Penale

Wednesday 16 July 2003

Depenalizzazione della falsificazione di firme in occasione della presentazione delle liste elettorali. Ecco il testo del disegno di legge. Ddl 1619-2451-2676/C approvato dall’ Aula il 15 luglio 2003

Depenalizzazione della falsificazione di firme in occasione della presentazione delle liste elettorali. Ecco il testo del disegno di legge

Camera dei Deputati

Disposizioni in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature

in occasione delle elezioni politiche, provinciali e comunali

Ddl 1619-2451-2676/C approvato dallAula il 15 luglio 2003

Articolo 1

[stralciato]

Articolo 2

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) allarticolo 100, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene allufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro.

Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto lautenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena dellammenda da 500 euro a 2.000 euro»;

b) allarticolo 106, le parole «con la reclusione sino a tre mesi o con la multa sino a lire 2.000.000» sono sostituite dalle seguenti «con la pena dellammenda da 200 euro a 1.000 euro».

2. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) allarticolo 90, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene allufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro.

Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto lautenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena dellammenda da 500 euro a 2.000 euro»;

b) allarticolo 90, il quarto comma è abrogato;

c) allarticolo 93, le parole: «, ovvero chi sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura» sono soppresse;

d) allarticolo 93, è aggiunto in fine, il seguente comma:

«Chiunque sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura è punito con la pena dellammenda da 200 euro a 1.000 euro».