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Friday 18 July 2008

Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale

Direttiva 2008/52/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa a
determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il
trattato che istituisce la
Comunità europea, in particolare l’articolo 61, lettera c), e
l’articolo 67, paragrafo 5, secondo trattino,

vista la
proposta della Commissione,

visto il
parere del Comitato economico e sociale europeo,

deliberando
secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato,

considerando
quanto segue:

(1) La Comunità si è prefissa
l’obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e
giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone. A tal
fine, la Comunità
deve adottare, tra l’altro, le misure nel settore della cooperazione
giudiziaria in materia civile necessarie al corretto funzionamento del mercato
interno.

(2) Il
principio dell’accesso alla giustizia è fondamentale e, al fine di agevolare un
miglior accesso alla giustizia, il Consiglio europeo nella riunione di Tampere
del 15 e 16 ottobre 1999 ha
invitato gli Stati membri ad istituire procedure extragiudiziali e alternative.

(3) Nel
maggio 2000 il Consiglio ha adottato conclusioni sui metodi alternativi di
risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale, sancendo che
l’istituzione di principi fondamentali in questo settore è un passo essenziale
verso l’appropriato sviluppo e l’operatività dei procedimenti stragiudiziali
per la composizione delle controversie in materia civile e commerciale così
come per semplificare e migliorare l’accesso alla giustizia.

(4)
Nell’aprile del 2002 la
Commissione ha presentato un Libro verde relativo ai modi
alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale,
prendendo in esame la situazione attuale circa i metodi alternativi di
risoluzione delle controversie nell’Unione europea e intraprendendo
consultazioni ad ampio raggio con gli Stati membri e le parti interessate sulle
possibili misure per promuovere l’utilizzo della mediazione.

(5)
L’obiettivo di garantire un migliore accesso alla giustizia, come parte della
politica dell’Unione europea di istituire uno spazio di libertà, sicurezza e
giustizia, dovrebbe comprendere l’accesso ai metodi giudiziali ed
extragiudiziali di risoluzione delle controversie. La presente direttiva
dovrebbe contribuire al corretto funzionamento del mercato interno, in
particolare per quanto concerne la disponibilità dei servizi di mediazione.

(6) La
mediazione può fornire una risoluzione extragiudiziale conveniente e rapida
delle controversie in materia civile e commerciale attraverso procedure
concepite in base alle esigenze delle parti. Gli accordi risultanti dalla
mediazione hanno maggiori probabilità di essere rispettati volontariamente e
preservano più facilmente una relazione amichevole e sostenibile tra le parti.
Tali benefici diventano anche più evidenti nelle situazioni che mostrano
elementi di portata transfrontaliera.

(7) Al
fine di promuovere ulteriormente l’utilizzo della mediazione e per garantire
che le parti che vi ricorrono possano fare affidamento su un contesto giuridico
certo è necessario introdurre un quadro normativo che affronti, in particolare,
gli elementi chiave della procedura civile.

(8) Le
disposizioni della presente direttiva dovrebbero applicarsi soltanto alla
mediazione nelle controversie transfrontaliere, ma nulla dovrebbe vietare agli
Stati membri di applicare tali disposizioni anche ai procedimenti di mediazione
interni.

(9) La
presente direttiva non dovrebbe minimamente impedire l’utilizzazione di
tecnologie moderne di comunicazione nei procedimenti di mediazione.

(10) La
presente direttiva dovrebbe applicarsi ai procedimenti in cui due o più parti
di una controversia transfrontaliera tentino esse stesse di raggiungere
volontariamente una composizione amichevole della loro controversia con
l’assistenza di un mediatore. Essa dovrebbe applicarsi in materia civile e
commerciale, ma non ai diritti e agli obblighi su cui le parti non hanno la
facoltà di decidere da sole in base alla pertinente legge applicabile. Tali
diritti e obblighi sono particolarmente frequenti in materia di diritto di
famiglia e del lavoro.

(11) La
presente direttiva non dovrebbe applicarsi alle trattative precontrattuali o ai
procedimenti di natura arbitrale quali talune forme di conciliazione dinanzi ad
un organo giurisdizionale, i reclami dei consumatori, l’arbitrato e la
valutazione di periti o i procedimenti gestiti da persone od organismi che
emettono una raccomandazione formale, sia essa legalmente vincolante o meno,
per la risoluzione della controversia.

(12) La
presente direttiva dovrebbe applicarsi ai casi in cui un organo giurisdizionale
deferisce le parti a una mediazione o in cui il diritto nazionale prescrive la
mediazione. La presente direttiva dovrebbe inoltre applicarsi, per quanto un
giudice possa agire come Mediatore ai sensi della legislazione nazionale, alla
mediazione condotta da un giudice che non sia
responsabile di un procedimento giudiziario relativo alla questione o alle
questioni oggetto della controversia. Tuttavia, la presente direttiva non
dovrebbe estendersi ai tentativi dell’organo giurisdizionale o del giudice
chiamato a risolvere la controversia nel contesto del procedimento giudiziario
concernente tale controversia, ovvero ai casi in cui l’organo giurisdizionale o
il giudice adito richiedano l’assistenza o la consulenza di una persona
competente.

(13) La
mediazione di cui alla presente direttiva dovrebbe essere un procedimento di
volontaria giurisdizione nel senso che le parti gestiscono esse stesse il
procedimento e possono organizzarlo come desiderano e porvi fine in qualsiasi
momento. Tuttavia, in virtù del diritto nazionale, l’organo giurisdizionale
dovrebbe avere la possibilità di fissare un termine al processo di mediazione.
Inoltre, l’organo giurisdizionale dovrebbe, se del caso, poter richiamare
l’attenzione delle parti sulla possibilità di mediazione.

(14) La
presente direttiva dovrebbe inoltre fare salva la legislazione nazionale che
rende il ricorso alla mediazione obbligatorio oppure soggetto ad incentivi o
sanzioni, purché tale legislazione non impedisca alle parti di esercitare il
loro diritto di accesso al sistema giudiziario. Del pari, la presente direttiva
non dovrebbe pregiudicare gli attuali sistemi di mediazione autoregolatori
nella misura in cui essi trattano aspetti non coperti dalla presente direttiva.

(15) Ai
fini della certezza del diritto, la presente direttiva dovrebbe indicare la
data pertinente per determinare se una controversia che le parti tentano di
risolvere con la mediazione sia una controversia transfrontaliera o meno. In
mancanza di un accordo scritto, si dovrebbe ritenere che le parti concordino di
ricorrere alla mediazione nel momento in cui intraprendono un’azione specifica
per avviare il procedimento di mediazione.

(16) Al
fine di garantire la fiducia reciproca necessaria in relazione alla
riservatezza, all’effetto sui termini di decadenza e prescrizione nonché al
riconoscimento e all’esecuzione degli accordi risultanti dalla mediazione, gli
Stati membri dovrebbero incoraggiare, in qualsiasi modo essi ritengano
appropriato, la formazione dei mediatori e l’introduzione di efficaci
meccanismi di controllo della qualità in merito alla fornitura dei servizi di
mediazione.

(17) Gli
Stati membri dovrebbero definire tali meccanismi, che possono includere il
ricorso a soluzioni basate sul mercato, e non dovrebbero essere tenuti a
fornire alcun finanziamento al riguardo. I meccanismi dovrebbero essere volti a
preservare la flessibilità del procedimento di mediazione e l’autonomia delle
parti e a garantire che la mediazione sia condotta in un
modo efficace, imparziale e competente. I mediatori dovrebbero essere a
conoscenza dell’esistenza del codice europeo di condotta dei mediatori, che
dovrebbe anche essere disponibile su Internet per il pubblico.

(18)
Nell’ambito della protezione dei consumatori, la Commissione ha
adottato una raccomandazione che stabilisce i criteri minimi di qualità che gli
organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle
controversie in materia di consumo dovrebbero offrire agli utenti. Qualunque
mediatore o organizzazione che rientri nell’ambito di applicazione di tale
raccomandazione dovrebbe essere incoraggiato a rispettare i principi in essa contenuti. Allo scopo di agevolare la diffusione delle
informazioni relative a tali organi, la Commissione dovrebbe predisporre una banca dati
di modelli extragiudiziali di composizione delle controversie che secondo gli
Stati membri rispettano i principi di tale raccomandazione.

(19) La
mediazione non dovrebbe essere ritenuta un’alternativa deteriore al
procedimento giudiziario nel senso che il rispetto degli accordi derivanti
dalla mediazione dipenda dalla buona volontà delle parti. Gli Stati membri
dovrebbero pertanto garantire che le parti di un accordo scritto risultante
dalla mediazione possano chiedere che il contenuto
dell’accordo sia reso esecutivo. Dovrebbe essere consentito a uno Stato membro
di rifiutare di rendere esecutivo un accordo soltanto se il contenuto è in
contrasto con il diritto del suddetto Stato membro, compreso il diritto internazionale
privato, o se tale diritto non prevede la possibilità di rendere esecutivo il
contenuto dell’accordo in questione. Ciò potrebbe verificarsi qualora l’obbligo
contemplato nell’accordo non possa per sua natura essere reso esecutivo.

(20) Il
contenuto di un accordo risultante dalla mediazione reso esecutivo in uno Stato
membro dovrebbe essere riconosciuto e dichiarato esecutivo negli altri Stati
membri in conformità della normativa comunitaria o nazionale applicabile, ad
esempio in base al regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre
2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e
l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, o al regolamento
(CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla
competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia
matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale.

(21) Il
regolamento (CE) n. 2201/2003 prevede specificamente che, per essere esecutivi
in un altro Stato membro, gli accordi fra le parti debbano essere esecutivi
nello Stato membro in cui sono stati conclusi. Conseguentemente, se il
contenuto di un accordo risultante dalla mediazione in materia di diritto di
famiglia non è esecutivo nello Stato membro in cui l’accordo è stato concluso e
in cui se ne chiede l’esecuzione, la presente direttiva non dovrebbe
incoraggiare le parti ad aggirare la legge di tale Stato membro rendendo
l’accordo in questione esecutivo in un altro Stato membro.

(22) La
presente direttiva non dovrebbe incidere sulle norme vigenti negli Stati membri
in materia di esecuzione di accordi risultanti da una mediazione.

(23) La
riservatezza nei procedimenti di mediazione è importante e quindi la presente
direttiva dovrebbe prevedere un grado minimo di compatibilità delle norme di
procedura civile relative alla maniera di proteggere la riservatezza della
mediazione in un successivo procedimento giudiziario o di arbitrato in materia
civile e commerciale.

(24) Per
incoraggiare le parti a ricorrere alla mediazione, gli Stati membri dovrebbero
provvedere affinché le loro norme relative ai termini di prescrizione o
decadenza non impediscano alle parti di adire un organo giurisdizionale o di
ricorrere all’arbitrato in caso di infruttuoso tentativo di mediazione. Gli
Stati membri dovrebbero assicurarsi che ciò si verifichi
anche se la presente direttiva non armonizza le norme nazionali relative
ai termini di prescrizione e decadenza. Le disposizioni relative ai termini di
prescrizione o decadenza negli accordi internazionali resi esecutivi negli
Stati membri, ad esempio nella normativa in materia di trasporto, dovrebbero
essere fatte salve dalla presente direttiva.

(25) Gli
Stati membri dovrebbero incoraggiare la divulgazione al pubblico di
informazioni su come contattare mediatori e organizzazioni che forniscono
servizi di mediazione. Dovrebbero inoltre incoraggiare i professionisti del
diritto a informare i loro clienti delle possibilità di mediazione.

(26)
Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale "Legiferare
meglio" gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici,
nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto
possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di
attuazione.

(27) La
presente direttiva cerca di promuovere i diritti fondamentali e tiene conto dei
principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea.

(28)
Poiché l’obiettivo della presente direttiva non può essere realizzato in misura
sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni o degli
effetti dell’intervento, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire,
in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato; la
presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale
obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello
stesso articolo.

(29) A
norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e
dell’Irlanda, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che
istituisce la Comunità
europea, il Regno Unito e l’Irlanda hanno notificato l’intenzione di
partecipare all’adozione e all’applicazione della presente direttiva.

(30) A
norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca,
allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa
all’adozione della presente direttiva e non è vincolata da essa, né è soggetta
alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Obiettivo e ambito di
applicazione

1. La presente direttiva ha
l’obiettivo di facilitare l’accesso alla risoluzione alternativa delle
controversie e di promuovere la composizione amichevole delle medesime
incoraggiando il ricorso alla mediazione e garantendo un’equilibrata relazione
tra mediazione e procedimento giudiziario.

2. La presente direttiva si
applica, nelle controversie transfrontaliere, in materia civile e commerciale
tranne per i diritti e gli obblighi non riconosciuti alle parti dalla
pertinente legge applicabile. Essa non si estende, in particolare, alla materia
fiscale, doganale e amministrativa né alla responsabilità dello Stato per atti
o omissioni nell’esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii).

3. Nella presente direttiva per
"Stato membro" si intendono gli Stati membri ad eccezione della
Danimarca.

Articolo 2

Controversie transfrontaliere

1. Ai fini della presente
direttiva per controversia transfrontaliera si intende una controversia in cui
almeno una delle parti è domiciliata o risiede abitualmente in uno Stato membro
diverso da quello di qualsiasi altra parte alla data in cui:

a) le parti concordano di
ricorrere alla mediazione dopo il sorgere della controversia;

b) il ricorso alla mediazione è
ordinato da un organo giurisdizionale;

c) l’obbligo di ricorrere alla
mediazione sorge a norma del diritto nazionale; o

d) ai fini dell’articolo 5, un
invito è rivolto alle parti.

2. In deroga al paragrafo 1,
ai fini degli articoli 7 e 8 per controversia transfrontaliera si intende
altresì una controversia in cui un procedimento giudiziario o di arbitrato
risultante da una mediazione tra le parti è avviato in uno Stato membro diverso
da quello in cui le parti erano domiciliate o risiedevano abitualmente alla
data di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c).

3. Ai fini dei
paragrafi 1 e 2, il domicilio è stabilito in conformità degli articoli
59 e 60 del regolamento (CE) n. 44/2001.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva
si applicano le seguenti definizioni:

a) per "mediazione" si
intende un procedimento strutturato, indipendentemente dalla denominazione,
dove due o più parti di una controversia tentano esse stesse, su base
volontaria, di raggiungere un accordo sulla risoluzione della medesima con
l’assistenza di un mediatore. Tale procedimento può essere avviato dalle parti,
suggerito od ordinato da un organo giurisdizionale o prescritto dal diritto di
uno Stato membro.

Esso include la mediazione
condotta da un giudice che non è responsabile di alcun procedimento giudiziario
concernente la controversia in questione. Esso esclude i tentativi messi in
atto dall’organo giurisdizionale o dal giudice aditi al fine di giungere ad una
composizione della controversia in questione nell’ambito del procedimento
giudiziario oggetto della medesima;

b) per "mediatore" si
intende qualunque terzo cui è chiesto di condurre la mediazione in modo
efficace, imparziale e competente, indipendentemente dalla denominazione o
dalla professione di questo terzo nello Stato membro interessato e dalle
modalità con cui è stato nominato o invitato a condurre la mediazione.

Articolo 4

Qualità della mediazione

1. Gli Stati membri incoraggiano
in qualsiasi modo da essi ritenuto appropriato
l’elaborazione di codici volontari di condotta da parte dei mediatori e delle
organizzazioni che forniscono servizi di mediazione nonché l’ottemperanza ai
medesimi, così come qualunque altro efficace meccanismo di controllo della
qualità riguardante la fornitura di servizi di mediazione.

2. Gli Stati membri incoraggiano
la formazione iniziale e successiva dei mediatori allo scopo di garantire che
la mediazione sia gestita in maniera efficace,
imparziale e competente in relazione alle parti.

Articolo 5

Ricorso alla mediazione

1. L’organo giurisdizionale
investito di una causa può, se lo ritiene appropriato e tenuto conto di tutte
le circostanze del caso, invitare le parti a ricorrere alla mediazione allo
scopo di dirimere la controversia. Può altresì invitare le parti a partecipare
ad una sessione informativa sul ricorso alla mediazione se tali sessioni hanno
luogo e sono facilmente accessibili.

2. La presente direttiva lascia
impregiudicata la legislazione nazionale che rende il ricorso alla mediazione
obbligatorio oppure soggetto a incentivi o sanzioni, sia prima che dopo
l’inizio del procedimento giudiziario, purché tale legislazione non impedisca alle
parti di esercitare il diritto di accesso al sistema giudiziario.

Articolo 6

Esecutività degli accordi
risultanti dalla mediazione

1. Gli Stati membri assicurano
che le parti, o una di esse con l’esplicito consenso
delle altre, abbiano la possibilità di chiedere che il contenuto di un accordo
scritto risultante da una mediazione sia reso esecutivo. Il contenuto di tale
accordo è reso esecutivo salvo se, nel caso in questione, il contenuto
dell’accordo è contrario alla legge dello Stato membro in cui viene presentata la richiesta o se la legge di detto Stato
membro non ne prevede l’esecutività.

2. Il contenuto dell’accordo può
essere reso esecutivo in una sentenza, in una decisione o in un atto autentico
da un organo giurisdizionale o da un’altra autorità competente in conformità
del diritto dello Stato membro in cui è presentata la richiesta.

3. Gli Stati membri indicano alla
Commissione gli organi giurisdizionali o le altre autorità competenti a
ricevere le richieste conformemente ai paragrafi 1 e 2.

4. Nessuna disposizione del
presente articolo pregiudica le norme applicabili al riconoscimento e
all’esecuzione in un altro Stato membro di un accordo reso esecutivo in
conformità del paragrafo 1.

Articolo 7

Riservatezza della mediazione

1. Poiché la mediazione deve
avere luogo in modo da rispettare la riservatezza, gli Stati membri
garantiscono che, a meno che le parti non decidano diversamente, né i mediatori
né i soggetti coinvolti nell’amministrazione del procedimento di mediazione siano
obbligati a testimoniare nel procedimento giudiziario o di arbitrato in materia
civile e commerciale riguardo alle informazioni risultanti da un procedimento
di mediazione o connesse con lo stesso, tranne nei casi in cui:

a) ciò sia necessario per superiori
considerazioni di ordine pubblico dello Stato membro interessato, in
particolare sia necessario per assicurare la protezione degli interessi
superiori dei minori o per scongiurare un danno all’integrità fisica o
psicologica di una persona; oppure

b) la comunicazione del contenuto
dell’accordo risultante dalla mediazione sia necessaria ai fini
dell’applicazione o dell’esecuzione di tale accordo.

2. Il paragrafo 1 non impedisce
in alcun modo agli Stati membri di adottare misure più restrittive per tutelare
la riservatezza della mediazione.

Articolo 8

Effetto della mediazione sui
termini di prescrizione e decadenza

1. Gli Stati membri provvedono
affinché alle parti che scelgono la mediazione nel tentativo di dirimere una
controversia non sia successivamente impedito di avviare un procedimento
giudiziario o di arbitrato in relazione a tale controversia per il fatto che
durante il procedimento di mediazione siano scaduti i termini di prescrizione o
decadenza.

2. Il paragrafo 1 lascia
impregiudicate le disposizioni relative ai termini di prescrizione o decadenza
previste dagli accordi internazionali di cui gli Stati membri sono parte.

Articolo 9

Informazioni al pubblico

Gli Stati membri incoraggiano, in
qualsiasi modo ritengano appropriato, la divulgazione
al pubblico, in particolare via Internet, di informazioni sulle modalità per
contattare i mediatori e le organizzazioni che forniscono servizi di
mediazione.

Articolo 10

Informazioni sugli organi
giurisdizionali e sulle autorità competenti

La Commissione mette a
disposizione del pubblico, tramite qualsiasi mezzo appropriato, le informazioni
sugli organi giurisdizionali o sulle autorità competenti comunicate dagli Stati
membri ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3.

Articolo 11

Revisione

Entro il 21 maggio 2016 la Commissione presenta
al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo
una relazione sull’attuazione della presente direttiva. La relazione esamina lo
sviluppo della mediazione nell’Unione europea e l’impatto della presente
direttiva negli Stati membri. Se del caso, la relazione è corredata di proposte
di modifica della presente direttiva.

Articolo 12

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in
vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 21 maggio 2011, fatta
eccezione per l’articolo 10, per il quale tale data è fissata al più tardi al
21 novembre 2010. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano
tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o
sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione
ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano
alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che
essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 13

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in
vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 14

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari
della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 21
maggio 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. Pöttering

Per il Consiglio

Il presidente

J. Lenarčič