Enti pubblici

Saturday 17 June 2006

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 giugno 2006 – Definizione dei criteri di carattere generale per il coordinamento dell’azione amministrativa del governo, intesi all’efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 giugno 2006 – Definizione dei criteri di carattere generale per il coordinamento dell’azione amministrativa del governo, intesi all’efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica per l’anno 2006 – (Gazzetta Ufficiale N. 137 del 15 Giugno 2006 )

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare l’art. 5, comma 2, lettera a), in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri indirizza ai Ministri le direttive politiche ed amministrative in attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri, nonchè quelle connesse alla propria responsabilità di direzione della politica generale del Governo;

Tenuto conto dei vincoli derivanti dall’adesione all’Unione europea;

Visto il Programma di stabilità e crescita, aggiornato a dicembre 2005 e comunicato all’Unione europea;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006);

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, concernente bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008;

Vista la relazione sulla stima del fabbisogno di cassa per l’anno 2006 e situazione di cassa al 31 dicembre 2005, presentata il 5 aprile 2006;

Ritenuta l’opportunità di ribadire l’esigenza che le Amministrazioni pubbliche assumano comportamenti coerenti con il raggiungimento degli obiettivi programmati, assicurando, tra l’altro,

il rispetto degli impegni di contenimento della spesa previsti dalla complessiva manovra finanziaria per l’anno 2006;

Ritenuto che, per gli enti territoriali, il raggiungimento degli obiettivi programmati presuppone l’assunzione di comportamenti coerenti con gli obblighi previsti dall’ordinamento vigente e

dall’intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 1° giugno 2006;

A d o t t a

la seguente direttiva con cui si ridefiniscono tutti i criteri e le priorità, di carattere generale, da rispettare per il coordinamento dell’azione amministrativa e per un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, con la finalità prioritaria di assicurare il massimo grado di realizzazione degli obiettivi programmati .

In via preliminare si sottolinea che la responsabilità prioritaria nella realizzazione degli obiettivi resta intestata a ciascun Dicastero di spesa, le cui esigenze dovranno trovare una prima risposta entro gli spazi di flessibilità e di riallocazione al margine delle risorse autorizzate già riconosciuti dalla vigente normativa contabile. Ciascun Ministro attiverà attraverso il coinvolgimento dei dirigenti del proprio Dicastero un’accurata ricognizione degli interventi di spesa in gestione posti a fronte con gli obiettivi prioritari indicati nella presente direttiva. Tale revisione riguarderà l’insieme della dotazione finanziaria assegnata a ciascun Dicastero. Contestualmente, sulla base degli strumenti di controllo in vigore, ogni Ministro provvederà ad attivare, ove non l’abbia già fatto, sistemi semplici di misurazione delle attività svolte, attraverso indicatori di risultato, la cui formulazione e gestione resta affidata, in via immediata, agli stessi dirigenti responsabili dei risultati che essi stessi reputano raggiungibili.

Tale attività assumerà un significato centrale nella riformulazione delle previsioni a legislazione vigente per il triennio 2007-2009.

a) Contenimento per via amministrativa.

L’azione di ciascun Dicastero, ente e organismo pubblico sarà improntata, nel restante periodo dell’anno 2006, al più rigoroso contenimento della spesa, nel rispetto delle disposizioni di cui alla

legge finanziaria 2006, riportate nell’allegato che costituisce parte integrante della presente direttiva, anche sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, in particolare con le circolari n. 1 dell’11 gennaio 2006 (Enti pubblici bilancio di previsione 2006), n. 7 del 14 febbraio 2006 (Gestione del bilancio dello Stato), n. 8 (Patto di stabilità interno) e n. 9 (Spese per il personale delle amministrazioni regionali, enti locali, ecc.) del 17 febbraio 2006, n. 10 del 27 febbraio 2006 (Istruzioni regionali sulla redazione del bilancio di previsione economico-patrimoniale 2006 delle aziende sanitarie, ospedaliere ed ospedaliero-universitarie), n. 12 del 13 marzo 2006 (Disposizioni in materia di rinnovi di contratti delle pubbliche amministrazioni per forniture di beni e servizi) e n. 17 del 21 aprile 2006 (Assestamento del bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2006).

b) Comportamenti selettivi.

Saranno adottati comportamenti altamente selettivi nella gestione delle spese e comunque escluse o riprogrammate tutte le iniziative miranti ad incrementare l’azione amministrativa suscettibili di

determinare un aumento degli oneri, ovvero verranno poste in essere quelle iniziative che, a parità di costi, possano migliorare l’azione amministrativa medesima.

c) Monitoraggio.

Gli uffici competenti del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato continueranno ad assicurare le necessarie, tempestive iniziative di monitoraggio, in relazione all’attuazione di tutte le misure di contenimento e/o razionalizzazione della spesa di cui alla legge finanziaria 2006. Saranno, conseguentemente, assunte tutte le iniziative idonee ad assicurare il rigoroso rispetto dei limiti di spesa previsti.

d) Organici e retribuzioni.

Le amministrazioni dovranno altresì continuare a garantire il rispetto delle disposizioni di contenimento degli organici, nonchè dei vincoli in materia di nuove assunzioni a tempo indeterminato di cui alla legge n. 311 del 2004. Per le assunzioni a tempo determinato e per tutte le altre tipologie di lavoro flessibile si ricorda che il comma 187 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevede che a decorrere dall’anno 2006 le amministrazioni possono avvalersi di tali tipologie di personale nel limite del 60 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2003. Tale limite di spesa va assolutamente rispettato. Al netto delle innovazioni che saranno introdotte con ulteriori interventi normativi, va sottolineato che tutta la strumentazione richiamata alla lettera a) deve essere utilizzata per mantenere sotto stretto controllo tutti i fattori di crescita extra contrattuale delle retribuzioni: indennità, straordinari, missioni, consulenze esterne, ecc.

e) Convenzioni CONSIP.

Saranno accertati con appositi successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, i presupposti di obbligatorietà per l’adesione, da parte delle pubbliche amministrazioni interessate, alle convenzioni quadro CONSIP, ovvero per l’utilizzo dei relativi parametri di prezzo-qualità ridotti del 20 per cento, per l’acquisto di beni e

servizi comparabili, ai sensi del comma 22 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

f) Studi e incarichi.

Le amministrazioni interessate, con riguardo alle spese per studi e incarichi di consulenza, rappresentanza, pubblicità, autovetture, di cui ai commi 9, 10 e 11 dell’art. 1 della medesima legge finanziaria, provvedono, se necessario, alla rinegoziazione dei contratti in essere al fine di ricondurre la spesa nell’ambito dei limiti stabiliti, anche riducendo il livello delle prestazioni previsto dal preesistente rapporto contrattuale.

g) Obbligo di invio alla Corte dei conti.

Le amministrazioni interessate, con riguardo alle spese per studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, di cui ai

commi 9, 10, 56 e 57 dell’art. 1 della predetta legge finanziaria, sono tenute al rigoroso e puntuale rispetto dell’obbligo di invio alla Corte dei conti degli atti di spesa di importo superiore a 5 mila euro, ai sensi del comma 173 dell’art. 1 della medesima legge; il puntuale riscontro di tale adempimento costituirà oggetto di specifico accertamento da parte dei competenti uffici centrali di

bilancio.

h) Compensazione tra poste.

Come sottolineato nella parte preliminare della presente direttiva, le amministrazioni dello Stato, al fine di fare fronte alle esigenze, nel puntuale rispetto delle misure di contenimento, dovranno in primo luogo utilizzare le procedure di compensazione tra poste di bilancio consentite dalle disposizioni vigenti.

i) Assunzione di impegni ed emissione di titoli di pagamento.

In caso di segnalazione, da parte degli uffici centrali di bilancio ovvero dei servizi di controllo interno, di andamenti di spesa tali da non assicurare il rispetto delle originarie previsioni, i Ministri

competenti sono tenuti a sospendere, senza indugio, anche in via temporanea, l’assunzione di impegni o l’emissione di titoli di pagamento, ai sensi del comma 21 dell’art. 1 della legge n. 266 del

2005.

l) Assestamento del bilancio.

Con riferimento alle proposte per la definizione del disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato per il corrente anno, le amministrazioni interessate si atterranno rigorosamente al

rispetto di tutte le disposizioni emanate con la predetta circolare n. 17 del 21 aprile 2006 ed in particolare all’obbligo di idonea compensazione di eventuali maggiori esigenze rispetto alle dotazioni iniziali, ove consentite; tale compensazione dovrà assicurare l’equilibrio di copertura, oltre che con riguardo al saldo netto da finanziare del bilancio statale, anche con riferimento al fabbisogno e all’indebitamento netto.

m) Coperture finanziarie e relazioni tecniche.

Le coperture finanziarie dei nuovi provvedimenti devono essere idonee a garantire il rispetto dell’art. 81 della Costituzione, nonchè degli obiettivi contenuti nel Patto di stabilità, in relazione agli impatti sui saldi di finanza pubblica. A tale fine le amministrazioni proponenti dovranno corredare ciascun provvedimento della prescritta relazione tecnica, redatta secondo il modello standard previsto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2004, concernente “Indirizzi per garantire la coerenza programmatica dell’azione di Governo”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2005; nella relazione tecnica va dimostrato l’equilibrio di copertura con riguardo al saldo netto da finanziare del bilancio statale, al fabbisogno e all’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Le iniziative legislative non saranno prese in considerazione se prive di relazioni tecniche o, comunque, se le stesse siano redatte in difformità dal prescritto modello standard.

n) Contributi pluriennali.

Con riferimento ai contributi previsti ai sensi dell’art. 4, comma 177, della legge n. 350 del 2003, al fine di evitare che in sede di attuazione degli interventi finanziati con contributi pluriennali si verifichino effetti non in linea con il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica fissati nel Programma di stabilità, si impartiscono le seguenti nuove istruzioni operative che sostituiscono

quelle previste dalla circolare n. 13 del 5 aprile 2004: la concessione di contribuzioni pari all’intero ammontare del costo dell’opera comprensivo degli oneri di finanziamento va subordinata a specifica decretazione del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa verifica dell’assenza di effetti peggiorativi dei saldi di finanza pubblica; in caso contrario dovrà essere esclusa; nell’ambito degli adempimenti procedurali connessi con la concessione della contribuzione, non devono porsi in essere atti, anche di sola delega all’incasso, dai quali consegna, direttamente o indirettamente, che le eventuali operazioni finanziarie per il finanziamento dell’intervento vengano a risultare classificate secondo i principi contabili per la rilevazione del debito a totale carico dello Stato, con corrispondente accollo del relativo debito. In particolare, le amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali non possono rilasciare delega all’incasso di propri crediti per contribuzioni da amministrazioni statali, a garanzia dell’ammortamento di mutui attivati da soggetti esterni all’aggregato delle amministrazioni pubbliche; nel medesimo atto concessivo l’erogazione della contribuzione dovrà avere un proprio profilo temporale non legato a specifici stati di avanzamento lavori, anche se subordinato – a condizione di revoca e recupero delle contribuzioni già corrisposte ad adempimenti procedurali di certificazione e monitoraggio della

realizzazione degli interventi; le amministrazioni pubbliche, ivi comprese quelle statali, potranno rilasciare atti di certificazione della sussistenza di crediti nei propri confronti senza correlata assunzione di obblighi diretti di pagamento a favore di soggetti diversi dal beneficiario.

o) Incentivi alle imprese.

I pagamenti di bilancio per incentivi alle imprese connessi con gli strumenti della programmazione negoziata potranno essere operati esclusivamente con accrediti alla contabilità speciale del Fondo

innovazione tecnologica; le erogazioni a valere sulle risorse disponibili dovranno essere effettuate nel rispetto del limite previsto dal comma 33 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

p) Imposte e canoni.

Ai fini della verifica del rispetto dei limiti delle spese previsti dalle singole norme di contenimento dovranno essere considerati anche i versamenti delle somme dovute per imposte e per il pagamento di canoni o servizi ad altre amministrazioni pubbliche.

q) Analisi degli effetti.

Il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato assicurerà specifiche analisi degli effetti delle iniziative di limitazione della spesa richiamate nella

presente direttiva.

Allegato

ELENCO DELLE DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO/ RAZIONALIZZAZIONE DELLA

SPESA PUBBLICA

Legge finanziaria 2006, n. 266 del 2005.

Comma 5 – Destinazione proventi dismissioni patrimonio immobiliare dello Stato alla riduzione del debito. Una eventuale diversa destinazione è subordinata alla verifica con la Commissione europea della compatibilità con gli obiettivi indicati nel Patto di stabilità e crescita.

Comma 6 – Rideterminazione delle dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria (escluso il comparto della sicurezza pubblica e del soccorso).

Commi 7 e 8 – Assunzione mensile degli impegni di spesa per dodicesimi (esclusi comparto della sicurezza e del soccorso, spese aventi natura obbligatoria, ovvero non frazionabili in dodicesimi,

interessi, ecc.) per le amministrazioni dello Stato. Flessibilità del bilancio.

Commi 9, 10 e 11 – Contenimento delle spese per studi, consulenze, rappresentanza, convegni, mostre, pubblicità, autovetture nella misura massima del 50% di quelle sostenute nel 2004.

Comma 13 – Rideterminazione delle dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese per investimenti fissi lordi non aventi natura

obbligatoria (escluso il comparto della sicurezza pubblica e del soccorso).

Comma 14 – Contenimento spese per i centri di accoglienza e per i centri di permanenza temporanea e assistenza (schema di capitolato di gara d’appalto unico per il funzionamento di dette strutture, da stabilire con decreto del Ministro dell’interno).

Commi 15 e 16 – Istituzione nello stato di previsione di ciascun Ministero del Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese (comma 15); individuazione da parte dei Ministri competenti della destinazione delle disponibilità del Fondo alle tipologie di intervento e conseguenti variazioni di bilancio da parte del Ministro dell’economia e delle finanze (comma 16).

Comma 20 – Riduzione del 10% delle autorizzazioni di spesa regolate per legge e istituzione in ciascuno stato di previsione della spesa di un fondo di parte corrente e di un fondo in conto

capitale con una dotazione pari al 10% degli stanziamenti ridotti della misura indicata (10%).

Comma 21 – Sospensione dell’assunzione di impegni di spesa o dell’emissione dei titoli di pagamento nel caso di andamenti di spesa tali da non assicurare il rispetto delle originarie previsioni e nel caso di non rispondenza a criteri di efficienza e di efficacia dei programmi di attività correlati agli obiettivi assegnati.

Comma 22 – Obbligo di adesione alle convenzioni CONSIP – Casi di applicabilità del ricorso alle convenzioni quadro ovvero ai parametri di prezzo-qualità ridotti del 20%.

Commi da 23 a 26 – Limitazioni in materia di acquisizione di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni.

Commi da 32 a 40 – Limitazione dei pagamenti per investimenti fissi lordi del bilancio dello Stato, delle erogazioni alle imprese a carico del Fondo innovazione tecnologica e delle spese di

investimento effettuate da ANAS, nonchè limitazioni e vincoli ai prelievi dalle contabilità speciali intestate a taluni soggetti titolari delle stesse.

Comma 46 – Limitazioni in materia di riassegnazioni di entrate (per un importo complessivo non superiore a quelle effettuate nell’anno 2005).

Commi 48 e 49 – Versamento all’entrata del bilancio dello Stato entro giugno 2006 delle somme accantonate da enti pubblici ai sensi del decreto ministeriale 29 novembre 2002.

Commi 52, 53 e 54 – Riduzione del 10% rispettivamente: delle indennità mensili dei membri del Parlamento nazionale ed europeo; del trattamento economico dei Sottosegretari di Stato;

delle indennità dei membri eletti nelle regioni e negli enti locali (indennità di funzione, gettoni di presenza ed altre utilità per la partecipazione ad organi collegiali in regione della carica

rivestita).

Comma 55 – Blocco per un triennio degli incrementi dei trattamenti economici di cui al comma 53 come ridotti ai sensi del medesimo comma.

Commi 56 e 57 – Riduzione automatica del 10% dei compensi per incarichi di consulenza rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005, nonchè determinazione del limite di spesa per la stipula dei contratti di consulenza nell’importo risultante alla data del 30 settembre 2005 ridotto del 10%.

Commi 58 e 59 – Riduzione automatica del 10% rispetto agli importi risultanti al 30 settembre 2005 di indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione ed organi collegiali comunque denominati. Blocco per un triennio degli incrementi degli emolumenti come rideterminati.

Comma 60 – Estensione dei commi 58 e 59 ai componenti del Servizio consultivo ed ispettivo tributario ed agli organismi collegiali con trattamento economico rapportato.

Comma 62 – Riduzione del 10% dei compensi fruiti dai componenti degli organi di autogoverno delle diverse Magistrature e del CNEL.

Commi da 138 a 150 – Disposizioni riguardanti il Patto di stabilità interno.

Comma 187 – La norma prevede che, a decorrere dall’anno 2006, le amministrazioni possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 60% della spesa sostenuta per gli stessi

scopi nell’anno 2003.

Comma 188 – La disposizione esclude dal suddetto limite gli enti di ricerca, con riferimento a progetti di ricerca e innovazione tecnologica i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di

funzionamento degli enti.

Commi 189, 190 e 192 – Prevedono rispettivamente: blocco a decorrere dell’anno 2006 nel limite di quello previsto nell’anno 2004 dell’ammontare dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrative delle amministrazioni dello Stato; divieto di costituzione di fondi in assenza di apposita

certificazione degli organi di controllo; inclusione degli oneri a carico dell’amministrazione negli

importi aggiuntivi per la costituzione dei fondi.

Comma 197 – Riduzione del 10% degli stanziamenti dei compensi per lavoro straordinario del personale in servizio nelle amministrazioni dello Stato.

Commi da 198 a 206 – Concorso delle regioni e degli enti locali al contenimento degli oneri di personale. Costituiscono un organico disegno normativo diretto e limitare – per regioni, enti locali ed enti del S.S.N. – la dinamica di crescita delle spese di personale derivanti da fattori diversi dal turn over del personale a tempo indeterminato e dai rinnovi contrattuali. In particolare, nel rispetto dell’autonomia costituzionalmente garantita, viene individuato un obiettivo finanziario di riduzione della spesa di personale – nella misura dell’1% della spesa sostenuta nell’anno 2004, fermi restando i risparmi da conseguire per effetto di disposizioni limitative delle assunzioni disposte con la legge

finanziaria per l’anno 2005 – che ciascun ente dovrà conseguire individuando, autonomamente, le misure più idonee da adottare in concreto. I richiamati commi, nel loro complesso, individuano criteri di calcolo, modalità applicative e meccanismi di monitoraggio dei risultati e si configurano come principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.

Commi 207 e 208 – Inclusione degli oneri a carico dell’amministrazione nella quota da corrispondere ai responsabili dei progetti e per incarichi professionali.

Commi 210 e 211 – Criteri di contenimento per il calcolo dell’equo indennizzo.

Comma 212 – Proroga del divieto di procedere ad aggiornamenti di compensi, indennità ecc. rivalutabili in relazione al costo della vita.

Comma 213 – Soppressione dell’indennità di trasferta diaria spettante al personale inviato in missione all’interno del territorio nazionale. Soppressione delle indennità supplementari relative alle missioni all’interno e all’estero.

Comma 216 – Limitazione al costo della classe economica del rimborso del biglietto aereo nei casi di missione o di viaggi di servizio all’estero.

Commi 219, 220 e 221 – Criteri di contenimento in materia di rimborso delle spese di cura per i dipendenti pubblici ai quali sia stata riconosciuta una indennità per causa di servizio. Legge finanziaria 2005, n. 311 del 2004.

Comma 93 – La disposizione ha previsto, per le amministrazioni pubbliche ivi richiamate, l’obbligo di apportare, entro il 30 aprile 2005, una riduzione non inferiore al 5% della spesa complessiva

relativa al numero dei posti in organico di ciascuna amministrazione.

Comma 94 – La norma esclude dall’applicazione del comma 93 le Forze armate, i Corpi di polizia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale della carriera diplomatica e prefettizia, i magistrati ordinari e amministrativi, gli avvocati dello Stato, nonchè gli Ordini e collegi professionali.

Commi 95 e 96 – Le norme hanno introdotto, per gli anni 2005, 2006 e 2007, il divieto di assunzioni per le amministrazioni dello Stato, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, costituendo un apposito fondo per le assunzioni in deroga pari per ciascun anno a 40 milioni di euro per l’anno iniziale e a 120 milioni di euro a regime.