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Thursday 19 March 2020

Differimento dei termini amministrativo-contabili

Articolo 107
(Differimento di termini amministrativo-contabili)


1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, è differito il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d’esercizio relativi all’esercizio 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile
2020:
a) al 30 giugno 2020 per gli enti e gli organismi pubblici diversi dalle società destinatari delle disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Conseguentemente, per gli enti o organismi pubblici vigilati, i cui rendiconti o bilanci di esercizio sono sottoposti ad approvazione da parte dell’amministrazione vigilante competente, il termine di approvazione dei rendiconti o dei bilanci di esercizio relativi all’esercizio 2019, ordinariamente fissato al 30 giugno 2020, è differito al 30 settembre 2020;
b) al 31 maggio 2020 per gli enti e i loro organismi strumentali destinatari delle disposizioni del titolo primo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Per le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano sono rinviati al 31 maggio 2020 e al 30 settembre 2020 i termini per l’approvazione del
rendiconto 2019 rispettivamente da parte della Giunta e del Consiglio.
2. Per le finalità di cui al comma 1, per l’esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione di cui all’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31
maggio 2020.
3. Per l’anno 2020, il termine di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per l’adozione dei bilanci di esercizio dell’anno 2019 è differito al 31 maggio 2020. Di conseguenza i termini di cui al comma 7 dell’articolo 32 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono così modificati per l’anno 2020:
– i bilanci d’esercizio dell’anno 2019 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell’articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118/2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 30 giugno 2020;
– il bilancio consolidato dell’anno 2019 del Servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2020.
4. Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto
dall’articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020.
5. I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.
6. Il termine per la deliberazione del Documento unico di programmazione, di cui all’articolo 170, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 settembre 2020
7. I termini di cui agli articoli 246 comma 2, 251 comma 1, 259 comma 1, 261 comma 4, 264 comma 1, 243-bis comma 5, 243-quater comma 1, 243-quater comma 2, 243-quater comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono rinviati al 30 giugno 2020.
8. Il termine di cui all’articolo 264 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è fissato al 30 settembre 2020.
9. Il termine di cui all’articolo 243-quinquies comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è fissato al 31 dicembre 2020.
10. In considerazione dello stato di emergenza nazionale connessa alla diffusione del virus COVID-19, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 agosto 2020, è stabilito il differimento dei seguenti termini, stabiliti dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
a) il termine di cui all’articolo 141, comma 7, è fissato in centottanta giorni;
b) il termine di cui all’articolo 143, comma 3, è fissato in centotrentacinque giorni;
c) il termine di cui all’articolo 143, comma 4, è fissato in centottanta giorni;
d) il termine di cui all’articolo 143, comma 12, è fissato in centocinquanta giorni.