Penale

Friday 11 February 2005

Diffamazione e diritto di critica giornalistica. La Cassazione allarga le maglie del requisito della continenza Cassazione – Sezione terza civile – sentenza 20 ottobre 2004 -13 gennaio 2005, n. 559

Diffamazione e diritto di critica giornalistica. La Cassazione allarga le
maglie del requisito della continenza

Cassazione – Sezione terza civile –
sentenza 20 ottobre 2004 –13 gennaio 2005, n. 559

Presidente Duva
– relatore Sabatini

Pm Marinelli
– difforme – ricorrente Cederna ed altri – controricorrente Sgarbi

Svolgimento del processo

Il 17 novembre 1991, nel corso di una
trasmissione televisiva, il sig. Vittorio Sgarbi, richiesto di esprimere la
propria opinione sul Presidente della Repubblica Cossiga,
testualmente affermò: «Leone fu una vittima. Non aveva fatto le cose che
dicevano di lui E’ stato ingiustamente incriminato da giornalisti poco
attendibili come Camilla Cederna così come in altri
casi Camilla Cederna è stata quasi mandante
dell’omicidio Calabresi perché ha scritto un libro
contro Calabresi incriminandolo come se fosse stato l’assassino del famoso
anarchico Pinelli».

Con atto di citazione del 3 – 1
giugno 1993 la signora Cederna ,
tanto premesso e premesso altresì che tali giudizi erano lesivi della propria
reputazione , convenne in giudizio lo Sgarbi e la società Rti,
questa quale ente gestore della emittente televisiva , e ne chiese la condanna
al risarcimento dei danni subiti.

Resistendo i convenuti, con sentenza
del 16 ottobre 1996 il Tribunale di Monza accolse la domanda nei soli confronti
dello Sgarbi e liquidò il danno in lire 100 milioni
oltre accessori.

La sentenza fu impugnata in via
principale dallo Sgarbi ed in via incidentale dalla Cederna, per la quale, deceduta nel corso del giudizio di
appello si costituirono poi gli eredi.

Con la pronuncia ora gravata la Corte
di appello ha accolto il gravame principale e per
l’effetto ha respinto la domanda, ed ha invece rigettato il gravame
incidentale.

Esclusa l’applicabilità dell’articolo
68 commi 2 e 3 della Costituzione con il duplice rilievo che non era necessaria
l’autorizzazione a procedere trattandosi di responsabilità civile, e che non
era inoltre provata la dedotta qualità dello Sgarbi,
all’epoca del fatto, di membro del Parlamento – punto della decisione sul quale
sì è formato il giudicato in difetto di ricorso incidentale dello stesso,
soccombente -, per quanto ancora interessa la Corte ha affermato che
l’espressione “quasi mandante dell’omicidio Calabresi”, che sembrava attribuire
una responsabilità dì natura morale e non giuridica, doveva essere valutata nel
contesto delle affermazioni dello Sgarbi orbene la Cederna
aveva scritto un libro (“Pinelli una finestra sulla
strage”) che aveva contribuito a creare un clima tale da determinare sentimenti
di disistima nei confronti del commissario Calabresi pur avendo l’autrice
perseguito l’intento di sciogliere gli interrogativi suscitati dalla morte del Pinelli, ella aveva di fatto partecipato, anche con altre
pubblicazioni , a quell’opera di linciaggio morale
del commissario , che poi aveva portato al suo assassinio; in tale contesto i
giudizi espressi dallo Sgarbi – che addebitavano alla Cederna
una corresponsabilità morale nell’assassinio per le pesanti insinuazioni da lei
espresse sul comportamento del commissario Calabresi in occasione della morte
del Pinelli ‑ costituivano legittimo esercizio del
diritto di critica, non essendo dubitabile la sussistenza dei requisiti
dell’interesse sociale alla informazione e della correttezza dell’espressione.

Per la cassazione di tale decisione gli eredi Cederna hanno
congiuntamente proposto ricorso, affidato a due motivi, cui lo Sgarbi e la Rti resistono con distinti controricorsi.
I ricorrenti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

l. La controricorrente
società Rti ha eccepito l’inammissibilità del ricorso
nei propri confronti sul rilievo che, in dispositivo, la sentenza impugnata ha
espressamente statuito il rigetto dell’appello incidentale della Cederna nei riguardi di essa controricorrente
con decisione che non ha formato oggetto del ricorso stesso. L’eccezione è
infondata. Ancorché il dispositivo della sentenza impugnata sia formulato nei
sensi indicati da detta società il dispositivo stesso, interpretato alla
stregua della relativa motivazione, indica però, univocamente, che, come i
ricorrenti rettamente rilevano in memoria, la Corte territoriale intese in
realtà dichiarare assorbito l’appello incidentale, quale effetto
dell’accoglimento dell’appello principale dello Sgarbi
pur utilizzando in dispositivo un’espressione impropria. Ed in effetti, in
tanto essa avrebbe potuto prendere in esame l’appello
incidentale, diretto alla condanna della società proprietaria del canale
televisivo mandata assolta in primo grado, in quanto fosse stata confermata la
responsabilità dello Sgarbi , che attraverso detto mezzo aveva manifestato le
opinioni delle quali la Cederna si era doluta ma
essendo stato anch’egli assolto in appello ogni questione sulla responsabilità
della società era rimasta superata.

La notificazione del ricorso anche
alla società deve pertanto intendersi fatta ai soli effetti di cui all’articolo
332 Cpc, trattandosi di cause scindibili, con la
conseguenza che, solo in caso di accoglimento del
presente ricorso il giudice del rinvio dovrebbe esaminare anche l’appello
incidentale, sempre subordinatamente all’affermazione di responsabilità dello
Sgarbi.

2. Il ricorso – rettamente limitato, pertanto, ai
soli rapporti Cederna – Sgarbi contiene due motivi,
da esaminare congiuntamente perché strettamente connessi, con i quali i
ricorrenti, nel dedurre rispettivamente vizi di motivazione, che affermano
apparente, e la violazione degli articoli 21 Costituzione, 559 e 596 Cp, e 115 Cpc, allegano che
attribuire a taluno la responsabilità soltanto morale di un omicidio integra
l’illecito della diffamazione; addebitano alla sentenza impugnata dì non
essersi neppure posta la domanda se la Cederna avesse
veramente scritto che Calabresi era stato l’assassino del Pinelli;
qualificano come divagazioni metagiuridiche le
argomentazioni concernenti gli effetti che sarebbero stati provocati dal libro

della Cederna
nel contesto politico e sociale del tempo; lamentano il mancato compimento
della verifica dell’affermazione dello Sgarbi, secondo la quale nel proprio
libro l’autrice aveva incriminato il commissario come fosse l’assassino
dell’anarchico, nonché la mancata
considerazione del mezzo con il quale lo Sgarbi aveva manifestato le sue
opinioni , una trasmissione televisiva di intrattenimento rivolta ad un
pubblico passivo; richiamano i noti limiti all’esercizio del diritto di cronaca
e di critica; osservano che sono inammissibili attacchi gratuiti ed
ingiustificati all’altrui sfera morale quali dovevano essere considerati le
espressioni dello Sgarbi , il quale si intratteneva su argomento che non
interessava la Cederna (il Presidente Cossiga); sostengono che gli effetti provocati dal libro
della Cederna non attingevano gli estremi del
notorio.

3. Il controricorrente,
premesso che i libri se non uccidono fisicamente, possono nondimeno annientare
la reputazione di una persona, sostiene essere notorio e di avere comunque e documentalmente provato sia con il libro della Cederna che con quello della vedova del commissario – che
non solo giornalisti , ma perfino storici, filosofi e ideologi della sinistra
anche extraparlamentare, rievocando i drammatici eventi dì piazza Fontana e
quelli successivi che portarono all’assassinio del commissario Calabresi , si
sono assunti la responsabilità, morale e non giuridica della creazione del
clima arroventato che è esitato nel linciaggio morale e poi, nella soppressione
del commissario la Cederna, politicamente schierata,
era nota per la sua irruenza e per non aver risparmiato pesanti e martellanti
commenti nonché subdole insinuazioni a carico del commissario, che, a suo dire,
aveva un vestito da “gangster” ed era difeso dallo stesso avvocato che aveva
assistito poliziotti accusati dell’omicidio di sette operai fatti e
circostanze – afferma il controricorrente che la corte territoriale ha ben valutato
con argomentazioni delle quali i ricorrenti pretendono l’inammissibile riesame.

4 . Le censure sono infondate. Deve
anzitutto precisarsi che esse non riguardano la poca attendibilità attribuita dallo Sgarbi alla Cederna riguardo
al presidente Leone, ingiustamente incriminato ‑ appunto aveva anche affermato il
predetto – “da giornalisti poco attendibili”, ma solo la seconda parte
dell’intervista televisiva, con la quale lo stesso aveva qualificato la
scrittrice “quasi mandante dell’omicidio Calabresi” per aver scritto un libro contro
di lui “incriminandolo come se fosse stato l’assassino del famoso anarchico Pinelli”.

Tanto precisato, la Corte osserva che
in tema di diffamazione a mezzo stampa per l’applicazione della scriminante
dell’esercizio del diritto è necessaria non solo la verità oggettiva del fatto,
ma anche la cosiddetta continenza, e cioè la
correttezza dell’esposizione di esso
(Cassazione 11455/03); va ricondotta ‑ ha precisato Cassazione 196/03 al
legittimo esercizio del diritto di informazione e di critica anche
l’attribuzione ad un soggetto di un reato, quando non si traduca in una
enunciazione immotivata ma possa ricavarsi, con l’ordinario raziocinio
dell’uomo medio e con minore o maggiore fondamento, dalla concatenazione di un
certo numero di fatti veri, obiettivamente e correttamente riferiti, che
rivestano interesse per una collettività più o meno vasta di soggetti.

A tali criteri – che sembrano essere
condivisi anche dalle parti e che il collegio a sua volta condivide e fa propri
‑ si è attenuta anche la sentenza impugnata la quale dopo aver
rettamente collegato il giudizio di “quasi mandante” alla sola pubblicazione
del libro ne ha tratto anzitutto e motivatamente, che lo Sgarbi aveva
attribuito alla Cederna una responsabilità soltanto morale e non
già giuridica nell’omicidio Calabresi.

Essendo, tuttavia, suscettibile di
arrecare offesa all’altrui reputazione anche la sola attribuzione di siffatta
responsabilità, tanto più perché collegata nella specie ad un fatto di estrema gravità quale l’assassinio del commissario, il
passaggio successivo era costituito dalla necessaria verifica se tale negativo
giudizio ‑ del quale la Corte territoriale non ha affatto posto in
dubbio la lesività, dì per sé, della personalità
morale della Cederna – fosse o non basato su fatti
veri.

Orbene, la stessa Corte non si è affatto sottratta a tale verifica e – alla stregua
sia dell’esame diretto del libro, allegato agli atti, sia dell’impatto che ha
accertato essere stato da esso provocato nell’opinione pubblica dell’epoca ‑ ha ritenuto rispondente al vero che
il libro avesse contribuito a suscitare quel clima di odio, nel quale maturò
l’omicidio.

Quanto all’esame diretto del libro la
motivazione, per quanto sintetica, è nondimeno adeguata, giacché mostra di recepire e far proprie le argomentazioni svolte sul punto
dalla difesa dello Sgarbi nel corso del giudizio di merito: il quale come
esposto a pagina 8 della sentenza impugnata aveva tra l’altro attribuito alla

Cederna di aver esplicitamente accusato il
commissario della morte dell’anarchico.

Relativamente all’impatto suscitato dal libro la Corte
ha fatto ricorso, come del resto le era consentito dall’articolo 115 comma 2 Cpc, a fatti
notori, senza incorrere, diversamente da quanto preteso dai ricorrenti, nella
violazione di tale norma: è, infatti, notorio anche il fatto generalmente
conosciuto in una determinata zona (cd notorietà locale) o in un particolare
settore di attività (Cassazione 12112/03 e n. 26/2003 ).

Essendo la morte del Pinelli ed il successivo assassinio del
Calabresi tragici eventi che ebbero a verificarsi a Mílano
e che hanno dato luogo in quella sede giudiziaria e non solo ad innumerevoli
processi, del tutto legittimamente giudici della stessa sede hanno espresso i
giudizi sopra riferiti.

La medesima Corte ha aggiunto – ed il
rilievo è anche al riguardo, ineccepibile – che
sussistevano anche i requisiti dell’interesse sociale alla informazione e della
correttezza dell’espressione.

Pur dovendosi condividere il rilievo
dei ricorrenti secondo il quale l’accertamento di tali
requisiti deve essere particolarmente rigoroso allorché le espressioni
offensive siano pronunciate nel corso di una trasmissione televisiva diretta ad
un pubblico vasto e, talora, non qualificato, deve nondimeno rilevarsi che si
tratta pur sempre di accertamenti di fatto (vedasi sul punto, tra le altre,
Cassazione 11420/02), come tali rimessi al giudice del merito, che nella specie
li ha compiuti con motivazione sintetica ma egualmente incensurabile in sede di
legittimità.

La decisione impugnata è pertanto
immune tanto da vizi motivazionali come dalle violazioni di legge dedotte.

Non sussiste in particolare la
violazione dell’articolo 21 Costituzione. La libertà di manifestazione del
pensiero riconosciuta a
“tutti” dalla norma, riguarda invero nella specie entrambe le
parti: la Cederna quale autrice del libro, e lo
stesso Sgarbi per i giudizi da lui come sopra espressi.

Si trattava, quindi, di contemperare
l’uno e l’altro diritto: come la Corte territoriale ha fatto applicando esatti
principi e dando sufficiente motivazione del proprio convincimento.

Il ricorso deve, pertanto, essere
respinto e tuttavia, attese le ragioni della decisione, le spese del presente
giudizio possono essere equamente compensate.

PQM

La
Corte
rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione.