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Friday 01 August 2003

Determinata la misura e la modalità di versamento del contributo per il funzionamento dell’ Autorità per l’ energia elettrica. MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – DECRETO 25 luglio 2003

Determinata la misura e la modalità di versamento del contributo per il funzionamento dellAutorità per lenergia elettrica

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 luglio 2003

  Determinazione della misura e delle modalita’ di versamento del contributo per il funzionamento dell’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas per l’anno 2003. (GU n. 176 del 31-7-2003) 

              IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, istitutiva delle Autorita’

di   regolazione   dei   servizi  di  pubblica  utilita’  competenti,

rispettivamente,    per   energia   elettrica   e   il   gas   e   le

telecomunicazioni  e,  in particolare l’art. 2, comma 38, lettera b),

il  quale  prevede  che  all’onere  derivante  dall’istituzione e dal

funzionamento  delle  stesse  Autorita’  si provvede, a decorrere dal

1996, mediante contributo, di importo non superiore all’uno per mille

dei  ricavi dell’ultimo esercizio,versato dai soggetti che esercitano

il  servizio  di  pubblica  utilita’ entro il 31 luglio di ogni anno,

nella  misura  e  secondo  le  modalita’  stabilite  con  decreto del

Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

  Visti, altresi’, i commi 39 e 40 del predetto art. 2 della legge n.

481  del  1995  che prevedono, rispettivamente, che il Ministro delle

finanze  e’  autorizzato  ad  adeguare  il  contributo  a  carico dei

soggetti esercenti il servizio in relazione agli oneri atti a coprire

le  effettive  spese  di funzionamento di ciascuna Autorita’ e che le

somme  di  cui  al  comma  38, lettera b), sono versate allo stato di

previsione   dell’entrata   del   bilancio  dello  Stato  per  essere

riassegnate  ad  un  unico  capitolo  dello stato di previsione della

Presidenza del Consiglio dei Ministri;

  Visto  il  proprio decreto 9 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale  n.  165  del  16 luglio  2002,  con  il  quale  sono state

stabilite,  per  l’anno  2002, le misure e le modalita’ di versamento

del  contributo  di cui al citato art. 2, comma 38, lettera b), della

legge n. 481 del 1995;

  Visto  l’art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il

quale  ha  istituito  il  Ministero  dell’economia  e  delle finanze,

trasferendogli  le  funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e

programmazione economica e delle finanze;

  Visto   il  proprio  decreto  31 dicembre  2002,  pubblicato  nella

Gazzetta   Ufficiale   n.   305  del  31 dicembre  2002,  recante  la

ripartizione  in  capitoli delle unita’ previsionali di base relative

al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2003;

  Vista  la  delibera  n.  231  del  23 dicembre  2002,  con la quale

1’Autorita’  per  l’energia  elettrica  ed  il  gas  ha  approvato il

bilancio  di  previsione  per l’esercizio 1° gennaio 2003-31 dicembre

2003;

  Viste   le   comunicazioni   in  data  25 giugno  e  8 luglio  2003

dell’Autorita’  per  l’energia  elettrica  ed  il  gas,  con le quali

comunica il fabbisogno finanziario e propone la misura del contributo

da valere per l’anno 2003;

  Considerata  la  congruita’  della  misura  del contributo proposta

dall’Autorita’ per l’energia elettrica ed il gas;

  Ritenuto  necessario  determinare  la misura del contributo dovuto,

per  l’anno  2003,  dai  soggetti  esercenti  il servizio di pubblica

utilita’ nel settore dell’energia elettrica e del gas;

                              Decreta:

                               Art. 1.

  1.  Per  l’anno  2003,  il  contributo di cui all’art. 2, comma 38,

lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e’ confermato nella

misura dello 0,3 per mille dei ricavi conseguiti nell’esercizio 2002.

Il  versamento  e’ effettuato entro il 31 luglio 2003 ed affluisce al

capitolo 3694, art. 8, capo X, dello stato di previsione dell’entrata

del bilancio dello Stato.

  2. Restano ferme le altre disposizioni del proprio decreto 9 luglio

2002  e  i dati di cui all’art. 3, comma 1, dello stesso decreto sono

comunicati entro il 15 settembre 2003.

  Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

    Roma, 25 luglio 2003

                                                Il Ministro: Tremonti