Civile

Friday 07 April 2006

Delineati i limiti della revocatoria fallimentare.

Delineati i limiti della revocatoria fallimentare.

Cassazione Sezioni unite civili sentenza 16 febbraio-28 marzo 2006

Presidente Carbone Relatore Morelli

Ricorrente Troviso

Svolgimento del processo

Giovanni Troviso ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Bari, confermativa della statuizione di primo grado, con la quale è stata accolta la domanda di revoca, ex articolo 67, comma 2 legge fallimentare nei suoi confronti proposta dal curatore del fallimento di Marcello Galizia, in relazione alla vendita per il prezzo di lire 160.000.000, di un locale commerciale effettuata, in favore di esso Troviso, dal Galizia, nellanno anteriore alla dichiarazione del di lui fallimento.

Con i due motivi dellodierna impugnazione ‑ illustrati anche con memoria e resistiti dalla curatala con controricorso ‑ il Troviso ha denunciato violazione del citato articolo 67 legge fallimentare e vizi di motivazione in ordine, rispettivamente, alla revocabilità del negozio in questione ‑ erroneamente, a suo carico, presupposta dalla Corte di merito, non ostante lintervenuta destinazione di parte del correlativo prezzo (euro 98.000.000) alla estinzione di un credito assistito da ipoteca sullimmobile compravenduto ‑ ed alla scientia decoctionis, che quei giudici avrebbero, del pari erroneamente, ritenuto nella specie sussistente.

Con ordinanza interlocutoria 193/05, la Sezione prima di questa Corte ‑ previamente respinta leccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla controparte in ragione del dedotto difetto di firma dellavvocato ‑ ha rimesso gli atti al Primo Presidente, che ha quindi assegnato la causa a queste Su, per una ravvisata non consonanza di indirizzi giurisprudenziali con riferimento alla questione posta con il primo mezzo impugnatorio.

Motivi della decisione

1. Va preliminarmente confermata la reiezione, per infondatezza, delleccezione di inammissibilità del ricorso, per difetto di sottoscrizione del difensore, formulata dalla curatela sul rilievo della insufficienza dellunica sottoscrizione, come nella specie apposta, in calce alla allegata dichiarazione relativa al valore della causa.

Ciò in quanto ‑ come già rilevato nella riferita ordinanza della Sezione prima ‑ la suddetta dichiarazione, sul valore della causa, è, appunto, redatta su foglio che, non solo segue, senza soluzione di continuità, quelli utilizzati per la stesura del ricorso ma. è ad esso congiunto materialmente.

Per cui non vè dubbio che tale dichiarazione debba ritenersi apposta in calce al ricorso (cfr. articolo. 83, comma 3, legge 141/97) e che, per tale ragione, la correlativa sottoscrizione sia, a sua volta, oggettivamente riferibile anche al ricorso stesso.

2. La questione sottesa al primo motivo del ricorso e portata, come detto, allesame di queste Su, è propriamente la seguente: se si a o meno oggettivamente revocabile, ai sensi dellarticolo 67, comma 2, legge fallimentare, la vendita eseguita dallimprenditore poi fallito entro un anno il quale abbia utilizzato parte del prezzo riscosso per il pagamento di credito privilegiato (nella specie assistito da ipoteca gravante sullo stesso immobile oggetto della vendita).

2.1. Sul punto, risalente giurisprudenza si è effettivamente già pronunciata nel senso, come ricordato dal ricorrente, della irrevocabilità di una siffatta vendita ove, e per la misura in cui, si accerti che il denaro corrisposto a titolo di prezzo dallacquirente sia stato destinato allestinzione di crediti privilegiati: così, appunto, Cassazione 4211/56, 1472/71, 1626/75, 3050/83.

Ma sono rimasti al riguardo insuperati i rilievi formulati da autorevole dottrina in ordine allassenza di previsioni normative che autorizzino e rendano in concreto possibile lattuazione di una revoca parziale della vendita di un unico immobile.

Rilievi dei quali lultima delle citate sentenze (3050/83) si è pur mostrata avvertita, ma dai quali ha ritenuto di poter prescindere per la ragione che, nella specie, il giudice del merito, disposta la revoca, aveva condannato il terzo acquirente al rimborso di parte del valore del bene, determinato in una somma di denaro, e sul punto non vi era stata censura.

Mentre da quella data (1983) nessunaltra pronuncia è più intervenuta sullo specifico tema della parziale revocabilità, ex articolo 67 legge fallimentare, della vendita di un unico immobile; né la questione si è mai prospettata con riguardo alla revocatoria ordinaria di cui allarticolo 2901 Cc.

2.2. E però, comunque, sulla premessa della natura indennitaria della revocatoria fallimentare ‑ da cui appunto le sentenze su menzionate hanno desunto il corollario che gli effetti utili di quella azione vadano contenuti nei limiti del danno causato dallatto impugnato ‑ che la giurisprudenza successiva ha evidenziato quelle dissonanze, in ragione delle quali la Sezione prima ha ritenuto opportuna la rimessione della questione a queste Su.

Ed infatti, mentre un filone di pronunzie, tendenzialmente maggioritario, ha optato per una configurazione distributiva, e non più indennitaria, della revocatoria di cui al comma secondo dellarticolo 67 legge fallimentare ‑ affermando che, in relazione alla stessa, il danno della massa è in re ipsa, ovvero presunto in via assoluta, e consiste nella pura e semplice lesione della par condicio creditorium (cfr. Cassazione 9853/91; 10570/92; 9908/96; 1390/99; 403/01; 17189/03) ‑ altra serie di pronunzie, sia pur con riferimento alla diversa fattispecie del pagamento infrannuale effettuato dallimprenditore a creditore ‑ privilegiato, ha ritenuto subordinata la revoca di quellatto alla effettiva ricorrenza di un danno, in concreto, per la massa.

E ciò o appunto (in un primo tempo) sul presupposto del carattere solo relativo della presunzione di danno ai creditori correlata allatto in questione, vincibile attraverso la prova contraria della sua insussistenza nel caso concreto (cfr. nn. 7649/87; 5857/88), ovvero (in prosieguo) argomentando dal difetto di interesse ad agire del curatore nel caso in cui il convenuto dimostri che leventuale accoglimento della domanda non arrechi alcuna utilità alla massa trattandosi di somma che, ove pur recuperata, dovrebbe, in sede di riparto, essere poi comunque a lui attribuita, in quanto titolare di diritto di prelazione poziore rispetto a quello degli altri creditori (così, da ultimo, sentenza 20005/05; e, in precedenza, 495/91; 2751/93; 8096/04; 12558/04; 5713/05).

3. Tanto premesso e valutato, ritiene ora però il Collegio che, ai fini della soluzione del quesito come

sopra proposto, non venga in realtà in rilievo la circostanza che il prezzo della vendita, eseguita dallimprenditore poi fallito entro lanno, sia stato da questi destinato solo in parte al pagamento di un credito assistito da privilegio (e che resti di conseguenza assorbito il problema di ammissibilità di una revoca parziale della vendita di un unico bene immobile), dovendosi ‑ a,monte ‑ escludere che una destinazione anche integrale, del prezzo ricavato da una siffatta vendita, al pagamento di creditori privilegiati dell imprenditore poi fallito, possa assumere valenza ostativa allesercizio dellazione di cui al comma secondo dellarticolo 67 legge fallimentare.

E ciò in ragione del carattere distributivo, e non indennitario, di detta azione, che va qui riaffermato, in consonanza con lindirizzo interpretativo aperto dalla citata sentenza 9853/91 ed alla stregua di una lettura della norma in esame che univocamente si impone alla stregua dei canoni dellermeneutica, letterale, teleologico e sistematico.

Avendo, per altro, riguardo, per questultimo profilo, al coordinamento ‑ che presuppone lenucleazione dei rispettivi tratti differenziali ‑ della revoca, che qui ne occupa, degli atti a titolo oneroso (e dei pagamenti) compiuti entro lanno anteriore alla dichiarazione di fallimento, rispetto, per un verso, alla revocatoria ordinaria di cui agli artt. 2901 ss. Cc e, per altro verso, alla revocatoria fallimentare degli atti onerosi infrabiennali con notevole sproporzione in danno dell imprenditore, di cui al n. 1 del comma 1 dello stesso articolo 67 legge fallimentare.

Come è stato, infatti, anche di recente esattamente ribadito (da Cassazione 17189/03) il fondamentale elemento di discrimine tra la revocatoria ordinaria (che anche il curatore è legittimato ad esperire ex articolo 66 legge fallimentare) e quella fallimentare, sotto il profilo del danno, è rappresentato dalla circostanza che la seconda si riferisce, per definizione, ad atti posti in essere quando il debitore si trova in una situazione di insolvenza già inveratasi; mentre, agli effetti della revocatoria ordinaria, latto di disposizione viene in rilievo in correlazione ad una insolvenza solo potenziale, per cui appunto si richiede la dimostrazione di un pregiudizio alle ragioni del creditore, costituito dalla insufficienza dei beni residui, ad offrire la garanzia patrimoniale prevista dallarticolo 2740 Cc (e non da una semplice diminuzione della stessa: cfr. n. 16915/03).

Ulteriore distinzione va poi, come detto, operata nellambito della stessa revocatoria fallimentare.

E, per tal profilo, corretto è il rilievo, svolto nella sentenza capofila 9853/91 e nelle successive (già citate) conformi, per cui, mentre nella previsione del n. 2 del comma 1 dellarticolo 67 legge fallimentare loggettivo danno al patrimonio della parte, poi fallita, riconducibile al requisito della notevole sproporzione richiesto per la revoca dellatto oneroso di disposizione da essa compiuto, costituisce elemento da inglobare nel più ampio concetto di eventus damni per la massa dei creditori, non così è nellipotesi del negozio oneroso infrannuale di cui al successivo comma secondo, ove è assente il riferimento ad un analogo requisito di danno.

Emergendo così, anche dalla stessa diversa formulazione delle due regole giuridiche (pur) contenute nel medesimo articolo, come, nel secondo caso (in prospettiva di una più incisiva salvaguardia nei confronti degli atti compiuti dallimprenditore commerciale nel periodo più prossimo alla sua dichiarazione di fallimento), prema al legislatore non tanto il rapporto commutativo del negozio quanto il recupero, comunque, di ciò che, uscendo dal patrimonio del debitore nellattualità di una situazione di insolvenza, sottragga il beneficiario alla posizione di creditore concorrente (perché, in tal modo, già soddisfatto), con automatico vulnus del principio della par condicio creditorum.

E spiegandosi pure, quindi, in tale prospettiva perché la norma sancita nel capoverso dellarticolo 67 legge fallimentare accomuni, nella sua eccezionalità, alla sorte dei contraenti a titolo oneroso quella dei creditori che abbiano (pur legittimamente secondo le regole civilistiche) ricevuto dall imprenditore, poi fallito, il pagamento di propri crediti liquidi ed esigibili.

Dal che la conclusione ‑ coerentemente da tali premesse desunta dalla giurisprudenza che si condivide (sentenze nn. 9853/91; 10570/92; 11216/95; 9908/96; 1390/99; 403/01; 17189/03 citt.) ‑ che il presupposto oggettivo della revocatoria degli atti di disposizione compiuti dall imprenditore nellanno anteriore alla dichiarazione del suo fallimento si correli non alla nozione di danno quale emerge dagli istituti ordinari dellordinamento bensì alla specialità del sistema fallimentare, ispirato allattuazione del principio della par condicio creditorum, per cui il danno consista nel puro e semplice fatto della lesione di detto principio. ricollegata, con presunzione legale assoluta, al compimento dellatto vietato nel periodo indicato dal legislatore.

3.1. Il contrario orientamento ‑ che ritiene tale presunzione suscettibile viceversa di prova contraria e, anche in prospettiva di una verifica dellinteresse ad agire da parte del curatore, ammette il convenuto in revocatoria a dimostrare leventuale assenza in concreto di un danno alla massa ricollegabile allatto (di disposizione vietato, in correlazione alla intervenuta utilizzazione del prezzo che limprenditore abbia ricavato dalla vendita (e dalla destinazione del pagamento da lui effettuato) in favore di un creditore assistito da privilegio ‑ si riscontra inevitabilmente, infatti, con la considerazione che è solo nella fase finale di riparto dellattivo, e non anche quindi già anticipatamente nella fase dellesercizio delle revocatorie, che è possibi1e verificare se esistano o meno altri creditori privilegiati, di grado poziore o pari rispetto a quello beneficiario del pagamento vietato, e se, in caso affermativo, sia possibile lintegrale soddisfazione di tutti (come implicitamente ammesso anche da Cassazione 9149/97 cit.).

3.2. La natura distributiva della azione di cui al capoverso dellarticolo 67 legge fallimentare non è stata, del resto, revocata in dubbio anche nel corso del dibattito e dei lavori che hanno preceduto la recente riforma della legge fallimentare, essendosi talora proposta una rimodulazione di quella norma in senso indennitario ovvero, alternativamente, anche auspicato un suo ridimensionamento, con abrogazione della revocabilità dei pagamenti di debiti liquidi ed esigibili.

Ma a questi indirizzi non si è poi dato seguito, essendo prevalsa la diversa scelta (in linea con levoluzione della disciplina concorsuale dei principali paesi europei) di ridurre semplicemente (dimezzandolo) il periodo sospetto per lesercizio dellazione in esame (articolo 67, cpv., nuovo testo, legge fallimentare, come sostituito dallarticolo 2 del Dl 35 convertito in legge 80/2005), con lintroduzione anche, per altro, di talune eccezioni alla regola (implicitamente confermative quindi della stessa), come (per quel che più direttamente attiene alla fattispecie considerata) quella di non revocabilità delle vendite a giusto prezzo di immobili ad uso abitativo destinati a costituire labitazione principale dellacquirente o di suoi parenti od affini entro il terzo grado (comma terzo, lettera c), articolo 67 nuovo testo, cit.)

4. Il contrasto di indirizzi interpretativi sottostante alla questione in esame va conclusivamente, quindi, risolto con laffermazione del principio per cui, ai fini della revoca della vendita di propri beni effettuata dallimprenditore, poi fallito entro un anno, ai sensi dellarticolo 67, comma 2, legge fallimentare, leventus damni è in re ipsa e consiste nel fatto stesso della lesione della par condicio creditorum, ricollegabile, per presunzione legale ed assoluta, alluscita del bene dalla massa conseguente allatto di disposizione. Per cui grava, in tal senso, sul curatore il solo onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dellacquirente. Mentre la circostanza che il prezzo ricavato dalla vendita sia stato utilizzato dall imprenditore, poi fallito, per pagare un suo creditore privilegiato (eventualmente anche garantito, come nella specie, da ipoteca gravante sullimmobile comprevenduto) non esclude la possibile lesione della par condicio, né fa venir meno linteresse allazione da parte del curatore, poiché è solo in seguito alla ripartizione dellattivo che potrà verificarsi se quel pagamento non pregiudichi le ragioni di altri creditori privilegiati, che anche successivamente allesercizio dellazione revocatoria potrebbero in tesi insinuarsi.

5. La sentenza impugnata ha fatto di tal principio corretta applicazione.

Per cui resiste alla censura avverso di essa, sul punto, formulata con il primo motivo del ricorso.

6. Destituito di fondamento è, per altro, pure il residuo secondo mezzo impugnatorio.

Poiché ‑ diversamente da quanto con esso sostenuto ‑ anche per il profilo della scientia decoctionis quella sentenza si sottrae a critica. Avendo, infatti, la Corte di merito, con congrua, logica e giuridicamente corretta motivazione, ritenuto nella specie raggiunta la dimostrazione della consapevolezza dello stato di insolvenza del venditore da parte del compratore. Non solo (come si assume) sulla base del numerosi protesti (anche per cifre di non elevato importo) esistenti, alla data dellatto, a carico del venditore ma anche in considerazione del fatto che tale situazione non poteva essere ignorata dallacquirente che gestiva unattività commerciale in locale contiguo a quello del Galizia, il quale del resto, anche in sede di stipula aveva espressamente dichiarato la propria qualità di imprenditore.

7. Il ricorso va integralmente, pertanto, respinto.

8. Possono comunque compensarsi tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

PQM

La Corte, a Su, rigetta il ricorso e compensa le spese.