giudizio, è intervenuta integrale riparazione del danno patrimoniale ai creditori o, prima del provvedimento richiamato all’articolo 16 comma 7 o, se manca l’accertamento dei crediti o dei diritti, prima dell’esercizio dell’azione penale, è intervenuta da parte dell’autore del fatto consegna della contabilità o di altri documenti idonei alla completa ricostruzione contabile del patrimonio o del movimento degli affari;

c) prevedere che alla condanna per i delitti di cui ai precedenti commi n. 1), 3), 4) e 5) consegue, in ogni caso, la pena accessoria della interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

d) disporre la abrogazione delle norme che prevedono ipotesi di reato collegate alla dichiarazione di fallimento o di insolvenza, incompatibili con quelle introdotte in attuazione del presente articolo o incompatibili con la previsione delle procedure di cui all’articolo 4 e di liquidazione concorsuale di cui all’articolo 5; coordinare, anche mediante l’abrogazione o la modifica di norme vigenti, le qualifiche soggettive dei delitti di cui al presente articolo con quelle di cui alla legge delega n. 366 del 2001 e ai relativi decreti di attuazione, nonché con i nuovi reati ivi previsti e con le altre ipotesi di reato vigenti, al fine di evitare duplicazioni o disparità di trattamento rispetto a fattispecie analoghe; coordinare le fattispecie penali di cui alla presente legge con le previsioni di cui al capo IX del libro V del codice civile, quale modificato dal decreto di attuazione della citata legge 3 ottobre 2001 n. 366; prevedere disposizioni transitorie intese, in particolare, a disciplinare il trattamento dei fatti commessi prima dell’entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della presente legge delega e la successione nel tempo delle nuove norme penali rispetto a quelle abrogate.

e) prevedere che il provvedimento di apertura della procedura di liquidazione concorsuale divenuto definitivo ha autorità di giudicato nel processo penale; prevedere disposizioni processuali per consentire, anche prima dell’apertura della procedura di liquidazione concorsuale, l’avvio del procedimento penale in relazione ai reati di cui al presente articolo e l’adozione di misure cautelari reali, se già pendente il procedimento di cui all’articolo 5 commi 1 lettera a) e 2 lettera c), per evitare la commissione o l’aggravamento delle conseguenze derivanti dalle condotte costitutive dei reati previsti dai commi 1, 3, 4, 5 e 7 del presente articolo; prevedere l’estensione dell’articolo 479 del codice di procedura penale anche alla fase dell’udienza preliminare, nel caso di opposizione di cui all’articolo 5 comma 2 lettera d) della presente legge; attribuire al curatore, in via esclusiva e sino alla chiusura della procedura di liquidazione concorsuale, la legittimazione alla costituzione di parte civile nel processo penale per il risarcimento del danno derivante dai reati previsti dal presente articolo.

Articolo 17

(Disposizioni tributarie, previdenziali ed assistenziali)

Gli istituti della disciplina tributaria e del trattamento previdenziale ed assistenziale per gli atti ed i crediti si ispirano, per le procedure di composizione concordata della crisi e di liquidazione concorsuale, al rispetto dei principi di semplificazione e di accelerazione dei connessi procedimenti amministrativi, secondo i seguenti criteri direttivi:

a) prevedere un procedimento amministrativo volto al rilascio, da parte dell’amministrazione finanziaria e degli enti gestori dei rapporti contributivi ed entro breve termine dall’apertura delle procedure di cui agli articoli 4 e 5, di una certificazione dei debiti tributari e contributivi maturati fino all’ultimo periodo d’imposta liquidato ovvero per il quale risultano effettuati versamenti; prevedere che, in caso di silenzio dell’amministrazione competente, si devono intendere non esistenti gli oneri predetti;

b) prevedere la possibilità, da parte dell’amministrazione finanziaria e degli enti impositori, di transigere le liti relative ai soggetti per i quali sono aperte le procedure di cui agli articoli 4 e 5, se risulta la convenienza rispetto alle attività della riscossione coattiva ovvero in rapporto al prevedibile esito delle procedure concorsuali, nonché l’assenza di pregiudizio per gli altri creditori;

c) prevedere, per i soggetti di cui ai precedenti commi, l’applicazione agevolata degli istituti del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dell’accertamento con adesione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e della conciliazione giudiziale di cui all’articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con riguardo a tutti i periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data dell’apertura delle procedure di cui agli articoli 4 e 5;

d) prevedere, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, un’unica liquidazione ed un unico versamento annuali, semplificando e accelerando il procedimento del rimborso delle eccedenze a credito;

e) stabilire che gli atti e i negozi compresi nel piano di composizione concordata della crisi non costituiscono operazioni elusive secondo l’articolo 37bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600;

f) escludere, con riguardo alla procedura di composizione concordata della crisi, la determinazione di plusvalenze e sopravvenienze derivanti dalla cessione di beni aziendali ovvero dal mancato pagamento di debiti, ai fini dell’assoggettamento alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive integrazioni e modifiche;

g) prevedere adempimenti fiscali e contabili del curatore secondo regole di massima semplificazione e chiarezza; prevedere regole di collaborazione tra l’amministrazione delle finanze e gli organi delle procedure concorsuali;

h) prevedere, dopo l’emanazione del provvedimento di cui all’articolo 11 comma 2 lettera f), l’emissione della nota di variazione dell’imposta sul valore aggiunto da parte dei creditori ammessi, anche in parte, con riduzione del credito e sostituzione per la parte corrispondente a favore dell’erario, mediante annotazione ad opera del curatore, senza modifiche quanto alla collocazione originaria del credito;

i) prevedere forme di sgravio delle sanzioni per tributi e contributi se prima della omologazione o comunque della chiusura delle procedure è stato pagato l’intero capitale dei corrispondenti crediti oltre agli interessi nella misura del tasso legale;

j) prevedere, in sede di piano di riparto finale nella procedura di liquidazione concorsuale, la possibile assegnazione ai creditori dei crediti d’imposta non richiesti a rimborso;

k) applicare l’istituto della compensazione tributaria a richiesta del curatore con preclusione per l’amministrazione finanziaria di ricorrere al fermo amministrativo di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.