Lavoro e Previdenza

Monday 03 April 2006

Definitivamente approvata nella riunione del Consiglio dei Ministri 29 marzo 2006 la riforma per l’ accesso alle libere professioni.

Definitivamente approvata nella
riunione del Consiglio dei Ministri 29 marzo 2006 la riforma per l’accesso alle
libere professioni.

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CONCERNENTE REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA
DEI REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 1,
COMMA 18, DELLA LEGGE 14 GENNAIO 1999, N. 4.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 87, quinto
comma, 33, quinto comma, e 117, sesto comma, della
Costituzione;

Visto
l’articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, modificato dall’articolo
6, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370;

Visto
l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentiti gli ordini e collegi
professionali interessati;

Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 22 dicembre 2005;

Udito il parere
del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti
normativi nell’adunanza generale del 13 marzo 2006;

Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 marzo
2006;

Sulla proposta
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con
il Ministro della giustizia;

EMANA

il
seguente regolamento:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

(Ambito
di applicazione)

1. Il presente regolamento
disciplina, i requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e le relative
prove, nonché la composizione delle commissioni
esaminatrici e, salvo quanto previsto dall’articolo 94, le modalità di
svolgimento degli esami, per le professioni di dottore agronomo e dottore
forestale, architetto, pianificatore paesaggista e conservatore, assistente
sociale, attuario, biologo, chimico, farmacista, geologo, ingegnere, psicologo,
tecnologo alimentare e veterinario, nonché per l’abilitazione nelle discipline
statistiche.

2. Fermo restando quanto previsto
dal decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, in materia di
esami di Stato per l’accesso alla professione di dottore commercialista
ed esperto contabile, il presente regolamento disciplina la composizione delle
relative commissioni esaminatrici e le modalità di svolgimento degli esami,
nonché per le professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e
geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale
e perito industriale laureato, consulente del lavoro e giornalista, i requisiti
di ammissione all’esame di Stato.

3. Fermo restando quanto previsto
dall’ordinamento vigente in materia di esami di Stato
per l’accesso alla professione di odontoiatra, il presente regolamento
disciplina le modalità di svolgimento degli esami.

4. Le disposizioni contenute nel
presente regolamento non incidono sulle attività attribuite o riservate a
ciascuna professione.

ART. 2

(Requisiti
di ammissione agli esami di Stato)

1. Sono requisiti di ammissione agli esami di Stato per l’accesso alla sezione
A degli albi relativi alle professioni di cui all’articolo 1, comma 1, salvo
quanto previsto per ciascuna professione dalle disposizioni del Titolo secondo:

a) la laurea specialistica o la laurea magistrale;

b) un periodo di tirocinio
professionalizzante svolto con le modalità previste dall’articolo 3.

2. Sono requisiti di ammissione agli esami di Stato per l’accesso alla sezione
B degli albi professionali relativi alle professioni di cui all’articolo 1,
comma 1, salvo quanto previsto per ciascuna professione dalle disposizioni del
Titolo secondo:

a) la laurea;

b) un periodo di tirocinio
professionalizzante svolto secondo le modalità previste all’articolo 3.

3. Fatto
salvo quanto previsto dalle norme finali e transitorie contenute nel Titolo
secondo e fermo restando il tirocinio di cui all’articolo 3, sono ammessi a
partecipare agli esami di Stato sia per la sezione A che per la sezione B degli
albi di cui ai commi 1 e 2, coloro i quali hanno conseguito il diploma di
laurea regolato dall’ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione
dell’articolo 17, comma 95, legge 15 maggio 1997, n. 127.

4. Coloro che hanno titolo per accedere all’esame di Stato per la sezione A possono
accedere anche all’esame di Stato per la sezione B, fermo restando il tirocinio
di cui all’articolo 3.

5. Coloro i quali, ai sensi della
normativa vigente per ciascuna professione, hanno titolo ad iscriversi all’albo
professionale indipendentemente dal requisito dell’esame di Stato, conservano
tale titolo per l’iscrizione alla sezione A dello stesso albo.

6. I diplomati nei corsi di
diploma universitario triennale sono ammessi a sostenere gli esami di Stato
secondo la tabella A allegata al presente regolamento.

ART. 3

(Tirocinio)

1. Il tirocinio consiste nello
svolgimento di attività di tipo pratico, relative alle
competenze professionali previste dalle norme vigenti. Esso è svolto, in modo
continuativo, sotto la supervisione di un tutor iscritto all’albo da almeno
cinque anni, presso una struttura pubblica o privata accreditata dagli ordini.
Il professionista presso il quale il tirocinio viene
svolto vigila sull’attività del tirocinante, al fine di verificare che questa sia
volta all’apprendimento delle tecniche professionali ed all’acquisizione di
esperienze applicative. Fatte salve le previsioni di cui all’articolo 2041 del
codice civile, al tirocinante non si applicano le norme sul contratto di lavoro
per i dipendenti di studi professionali. Il consiglio dell’ordine territoriale
verifica l’effettivo svolgimento del tirocinio, anche tramite resoconti del
tirocinante o colloqui con questi. Con regolamento del Consiglio nazionale, nel
rispetto di linee guida concordate tra i consigli nazionali medesimi ed i
Ministeri dell’istruzione, dell’università e della ricerca e della giustizia,
sono disciplinate le modalità di svolgimento del tirocinio nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento. Fino
all’adozione del predetto regolamento, restano ferme le direttive già adottate
dai Consigli nazionali alla data di entrata in vigore
del presente regolamento.

2. Il tirocinio può essere svolto
in tutto o in parte durante il corso di studi secondo modalità stabilite in
accordi stipulati fra gli ordini ed i collegi territoriali e le università
nell’ambito di una convenzione quadro concordata tra
il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ed il consiglio
nazionale.

3. Le convenzioni stipulate tra
gli ordini e le università prima dell’entrata in vigore del presente
regolamento, sono fatte salve sino alla loro naturale scadenza ovvero, ove non
prevista, sino all’entrata in vigore della convenzione di cui al comma 1.

4. Coloro che hanno effettuato il periodo di tirocinio per l’accesso alla
sezione B possono esserne esentati per l’accesso alla sezione A, sulla base di
criteri fissati con decreto del Ministro competente sentiti gli ordini e
collegi.

ART. 4

(Prove)

1. Salvo quanto previsto per
ciascuna professione dalle disposizioni del Titolo secondo, gli esami
consistono in due prove scritte, una prova pratica e
una prova orale.

2. Sono esonerati da una delle
prove scritte, secondo quanto previsto dal presente regolamento per ciascuna
professione, coloro i quali, in possesso del prescritto titolo di studio,
provengono dalla sezione B o da settori diversi della stessa sezione e coloro che conseguono un titolo di studio all’esito di un
corso realizzato sulla base di specifiche convenzioni tra le università e gli
ordini o collegi professionali.

ART. 5

(Valore
delle classi di laurea)

1. I titoli universitari
conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso
livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale ai fini
dell’ammissione agli esami di Stato, indipendentemente dallo specifico
contenuto di crediti formativi.

ART. 6

(Adeguamento
dei titoli di studio)

1. Con uno o più decreti del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentito il CUN, sono
stabilite le corrispondenze tra i titoli universitari di accesso
alle professioni disciplinate dal presente regolamento e le classi di laurea e
di laurea magistrale di cui ai decreti attuativi del decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.

2. I decreti
di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

TITOLO II

REQUISITI PER L’AMMISSIONE
ALL’ESAME DI STATO E RELATIVE PROVE

CAPO I

PROFESSIONE DI DOTTORE AGRONOMO E
DOTTORE FORESTALE

ART. 7

(Esami
di Stato per l’iscrizione nella sezione A e relative prove)

1. L’iscrizione nella sezione A
dell’albo dei dottori agronomi e dottori forestali è subordinata al superamento
di apposito esame di Stato.

2. Per l’ammissione all’esame di
Stato è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea specialistica in una
delle seguenti classi:

1) classe 3/S – architettura del
paesaggio;

2) classe 4/S – architettura e
ingegneria edile;

3) classe 7/S – biotecnologie
agrarie;

4) classe 38/S – ingegneria per
l’ambiente e il territorio;

5) classe 54/S – pianificazione
territoriale urbanistica e ambientale;

6) classe 74/S
– scienze e gestione delle risorse rurali e forestali;

7) classe 77/S – scienze e
tecnologie agrarie;

8) classe 78/S – scienze e
tecnologie agroalimentari;

9) classe 79/S – scienze e
tecnologie agrozootecniche;

10) classe 82/S – scienze e
tecnologie per l’ambiente e il territorio;

b) tirocinio di
durata semestrale, svolto secondo le modalità previste dall’articolo 3.

3. L’esame di Stato è articolato
in due prove scritte, una prova pratica e una orale.

4. La prima prova scritta, della
durata di otto ore, consiste nella trattazione di
aspetti scientifici, tecnici ed economico-estimativi relativi ad una o più
delle competenze professionali di cui all’articolo 2 della legge 7 gennaio
1976, n. 3, e successive modifiche.

5. La seconda prova scritta,
della durata di otto ore, concerne:

a) per
l’indirizzo progettuale, pianificazione rurale, paesaggistico, la trattazione
degli aspetti legati alla pianificazione territoriale o alla materia
delle costruzioni, della meccanica e meccanizzazione, dell’idraulica, della
gestione del territorio ovvero degli aspetti legati alla progettazione e
gestione del paesaggio, alla sua evoluzione, alle sue applicazioni nel settore
del verde urbano pubblico e privato, sportivo;

b) per
l’indirizzo forestale, naturalistico, agro-ambientale e di difesa del suolo, la
trattazione degli aspetti legati alla gestione delle risorse forestali,
alla pianificazione e progettazione forestale, alla cura, gestione e
programmazione dei territori montani, agli interventi di difesa del suolo, alla
gestione e tutela delle risorse naturali ed ambientali;

c) per l’indirizzo
bio-tecnologico ed agro-industriale, la trattazione degli aspetti, anche
biotecnologici, legati alle trasformazioni dei prodotti agricoli nonché a quelli alimentari, alle certificazioni di qualità,
ai criteri di rintracciabilità, di etichettatura e commercializzazione dei
prodotti dell’industria alimentare e delle bevande;

d) per
l’indirizzo produzioni vegetali e fitoiatrico, la trattazione degli aspetti
legati alle coltivazioni erbacee e arboree, all’utilizzazione delle
corrette pratiche agronomiche, alle produzioni biologiche e integrate e
relative tecniche fitoiatriche, all’uso e distribuzioni dei prodotti
fitoiatrici, all’impiego delle biotecnologie nell’ambito agricolo ed
ambientale.

6. La prova pratica, della durata
di otto ore, verte sugli argomenti previsti per
ciascun indirizzo dal comma 5 ed ha ad oggetto la realizzazione di elaborati
tecnici applicativi relativi a strutture complesse di tipo aziendale,
territoriale o laboratoristico, corredati da una relazione tecnico economica in
cui siano evidenziati i principi teorici che hanno orientato le scelte del
candidato.

7. La prova orale mira ad
accertare la conoscenza della disciplina e della deontologia professionale, nonché delle materie oggetto delle prove scritte.

8. Gli iscritti nella sezione B
ammessi a sostenere l’esame di Stato per l’ammissione alla sezione A sono esonerati dalla prima prova scritta.

9. Sono ammessi a sostenere
l’esame di Stato per l’iscrizione nella sezione A i
possessori dei diplomi di laurea in biotecnologie, scienze agrarie, scienze e
tecnologie agrarie, scienze forestali, scienze forestali e ambientali, scienze
agrarie tropicali e subtropicali, scienze ambientali, pianificazione
territoriale urbanistica, conseguiti nell’ambito dell’ordinamento previgente ai
decreti emanati in applicazione dell’articolo 17, comma 95, della legge 15
maggio 1997, n. 127.

ART. 8

(Esami
di Stato per l’iscrizione nella sezione B e relative prove)

1. L’iscrizione nella sezione B
dell’albo dei dottori agronomi e dottori forestali è subordinata al superamento
di apposito esame di Stato.

2. Per l’ammissione all’esame di
Stato è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in una delle seguenti
classi:

1) per l’iscrizione al settore
agronomo e forestale:

1.1) classe 7 – urbanistica e
scienze della pianificazione territoriale e ambientale;

1.2) classe 20 – scienze e tecnologie
agrarie, agroalimentari e forestali.

2) per l’iscrizione al settore
biotecnologo agrario:

2.1) classe 1 – biotecnologie;

2.2) classe 20 – scienze e
tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali;

b) tirocinio di
durata semestrale, svolto secondo le modalità previste dall’articolo 3.

3. L’esame di Stato è articolato
in due prove scritte, una prova pratica e una orale.

4. La prima prova scritta, della
durata di otto ore, concerne la trattazione tecnica,
economica-estimativa di una o più attività oggetto di competenza professionale
specifica del settore.

5. La seconda prova scritta,
della durata di otto ore, concerne:

a) per il
settore agronomo e forestale, indirizzo agronomico, la trattazione degli
aspetti legati alla gestione delle produzioni agricole;

b) per il
settore agronomo e forestale, indirizzo forestale, la trattazione degli aspetti
legati alla gestione delle risorse forestali e delle risorse naturali;

c) per il
settore biotecnologo-agrario, trattazione degli aspetti legati all’impiego
delle biotecnologie nei settori della coltivazione agrarie, delle
produzioni animali e delle tecnologie agroalimentari.

6. La prova pratica, della durata
di otto ore, è articolata:

a) per il settore agronomo e
forestale – indirizzo agronomico, in un elaborato di gestione aziendale o in un
progetto di un’opera semplice di edilizia rurale,
corredati da analisi economico estimative e dai relativi elaborati grafici,
ovvero in un elaborato di gestione di elementi di pianificazione territoriale
ambientale o in una analisi paesaggistica, corredati da valutazioni economico
estimative e dai relativi elaborati grafici;

b) per il settore agronomo
forestale – indirizzo forestale, in un progetto di massima dell’impianto o
recupero di bosco con le opere edilizie necessarie, corredati da analisi economico estimative e dai relativi elaborati
grafici, ovvero in un elaborato di gestione di elementi di pianificazione
territoriale- ambientale o in una analisi paesaggistica corredati da
valutazioni economico estimative e dai relativi elaborati grafici;

c) per il settore biotecnologo
agrario, in un’analisi di acidi nucleici o di proteine
di organismi vegetali o animali o di prodotti derivati e nella interpretazione
dei risultati.

7. La prova orale mira ad
accertare la conoscenza della disciplina e della deontologia professionale, nonché delle materie oggetto delle prove scritte.

CAPO II

PROFESSIONE DI ARCHITETTO,
PIANIFICATORE PAESAGGISTA E CONSERVATORE

ART. 9

(Esami
di Stato per l’iscrizione nella sezione A e relative prove)

1. L’iscrizione nella sezione A
dell’albo degli architetti, pianificatori paesaggisti e conservatori è
subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

2. Per l’ammissione all’esame di
Stato è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) per il
settore architettura:

1) laurea
specialistica della classe 4/S – architettura e ingegneria edile – corso di
laurea specialistica corrispondente alla direttiva 85/384/CEE;

2) compimento
di un tirocinio della durata semestrale, svolto secondo le modalità previste
dall’articolo 3;

b) per il settore pianificazione
territoriale:

1) laurea classe 54/S –
pianificazione territoriale urbanistica e ambientale ovvero classe 4/S –
architettura e ingegneria edile;

2) compimento
di un tirocinio della durata semestrale, svolto secondo le modalità previste
dall’articolo 3;

c) per il settore paesaggistica:

1) laurea classe 4/S –
architettura e ingegneria edile ovvero classe 3/S – architettura del paesaggio
ovvero classe 82/S – scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio;

2) compimento
di un tirocinio della durata semestrale, svolto secondo le modalità previste
dall’articolo 3;

d) per il
settore conservazione dei beni architettonici e ambientali:

1) laurea classe 4/S –
architettura e ingegneria edile ovvero classe 10/S – conservazione dei beni
architettonici e ambientali;

2) compimento
di un tirocinio della durata semestrale, svolto secondo le modalità di cui
all’articolo 3.

3. L’esame di Stato è articolato
nelle seguenti prove:

a) per il
settore architettura:

1) una prova pratica di
progettazione, a scelta del candidato tra quelle proposte e della durata di otto ore, avente per oggetto temi relativi all’attività
della professione di architetto;

2) una prova scritta, a scelta
del candidato tra quelle proposte e della durata di otto
ore, avente ad oggetto uno dei seguenti temi: descrizione e dimensionamento di
uno o più elementi strutturali, impiantistici e/o insediativi facenti parte di
un organismo architettonico; dimensionamento di un piano urbanistico e/o
territoriale; tale prova è comunque volta all’accertamento della conoscenza
delle norme sulla progettazione, estimo, direzione lavori, collaudo,
valutazione di impatto ambientale, tutela, conservazione e restauro dei beni
architettonici, ambientali, paesaggistici e monumentali, in ogni caso, con
riferimento alle tematiche della sicurezza, della salute e del risparmio
energetico;

3) una seconda prova scritta,
della durata di otto ore, volta all’accertamento della
conoscenza delle norme, delle regole e delle procedure pertinenti la
professione di architetto;

4) una prova orale vertente sulla
discussione di temi che possono formare oggetto della prova pratica e delle due
prove scritte, nonché di profili di legislazione e
deontologia professionale;

b) per il settore pianificazione
territoriale:

1) una prova pratica di
progettazione, a scelta del candidato tra quelle proposte e della durata di otto ore, avente per oggetto temi relativi all’attività
della professione di pianificatore territoriale;

2) una prova scritta, a scelta
del candidato tra quelle proposte e della durata di sei ore, avente come tema
il dimensionamento o la valutazione di un piano territoriale;

3) una seconda
prova scritta, della durata di quattro ore, volta ad accertare la conoscenza
delle norme, delle regole e delle procedure pertinenti la professione di
pianificatore territoriale;

4) una prova orale vertente sulla
discussione di temi che possono essere oggetto della prova pratica e delle due
prove scritte, nonché di profili di legislazione e
deontologia professionale;

c) per il settore paesaggistica:

1) una prova pratica di
progettazione, a scelta del candidato tra quelle proposte e della durata di otto ore, avente per oggetto temi relativi all’attività
della professione di paesaggista;

2) una prova scritta, a scelta
del candidato tra quelle proposte e della durata di sei ore, avente come tema
il dimensionamento di uno o più elementi facenti parte di parchi e giardini;

3) una seconda
prova scritta, della durata di quattro ore, per accertare la conoscenza delle
norme, delle regole e delle procedure pertinenti la professione di
paesaggista;

4) una prova orale vertente sulla
discussione di temi che possono essere oggetto della prova pratica e delle due
prove scritte, nonché di profili di legislazione e
deontologia professionale;

d) per il
settore conservazione dei beni architettonici e ambientali:

1) una prova scritta, a scelta
del candidato tra quelle proposte e della durata di otto
ore, avente ad oggetto la risposta a quesiti inerenti il degrado ed il dissesto
dei beni architettonici e ambientali, nonché le tecniche e gli interventi di
conservazione;

2) una seconda
prova scritta, della durata di sei ore, volta ad accertare la conoscenza delle
norme, delle regole e delle procedure pertinenti la professione di
conservatore dei beni architettonici e ambientali;

3) una prova orale vertente sulla
discussione di temi che possono essere oggetto delle due prove scritte, nonché di profili di legislazione e deontologia
professionale.

4. Gli iscritti nella sezione B,
ammessi a sostenere l’esame di Stato per la sezione A, sono esonerati dalla
prova scritta avente ad oggetto materie per le quali già sia
stata verificata l’idoneità del candidato nell’accesso al settore di
provenienza; in mancanza sono esonerati:

a) per il
settore architettura, dalla prova scritta di cui al comma 3, lettera a),
numero 3);

b) per il
settore pianificazione territoriale, dalla prova scritta di cui al comma 3,
lettera b), numero 3);

c) per il
settore paesaggistica, dalla prova scritta di cui al comma 3, lettera c),
numero 3).

5. Nel caso vengano
attivate, sulla base di apposite convenzioni fra il consiglio nazionale
dell’ordine e le università, attività di tirocinio professionale di durata
minima semestrale, ulteriore a quello obbligatorio di cui all’articolo 3, la
partecipazione a tali attività esonera dalla seconda prova scritta.

6. I possessori dei diplomi di
laurea regolati dall’ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione
dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono ammessi a
sostenere l’esame di Stato per l’iscrizione nei settori previsti dall’articolo
14, comma 2, secondo le seguenti corrispondenze:

a) per
l’iscrizione nel settore pianificazione territoriale, la laurea in scienze
ambientali e la laurea in pianificazione territoriale ed urbanistica;

b) per
l’iscrizione nel settore paesaggistica, la laurea in scienze ambientali;

c) per l’iscrizione nel settore conservazione dei beni architettonici e
ambientali, la laurea in storia e conservazione dei beni architettonici e
ambientali.

ART. 10

(Esami
di Stato per l’iscrizione nella sezione B e relative prove)

1. L’iscrizione nella sezione B
dell’albo degli architetti, pianificatori paesaggisti e conservatori è
subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

2. Per l’ammissione all’esame di
Stato è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) per il
settore architettura:

1) laurea nella
classe 4 – scienza dell’architettura e dell’ingegneria edile o nella classe 8 –
ingegneria civile e ambientale;

2) compimento
di un tirocinio di durata semestrale, svolto secondo le modalità di cui
all’articolo 3;

b) per il
settore pianificazione:

1) laurea nella
classe 7 – urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale
o classe 27 – scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura;

2) compimento
di un tirocinio di durata semestrale, svolto secondo le modalità di cui
all’articolo 3.

3. Gli esami consistono nelle
seguenti prove:

a) per il
settore architettura:

1) una prova pratica di
progettazione, a scelta del candidato tra quelle proposte e della durata di otto ore, avente per oggetto temi relativi all’attività
della professione di architetto junior;

2) una prova scritta, a scelta
del candidato tra quelle proposte e della durata di otto
ore, avente come tema la descrizione e il dimensionamento, con procedure
standardizzate, di uno o più elementi strutturali facenti parte di un organismo
edilizio identificabile come edificio civile semplice, rientrante nella Classe
e Categoria Ia) della legge n. 143 del 1949, con esclusione di quelli
sottoposti a regimi vincolistici di cui al Titolo I e II del decreto
legislativo n. 490 del 1999, nonché a quelli sismici, idrogeologici e di tutela
speciale negli strumenti urbanistici;

3) una seconda prova scritta,
della durata di sei ore, volta ad accertare la conoscenza delle norme e delle
regole e delle procedure pertinenti la professione di architetto
junior;

4) una prova orale vertente sulla
discussione di temi che possono formare oggetto della prova pratica e delle due
prove scritte, nonché di profili di legislazione e
deontologia professionale; materie oggetto delle prove scritte, e in
legislazione e deontologia professionale;

b) per il
settore pianificazione:

1) una prova pratica, a scelta
del candidato tra quelle proposte e della durata di otto
ore, avente ad oggetto l’analisi tecnica dei fenomeni della città e del
territorio o la valutazione di piani e programmi di trasformazione,
territoriale ed ambientale;

2) una prova scritta, a scelta
del candidato tra quelle proposte e della durata di otto
ore, avente per oggetto temi relativi all’attività della professione di
pianificatore junior;

3) una seconda
prova scritta, della durata di quattro ore, volta ad accertare la conoscenza
delle norme, delle regole e delle procedure pertinenti la professione di
pianificatore junior;

4) una prova orale vertente sulla
discussione di temi che possono essere oggetto delle due prove scritte, nonché di profili di legislazione e deontologia
professionale.

4. Nel caso vengano
attivate, sulla base di apposite convenzioni fra il consiglio nazionale
dell’ordine e le università, attività di tirocinio professionale di durata
minima semestrale, ulteriore a quello obbligatorio di cui all’articolo 3, la
partecipazione a tali attività esonera dalla seconda prova scritta.

CAPO III

PROFESSIONE DI ASSISTENTE SOCIALE

ART. 11

(Esami
di Stato per l’iscrizione nella sezione A e relative prove)

1. L’iscrizione nella sezione A
dell’albo degli assistenti sociali è subordinata al superamento di apposito esame di Stato. Per l’ammissione all’esame di
Stato è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea nella
classe 6 – scienze del servizio sociale;

b) laurea
specialistica nella classe 57/S – programmazione e gestione delle politiche e
dei servizi sociali;

c) il
compimento di un tirocinio della durata minima di 700 ore secondo le modalità
previste dall’articolo 3.

2. L’esame di Stato è articolato
nelle seguenti prove:

a) una prima prova scritta, della
durata di otto ore, sui seguenti argomenti: teoria e
metodi avanzati delle discipline dell’area del servizio sociale; teoria e
metodi di pianificazione, organizzazione e gestione dei servizi sociali;
metodologie di ricerca nei servizi e nelle politiche sociali; metodologie di
analisi valutativa dei servizi delle politiche e degli interventi
professionali; metodologia della supervisione;

b) una seconda prova scritta
applicativa, della durata di otto ore, sui seguenti
argomenti: direzione di organizzazioni complesse; gestione manageriale nel
campo dei servizi; integrazione degli interventi delle politiche sociali,
metodologie di intervento in ambito clinico e consulenziale;

c) una prova pratica, della
durata di otto ore, nelle seguenti materie o
argomenti: analisi, discussione e formulazione di proposte di soluzioni di una
situazione problematica prospettata dalla commissione nelle materie di cui alle
lettere a) e b) del presente comma;

d) una prova orale sui seguenti
argomenti: discussione degli elaborati scritti; argomenti
teorico-pratici relativi all’esperienza professionale o all’attività
svolta durante il tirocinio; etica e deontologia professionale; disciplina
professionale.

3. Gli iscritti alla sezione B
dell’albo, ammessi a sostenere l’esame di Stato per la sezione A, sono
esonerati dalla prova di cui al comma 2, lettera a).

ART. 12

(Esami
di Stato per l’iscrizione nella sezione B e relative prove)

1. L’iscrizione nella sezione B
dell’albo degli assistenti sociali è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

2. Per l’ammissione all’esame di
Stato è richiesto il possesso della laurea nella classe 6
– Scienze del servizio sociale unitamente al compimento di un tirocinio della
durata minima di 450 ore, svolto secondo le modalità previste dall’articolo 3.

3. L’esame di Stato è articolato
nelle seguenti prove:

a) una prima prova scritta, della
durata di otto ore, nelle seguenti materie o
argomenti: aspetti teorici e applicativi delle discipline dell’area di servizio
sociale; principi, fondamenti, metodi, tecniche professionali del servizio
sociale, del rilevamento e trattamento di situazioni di disagio sociale;
elementi di comunicazione, raccolta e gestione delle informazioni;

b) una seconda prova scritta,
della durata di otto ore, nelle seguenti materie o
argomenti: princìpi di politica sociale; princìpi e metodi di organizzazione e
offerta di servizi sociali;

c) una prova
orale, sulle seguenti materie o argomenti: legislazione sociale; etica e
deontologia professionale; discussione dell’elaborato scritto; esame critico
dell’attività svolta durante il tirocinio professionale;

d) una prova pratica nelle
seguenti materie o argomenti: analisi, discussione e formulazione di proposte
di soluzione di un caso prospettato dalla commissione
nelle materie di cui alla lettera a).

CAPO IV

PROFESSIONE DI ATTUARIO

ART. 13

(Esami
di Stato per l’iscrizione nella sezione A e relative prove)

1. L’iscrizione nella sezione A
dell’albo degli attuari è subordinata al superamento di apposito
esame di Stato.

2. Per l’ammissione all’esame di
Stato è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea specialistica in una
delle seguenti classi:

1) classe 19/S – finanza;

2) classe 90/S – statistica
demografica e sociale;

3) classe 91/S – statistica
economica, finanziaria e attuariale;

4) classe 92/S – statistica per
la ricerca sperimentale;

b) compimento
di un tirocinio di durata semestrale, svolto secondo le modalità previste
dall’articolo 3.

3. L’esame di Stato è articolato
nelle seguenti prove:

a) una prima prova scritta, di
carattere generale, concernente gli strumenti probabilistici, statistici e
della finanza matematica, di impiego in àmbito
assicurativo, finanziario e previdenziale;

b) una seconda prova scritta su temi tecnico-attuariali e matematico-finanziari delle
assicurazioni vita, danni e della previdenza;

c) una prova pratica, consistente
nella elaborazione di un progetto tecnico-attuariale,
o di analisi valutativa di un caso aziendale, nell’àmbito delle tematiche
tecnico-attuariali delle imprese d’assicurazioni e degli enti di previdenza;

d) una prova orale su argomenti
della tecnica attuariale e della finanza matematica nel campo delle
assicurazioni e della previdenza, rivolta in particolare a verificare la
cultura professionale del candidato, la sua capacità operativa di sintesi e di
comunicazione, nonché la conoscenza delle regole
applicative, delle linee guida e dei codici deontologici di settore, della
legislazione professionale.

4. La durata delle prove previste
al comma 3, lettere a), b) e c), è di otto ore.

5. Gli iscritti nella sezione B
ammessi a sostenere l’esame di Stato per l’iscrizione nella sezione A sono esonerati dalla prima prova scritta.

ART. 14

(Esami
di Stato per l’iscrizione nella sezione B e relative prove)

1. L’iscrizione nella sezione B
dell’albo degli attuari è subordinata al superamento di apposito
esame di Stato.

2. Per l’ammissione all’esame di
Stato è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea nella classe n. 37 –
Scienze statistiche;

b) compimento
di un tirocinio di durata semestrale, svolto secondo le modalità previste
dall’articolo 3.

3. L’esame di Stato è articolato
nelle seguenti prove:

a) una prima prova scritta, di
carattere generale, concernente le metodologie quantitative di base impiegate
nell’àmbito delle tematiche assicurativo-previdenziali
e finanziarie;

b) una seconda prova scritta concernente l’analisi e la selezione di prodotti di natura
assicurativa, previdenziale e finanziaria;

c) una prova pratica,
sull’approccio tecnico-statistico o di trattamento informatico
di basi di dati, relativamente a problemi
assicurativi, finanziari e previdenziali;

d) una prova orale basata sulla
discussione di argomenti attinenti l’offerta e la
gestione tecnica dei servizi finanziari, assicurativi e previdenziali, rivolta
in particolare a verificare le conoscenze teorico-pratiche e la capacità di
comunicazione del candidato, nonché la conoscenza della legislazione e
deontologia professionale.

4. La durata delle prove previste
al comma 3, lettere a), b) e c), è di otto ore.

CAPO V

PROFESSIONE DI BIOLOGO

ART. 15

(Esami
di Stato per l’iscrizione nella sezione A e relative prove)

1. L’iscrizione nella sezione A
dell’albo dei biologi è subordinata al superamento di apposito
esame di Stato.

2. Per l’ammissione all’esame di
Stato è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in una delle classi che
consente l’ammissione all’esame di stato per l’iscrizione alla sezione B
dell’albo;

b) laurea specialistica in una
delle seguenti classi:

1) classe 6/S – Biologia;

2) classe 7/S – Biotecnologie
agrarie;

3) classe 8/S – Biotecnologie
industriali;

4) classe 9/S – Biotecnologie
mediche, veterinarie, e farmaceutiche;

5) classe 82/S
– Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio;

6) classe 68/S – Scienze della
natura;

7) classe 69/S – Scienze della
nutrizione umana;

8) classe 78/S – Scienze e
tecnologie agroalimentari;

9) classe 79/S – Scienze e
tecnologie agrozootecniche;

c) compimento
di un tirocinio di durata semestrale, svolto secondo le modalità previste
dall’articolo 3.

3. L’esame di Stato è articolato
nelle seguenti prove:

a) una prima
prova scritta in àmbito biofisico, biochimico, biomolecolare, biotecnologico,
biomatematico e biostatistico, biomorfologico, clinico biologico,
ambientale, microbiologico;

b) una seconda prova scritta
nelle materie relative a igiene, management e legislazione
professionale, certificazione e gestione della qualità;

c) una prova
orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e
deontologia professionale;

d) una prova pratica consistente
in valutazioni epidemiologiche e statistiche, utilizzo di strumenti per la
gestione e valutazione della qualità, valutazione dei risultati sperimentali ed
esempi di finalizzazione di esiti.

4. Gli iscritti nella sezione B
ammessi a sostenere l’esame di Stato per l’ammissione alla sezione A sono esonerati dalla prima prova scritta.

5. I possessori dei diplomi di
laurea in scienze ambientali, scienze naturali e in
biotecnologie, regolati dall’ordinamento previgente ai decreti emanati in
applicazione dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
sono ammessi a sostenere l’esame di Stato per l’iscrizione nella sezione A
dell’albo.

ART. 16

(Esami
di Stato per l’iscrizione nella sezione B e relative prove)

1. L’iscrizione nella sezione B
dell’albo dei biologi è subordinata al superamento di apposito
esame di Stato.

2. Per l’ammissione all’esame di
Stato è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in una delle seguenti
classi:

1) classe 12 – Scienze
biologiche;

2) classe 1 – Biotecnologie;

3) classe 27 –
Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura;

4) classe 20 – Scienze e
tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali;

b) compimento
di un tirocinio di durata semestrale, svolto secondo le modalità previste
dall’articolo 3.

3. L’esame di Stato è articolato
nelle seguenti prove:

a) una prima
prova scritta in àmbito biofisico, biochimico, biomolecolare, biomatematico e
statistico;

b) una seconda prova scritta in
àmbito biomorfologico, ambientale, microbiologico, merceologico;

c) una prova
orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e
deontologia professionale;

d) una prova pratica consistente
nella soluzione di problemi o casi coerenti con i diversi ambiti disciplinari e
nella esecuzione diretta o con mezzi informatici
di esperimenti relativi agli ambiti disciplinari di competenza.

CAPO VI

PROFESSIONE DI CHIMICO

ART. 17

(Esami
di Stato per l’iscrizione nella sezione A e relative prove)

1. L’iscrizione nella sezione A
dell’albo dei chimici è subordinata al superamento di apposito
esame di Stato.

2. Per l’ammissione all’esame di
Stato è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in una delle classi che
consentono l’ammissione all’esame di Stato per l’iscrizione alla sezione B
dell’albo;

b) laurea specialistica in una
delle seguenti classi:

1) classe 61/S – scienza e
ingegneria dei materiali;

2) classe 62/S – scienze
chimiche;

3) classe 69 S – scienze della
nutrizione umana;

4) classe 81/S – scienze e
tecnologie della chimica industriale;

5) classe 82/S
– scienze e tecnologie per l’ambiente e territorio;

6) classe 14/S – farmacia e farmacia industriale;

7) classe 12/S – conservazione e
restauro del patrimonio storico-artistico;

8) classe 78/S – scienze e
tecnologie agroalimentari;

9) classe 8/S – biotecnologie
industriali;

c) compimento
di un tirocinio di durata semestrale, svolto secondo le modalità previste
dall’articolo 3.

3. L’esame di Stato è articolato
nelle seguenti prove:

a) una prova scritta, della
durata di otto ore, consistente in una relazione su di
un argomento generale di chimica professionale scelto dal candidato fra almeno
due tracce proposte dalla commissione d’esame per ciascuna delle seguenti aree:

1) gestione del laboratorio
chimico e delle analisi: scelta del metodo analitico, campionamento, esecuzione
delle misure ed interpretazione dei dati, valutazione dell’attendibilità dei
risultati; sistemi di assicurazione di qualità e di
accreditamento;

2) processi e
prodotti dell’industria chimica: studio, valutazione e messa a punto di
processi e impianti chimici, anche con riferimento ai riflessi ambientali;
relazione tra struttura e attività di sostanze di sintesi;

3)
individuazione, valutazione e gestione dei rischi nei laboratori, nelle
attività produttive e nei trasporti; igiene e sicurezza sul lavoro e nei
cantieri; prevenzione incendi; gas e sostanze tossiche o nocive;

b) una seconda prova scritta,
della durata di otto ore, consistente in una relazione
su di un argomento qualificato di chimica professionale scelto dal candidato
fra almeno due tracce proposte dalla commissione d’esame per ciascuna delle
seguenti aree:

1) prevenzione, indagine e
gestione degli aspetti chimici dei problemi ambientali, compresi il
trattamento, il recupero e lo smaltimento dei residui solidi, liquidi e
gassosi, nonché la chimica dei beni culturali, con
riferimento alle indagini, all’analisi ed alla interpretazione dei fenomeni di
alterazione e di ripristino;

2) tecnologie chimiche
industriali per produzione di manufatti e beni di natura diversa; studio di
processo e progettazione di impianti di laboratorio e
di impianti chimici industriali; selezione dei materiali, degradazione o
corrosione dei materiali e loro protezione;

3) chimica degli alimenti, dei
farmaci e dei cosmetici: analisi e classificazione di alimenti,
bevande, farmaci, parafarmaci e cosmetici; recipienti, contenitori, imballaggi
e relativi criteri di scelta;

c) una prova pratica, della
durata di otto ore, scelta dalla commissione d’esame
fra le seguenti:

1) analisi chimiche e
merceologiche;

2) redazione di perizia
consistente nella elaborazione di un intervento per la
risoluzione di un problema tecnologico chimico con caratterizzazione dei
parametri chimici significativi;

3)
interpretazione di tracciati analitici ricavati per la definizione di uno
stesso problema;

d) una prova orale volta ad
accertare le conoscenze e le capacità necessarie per svolgere le attività
professionali di chimico, nonché la conoscenza della
legislazione inerente alle attività chimiche, ai brevetti, a marchi e
‘know-how’, e della deontologia professionale.

4. Gli iscritti nella sezione B,
ammessi a sostenere l’esame di Stato per la sezione A, sono esonerati dalla
prima prova scritta.

5. Nel caso vengano
attivate, sulla base di apposite convenzioni fra il Consiglio nazionale
dell’ordine e le università, attività di tirocinio professionale di durata
minima semestrale, ulteriore a quello obbligatorio di cui all’articolo 3, la partecipazione
a tali attività esonera dalla prova di cui al comma 3, lettera a).

6. I possessori dei diplomi di
laurea in chimica, chimica industriale, scienze ambientali, biotecnologie, chimica e tecnologie farmaceutiche e in farmacia, di durata
quinquennale, regolati dall’ordinamento previgente ai decreti emanati in
applicazione dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
sono ammessi a sostenere l’esame di Stato per l’iscrizione nella sezione A
dell’albo.

7. I possessori di diplomi di
laurea specialistica nelle classi indicate al comma 2, lettera b), conseguiti all’esito
di un corso di studi a ciclo unico quinquennale, conforme a specifiche
normative europee sono ammessi a sostenere l’esame di Stato per l’iscrizione
nella sezione A dell’albo, a prescindere dal requisito di cui
al comma 2, lettera a).

ART. 18

(Esami
di Stato per l’iscrizione nella sezione B e relative prove)

1. L’iscrizione nella sezione B
dell’albo dei chimici è subordinata al superamento di apposito
esame di Stato.

2. Per l’ammissione all’esame di
Stato è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in una delle seguenti
classi:

1) classe 21 – scienze e
tecnologie chimiche;

2) classe 24 – scienze e
tecnologie farmaceutiche;

3) classe 27 –
Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura;

4) classe 41 –
tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali;

5) classe 1 – biotecnologie;

b) compimento
di un tirocinio di durata semestrale, svolto secondo le modalità previste
dall’articolo 3.

3. L’esame di Stato è articolato
nelle seguenti prove:

a) una prova scritta, della
durata di sei ore, consistente in una relazione su di un argomento generale di
chimica professionale scelto dal candidato fra almeno due tracce proposte dalla
Commissione d’esame per ciascuna delle seguenti aree:

1) conduzione del laboratorio
chimico e delle analisi standardizzate: selezione del metodo analitico,
campionamento, esecuzione delle misure ed interpretazione dei dati, valutazione
dell’attendibilità dei risultati; sistemi di assicurazione
di qualità e di accreditamento;

2) processi e prodotti
dell’industria chimica; inventari e consegne di impianti
chimici industriali; applicazioni industriali, rese e riflessi ambientali;

3)
individuazione, valutazione e gestione dei rischi nei laboratori, nelle attività
produttive e nei trasporti; igiene e sicurezza sul lavoro e nei cantieri;
prevenzione incendi; gas e sostanze tossiche o nocive;

b) una seconda prova scritta,
della durata di sei ore, consistente in una relazione su di un argomento
qualificato di chimica professionale scelto dal candidato fra almeno due tracce
proposte dalla commissione d’esame per ciascuna delle seguenti aree:

1) indagine e gestione degli
aspetti chimici dei problemi ambientali, compresi il trattamento, il recupero e
lo smaltimento dei residui, solidi, liquidi e gassosi, nonché
la chimica dei beni culturali, con riferimento all’attività di indagine e di
analisi;

2) tecnologie
chimiche industriali per produzione di manufatti e beni di natura diversa;
conduzione degli impianti chimici; degradazione o corrosione dei materiali;
tossicologia industriale;

3) chimica degli alimenti, dei
farmaci e dei cosmetici: analisi di alimenti, bevande,
farmaci, parafarmaci e cosmetici; recipienti, contenitori, imballaggi e loro
controllo;

c) una prova pratica, della
durata di otto ore, consistente nell’esecuzione di
analisi chimiche o merceologiche secondo metodi ufficiali o standardizzati;

d) una prova orale volta ad
accertare le conoscenze e le capacità di svolgere le attività professionali di
chimico iunior , nonché la conoscenza della
legislazione inerente alle attività chimiche, ai brevetti, a marchi e know how
e della deontologia professionale.

4. Nel caso vengano
attivate, sulla base di apposite convenzioni fra il Consiglio nazionale
dell’ordine e le università, attività di tirocinio professionale di durata
minima semestrale, ulteriore a quello obbligatorio di cui all’articolo 3, la
partecipazione a tali attività esonera dalla prova scritta di cui al comma 3,
lettera a).

CAPO VII

PROFESSIONE DI GEOLOGO

ART. 19

(Esami
di Stato per l’iscrizione nella sezione A e relative prove)

1. L’iscrizione nella sezione A
dell’albo dei geologi è subordinata al superamento di apposito
esame di Stato.

2. Per l’ammissione all’esame di
Stato è richiesto il possesso seguenti requisiti:

a) laurea specialistica in una
delle seguenti classi:

1) classe 82/S
– Scienze e tecnologie per l’ambiente e territorio;

2) classe 85/S – Scienze
geofisiche;

3) classe 86/S – Scienze
geologiche;

b) compimento
di un tirocinio di durata semestrale, svolto secondo le modalità previste
dall’articolo 3.

3. L’esame di Stato è articolato
nelle seguenti prove:

a) una prova scritta concernente
gli aspetti teorici delle seguenti materie: geografia fisica, geomorfologia,
geologia applicata, georisorse minerarie e applicazioni
mineralogiche-petrografiche per l’ambiente e i beni
culturali, geofisica applicata, geotecnica, tecnica e pianificazione
urbanistica, idraulica agraria e sistemazioni idraulico forestali, ingegneria e
sicurezza degli scavi, diritto amministrativo;

b) una seconda prova scritta
concernente gli aspetti applicativi delle materie di cui alla lettera a);

c) una prova
orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e
deontologia professionale;

d) una prova pratica, avente ad
oggetto le materie di cui alla lettera a), nonché la
geologia stratigrafica e sedimentologia, e la geologia strutturale, con
particolare riguardo alla lettura, interpretazione ed elaborazione di carte e
sezioni geologiche.

4. La durata delle prove previste
al comma 3, lettere a), b) e d), è di otto ore.

5. Gli iscritti nella sezione B,
ammessi a sostenere l’esame di Stato per la sezione A, sono esonerati dalla
prima prova scritta.

6. I possessori dei diplomi di
laurea in ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione
territoriale, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 24 marzo 1981, n. 904, regolati dall’ordinamento previgente ai
decreti emanati in applicazione dell’articolo 17, comma 95, della legge 15
maggio 1997, n. 127, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato per l’iscrizione
nella sezione A dell’albo.

ART. 20

(Esami
di Stato per l’iscrizione nella sezione B e relative prove)

1. L’iscrizione nella sezione B
dell’albo dei geologi è subordinata al superamento di apposito
esame di Stato.

2. Per l’ammissione all’esame di
Stato è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea nella
classe 16 – Scienze della terra;

b) compimento
di un tirocinio di durata semestrale, svolto secondo le modalità previste
dall’articolo 3.

3. L’esame di Stato è articolato
nelle seguenti prove:

a) una prova scritta concernente
gli aspetti teorici delle seguenti materie: geografia fisica, geomorfologia,
geologia applicata, georisorse minerarie e applicazioni
mineralogiche-petrografiche per l’ambiente e i beni
culturali, geofisica applicata, oceanografia e fisica dell’atmosfera,
topografia e cartografia, chimica dell’ambiente e dei beni culturali,
pedologia;

b) una seconda prova scritta
concernente gli aspetti applicativi delle materie di cui alla lettera a);

c) una prova
orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e
deontologia professionale;

d) una prova
pratica avente ad oggetto le materie di cui alla lettera a).

4. La durata delle prove previste
al comma 3, lettere a), b) e d), è di otto ore.

CAPO VIII

PROFESSIONE DI INGEGNERE

ART. 21

(Esami
di Stato per l’iscrizione nella sezione A e relative prove)

1. L’iscrizione nella sezione A
dell’albo degli ingegneri è subordinata al superamento di apposito
esame di Stato.

2. Per l’ammissione all’esame di
Stato è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) per il settore civile e
ambientale:

1) laurea in una delle seguenti
classi:

1.1) classe 4 – scienza
dell’architettura e dell’ingegneria edile;

1.2) classe 8 – ingegneria civile
ed ambientale.

2) laurea specialistica in una
delle seguenti classi:

2.1) 4/S –
architettura e ingegneria edile e 4/S – architettura e ingegneria edile, corso
di laurea specialistica, corrispondente alla direttiva 85/384/CEE;

2.2) classe 28/S – ingegneria
civile;

2.3) classe 38/S – ingegneria per
l’ambiente e il territorio.

3) compimento
di un tirocinio di durata annuale, svolto secondo le modalità previste
dall’articolo 3;

b) per il settore industriale:

1) laurea nella classe 10 –
ingegneria industriale;

2) laurea specialistica in una
delle seguenti classi:

2.1) classe 25/S – ingegneria
aerospaziale e astronautica;

2.2) classe 26/S – ingegneria
biomedica;

2.3) classe 27/S – ingegneria
chimica;

2.4) classe 29/S – ingegneria
dell’automazione;

2.5) classe 32/S – ingegneria
elettronica;

2.6) classe 31/S – ingegneria
elettrica;

2.7) classe 33/S – ingegneria
energetica e nucleare;

2.8) classe 34/S – ingegneria gestionale;

2.9) classe 36/S – ingegneria meccanica;

2.10) classe 37/S – ingegneria
navale;

2.11) classe 61/S – scienza e
ingegneria dei materiali.

3) compimento
di un tirocinio di durata annuale, svolto secondo le modalità previste
dall’articolo 3;

c) per il settore dell’informazione:

1) laurea in una delle seguenti
classi:

1.1) classe 9 – ingegneria dell’informazione;

1.2) classe 26 – scienze e
tecnologie informatiche.

2) laurea specialistica in una
delle seguenti classi:

2.1) classe 23/S – informatica;

2.2) classe 26/S – ingegneria
biomedica;

2.3) classe 29/S – ingegneria
dell’automazione;

2.4) classe 30/S – ingegneria
delle telecomunicazioni;

2.5) classe 32/S – ingegneria
elettronica;

2.6) classe 34/S – ingegneria gestionale;

2.7) classe 35/S – ingegneria informatica.

3) compimento
di un tirocinio di durata annuale, svolto secondo le modalità previste
dall’articolo 3.

3. Per
gli iscritti della sezione A che richiedano l’iscrizione ad altro settore della
medesima sezione, purché in possesso dei requisiti di cui al comma 2, il
tirocinio di cui al comma 2 è ridotto a sei mesi.

4. L’esame di Stato è articolato
nelle seguenti prove:

a) per il settore civile ed
ambientale:

1) una prova di progettazione, a
scelta del candidato tra quelle proposte dalla commissione e della durata di otto ore, concernente un tema interdisciplinare relativo
all’attività della professione di ingegnere ambientale;

2) una prima prova scritta, a
scelta del candidato tra quelle proposte dalla commissione e della durata di
sei ore, relativa alle materie caratterizzanti le classi di laurea
specialistica che danno accesso al settore, consistente nella redazione di una
relazione relativa a perizie estimative, al
dimensionamento di piani urbanistici, al calcolo ed al dimensionamento di
impianti civili, di strutture, di opere geotecniche, in ogni caso, con
riferimento alle tematiche della sicurezza, della salute e del risparmio
energetico;

3) una seconda prova scritta,
della durata di sei ore, sulla normativa riguardante la professione di ingegnere civile ambientale, con particolare riferimento
alle tematiche di progettazione, direzione lavori, collaudi, sicurezza,
valutazione di impatto ambientale, difesa del suolo, disinquinamento e
depurazione;

4) una prova orale avente ad
oggetto i temi della prova di progettazione e delle due prove scritte, nonché argomenti di legislazione pertinenti il settore, di etica
e di deontologia professionale;

b) per il settore industriale:

1) una prova di progettazione, a
scelta del candidato tra quelle proposte dalla commissione e della durata di otto ore, concernente un tema interdisciplinare relativo
all’attività della professione di ingegnere civile ambientale;

2) una prima prova scritta, a
scelta del candidato tra quelle proposte dalla commissione e della durata di
sei ore, relativa alle materie caratterizzanti le classi di laurea
specialistica che danno accesso al settore, consistente nella redazione di una
relazione relativa al calcolo e al dimensionamento di
impianti, sistemi, dispositivi, apparecchi e, in ogni caso, con riferimento
alle tematiche della sicurezza, della salute e del risparmio energetico;

3) una seconda prova scritta,
della durata di sei ore, sulla normativa riguardante la professione di ingegnere industriale, con particolare riferimento alle
tematiche di progettazione, direzione lavori, collaudi, sicurezza, valutazione
di impatto ambientale di macchine, impianti industriali, di impianti per la
produzione, trasformazione e distribuzione dell’energia, di sistemi e processi
industriali e tecnologici;

4) una prova orale avente ad
oggetto i temi della prova di progettazione e delle due prove scritte, nonché argomenti di legislazione pertinenti il settore, di
etica e di deontologia professionale;

c) per il settore dell’informazione:

1) una prova di progettazione, a
scelta del candidato tra quelle proposte dalla commissione e della durata di otto ore, concernente un tema interdisciplinare relativo
all’attività della professione di ingegnere dell’informazione;

2) una prima prova scritta, a
scelta del candidato tra quelle proposte dalla commissione e della durata di
sei ore, relativa alle materie caratterizzanti le classi di laurea
specialistica che danno accesso al settore, consistente nella redazione di una
relazione relativa al calcolo e al dimensionamento di
impianti e sistemi elettronici, di automazione, di trasmissione ed elaborazione
delle informazioni, dispositivi, apparecchi e,
in ogni caso, con riferimento alle tematiche della loro sicurezza e del
risparmio energetico;

3) una seconda prova scritta,
della durata di sei ore, sulla normativa riguardante la professione di ingegnere dell’informazione,
con particolare riferimento alle tematiche di progettazione, direzione lavori,
collaudi, sicurezza, gestione di impianti e sistemi elettronici, di
automazione, di trasmissione ed elaborazione delle informazioni;

4) una prova orale avente ad
oggetto i temi della prova di progettazione e delle due prove scritte, nonché argomenti di legislazione pertinenti il settore, di
etica e di deontologia professionale.

5. Gli iscritti nella sezione B
ammessi a sostenere l’esame di Stato per l’ammissione alla sezione A sono esonerati dalla seconda prova scritta, purché il
settore di provenienza coincida con quello per il quale è richiesta l’iscrizione.

6. Per gli iscritti ad un settore
che richiedono l’iscrizione ad altro settore della
stessa sezione l’esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

a) una prova di progettazione, a
scelta del candidato tra quelle proposte dalla commissione e della durata di otto ore, concernente un tema interdisciplinare relativo
alla professione di ingegnere concernente il settore, per il quale si chiede
l’accesso;

b) una prova scritta, della
durata di sei ore, sulla normativa riguardante la professione di ingegnere relativa al settore per il quale si chiede
l’accesso;

c) una prova orale avente ad
oggetto i temi della prova di progettazione e della prova scritta, nonché argomenti di legislazione riguardanti il settore.

7. Sono ammessi a sostenere
l’esame di Stato per l’iscrizione nella sezione A – settore dell’informazione
i possessori dei diplomi di laurea in informatica
e scienze dell’informazione, conseguiti
nell’ambito dell’ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione
dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

ART. 22

(Esami
di Stato per l’iscrizione nella sezione B e relative prove)

1. L’iscrizione nella sezione B
dell’albo degli ingegneri è subordinata al superamento di apposito
esame di Stato.

2. Per l’ammissione all’esame di
Stato è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in una delle seguenti
classi:

1) per il settore civile e
ambientale:

1.1) classe 4 – scienze
dell’architettura e dell’ingegneria edile;

1.2) classe 8 – ingegneria civile
e ambientale.

2) per il settore industriale:

2.1) classe 10 – ingegneria
industriale.

3) per il settore dell’informazione:

3.1) classe 9 – ingegneria dell’informazione;

3.2) classe 26 – scienze e
tecnologie informatiche;

b) compimento di un tirocinio di
durata annuale,svolto secondo le modalità previste
dall’articolo 3.

3. Per
gli iscritti della sezione B che richiedano l’iscrizione ad altro settore della
medesima sezione, purché in possesso dei requisiti di cui al comma 2, il
tirocinio di cui al comma 2, lettera b), è ridotto a sei mesi.

4. L’esame di Stato è articolato
nelle seguenti prove:

a) una prova di progettazione, a
scelta del candidato tra quelle proposte dalla commissione e della durata di otto ore, relativa alla professione di ingegnere iunior
concernente il settore per il quale si chiede l’accesso; tale prova deve fare
riferimento a tecniche di progettazione standardizzate;

b) una prima prova scritta, della
durata di sei ore, avente ad oggetto per ciascun settore gli stessi argomenti
previsti per il corrispondente settore della sezione A, senza un elevato grado
di difficoltà e facendo sempre riferimento a tecniche di calcolo e
dimensionamento standardizzate;

c) una seconda prova scritta,
della durata di sei ore, avente per oggetto i compiti e le responsabilità
gravanti sul professionista per lo svolgimento delle funzioni oggetto
dell’attività professionale di ingegnere iunior, in
relazione allo specifico settore;

d) una prova orale avente ad
oggetto i temi della prova di progettazione e delle due prove scritte, nonché argomenti di legislazione pertinenti al settore, di
etica e di deontologia professionale.

5. Gli iscritti ad un settore che
richiedono l’iscrizione ad un altro settore della stessa sezione, purché in
possesso dei requisiti di cui al comma 2, sono esonerati dalla seconda prova
scritta.

CAPO IX

PROFESSIONE DI PSICOLOGO

ART. 23

(Esami
di Stato per l’iscrizione nella sezione A e relative prove)

1. L’iscrizione nella sezione A
dell’albo degli psicologi è subordinata al superamento di apposito
esame di Stato.

2. Per l’ammissione all’esame di
Stato è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea nella
classe 34 – scienze e tecniche psicologiche;

b) laurea specialistica nella
classe 58/S – psicologia;

c) compimento
di due semestri di tirocinio, svolto secondo le modalità previste dall’articolo
3.

3. Sono esonerati dal compimento
di uno dei due semestri di tirocinio di cui al comma
2, lettera c), coloro che sono iscritti alla sezione B.

4. L’esame di Stato è articolato
nelle seguenti prove:

a) una prima
prova scritta sui seguenti argomenti: basi epistemologiche, modelli teorici e
tecniche della psicologia;

b) una seconda prova scritta
riguardante le basi metodologiche e gli aspetti applicativi della progettazione
di interventi complessi in ambito psicologico rivolti
a persone, gruppi, organismi sociali comunità, con riferimento alla
prevenzione, alla valutazione, alla diagnosi, al sostegno,
all’abilitazione-riabilitazione e alla ricerca;

c) una prova pratica concernente
la sintesi psicodiagnostica, la programmazione e la verifica degli interventi
psicologici, le attestazioni e le certificazioni di condizioni psicologiche, la
consulenza tecnica e la perizia in ambito giudiziario civile e penale;

d) una prova orale sugli
argomenti delle prova scritta e della prova pratica,
nonché sull’attività svolta durante il tirocinio professionale e su aspetti di
legislazione e deontologia professionale.

5. La durata delle prove previste
al comma 3, lettere a), b) e c), è di otto ore.

6. Gli iscritti nella sezione B,
ammessi a sostenere l’esame di Stato per la sezione A, sono esonerati dalla
prova pratica di cui al comma 4, lettera c).

7. Per l’iscrizione alla sezione
A, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 6, comma 2, e 7, comma 2,
del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, i decreti ministeriali che
definiscono la classe di laurea magistrale in psicologia
possono prevedere un corso di studio universitario a ciclo unico avente durata
quinquennale; per il rilascio del relativo titolo di studio è richiesta
l’acquisizione di trecento crediti formativi universitari.

ART. 24

(Esami
di Stato per l’iscrizione nella sezione B e relative prove)

1. L’iscrizione alla sezione B
dell’albo degli psicologi è subordinata al superamento di apposito
esame di Stato.

2. Per l’ammissione all’esame di
Stato è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea nella
classe 34 – Scienze e tecniche psicologiche;

b) tirocinio
della durata di sei mesi svolto secondo le modalità previste dall’articolo 3.

3. L’esame di Stato è articolato
nelle seguenti prove:

a) una prova
scritta vertente sulla conoscenza di base delle discipline psicologiche;

b) una prova scritta concernente le conoscenze di base relative alle discipline e
ai metodi caratterizzanti il settore;

c) una prova pratica consistente
nella descrizione di uno specifico intervento professionale rilevante per il
settore prescelto, all’interno di un progetto proposto dalla commissione;

d) una prova orale consistente
nella discussione delle prove scritte, della prova pratica e dell’attività
svolta durante il tirocinio, nonché nella verifica di
conoscenze relative alla legislazione e deontologia professionale.

4. La durata delle prove previste
al comma 3, lettere a), b) e c), è di otto ore.

5. Gli iscritti ad un settore
della sezione B, ammessi a partecipare all’esame di Stato per l’altro settore,
sono esonerati dalla prova di cui al comma 3, lettera a).

CAPO X

PROFESSIONI DI AGROTECNICO,
GEOMETRA, PERITO AGRARIO, PERITO INDUSTRIALE

Art. 25

(Titoli
di accesso agli esami di Stato)

1. Agli esami di Stato per le
professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e
perito industriale, oltre che con i titoli e tirocini previsti dalla normativa
vigente, si accede con la laurea comprensiva di un tirocinio di sei mesi,
svolto secondo le modalità previste dall’articolo 3. Restano ferme le attività
professionali riservate o consentite e le prove attualmente
previste per l’esame di Stato.

2. Le classi di laurea che danno
titolo all’accesso sono le seguenti:

a) per la professione di agrotecnico:

1) classe 1 – Biotecnologie;

2) classe 4 – Scienze
dell’architettura e dell’ingegneria civile;

3) classe 7 – Urbanistica e
scienze della pianificazione territoriale e ambientale;

4) classe 8 – Ingegneria civile e
ambientale;

5) classe 16 – Scienze della
Terra;

6) classe 17 – Scienze
dell’economia e della gestione aziendale;

7) classe 20 – Scienze e
tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali;

8) classe 21 – Scienze e
tecnologie chimiche;

9) classe 27 –
Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura;

10) classe 28 – Scienze
economiche;

11) classe 37 – Scienze
statistiche;

12) classe 40 – Scienze e
tecnologie zootecniche e delle produzioni animali;

b) per la professione di
geometra:

1) classe 4 – Scienze
dell’architettura e dell’ingegneria edile;

2) classe 7 – Urbanistica e
scienze della pianificazione territoriale e ambientale;

3) classe 8 – Ingegneria civile e
ambientale;

4) classe 20 – Scienze e tecnologie agrarie, agro-alimentari e forestali;

5) classe 27 –
Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura;

6) classe 30 – Scienze
geografiche;

c) per la professione di perito agrario:

1) classe 1 – Biotecnologie;

2) classe 4 – Scienze
dell’architettura e dell’ingegneria civile;

3) classe 7 – Urbanistica e
scienze della pianificazione territoriale e ambientale;

4) classe 8 – Ingegneria civile e
ambientale;

5) classe 16 – Scienze della
Terra;

6) classe 17 – Scienze
dell’economia e della gestione aziendale;

7) classe 20 – Scienze e
tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali;

8) classe 21 – Scienze e
tecnologie chimiche;

9) classe 27 –
Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura;

10) classe 28 – Scienze
economiche;

11) classe 30 – Scienze
geografiche;

12) classe 37 – Scienze
statistiche;

13) classe 40 – Scienze e
tecnologie zootecniche e delle produzioni animali;

d) per la professione di perito
industriale:

1) classe 4 – Scienze
dell’architettura e dell’ingegneria edile;

2) classe 7 – Urbanistica e
scienze della pianificazione territoriale e ambientale;

3) classe 8 – Ingegneria civile e
ambientale;

4) classe 9 – Ingegneria dell’informazione;

5) classe 10 – Ingegneria
industriale;

6) classe 16 – Scienze della
Terra;

7) classe 20 – Scienze e
tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali;

8) classe 21 – Scienze e
tecnologie chimiche;

9) classe 23 –
Scienze e tecnologie delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e
della moda;

10) classe 25 – Scienze e
tecnologie fisiche;

11) classe 26 – Scienze e
tecnologie informatiche;

12) classe 27 – Scienze e
tecnologie per l’ambiente e la natura;

13) classe 30 – Scienze
geografiche;

14) classe 42 – Disegno
industriale;

15) classe 1 – Biotecnologie.

3. Possono, altresì, partecipare
agli esami di Stato per le predette professioni coloro i
quali, in possesso dello specifico diploma richiesto dalla normativa per
l’iscrizione nei rispettivi albi, abbiano frequentato con esito positivo, corsi
di istruzione e formazione tecnica superiore, a norma del decreto 31 ottobre
2000, n. 436, del Ministro della pubblica istruzione, recante norme di
attuazione dell’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, della durata di
quattro semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con
le attività libero professionali previste dall’albo cui si chiede di accedere.

4. Agli iscritti con il titolo di
laurea di cui al comma 2 spetta il titolo professionale rispettivamente di agrotecnico laureato, geometra laureato, perito agrario
laureato, perito industriale laureato.

CAPO XI

PROFESSIONE DI CONSULENTE DEL
LAVORO

ART. 26

(Titoli
di accesso agli esami di Stato)

1. Agli esami di Stato per
l’accesso alla professione di consulente del lavoro si accede
con i titoli ed il tirocinio previsti dalla legge 11 gennaio 1979, n. 12.

2. In alternativa
ai requisiti di cui al comma 1, all’esame di Stato si accede con uno dei
seguenti titoli, unitamente al tirocinio di un anno, svolto secondo le modalità
previste dall’articolo 3:

a) laurea nella
classe 2 – Scienze nei servizi giuridici;

b) laurea nella classe15 –
Scienze politiche e delle relazioni internazionali;

c) laurea nella
classe 17 – Scienze dell’economia e della gestione aziendale;

d) laurea nella
classe 19 – Scienze dell’amministrazione;

e)
laurea nella classe 28 – Scienze economiche;

f) laurea nella
classe 31 – Scienze giuridiche;

g) laurea specialistica nella
classe 22/S – Giurisprudenza;

h) laurea specialistica nella
classe 64/S – Scienze dell’economia;

i) laurea specialistica nella
classe 70/S – Scienze della politica;

l) laurea specialistica nella
classe 71/S – Scienze delle pubbliche amministrazioni;

m) laurea specialistica nella
classe 84/S – Scienze economico-aziendali;

n) laurea specialistica nella
classe 102/S – Teoria e tecniche della normazione e della informazione
giuridica;

o)
diploma universitario di consulente del lavoro.

2. I possessori dei diplomi di
laurea in Giurisprudenza, in Scienze economiche e commerciali ed in Scienze politiche, conseguiti nell’ambito dell’ordinamento
previgente ai decreti emanati in applicazione dell’articolo 17, comma 95, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, accedono all’esame di Stato al compimento di un
tirocinio di un anno, svolto secondo le modalità previste dall’articolo 3.

CAPO XII

PROFESSIONE DI GIORNALISTA

ART. 27

(Titoli
di accesso agli esami di Stato)

1. Agli esami di Stato per l’accesso
alla professione di giornalista si accede con i titoli
ed il tirocinio previsti dalla legge 3 febbraio 1963, n. 69.

2. In alternativa
ai requisiti di cui al comma 1, all’esame di Stato si accede con la laurea in
una qualsiasi disciplina o classe unitamente al compimento della pratica
giornalistica da svolgersi in alternativa nell’ambito:

a) di una laurea specialistica o
magistrale il cui percorso formativo biennale sia almeno per il 50 per cento
costituito da attività pratica orientata alla professione di giornalista e
disciplinata sulla base di convenzioni tra
l’università e il Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti, che verifica
anche l’effettivo tirocinio professionale svolto;

b) di un master universitario
biennale il cui percorso formativo sia disciplinato sulla
base di convenzioni tra l’università e il Consiglio nazionale
dell’ordine dei giornalisti, che verifica anche l’effettivo tirocinio
professionale svolto;

c) di corsi
biennali presso Istituti di formazione al giornalismo riconosciuti con
deliberazione del Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti.

CAPO XIII

PROFESSIONE DI STATISTICO

ART. 28

(Titoli
di accesso all’esame di Stato)

1. Fermi restando i requisiti già
previsti dalle norme vigenti, sono altresì titoli validi per l’accesso agli
esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di statistico
le seguenti classi di laurea specialistica:

a) lasse 90/S – Statistica
demografica e speciale;

b) classe 91/S – Statistica
economica, finanziaria ed attuariale;

c) classe 92/S – Statistica per
la ricerca sperimentale.

2. Ai fini
dell’accesso agli esami di Stato di cui al comma 1 è altresì necessario il
compimento di un tirocinio della durata di sei mesi, svolto secondo le modalità
previste dall’articolo 3.

CAPO XIV

PROFESSIONE DI TECNOLOGO
ALIMENTARE

ART. 29

(Esame
di Stato per l’iscrizione all’albo e relative prove)

1. Fermi restando i requisiti già
previsti dalle norme vigenti, sono altresì titoli validi per l’accesso agli
esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di tecnologo
alimentare:

a) le seguenti classi di laurea
specialistica:

1) classe 78/S – Scienze e
Tecnologie Agroalimentari;

2) classe 69/S – Scienze della
Nutrizione Umana;

3) classe 7/S – Biotecnologie
agrarie;

4) classe 8/S – Biotecnologie
Industriali (Alimentari);

b) compimento
di un tirocinio di durata semestrale, svolto secondo le modalità previste
dall’articolo 3.

2. L’esame di Stato è articolato
nelle seguenti prove:

a) una prima prova scritta, della
durata di otto ore, consistente in una relazione su di
un argomento scelto dal candidato tra almeno tre tracce proposte dalla
commissione d’esame per le seguenti aree:

1) sistemi di assicurazione
della qualità e accreditamento dei prodotti alimentari; criteri di qualità
rintracciabilità, e commercializzazione dei prodotti alimentari lungo tutta la
filiera produttiva degli alimenti, dalla materia prima alla tavola del consumatore;
metodi analitici: campionamento, esecuzione delle determinazioni ed
interpretazione dei dati;

2) valutazione
della sicurezza, dell’igiene e della conformità alle norme dei prodotti
alimentari: sistema HACCP applicato all’industria alimentare; disciplinari di
produzione; valutazione igienico sanitaria degli alimenti e delle materie
prime;

3) valutazione della qualità
nutrizionale e della qualità sensoriale dei prodotti alimentari; qualità
nutrizionali degli alimenti in funzione delle esigenze nutrizionali dell’uomo;
tecniche di valutazione e significato delle caratteristiche sensoriali degli
alimenti; variazione delle caratteristiche nutrizionali e sensoriali in relazione alle tecnologie di trasformazione e
conservazione degli alimenti;

b) una seconda prova scritta,
della durata di ottobre ore, consistente in una
relazione su di un argomento scelto dal candidato tra almeno tre tracce
proposte dalla commissione d’esame per le seguenti aree:

1) studio e
valutazione dei processi tecnologici e biotecnologici di trasformazione e
conservazione degli alimenti;

2) studio e valutazione degli aspetti economico sociali dei processi di
trasformazione e conservazione degli alimenti;

3) studio e valutazione dei
sistemi di controllo e delle normative che regolano i processi di
trasformazione e conservazione degli alimenti;

c) una prova pratica, della
durata di otto ore, scelta dalla commissione tra le
seguenti:

1) redazione di un elaborato
concernente l’impostazione di un problema tecnologico o biotecnologico con
caratterizzazione dei parametri tecnologici significativi;

2) redazione di un elaborato relativo all’interpretazione e giudizio di prodotti
confezionati in funzione di quanto riportato in etichetta, o di referti
analitici relativi a materie prime o semilavorati o prodotti finiti;

3) redazione di un elaborato relativo al giudizio tecnologico o nutrizionale o
socioeconomico su diverse tipologie di uno stesso prodotto alimentare
confezionato e pronto alla vendita;

d) una prova orale consistente in
un colloquio sulle stesse materie oggetto degli esami scritti, nonché nella discussione degli elaborati redatti dal
candidato. Essa avrà una durata non inferiore ai trenta minuti. Durante tale
prova i candidati dovranno dimostrare anche conoscenza della deontologia
professionale e dell’ordinamento professionale, con
particolare riferimento alla disciplina concernente l’attività professionale.

3. Sono ammessi a sostenere
l’esame di Stato per l’iscrizione nell’albo dei tecnologi alimentari i
possessori dei diplomi di laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari conseguiti
nell’ambito dell’ordinamento previdente ai decreti emanati in applicazione
dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

CAPO XV

PROFESSIONI DI VETERINARIO

ART. 30

(Esame
di Stato per l’iscrizione all’albo e relative prove)

1. Fermi restando i requisiti già
previsti dalle norme vigenti, sono titoli validi per l’accesso agli esami di
Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di veterinario:

a) laurea specialistica nella
classe 47/S – Medicina Veterinaria;

b) compimento di un tirocinio
professionalizzante post laurea, della durata di sei mesi, nelle discipline
zootecniche e della nutrizione animale, nelle discipline cliniche veterinarie e
di medicina legale e legislazione veterinaria, nelle discipline delle malattie
infettive ed infestive, e nelle discipline anatomo-patologiche ed ispettive
veterinarie, svolto secondo le modalità di cui all’articolo 3.

2. L’esame di Stato è articolato
nelle seguenti prove:

a) una prova scritta, della
durata di otto ore e da svolgersi in un unico giorno,
consistente in un elaborato a scelta del candidato tra tre proposti, vertente
sulle seguenti materie:

1) clinica medica, malattie
infettive ed infestive e polizia veterinaria;

2) clinica chirurgica e clinica
ostetrica e ginecologica veterinaria;

3) zootecnia, alimentazione e
nutrizione animale, benessere animale;

4) anatomia patologica
veterinaria, ispezione e controllo delle derrate alimentari di
origine animale, farmacovigilanza e farmacosorveglianza;

b) una prova scritta a mezzo quesiti a risposta multipla, vertente sulle medesime
materie di cui alla lettera a); a tal fine è costituito un archivio di quesiti
predisposto ai sensi del comma 3;

c) una prova pratica orale, cui
sono ammessi i candidati che hanno superato le prove scritte, consistente in un
colloquio sulla legislazione nazionale e comunitaria di interesse
veterinario e sulla deontologia professionale, sull’ordinamento sanitario
nazionale ed europeo e sulle materie di cui alla lettera a); in particolare:

1) per le materie di cui alla
lettera a), numero 1), la prova si svolge sull’animale ed il candidato è
chiamato a raccogliere i dati semeiologici necessari per formulare la diagnosi,
la prognosi e la corrispondente terapia, indicando le indagini diagnostiche
collaterali che siano eventualmente utili allo scopo; al candidato sarà inoltre
posto un quesito sulle misure di profilassi, intervento e gestione, anche nelle
fasi di emergenza per le malattie infettive ed
infestive, con particolare riferimento alle zoonosi;

2) per le materie di cui alla
lettera a), numero 2), la prova si svolge sull’animale ed il candidato è
chiamato a raccogliere i dati semeiologici e a
individuare le indagini diagnostiche necessarie alla formulazione della
diagnosi; il candidato dovrà altresì indicare il trattamento e la prognosi
nonché a rispondere circa i mezzi di gestione e controllo della fertilità degli
animali e circa le tecniche di inseminazione artificiale;

3) per le materie di cui alla
lettera a), numero 3), la prova verte sulla valutazione degli aspetti
morfo-funzionali e sull’attitudine zootecnica dei soggetti presi in esame, nonché sulle varie tecniche di allevamento in relazione alle
condizioni dell’ambiente tenendo conto della disponibilità, del valore e dei
criteri di impiego dei foraggi e dei mangimi e del benessere animale;

4) per le materie di cui alla
lettera a), numero 4), la prova consiste nell’esame di diagnostica cadaverica
su animali macellati o morti in seguito a malattie e all’esame macroscopico su singoli visceri, nonché nell’esame dei
prodotti della lavorazione delle carni, dei prodotti della pesca, della caccia,
del latte e di ogni altro prodotto alimentare di origine animale; sugli animali
morti a seguito di malattie il candidato dovrà rilevare le eventuali lesioni,
identificarne la natura ed indicarne le possibili cause, nonché prospettare le
indagini collaterali utili allo scopo; sugli animali macellati, su singoli
organi e sui prodotti di lavorazione il candidato, rilevate le eventuali
alterazioni o sofisticazioni, dovrà precisarne la natura e formulare il
giudizio agli effetti della utilizzazione a scopo alimentare, indicando le
ricerche di laboratorio utili allo scopo.

3. Con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentito il Ministro della
salute e la Federazione nazionale degli ordini dei veterinari, sono disciplinate
le modalità per la costituzione dell’archivio e per lo svolgimento della prova di cui al comma 3.

ART. 31

(Disposizioni
finali e transitorie)

1. Fino all’emanazione del
decreto di cui all’articolo 30, comma 3, per lo svolgimento della prova di cui all’articolo 30, comma 2, lettera b), la commissione
esaminatrice predispone cento quesiti a risposta multipla sulle materie di cui
all’articolo 30, comma 2, lettera a).

CAPO XVI

PROFESSIONE DI FARMACISTA

ART. 32

(Esame
di Stato per l’iscrizione all’albo e relative prove)

1. Fermi restando i requisiti già
previsti dalle norme vigenti, sono titoli validi per l’accesso agli esami di
Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di farmacista:

a) la seguente classe di laurea
specialistica:

1) classe 14/S – Farmacia e farmacia industriale;

b) compimento
di un tirocinio della durata di sei mesi, svolto secondo le modalità previste
dall’articolo 3.

2. L’esame di Stato per l’accesso
alla professione di farmacista è articolato nelle seguenti prove:

a) una prova scritta, della
durata di otto ore, consistente in una relazione sui
profili chimico-farmaceutici, farmacologici e tecnico-legislativi di un
medicinale scelto fra quelli di maggior rilevanza nel campo farmacoterapeutico;

b) una prima prova pratica, della
durata di otto ore, consistente nella predisposizione
di una ricetta galenica, magistrale o officinale con relazione scritta;

c) una seconda prova pratica,
della durata di otto ore, consistente
nell’identificazione e determinazione quantitativa di una di una sostanza
iscritta nella Farmacopea ufficiale;

d) una prova orale, consistente
in un colloquio sulle materie che possono essere oggetto delle
prove scritta e pratiche, nonché sulla legislazione e deontologia
professionale.

3. Sono ammessi all’esame di
Stato per l’accesso alla professione di farmacista anche i laureati in Farmacia
o Chimica e tecnologia farmaceutiche, il cui percorso formativo quinquennale sia conforme agli ordinamenti didattici previsti nel decreto
del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988 o nei decreti del Ministro
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 30 giugno 1995.

TITOLO III

COMMISSIONI ESAMINATRICI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 33

(Costituzione
e composizione)

1. Le commissioni esaminatrici
sono nominate con decreto del Capo del Dipartimento competente e sono composte da un Presidente e, salvo che non sia diversamente previsto,
da quattro membri.

2. Salvo che non sia previsto
diversamente, il Presidente è scelto tra i professori universitari ordinari o
associati anche fuori ruolo o a riposo, da non più di cinque anni, appartenenti
a settori relativi alle materie oggetto delle prove di
esame; i membri sono scelti nell’ambito di terne, designate dagli Ordini
professionali competenti per territorio e trasmesse al Ministero
dell’istruzione, dell’università, della ricerca. In mancanza di
Ordini professionali alla designazione delle terne provvede il Consiglio
universitario nazionale.

3. Gli Ordini professionali
designano nelle terne di cui al comma 2 appartenenti ad una o più delle
categorie indicate per ciascun tipo di esame di Stato.
Il numero delle terne è uguale al numero dei componenti
le singole Commissioni.

4. Non possono essere designati
quali componenti delle commissioni professionisti ai
quali è stata comminata una sanzione disciplinare nei precedenti dieci anni.

5. In ciascuna Commissione sono
compresi gli esperti nei principali indirizzi di attività
cui si riferisce l’esame.

6. Per gli esami di abilitazione per l’accesso a professioni il cui albo è
organizzato in sezioni, il Ministero nomina una sola commissione per le due
sezioni. Per l’esame dei candidati della sezione B un componente
della commissione, appartenente alla categoria dei liberi professionisti, è
sostituito con uno iscritto alla sezione B con anzianità di iscrizione all’albo
di almeno dieci anni. Sino al 2014 sono ammessi a far parte delle commissioni di esame gli iscritti alle Sezioni B con anzianità di
iscrizione all’albo di tre anni.

7. Qualora fra i componenti la Commissione manchino esperti in una o più
delle materie in cui si svolgono le prove di esame, il Presidente può aggregare
in soprannumero esperti scelti fra docenti universitari o liberi professionisti
iscritti all’albo della professione cui si riferiscono gli esami di
abilitazione. I membri aggregati esprimono il loro giudizio limitatamente ai
candidati che esaminano.

8. Il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca può nominare inoltre un membro aggiunto,
conoscitore della lingua tedesca ed esperto nelle materie oggetto di esame, presso quelle Commissioni esaminatrici di quelle
sedi in cui gli esami possono svolgersi anche in lingua tedesca. Detto componente aggiunto esprime il proprio giudizio
limitatamente ai candidati che esamina.

9. Per ogni Commissione
esaminatrice sono nominati membri supplenti, in numero pari almeno alla metà
del numero dei membri effettivi, nell’ambito di
specifiche terne designate dagli Ordini professionali competenti per territorio
ai sensi del comma 3; è altresì nominato un Presidente supplente tra i
professori universitari in possesso dei requisiti di cui al comma 2.

10. Per ciascun esame di abilitazione in ogni singola sede è nominata una
Commissione giudicatrice. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca può, su richiesta delle sedi interessate, e
tenuto conto del numero dei candidati partecipanti a ciascuna sessione di
esame, nominare altre Commissioni.

ART. 34

(Funzionamento)

1. Il Presidente della
commissione può, tenuto conto del numero dei candidati presenti, nominare, su
designazione del Rettore, un’apposita commissione per
la vigilanza sullo svolgimento delle prove scritte e pratiche.

2. Nella prima seduta della
Commissione il Presidente affida ad uno dei componenti
le funzioni di segretario.

3. Tutte le deliberazioni si
prendono a maggioranza assoluta dei componenti. In
caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. Per ogni adunanza è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal segretario.

5. Le operazioni di segreteria di
ciascuna Commissione sono affidate ad un funzionario amministrativo designato
dal Rettore dell’università.

6. Il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca può inviare un proprio rappresentante presso le
sedi di esame per la verifica della regolarità formale
delle operazioni di esame.

CAPO II

COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI

ART. 35

(Professione
di attuario)

1. Il Presidente è nominato tra i
professori universitari in possesso dei requisiti di cui all’articolo 33, comma
2.

2. I membri effettivi sono scelti
nell’ambito di quattro terne così costituite:

a) una terna di professori
ordinari o associati, anche a riposo da non più di cinque anni, appartenenti a
settori relativi alle materie oggetto delle prove di
esame, nonché ricercatori confermati;

b) una terna di
attuari, con almeno dieci anni di iscrizione alla sezione A dell’albo,
in servizio presso imprese di assicurazione, enti di previdenza, banche ed
altre istituzioni;

c) due terne di professionisti
iscritti alla sezione A dell’albo degli attuari con almeno dieci anni di esercizio professionale, in forma autonoma o dipendente.

ART. 36

(Professione
di assistente sociale)

1. Il Presidente è nominato tra i
professori universitari in possesso dei requisiti di cui all’articolo 33, comma
2.

2. I membri effettivi sono scelti
nell’ambito di quattro terne così costituite:

a) una terna di professori
universitari, ordinari o associati, anche a riposo da non più di cinque anni, nonché ricercatori confermati, appartenenti a settori
relativi alle materie oggetto delle prove di esame;

b) una terna di professori a
contratto nei settori relativi alle materie oggetto
degli esami di Stato, per almeno tre anni, iscritti all’albo degli assistenti
sociali;

c) una terna di liberi
professionisti iscritti all’albo degli assistenti sociali, sezione A, con non
meno di dieci anni di esercizio professionale;

d) una terna di
assistenti sociali in rapporto di lavoro dipendente, iscritti alla
sezione A dell’albo degli assistenti sociali da almeno dieci anni.

ART. 37

(Professione
di architetto)

1. Il Presidente è nominato tra i
professori universitari in possesso dei requisiti di cui all’articolo
33 comma 2.

2. I membri effettivi vengono scelti nell’ambito di quattro terne così costituite:

a) una terna di professori
universitari, ordinari o associati, anche a riposo da non più di cinque anni, nonché ricercatori confermati, appartenenti a settori
relativi alle materie oggetto delle prove di esame;

b) una terna di funzionari
tecnici in possesso di laurea che dà accesso alla sezione A dell’albo e che
svolgano mansioni direttive presso enti pubblici o amministrazioni statali;

c) due terne di liberi
professionisti iscritti da almeno dieci anni alla sezione A dell’albo, con
almeno dieci anni di esercizio professionale.

ART. 38

(Professione
di biologo)

1. Il Presidente è nominato tra i
professori universitari in possesso dei requisiti di cui all’articolo 33, comma
2.

2. I membri effettivi vengono scelti nell’ambito di quattro terne così costituite:

a) una terna di professori
universitari, ordinari o associati, anche a riposo da non più di cinque anni, nonché ricercatori confermati, appartenenti a settori
relativi alle materie oggetto delle prove di esame;

b) una terna di dirigenti di enti pubblici iscritti alla sezione A dell’albo dei
biologi;

c) una terna di dirigenti di enti pubblici, privati, di industrie e di centri di
ricerca, iscritti alla sezione A dell’albo dei biologi;

d) una terna di
liberi professionisti iscritti da almeno dieci anni alla sezione A dell’albo.

ART. 39

(Professione
di chimico)

1. Il Presidente è nominato tra i
professori universitari in possesso dei requisiti di cui all’articolo 33, comma
2.

2. I membri effettivi vengono scelti nell’ambito di quattro terne così costituite:

a) una terna di professori
universitari, ordinari o associati, anche a riposo da non più di cinque anni, nonché ricercatori confermati, appartenenti a settori
relativi alle materie oggetto delle prove di esame;

b) una terna di dirigenti di enti pubblici iscritti alla sezione A dell’albo dei
chimici;

c) una terna di dirigenti di industrie o di centri di ricerca, iscritti alla sezione A
dell’albo dei chimici;

d) una terna di
professionisti iscritti da almeno dieci anni all’albo dei chimici.

ART. 40

(Professione
di geologo)

1. Il Presidente è nominato tra i
professori universitari in possesso dei requisiti di cui all’articolo 33, comma
2.

2. I membri effettivi vengono scelti nell’ambito di quattro terne così costituite:

a) una terna di professori
universitari, ordinari o associati, anche a riposo da non più di cinque anni, nonché ricercatori confermati, appartenenti a settori
relativi alle materie oggetto delle prove di esame;

b) una terna di funzionari
tecnici che esplichino mansioni di geologo presso
pubbliche amministrazioni, iscritti nella sezione A dell’albo e dell’elenco
speciale con almeno dieci anni di attività in uno dei campi oggetto dell’esame
di Stato;

c) due terne di professionisti
iscritti alla sezione A dell’albo dei geologi, con almeno di dieci anni di esercizio professionale in almeno uno dei campi oggetto
dell’esame di Stato.

ART. 41

(Professione
di ingegnere – Settore ingegnere civile e ambientale)

1. Il Presidente è nominato tra i
professori universitari in possesso dei requisiti di cui all’articolo 33, comma
2.

2. I membri effettivi vengono scelti nell’ambito di quattro terne così costituite:

a) una terna di professori
universitari, ordinari o associati, anche a riposo da non più di cinque anni, nonché ricercatori confermati, appartenenti a settori
relativi alle materie oggetto delle prove di esame;

b) una terna di funzionari
tecnici in possesso di laurea che dà accesso alla sezione A dell’albo e che
svolgono mansioni direttive presso enti pubblici o amministrazioni statali;

c) due terne di professionisti
iscritti alla sezione A – settore civile e ambientale – dell’albo degli
ingegneri con almeno dieci anni di esercizio
professionale.

ART. 42

(Professione
di ingegnere – Settore ingegnere industriale)

1. Il Presidente è nominato tra i
professori universitari in possesso dei requisiti di cui all’articolo 33, comma
2.

2. I membri effettivi vengono scelti nell’ambito di quattro terne così costituite:

a) una terna di professori
universitari, ordinari o associati, anche a riposo da non più di cinque anni, nonché ricercatori confermati, appartenenti a settori
relativi alle materie oggetto delle prove di esame;

b) una terna di funzionari
tecnici in possesso di laurea che dà accesso alla sezione A dell’albo e che
svolgono mansioni direttive presso enti pubblici o amministrazioni statali;

c) due terne di professionisti
iscritti alla sezione A – settore industriale – dell’albo degli ingegneri con
almeno dieci anni di esercizio professionale.

ART. 43

(Professione
di ingegnere – Settore ingegnere dell’informazione)

1. Il Presidente è nominato tra i
professori universitari in possesso dei requisiti di cui all’articolo 33, comma
2.

2. I membri effettivi vengono scelti nell’ambito di quattro terne così costituite:

a) una terna di professori
universitari, ordinari o associati, anche a riposo da non più di cinque anni, nonché ricercatori confermati, appartenenti a settori
relativi alle materie oggetto delle prove di esame;

b) una terna di funzionari
tecnici in possesso di laurea che dà accesso alla sezione A dell’albo e che
svolgono mansioni direttive presso enti pubblici o amministrazioni statali;

c) due terne di professionisti
iscritti alla sezione A – settore dell’informazione
– dell’albo degli ingegneri con almeno dieci anni di esercizio
professionale.

ART. 44

(Professione
di psicologo)

1. Il Presidente è nominato tra i
professori universitari in possesso dei requisiti di cui all’articolo 33, comma
2.

2. I membri effettivi vengono scelti nell’ambito di quattro terne così costituite:

a) una terna di professori
universitari, ordinari o associati, anche a riposo da non più di cinque anni, nonché ricercatori confermati, appartenenti a settori
scientifico-disciplinari psicologici;

b) una terna di psicologi
dipendenti da pubbliche amministrazioni con almeno dieci anni di anzianità di servizio;

c) due terne di
liberi professionisti iscritti alla sezione A dell’albo degli psicologi, con
almeno dieci anni di servizio professionale.

ART. 45

(Professione
di dottore agronomo e dottore forestale)

1. Le commissioni giudicatrici
dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di
dottore agronomo e dottore forestale sono composte da:

a) un Presidente e quattro liberi
professionisti, iscritti alla sezione A e designati
dalla Federazione regionale dei dottori agronomi e dottori forestali; i liberi
professionisti, anche appartenenti ad ordini di regioni diverse, devono essere
iscritti all’albo professionale da almeno dieci anni;

b) tre professori universitari di
ruolo, designati dal Rettore dell’università fra i professori ordinari e
associati, nonché ricercatori confermati, appartenenti
a settori relativi alle materie oggetto delle prove di esame.

ART. 46

(Professione
di statistico)

1. Il Presidente è nominato tra i
professori universitari in possesso dei requisiti di cui all’articolo 33, comma
2.

2. I membri effettivi vengono scelti nell’ambito di quattro terne così costituite:

a) una terna di professori
universitari, ordinari o associati, anche a riposo da non più di cinque anni, nonché ricercatori confermati, appartenenti a settori
relativi alle materie oggetto delle prove di esame;

b) una terna di direttori di uffici pubblici di statistica;

c) due terne di
esperti di statistica.

ART. 47

(Professione
di tecnologo alimentare)

1. Il Presidente è nominato tra i
professori universitari in possesso dei requisiti di cui all’articolo 33, comma
2.

2. I membri effettivi vengono scelti nell’ambito di quattro terne così costituite:

a) una terna di professori
universitari, ordinari o associati, anche a riposo da non più di cinque anni, nonché ricercatori confermati, appartenenti a settori
relativi alle materie oggetto delle prove di esame;

b) una terna di funzionari
tecnici con almeno dieci anni di anzianità di servizio
che svolgano mansioni direttive presso enti ed amministrazioni pubbliche con
competenza nei settori di controllo e ispezione, ricerca, assistenza e
formazione in campo alimentare;

c) una terna di liberi
professionisti iscritti all’albo con almeno dieci anni di esercizio
professionale;

d) una terna di dirigenti di industrie alimentari, industrie produttrici di macchine o
prodotti per le industrie alimentari, servizi di ristorazione collettiva,
organizzazioni commerciali per la distribuzione e la vendita di prodotti
alimentari.

ART. 48

(Professione
di farmacista)

1. Il Presidente è nominato tra i
professori universitari in possesso dei requisiti di cui all’articolo 33, comma
2.

2. I membri effettivi vengono scelti nell’ambito di quattro terne così costituite:

a) una terna di professori
universitari, ordinari o associati, anche a riposo da non più di cinque anni, nonché ricercatori confermati, appartenenti a settori
relativi alle materie oggetto delle prove di esame;

b) tre terne di
liberi professionisti iscritti all’albo da almeno dieci anni.

ART. 49

(Professione
di veterinario)

1. Il Presidente è nominato tra i
professori universitari, iscritti all’albo dei veterinari, in possesso dei
requisiti di cui all’articolo 33, comma 2.

2. I membri effettivi vengono scelti nell’ambito di sei terne così costituite:

a) una terna di professori
universitari, ordinari o associati, anche a riposo da non più di cinque anni, nonché ricercatori confermati, iscritti all’albo dei
veterinari, appartenenti a settori relativi alle materie oggetto delle prove di
esame;

b) una terna di veterinari
dipendenti dalle Aziende sanitarie locali;

c) una terna di
veterinari dipendenti del Ministero della salute, Dipartimento per la sanità
pubblica, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti;

d) tre terne di
liberi professionisti iscritti all’albo da almeno dieci anni.

ART. 50

(Professione
di dottore commercialista ed esperto contabile)

1. Il Presidente è nominato tra i
professori universitari in possesso dei requisiti di cui all’articolo 33, comma
2.

2. I quattro membri sono scelti
nell’ambito di quattro terne formate tra persone appartenenti alle seguenti
categorie:

a) professori universitari,
ordinari o associati, anche a riposo da non più di cinque anni, nonché ricercatori confermati, appartenenti a settori
relativi alle materie oggetto delle prove di esame;

b) magistrati
ordinari con qualifica e funzioni non inferiori a quelle di magistrato di
Tribunale;

c) direttore o
dirigenti dell’Agenzia delle entrate o del Dipartimento del tesoro del
Ministero dell’economia e delle finanze ovvero dirigenti amministrativi
di complessi industriali, bancari e commerciali con anzianità nella qualifica
non inferiore a dieci anni;

d) professionisti iscritti nella
sezione A dell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili con
almeno di dieci anni di esercizio professionale.

3. In mancanza di persone
appartenenti alle categorie di cui alle lettere b) e c) del comma 2, le terne
sono formate da persone appartenenti alla categoria di cui alla lettera d) del
medesimo comma.

4. La durata delle prove di esame di cui agli articoli 46 e 47 del decreto
legislativo 28 giugno 2005, n. 139, è fissata in otto ore.

5. Sino alla istituzione
del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili,
ai sensi dell’articolo 58 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, le
disposizioni di cui al presente regolamento, relative alla composizione delle
commissioni e alle modalità di svolgimento degli esami di Stato, si applicano
agli esami di abilitazione all’esercizio delle professioni di dottore
commercialista e di ragioniere e perito commerciale di cui ai decreti
ministeriali 24 ottobre 1996, n. 654, e 8 ottobre 1996, n. 622. I
professionisti di cui al comma 2, lettera d), si intendono
iscritti rispettivamente all’albo dei dottori commercialisti e dei ragionieri e
periti commerciali.

6. A far data
dalla seconda sessione di esame di Stato per l’anno 2006 i laureati nelle
classi 17 e 28 sono ammessi a sostenere gli esami di stato disciplinati ai
sensi dell’articolo 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, per
l’accesso alle professioni di dottore commercialista e di ragioniere e perito
commerciale. I candidati abilitati si iscrivono in
apposite sezioni transitorie, istituite presso ciascun albo degli ordini dei
dottori commercialisti e dei collegi dei ragionieri e periti commerciali. Gli
iscritti in tali sezioni transitorie acquisiscono il titolo di
esperto contabile di cui all’articolo 39 del decreto legislativo 28
giugno 2005, n. 139, ed esercitano le competenze di cui all’articolo 1, comma 4
del medesimo decreto.

7. Coloro che, alla data del 31
dicembre 2007, risultano iscritti nelle sezioni
transitorie di cui al comma 6, confluiscono nella sezione B degli albi tenuti
dagli ordini territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
istituiti ai sensi dell’articolo 61 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n.
139.

TITOLO IV

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI
ESAMI DI STATO

ART. 51

(Ambito
di applicazione)

1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano, oltre che alle professioni di cui
all’articolo 1, comma 1, nonché alla professione di dottore commercialista ed
esperto contabile, anche agli esami di Stato per l’accesso alla professione di
odontoiatra.

2. Le disposizioni di cui agli
articoli 52, 54, 55, commi 1 e 5, 60 e 64, si
applicano, altresì all’esame di Stato per l’accesso alla professione di medico
chirurgo.

ART. 52

(Sessioni
di esami)

1. Gli esami di Stato hanno luogo
ogni anno in due sessioni, indette per ciascun anno con ordinanza del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale.

2. Per ciascuna sessione i
candidati sono ammessi a partecipare agli esami di Stato per l’abilitazione
all’esercizio di una sola delle professioni previste dal presente regolamento e
per l’iscrizione ad un solo settore della medesima professione.

ART. 53

(Sedi di
esame)

1. Sono sedi di
esami di Stato le Università e gli Istituti universitari.

2. Le sedi sono individuate
nell’ordinanza di cui all’articolo 52, comma 1, sentito il Consiglio
universitario nazionale, tenuto conto delle strutture necessarie per assicurare
il regolare svolgimento degli esami, nonché delle
eventuali proposte dei Consigli degli ordini.

3. Con
l’ordinanza di cui al comma 2 sono altresì determinate le sedi in cui gli esami
per l’abilitazione alle diverse professioni possono essere svolti in lingua
tedesca per i cittadini italiani della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol di
lingua materna tedesca che ne facciano richiesta.

4. I candidati possono sostenere
gli esami di Stato in una qualsiasi delle sedi indicate nell’ordinanza.

ART. 54

(Domanda
di ammissione agli esami)

1. Per la partecipazione agli
esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni disciplinate
dal presente regolamento i candidati presentano domanda in carta semplice,
contenente l’indicazione del luogo e della data di nascita, del luogo di
residenza, nonché l’indicazione della professione e,
ove previsti, della sezione, del settore e dell’indirizzo per cui chiedono di
sostenere l’esame.

2. La domanda è corredata dai
seguenti documenti:

a) originale o
copia autenticata del titolo previsto dalle disposizioni del presente
regolamento per l’accesso all’esame di Stato ovvero certificato
attestante il conseguimento del titolo stesso;

b) ricevuta dell’avvenuto
versamento della tassa di ammissione agli esami nella
misura di 49,58 euro fissata dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, salvi gli eventuali successivi
adeguamenti;

c) ricevuta
dell’avvenuto versamento all’economato dell’Università del contributo stabilito
da ogni singolo ateneo ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 dicembre
1993, n. 537;

d) documentazione attestante
l’avvenuto svolgimento del tirocinio, ove prescritto.

3. Per coloro i quali dichiarano
nella domanda di aver conseguito il titolo di cui al comma 2 nella stessa sede
ove chiedono di sostenere gli esami di Stato, la documentazione relativa al medesimo titolo è inserita nel fascicolo del
candidato a cura degli uffici dell’Università competente.

4. In luogo dei documenti di cui
al comma 2, lettere a) e d), i candidati possono presentare apposita
dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.

5. La domanda è presentata
all’ufficio competente dell’Università presso la quale il candidato intende
sostenere gli esami entro il termine stabilito dall’ordinanza ministeriale che
indice le sessioni di esame.

ART. 55

(Svolgimento
delle prove)

1. Con l’ordinanza di cui
all’articolo 52 è stabilito, per ciascuna professione, il giorno di inizio degli esami di Stato.

2. Le università pubblicano
tempestivamente l’ordine e l’orario di svolgimento delle prove.

3. Prima di ciascuna prova
d’esame i candidati sono identificati.

4. Le prove
orali sono pubbliche.

5. Il candidato che non si
presenta all’esame può chiedere il rimborso del solo contributo. Il candidato
che si è ritirato durante una prova d’esame è
considerato non idoneo.

ART. 56

(Prove
scritte)

1. Per gli esami di Stato nei
quali le prove scritte non sono definite a livello nazionale, la Commissione
esaminatrice stabilisce il tema, o i temi, il giorno stesso di
inizio delle prove.

2. Il Presidente della
Commissione, alla presenza dei candidati, fa constatare l’integrità del plico
contenente le prove di esame. Qualora
siano stati predisposti più temi, fa estrarre, a sorte, da uno dei candidati,
il tema da svolgere o i temi tra i quali i candidati possono scegliere.
Il Presidente può disporre la riproduzione e la distribuzione del materiale
necessario alla prova.

3. Per lo svolgimento delle prove
scritte, i candidati usano esclusivamente carta fornita dalla Commissione,
munita del bollo di ufficio e della firma del
presidente o altro membro della Commissione.

4. Al fine di garantire
l’anonimato dei candidati gli elaborati delle prove scritte sono depositati e
conservati in buste chiuse sigillate non trasparenti, con le generalità del
candidato contenute in un apposito foglio in busta
separata.

5. Durante lo svolgimento delle prove i candidati non possono comunicare tra loro né con
estranei.

6. E’ escluso dall’esame chi
contravviene alle disposizioni di cui al presente regolamento e a quelle
stabilite dalla commissione per assicurare il regolare svolgimento delle prove.

7. Per lo svolgimento delle prove
scritte la commissione esaminatrice può consentire
l’uso di strumenti meccanici od informatici
nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.

ART. 57

(Prove
orali e voto finale)

1. Sono ammessi alle prove orali i candidati che conseguono almeno 60/100 in
ciascuna delle prove scritte e pratiche. L’elenco dei candidati ammessi,
firmato dal Presidente della Commissione, è affisso nell’albo dell’università.
Tale affissione ha valore di comunicazione.

2. Sulla prova
orale la Commissione delibera subito dopo lo svolgimento della prova
stessa. Ai candidati esaminati è data comunicazione dei voti al termine della
seduta mediante affissione all’albo dell’Università.

3. E’ idoneo il candidato che
consegue almeno i 60/100 dei voti favorevoli a disposizione della Commissione.

4. Al termine dei lavori la
Commissione riassume i risultati degli esami ed assegna a ciascun candidato il
voto complessivo, espresso in centesimi.

ART. 58

(Chiusura
della sessione e pubblicazione dei risultati)

1. Compiute le operazioni di cui
all’articolo 57, il Presidente della Commissione dichiara chiuse le operazioni
della sessione di esami, che non può più essere
riaperta.

2. Successivamente
il Presidente della Commissione:

a) dispone l’affissione nell’albo
dell’Università dell’elenco in ordine alfabetico di coloro
che hanno superato gli esami. L’elenco deve contenere il voto riportato
nel complesso delle prove;

b) cura un elenco completo di
tutti i candidati presentatisi, con la indicazione dei
voti conseguiti in ciascuna prova e del voto complessivo, da conservare agli
atti dell’Università o dell’Istituto universitario. Detto elenco è firmato dal
Presidente e dal Segretario della Commissione;

c) cura, infine, che sia data
comunicazione dei risultati favorevoli o sfavorevoli degli esami dei singoli
candidati alle Università e Istituti universitari che hanno rilasciato i titoli
di studio;

d) la data di abilitazione
professionale è fissata nel giorno di attribuzione del voto complessivo.

ART. 59

(Sospensione
o annullamento delle operazioni di esame)

1. Il Presidente della
Commissione adotta tutte le misure che necessarie per garantire l’ordinato
svolgimento delle operazione di esame.

2. In caso di gravi trasgressioni
alle norme di cui al presente regolamento, ordina la sospensione delle
operazioni di esame e ne dà comunicazione al Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che in caso di gravi abusi o
di violazione di legge, può disporre l’annullamento parziale o totale delle
operazioni di esame.

ART. 60

(Conservazione
della documentazione delle operazioni di esame)

1. Presso ogni università sono
conservate le domande di ammissione, gli elenchi degli
ammessi ed i risultati ottenuti negli esami, i verbali, gli atti delle
commissioni giudicatrici e tutti gli elaborati dei candidati. Essi restano a
disposizione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

2. Per la eliminazione
degli atti stessi valgono le disposizioni del regolamento per gli archivi di
Stato.

ART. 61

(Responsabilità
dei candidati)

1. I candidati sono responsabili
della buona conservazione degli strumenti e del materiale, compreso quello
bibliografico, loro affidati durante le prove scritte e pratiche, e sono tenuti
al pagamento dei danni eventualmente arrecati.

ART. 62

(Inidoneità
del candidato)

1. Il candidato dichiarato non
idoneo può ripetere l’esame nella sessione successiva ed è obbligato a ripetere
tutte le prove, anche quelle eventualmente superate nella precedente sessione.

ART. 63

(Diploma
di abilitazione professionale)

1. A coloro che hanno superato
l’esame di abilitazione spettano i titoli
professionali previsti, per ciascuna professione, dalle disposizioni vigenti.

2. Le università curano la
redazione dei diplomi su moduli richiesti direttamente al Servizio centrale per
la qualità dei processi e dell’organizzazione del Dipartimento
dell’amministrazione generale del personale e dei servizi del Ministero
dell’economia e delle finanze, che li predispone sulla
base di modelli indicati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca. I diplomi, muniti del bollo dell’università, sono firmati per il
Ministro dal Rettore ovvero, in caso di suo impedimento o assenza, dal
Pro-Rettore, su delega del Rettore.

3. I diplomi sono rilasciati agli
interessati, previa consegna della quietanza attestante l’avvenuto versamento
della tassa regionale prevista dalle disposizioni vigenti e successivamente
all’accertamento dell’effettivo conseguimento del titolo di studio previsto per
l’accesso agli esami.

4. L’Università conserva agli
atti una fotocopia, conforme all’originale, del diploma di abilitazione
rilasciato ad ogni candidato.

5. Il diploma contiene, ove
previsti, l’indicazione della sezione e del settore.

ART. 64

(Duplicato
del diploma di abilitazione professionale)

1. Per il rilascio di duplicati
di diplomi di abilitazione all’esercizio professionale
si applicano le disposizioni dell’articolo 50 del regio decreto 4 giugno 1938,
n. 1269, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 8
settembre 1976, n. 791.

2. Il duplicato consiste nella
riproduzione esatta del diploma originale, su carta dello stesso tipo, con
espressa dichiarazione che il titolo costituisce duplicato del diploma
originale, firmata dal Rettore o dal Pro-Rettore e munita del timbro della Università.

ART. 65

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328:
articoli 5, 6, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 22, 23, 27, 28, 32, 33, 37, 38, 42, 43,
47, 48, 52, 53 e 55, nonché la Tabella A allegata al
medesimo decreto.

2. E’ abrogato il decreto del
Ministro della pubblica istruzione 9 settembre 1957, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957.

ART. 66

(Norme
finali e transitorie)

1. Le disposizioni relative alle modalità di svolgimento e alla durata del
tirocinio, quale requisito per l’accesso all’esame di Stato, previste
dall’articolo 3 e dal CAPO II del presente regolamento per ciascuna
professione, si applicano a decorrere dalle sessioni di esame dell’anno 2007.

2. Fino a tale data continuano ad
applicarsi per ciascuna professione le disposizioni vigenti in materia di
tirocinio.

3. Dall’attuazione del presente
regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.

TABELLA A (prevista dall’art. 2, comma 6)

ALBO PROFESSIONALE

DIPLOMI UNIVERSITARI

Dottore agronomo e dottore forestale

Biotecnologie agro-industriali

Sezione B

Economia e amministrazione delle imprese
agricole

Economia del sistema agroalimentare e
dell’ambiente

Gestione tecnica e amministrativa in
agricoltura

Produzioni animali

Produzioni vegetali

Tecniche erboristiche

Tecniche forestali e tecnologie
del legno

Viticoltura, enologia

Agrotecnico

Biotecnologie agro-industriali

Economia e amministrazione delle imprese
agricole

Economia del sistema agroalimentare e
dell’ambiente

Gestione tecnica e amministrativa in
agricoltura

Produzioni animali

Produzioni vegetali

Tecniche forestali e tecnologie del legno

Viticoltura ed enologia

Architetto

Sezione B

Settore architetto
tecnico

Edilizia

Materiali per la manutenzione del costruito
antico e

moderno

Settore pianificatore tecnico

Operatore tecnico ambientale

Sistemi informativi
territoriali

Tecnico di misure ambientali

Valutazione e controllo ambientale

Assistente sociale

Servizio sociale

Attuario

Moneta e finanza

Sezione B

Scienze assicurative

Tecniche finanziarie e assicurative

Biologo

Analisi chimico-biologiche

Sezione B

Biologia

Biotecnologie industriali

Tecnici in biotecnologie

Tecnico dello sviluppo ecocompatibile

Tecnico sanitario di laboratorio biomedico

Chimico

Analisi chimico-biologiche

Sezione B

Chimica

Tecnologie farmaceutiche

Controllo di qualità nel settore industriale
farmaceutico

Scienza dei materiali

Consulente del lavoro

Consulente del lavoro

Geologo

Geologia

Sezione B

Geologia per la protezione dell’ambiente

Prospettore geologico

Geometra

Edilizia

Ingegneria delle infrastrutture

Sistemi informativi
territoriali

Ingegnere

Economia e ingegneria della qualità

Sezione B

Settore civile e ambientale

Edilizia

Ingegneria civile

Ingegneria dell’ambiente e delle risorse

Ingegneria delle infrastrutture

Ingegneria

Ingegneria per l’ambiente e il territorio
edile

Settore industriale

Ingegneria aerospaziale

Ingegneria biomedica

Ingegneria chimica

Ingegneria dei materiali

Ingegneria dell’automazione

Ingegneria delle materie plastiche

Ingegneria elettrica

Ingegneria elettrica con teledidattica

Ingegneria energetica

Ingegneria industriale

Ingegneria logistica e della produzione

Ingegneria logistica e della
produzione-orientamento tessile

Ingegneria meccanica

Produzione industriale

Scienza e ingegneria dei materiali

Tecnologie industriali e dei materiali

Settore dell’informazione

Ingegneria delle telecomunicazioni

Ingegneria dell’automazione

Ingegneria elettronica

Ingegneria informatica

Ingegneria logistica e della produzione

Economia e ingegneria della qualità

Ingegneria biomedica

Perito agrario

Biotecnologie agro-industriali

Economia e amministrazione delle imprese
agricole

Economia del sistema agroalimentare e
dell’ambiente

Gestione tecnica e amministrativa in
agricoltura

Produzioni animali

Produzioni vegetali

Tecniche forestali e tecnologie del legno

Viticoltura ed enologia

Perito industriale

Edilizia

Ingegneria logistica e della produzione

Ingegneria meccanica

Ingegneria delle telecomunicazioni

Ingegneria energetica

Metodologie fisiche

Analisi chimico-biologiche

Chimica

Informatica

Ingegneria aerospaziale

Ingegneria chimica

Ingegneria dell’automazione

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Ingegneria elettrica

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Ingegneria informatica

Scienze e tecniche cartarie

Tecnologie alimentari