Penale

Friday 18 July 2008

DIRETTIVA 2008/51/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 maggio 2008 che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi

DIRETTIVA 2008/51/CE DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 maggio 2008 che modifica la direttiva
91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell’acquisizione e della
detenzione di armi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il
trattato che istituisce la
Comunità europea, in particolare l’articolo 95, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,

visto il
parere del Comitato economico e sociale europeo, deliberando secondo la
procedura di cui all’articolo 251 del trattato,

considerando
quanto segue:

(1) La
direttiva 91/477/CEE costituisce una misura di accompagnamento del mercato
interno. Essa stabilisce un equilibrio tra l’impegno a garantire una certa
libertà di circolazione per alcune armi da fuoco nello spazio intracomunitario
e la necessità di inquadrare tale libertà con determinate garanzie volte a
tutelare la sicurezza pubblica e adeguate a tale tipo di prodotti.

(2)
Conformemente alla decisione 2001/748/CE del Consiglio, del 16 ottobre 2001, relativa
alla firma a nome della Comunità europea del protocollo contro la fabbricazione
e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni,
allegato alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità
transnazionale organizzata, la
Commissione ha firmato, a nome della Comunità, il suddetto
Protocollo (di seguito «il Protocollo») il 16 gennaio 2002.

(3)
L’adesione della Comunità al Protocollo richiede la modifica di talune
disposizioni della direttiva 91/477/CEE. È infatti
importante garantire un’applicazione coerente, efficace e rapida degli impegni
internazionali aventi incidenza su tale direttiva. È inoltre necessario
cogliere l’opportunità della presente revisione per migliorare tale direttiva
al fine di risolvere alcuni problemi, in particolare quelli identificati nel
rapporto della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 15 dicembre
2000 sull’attuazione della direttiva 91/477/CEE.

(4) Da
prove dei servizi informativi delle polizia risulta un aumento dell’uso di armi
trasformate all’interno della Comunità. È pertanto essenziale che tali armi
trasformabili siano integrate nella definizione di arma da fuoco di cui alla
direttiva 91/477/CEE.

(5) Le
armi da fuoco, le loro parti e munizioni, se importate da paesi terzi, sono
soggette alla legislazione comunitaria e, di conseguenza, alle prescrizioni
della direttiva 91/477/CEE.

(6) In
tale ottica dovrebbero essere definite le nozioni di fabbricazione e traffico
illeciti di armi da fuoco, loro parti e munizioni, nonché la nozione di
tracciabilità, ai fini della direttiva 91/477/CEE.

(7) Il
Protocollo prescrive inoltre l’obbligo di marcatura delle armi alla
fabbricazione e in occasione di trasferimenti da scorte governative per essere
destinate a titolo permanente all’uso civile, mentre la direttiva 91/477/CEE
allude solo in modo indiretto all’obbligo di marcatura. Al fine di agevolare la
tracciabilità delle armi, è necessario usare codici alfanumerici e includere
nella marcatura l’anno di fabbricazione dell’arma (qualora non faccia parte del
numero di serie). La
Convenzione per il riconoscimento reciproco dei punzoni di
prova delle armi da fuoco portatili, del 1o luglio 1969, dovrebbe, quanto più
possibile, essere usata come riferimento per il sistema di marcatura in tutta la Comunità.

(8)
Inoltre, mentre il Protocollo prevede che il periodo obbligatorio di
conservazione dei registri contenenti informazioni sulle armi debba essere
esteso ad almeno dieci anni, è necessario, in considerazione della pericolosità
e della durevolezza delle armi, estendere tale periodo fino ad un minimo di
vent’anni ai fini di un’adeguata tracciabilità delle armi da fuoco. È altresì
necessario che gli Stati membri tengano un archivio computerizzato,
centralizzato o decentrato, che garantisca l’accesso delle autorità autorizzate
all’archivio in cui sono contenute le informazioni necessarie in relazione ad
ogni arma da fuoco. L’accesso delle autorità di polizia e giudiziarie, nonché
di altre autorità autorizzate, alle informazioni contenute in tale archivio è
subordinato al rispetto dell’articolo 8 della
Convenzione europea per la protezione dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali.

(9)
Inoltre le attività di intermediazione di cui all’articolo 15 del Protocollo
dovrebbero essere definite ai fini della direttiva 91/477/CEE.

(10) In
taluni casi gravi, l’osservanza degli articoli 5 e 6 del Protocollo esige l’applicazione
di sanzioni penali e la confisca delle armi.

(11) Per
quanto riguarda la disattivazione delle armi da fuoco, il punto III, lettera
a), dell’allegato I della direttiva 91/477/CEE effettua un semplice rinvio alle
legislazioni nazionali. Il Protocollo enuncia principi generali di
disattivazione delle armi più espliciti. L’allegato I alla direttiva91/477/CEE
dovrebbe essere quindi adeguato.

(12)
Data la sua particolare natura, è necessario che l’attività di armaiolo sia
soggetta ad un controllo rigoroso da parte degli Stati membri, in particolare
per verificare l’integrità e le competenze professionali degli armaioli.

(13)
L’acquisto di armi da fuoco da parte di privati per il tramite di tecniche di
comunicazione a distanza, ad esempio attraverso Internet, dovrebbe, se
autorizzato, essere sottoposto alle disposizioni della direttiva 91/477/CEE e,
in linea di principio, l’acquisto di armi da fuoco da parte di persone in
precedenza condannate con sentenza passata in giudicato per taluni reati gravi
dovrebbe essere vietato.

(14) La
carta europea d’arma da fuoco funziona nel complesso in modo soddisfacente e
dovrebbe essere considerata il principale documento di cui necessitano i
cacciatori e i tiratori per la detenzione di un’arma da fuoco durante un
viaggio verso un altro Stato membro. Gli Stati membri non dovrebbero
subordinare l’accettazione di una carta europea d’arma da fuoco al pagamento di
tasse o diritti.

(15) Al
fine di agevolare la tracciabilità delle armi da fuoco e di combattere efficacemente
la fabbricazione ed il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e
munizioni, è necessario migliorare lo scambio di informazioni tra Stati membri.

(16) Il
trattamento delle informazioni è soggetto all’osservanza della direttiva
95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa
alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e non pregiudica il
livello di protezione delle persone riguardo al trattamento dei dati personali
in base al diritto comunitario e nazionale e, in particolare, non modifica gli
obblighi e i diritti di cui alla direttiva 95/46/CE.

(17) Le
misure necessarie per l’attuazione della direttiva 91/477/CEE dovrebbero essere
adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999,
recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla
Commissione.

(18)
Numerosi Stati membri hanno semplificato la classificazione delle armi da
fuoco, passando da quattro categorie a due categorie: armi da fuoco proibite e
armi da fuoco soggette ad autorizzazione. Gli Stati membri dovrebbero
uniformarsi a tale classificazione semplificata, sebbene gli Stati membri che
applicano un’ulteriore suddivisione in più categorie possano, in forza del
principio di sussidiarietà, mantenere i sistemi di classificazione in vigore.

(19) È
opportuno che le autorizzazioni di acquisizione e detenzione di un’arma da
fuoco siano, quanto più possibile, oggetto di un unico procedimento
amministrativo.

(20)
L’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 91/477/CEE esclude dall’ambito di
applicazione di tale direttiva in particolare l’acquisizione e la detenzione,
conformemente alla legislazione nazionale, di armi e di munizioni da parte dei
collezionisti e degli organismi a carattere culturale e storico in materia di
armi e riconosciuti come tali dallo Stato membro nel quale sono stabiliti.

(21)
Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale «Legiferaremeglio»,
gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici,
nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto
possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di
recepimento.

(22)
Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 91/477/CEE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche alla direttiva
91/477/CEE

La direttiva 91/477/CEE è
modificata come segue:

1) l’articolo 1 è modificato come
segue:

a) il paragrafo 1, è sostituito
dal seguente:

«1. Ai fini della presente
direttiva, si intende per "arma da fuoco" qualsiasi arma portatile a
canna che espelle, è progettata per espellere o può essere trasformata al fine
di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l’azione di un
combustibile propellente, a meno che non sia esclusa per una delle ragioni
elencate al punto III dell’allegato I. Le armi da fuoco sono classificate al
punto II dell’allegato I. Ai fini della presente direttiva, un oggetto è
considerato idoneo a essere trasformato al fine di espellere un colpo, una
pallottola o un proiettile mediante l’azione di un combustibile propellente se:

— ha l’aspetto di un’arma da
fuoco e,

— come risultato delle sue
caratteristiche di fabbricazione o del materiale a tal fine utilizzato, può
essere così trasformata.»;

b) sono inseriti i paragrafi
seguenti:

«1 bis. Ai fini della presente
direttiva, si intende per "parte" qualsiasi elemento o elemento di
ricambio specificamente progettato per un’arma da fuoco e indispensabile al suo
funzionamento, in particolare la canna, il fusto o la carcassa, il carrello o il
tamburo, l’otturatore o il blocco di culatta, nonché ogni dispositivo
progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo di arma da
fuoco.

1 ter. Ai fini della presente
direttiva, si intendono per "parte essenziale" il meccanismo di chiusura,
la camera e la canna delle armi da fuoco che, in quanto oggetti distinti,
rientrano nella categoria in cui è stata classificata l’arma da fuoco di cui
fanno parte o sono destinati a fare parte.

1 quater. Ai fini della presente
direttiva, si intende per "munizione" l’insieme della cartuccia o dei
suoi componenti, compresi i bossoli, gli inneschi, la polvere da sparo, le
pallottole o i proiettili, utilizzati in un’arma da fuoco, a condizione che
tali componenti siano essi stessi soggetti ad
autorizzazione nello Stato membro interessato.

1 quinquies. Ai fini della
presente direttiva, si intende per "tracciabilità" il controllo
sistematico del percorso delle armi da fuoco e, ove possibile, delle loro parti
e munizioni, dal fabbricante all’acquirente, con l’intento di assistere le
autorità degli Stati membri a individuare, indagare e analizzare la
fabbricazione e il traffico illeciti.

1 sexies. Ai fini della presente
direttiva, si intende per "intermediario" qualsiasi persona fisica o
giuridica, diversa dall’armaiolo, che eserciti un’attività professionale
consistente integralmente o parzialmente nell’acquisto, nella vendita o
nell’organizzazione del trasferimento delle armi.»;

c) il paragrafo 2 è sostituito
dal seguente:

«2. Ai fini della presente direttiva,
si intende per "armaiolo" qualsiasi persona fisica o giuridica che
eserciti un’attività professionale consistente integralmente o parzialmente
nella fabbricazione, nel commercio, nello scambio, nella locazione, nella
riparazione o nella trasformazione di armi da fuoco, parti e munizioni.»;

d) sono inseriti i paragrafi
seguenti:

«2 bis. Ai fini della presente
direttiva si intende per "fabbricazione illecita" la fabbricazione o
l’assemblaggio di armi da fuoco, di loro parti e munizioni:

i) a partire da parti essenziali
di tali armi da fuoco oggetto di traffico illecito;

ii)
senza autorizzazione rilasciata in conformità dell’articolo 4 da un’autorità
competente dello Stato membro in cui viene effettuata la fabbricazione o
l’assemblaggio;

o

iii) senza
marcatura, al momento della fabbricazione, delle armi da fuoco assemblate in
conformità dell’articolo 4, paragrafo 1.

2 ter. Ai fini della presente
direttiva si intende per "traffico illecito" l’acquisizione, la
vendita, la consegna, il trasporto o il trasferimento di armi da fuoco, loro
parti o munizioni a partire dal territorio di uno Stato membro o attraverso
quest’ultimo verso il territorio di un altro Stato membro se uno degli Stati
membri coinvolti non lo autorizza in conformità delle disposizioni della
presente direttiva o se le armi da fuoco assemblate non sono provviste di
marcatura in conformità dell’articolo 4, paragrafo 1.»;

e) il paragrafo 4 è sostituito
dal seguente:

«4. La "carta europea d’arma
da fuoco" è un documento rilasciato dalle autorità di uno Stato membro, su richiesta, a un soggetto che è legittimo detentore e
utilizzatore di un’arma da fuoco. È valida per un periodo massimo di cinque
anni, che può essere prorogato, e contiene le indicazioni previste
nell’allegato II. La carta europea d’arma da fuoco è personale e vi figurano
l’arma o le armi da fuoco detenute e utilizzate dal
titolare della carta. Chi utilizza l’arma deve esserne sempre in possesso ed
eventuali cambiamenti di detenzione o delle caratteristiche dell’arma da fuoco,
così come lo smarrimento o il furto dell’arma stessa, sono annotati sulla
carta.»;

2) l’articolo 4 è sostituito dal
seguente:

«Articolo 4

1. Gli Stati membri garantiscono
che le armi da fuoco o le loro parti immesse sul
mercato siano state provviste di marcatura e registrate in conformità della
presente direttiva ovvero siano state disattivate.

2. Al fine di identificare e
rintracciare ogni arma da fuoco assemblata, gli Stati membri, al momento della
fabbricazione delle armi da fuoco:

a) esigono una marcatura unica
che comprenda il nome del fabbricante, il paese o il luogo di fabbricazione, il
numero di serie e l’anno di fabbricazione (qualora non costituisca parte del
numero di serie). Questo non pregiudica l’apposizione del marchio del
produttore. A tal fine, gli Stati membri possono decidere di applicare le
disposizioni della Convenzione del 1o luglio 1969 sul reciproco riconoscimento
delle punzonature di prova delle armi da fuoco portatili; oppure

b) mantengono qualsiasi altro
tipo di marcatura unico e facile da applicare, con un
codice numerico o alfanumerico, tale da consentire a tutti gli Stati membri di
identificare agevolmente il paese di fabbricazione.

La marcatura è apposta su una
parte essenziale dell’arma da fuoco la cui distruzione renderebbe l’arma
inutilizzabile. Gli Stati membri provvedono affinché su ogni unità elementare
di imballaggio di munizioni complete sia apposta la marcatura in modo che
risultino il nome del fabbricante, il numero di identificazione del lotto, il
calibro e il tipo di munizione. A tal fine, gli Stati membri possono decidere
di applicare le disposizioni della Convenzione del 1° luglio 1969 sul reciproco
riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco portatili.
Inoltre gli Stati membri si adoperano affinché nei trasferimenti di armi da
fuoco dalle scorte governative verso usi permanentemente civili le armi in questione
siano provviste dell’opportuna marcatura unica, che consente agli Stati di
identificare facilmente il paese di trasferimento.

3. Gli Stati membri prescrivono
che l’esercizio dell’attività di armaiolo sul proprio territorio sia subordinato al rilascio di un’autorizzazione, che si
basa almeno sulla verifica dell’integrità privata e professionale e delle
competenze dell’armaiolo. Se si tratta di una persona giuridica, il controllo è
effettuato sulla persona che dirige l’impresa.

4. Entro il 31 dicembre 2014 gli
Stati membri garantiscono l’istituzione e la tenuta di un archivio
computerizzato, centralizzato o decentrato, che garantisca
alle autorità autorizzate l’accesso all’archivio in cui è registrata ogni arma
da fuoco oggetto della presente direttiva. Tale archivio registra e conserva
per non meno di venti anni, per ciascuna arma da fuoco, il tipo, la marca, il
modello, il calibro e il numero di serie, nonché i nomi e gli indirizzi del
fornitore e dell’acquirente o del detentore dell’arma da fuoco. Durante il loro
periodo di attività, gli armaioli sono tenuti a conservare un registro nel
quale vengono iscritte tutte le armi da fuoco oggetto
della presente direttiva, in entrata o in uscita, con i dati che ne consentono
l’identificazione e la tracciabilità, in particolare il tipo, la marca, il
modello, il calibro ed il numero di serie, nonché i nomi e gli indirizzi del
fornitore e dell’acquirente. Al momento della cessazione dell’attività, gli
armaioli consegnano il registro all’autorità nazionale competente per
l’archivio di cui al comma 1.

5. Gli Stati membri provvedono
affinché tutte le armi da fuoco possano essere collegate ai loro proprietari in
qualsiasi momento. Tuttavia, per quanto riguarda le armi da fuoco della
categoria D, gli Stati membri istituiscono, a partire dal 28 luglio 2010,
adeguate misure di tracciabilità, comprese, a partire dal 31 dicembre 2014,
misure che permettano in qualsiasi momento il collegamento ai proprietari delle
armi da fuoco immesse sul mercato dopo il 28 luglio 2010.»;

3) sono inseriti i seguenti
articoli:

«Articolo 4 bis

Fatto salvo l’articolo 3, gli
Stati membri consentono l’acquisizione e la detenzione di armi da fuoco solo
alle persone in possesso della licenza o, per quanto riguarda le categorie C o
D, che siano specificamente autorizzate ai sensi della legislazione nazionale.»;

«Articolo 4 ter

Gli Stati membri esaminano la
possibilità di istituire un sistema volto a regolamentare le attività degli
intermediari. Tale sistema potrebbe comprendere una o più misure quali:

a) l’obbligo di registrazione per
gli intermediari che operano sul loro territorio;

b) l’obbligo di detenere una
licenza o un’autorizzazione per l’attività di intermediazione.»;

4) l’articolo 5 è sostituito dal
seguente:

«Articolo 5

Fatto salvo l’articolo 3, gli
Stati membri permettono l’acquisizione e la detenzione di armi da fuoco
soltanto a persone che abbiano un motivo valido e che:

a) abbiano almeno 18 anni, tranne
che per l’acquisizione, con mezzi diversi dall’acquisto, e la detenzione di
armi da fuoco per la pratica della caccia e del tiro sportivo, purché i minori
di 18 anni abbiano l’autorizzazione parentale oppure siano sotto la guida
parentale o di un adulto titolare di una licenza di porto d’armi o di caccia in
corso di validità, oppure facciano parte di un centro di addestramento autorizzato
o diversamente abilitato;

b) non possano verosimilmente
costituire un pericolo per sé stesse, per l’ordine pubblico o la pubblica
sicurezza.

La condanna per un reato doloso
violento è considerata indicativa di un tale pericolo. Gli Stati membri possono
revocare l’autorizzazione per la detenzione di un’arma se non è più soddisfatta
una delle condizioni che ne hanno legittimato il rilascio. Gli Stati membri
possono vietare a persone residenti nel loro territorio la detenzione di
un’arma acquisita in un altro Stato membro soltanto se l’acquisizione della
stessa arma è vietata nel loro territorio.»;

5) all’articolo 6 è aggiunto il
comma seguente:

«Gli Stati membri garantiscono
che, salvo per gli armaioli, l’acquisizione di armi da fuoco, di loro parti e
munizioni tramite mezzi di comunicazione a distanza, quali definiti
all’articolo 2 della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di
contratti a distanza (*), sia soggetta, se
autorizzata, ad un rigoroso controllo.

(*) GU L
144 del 4.6.1997, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva
2005/29/CE (GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 22).»;

6) all’articolo 7 sono aggiunti i
seguenti paragrafi:

«4. Gli Stati membri possono
prevedere di concedere alle persone che possiedono i requisiti per la
concessione di un’autorizzazione per un’arma da fuoco una licenza pluriennale
per l’acquisizione e la detenzione di tutte le armi da fuoco
soggette ad autorizzazione, fermi restando:

a) l’obbligo di comunicare alle
autorità competenti eventuali trasferimenti;

b) la verifica periodica che tali
persone continuino a possedere i requisiti prescritti; e

c) i limiti massimi di detenzione
previsti dalla legislazione nazionale.

5. Gli Stati membri adottano
norme per assicurare che coloro che sono in possesso di autorizzazione per la
detenzione di armi da fuoco della categoria B ai sensi della legislazione
nazionale al 28 luglio 2008 non debbano richiedere una licenza o un permesso
per le armi da fuoco delle categorie C o D da essi
detenute, a causa dell’entrata in vigore della direttiva 2008/51/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 (*).Tuttavia, qualsiasi
successivo trasferimento di armi da fuoco delle categorie C o D è soggetto
all’ottenimento o al possesso di una licenza da parte del cessionario o ad una
specifica autorizzazione per la loro detenzione in conformità della
legislazione nazionale.

(*) GU L
179 dell’8.7.2008, pag. 5.»;

7) all’articolo 11, paragrafo 3,
il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Prima della data del
trasferimento, gli armaioli comunicano alle autorità dello Stato membro a
partire dal quale il trasferimento sarà effettuato tutte le informazioni di cui
al paragrafo 2, primo comma. Tali autorità effettuano ispezioni, se necessario
sul posto, al fine di verificare la corrispondenza fra le informazioni
comunicate dagli armaioli e le caratteristiche effettive del trasferimento. Le
informazioni sono comunicate dagli armaioli entro un termine che conceda tempo sufficiente.»;

8) all’articolo 12, paragrafo 2,
il primo comma è sostituito dal seguente:

«In deroga al paragrafo 1, i
cacciatori, per le categorie C e D, e i tiratori sportivi, per le categorie B,
C e D, possono detenere senza autorizzazione preventiva una o più armi da fuoco
durante un viaggio effettuato attraverso due o più Stati membri per praticare
le loro attività, purché siano in possesso di una carta europea d’arma da fuoco
su cui figuri l’indicazione di detta arma o dette armi e purché siano in grado
di motivare il loro viaggio, in particolare presentando un invito o un’altra
prova delle loro attività di caccia o di tiro sportivo nello Stato membro di
destinazione. Gli Stati membri non possono subordinare l’accettazione di una
carta europea d’arma da fuoco al pagamento di tasse o diritti.»;

9) all’articolo 13, il paragrafo
3 è sostituito dal seguente:

«3. Ai fini di un’efficace
applicazione della presente direttiva, gli Stati membri si scambiano regolarmente
informazioni. A tal fine, la
Commissione istituisce, al più tardi entro il 28 luglio 2009,
un gruppo di contatto per lo scambio di informazioni ai fini dell’applicazione
del presente articolo. Gli Stati membri indicano agli altri Stati membri e alla
Commissione le autorità nazionali incaricate di trasmettere e ricevere
informazioni nonché di assolvere gli obblighi di cui all’articolo 11, paragrafo
4.»;

10) è inserito il seguente
articolo:

«Articolo 13 bis

1. La Commissione è
assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto
riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per
l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (*),
tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa. Il periodo di
cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE
è fissato a tre mesi.

(*) GU L
184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE
(GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).»;

11) l’articolo 16 è sostituito
dal seguente:

«Articolo 16

Gli Stati membri stabiliscono le
sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali
adottate in attuazione della presente direttiva ed adottano ogni misura
necessaria per assicurarne l’esecuzione. Le sanzioni previste devono essere
efficaci, proporzionate e dissuasive.»;

12) l’articolo 17 è sostituito
dal seguente:

«Articolo 17

Entro il 28 luglio 2015, la Commissione presenta
una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alla situazione
risultante dall’applicazione della presente direttiva, presentando
eventualmente delle proposte.

Entro il 28 luglio 2012, la Commissione effettua
uno studio e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sui
possibili vantaggi e svantaggi di una riduzione a due categorie di armi da
fuoco (proibite o autorizzate) in vista di un miglioramento del funzionamento
del mercato per i prodotti in questione, attraverso un’eventuale
semplificazione.

Entro il 28 luglio 2010, la Commissione presenta
una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio con le conclusioni di uno
studio sulla questione della commercializzazione delle armi copiate per determinare
se l’inserimento di tali prodotti nell’ambito di applicazione della presente
direttiva sia possibile e auspicabile.»;

13) l’allegato I è modificato
come segue:

a) al punto I, il
primo trattino è sostituito dal seguente:

«— qualsiasi arma da fuoco secondo
la definizione di cui all’articolo 1 della direttiva,»;

b) il punto III è modificato come
segue:

i) la lettera a) è sostituita
dalla seguente:

«a) sono stati resi
definitivamente inutilizzabili mediante una disattivazione tale da rendere
tutte le parti essenziali dell’arma da fuoco definitivamente inservibili e
impossibili da asportare, sostituire o modificare ai fini di un’eventuale
riattivazione»;

ii) dopo
il primo comma è inserito il comma seguente:

«Gli Stati membri adottano
disposizioni che prevedono la verifica, da parte di un’autorità competente,
delle misure di disattivazione di cui alla lettera a), al fine di garantire che
le modifiche apportate all’arma da fuoco la rendano irreversibilmente
inutilizzabile. Gli Stati membri, nel quadro della suddetta verifica, prevedono
il rilascio di un certificato o di un documento attestante la disattivazione
dell’arma da fuoco o l’applicazione a tal fine sull’arma da fuoco di una
marcatura ben visibile. La
Commissione, secondo la procedura di cui all’articolo 13 bis,
paragrafo 2, della direttiva, pubblica orientamenti comuni sulle norme e sulle
tecniche di disattivazione, al fine di garantire che le armi da fuoco
disattivate siano rese irreversibilmente inutilizzabili.».

Articolo 2

Attuazione

1. Gli Stati membri, entro il 28
luglio 2010 mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi
comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un
riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento
all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise
dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano
alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno
adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in
vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari
della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 21
maggio 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J. LENARČIČ