Lavoro e Previdenza

Monday 15 September 2003

Dipendenti pubblici. Per il computo dell’ indennità di buonuscita il calcolo si basa soltanto sugli emolumenti di carattere retributivo indicati dalla legge. Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione terza ter, sentenza n. 7171/2003

Dipendenti pubblici. Per il computo dellindennità di buonuscita il calcolo si basa soltanto sugli emolumenti di carattere retributivo indicati dalla legge

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione terza ter, sentenza n. 7171/2003

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione terza ter),

composto da:

dott. Francesco CORSARO – Presidente, relatore,

dott. Lucia TOSTI – Consigliere,

dott. Umberto REALFONZO – Consigliere,

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 11243/1998 proposto da Giovanna CAVALIERI ed altri (come da elenco allegato), rappresentati e difesi dall’avv. Beniamino Rodinò e presso lo studio dello stesso elettivamente domiciliati in Roma, via A. Serranti 75;

contro

Istituto Nazionale Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro – INAIL – in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Renata Cantatore e Massimo Guiducci;

per la declaratoria

dell’obbligo dell’INAIL ad includere il compenso incentivante la produttività nel calcolo del trattamento di fine servizio dei ricorrenti, con conseguente riliquidazione del medesimo e sul conguaglio con interessi e rivalutazione, previo, ove soccorra, annullamento di ogni atto, provvedimento o disposizione di contrario o incompatibile tenore;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’INAIL;

Viste le memorie prodotte dalle parti;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 10 luglio 2003, il presidente Francesco Corsaro;

Udito l’avv. Rodinò per i ricorrenti;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

I ricorrenti, ex dipendenti INAIL, chiedono la riliquidazione del proprio trattamento pensionistico integrativo e di fine rapporto (indennità di buonuscita) con il computo dei compensi incentivanti, previo annullamento dei provvedimenti eventualmente ostativi alla loro pretesa.

Sostengono che detti compensi debbano essere considerati utili ai fini per cui è causa, essendo stati percepiti continuamente e non a titolo occasionale.

E’ presente in giudizio l’INAIL, la cui difesa non ha prodotto scritti difensivi.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

La questione relativa al corretto computo dell’indennità di buonuscita è stata affrontata dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con una serie di decisioni del 1996 (nn. 4,18 e 19), e l’orientamento dalla stessa indicato, puntualmente ribadito dalla giurisprudenza successiva, è pienamente condiviso dal Collegio.

L’Adunanza Plenaria, superando il precedente orientamento seguito anche da questo Tribunale (sez. III, nn. 5619/2002, 2686/2002, 2273/1991 e 1595/1994), ha rilevato che la natura retributiva di un emolumento (nel caso di specie il compenso incentivante) non comporta la sua computabilità ai fini del calcolo dell’indennità di buonuscita.

Per stabilire l’idoneità di un certo compenso a fare parte della base contributiva dell’indennità di buonuscita, ciò che rileva non è, infatti, il carattere sostanziale di esso (natura retributiva o meno), ma il dato formale, e cioè il regime impresso dalla legge a ciascun emolumento.

Per quanto riguarda gli impiegati civili dello Stato, dalla disposizione dell’art. 38 del D.P.R. n. 1032/73 [1] e da quella di cui all’art. 2 dellaL. n. 75/80 [2], si evince che concorrono a formare la base contributiva dell’indennità di buonuscita soltanto gli assegni e le indennità specificamente individuate, nonché quelli previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale.

L’anzidetto principio vale anche per i dipendenti degli enti pubblici non economici, il cui trattamento economico non è quello previsto dalla disciplina civilistica (art. 2120 cod. civ. ) [3] , bensì quello indicato dalle specifiche norme di settore (nel caso all’esame, l’art. 13 L. 20 marzo 1975, n. 70) [4].

Al riguardo mette conto precisare che i ricorrenti sono cessati dal servizio prima dell’entrata in vigore del D.P.C.M. 20 dicembre 1999 (pubblicato sulla G.U. n.111 del 15.5.2000), che ha reso obbligatorio il trattamento di fine rapporto previsto dall’art. 2120 cod. civ. per il personale di nuova assunzione, ossia per il personale entrato in servizio a partire dal 1° gennaio 2001 (termine risultante dalla modifica apportata dal D.P.C.M. 2 marzo 2001 pubblicato sulla G.U. n. 118 del 23.5.2001).

Il ricorso va, pertanto, respinto.

Quanto alle spese di lite, sussistono comunque giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio-Roma (Sezione terza ter), respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 10 luglio 2003.

IL PRESIDENTE REL. ed EST.

Depositata in Segreteria il 27 agosto 2003