Ambiente

Thursday 04 May 2006

DECRETO LEGISLATIVO 27 marzo 2006, n.161 Attuazione della direttiva 2004/42/CE, per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all’uso di solventi in talune pitture e vernici, nonchè in prodotti per la carrozzeria. (GU n. 100

DECRETO
LEGISLATIVO 27 marzo 2006, n.161 Attuazione della direttiva 2004/42/CE, per la
limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti
all’uso di solventi in talune pitture e vernici, nonchè in prodotti per la
carrozzeria. (GU n. 100 del 2-5-2006)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;

Vista la direttiva n. 2004/42/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004,
relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili
dovute all’uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni
prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE;

Vista la legge 18 aprile 2005, n.
62, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi
derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge
comunitaria 2004;

Visto l’articolo 14 della legge
23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Ministro
dell’ambiente 16 gennaio 2004, n. 44, recante attuazione della direttiva
1999/13/CE;

Visto il Codice del consumo di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed in particolare il
titolo II relativo alle informazioni che
devono accompagnare i prodotti;

Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24
gennaio 2006;

Acquisito il parere della
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 9 febbraio 2006;

Acquisiti i pareri delle
competenti Commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;

Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 marzo
2006; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze, delle attività
produttive, della salute, per i beni e le attività culturali e delle
infrastrutture e dei trasporti;

E m a n a il
seguente decreto legislativo:

Articolo 1.

Campo di applicazione
e finalità

1. Il presente decreto, al fine
di prevenire o di limitare l’inquinamento atmosferico derivante dagli effetti
dei composti organici volatili, di seguito denominati: "COV", sulla
formazione dell’ozono troposferico, determina, per le pitture, le vernici e i
prodotti per carrozzeria, di seguito unitariamente denominati prodotti,
elencati nell’allegato I, il contenuto massimo di COV
ammesso ai fini dell’immissione sul mercato.

2. Restano ferme, per i prodotti
di cui al comma 1, le disposizioni vigenti in materia di tutela dei
consumatori, dei lavoratori e dell’ambiente di lavoro, nonchè in materia di etichettatura dei prodotti.

Articolo 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) Sostanze: qualsiasi elemento
chimico ed i relativi composti, allo stato naturale o prodotti da attività
industriali, in forma solida, liquida o gassosa;

b) Preparato: qualsiasi miscela o
soluzione composta da due o più sostanze;

c) Composto organico: qualsiasi
composto contenente almeno l’elemento carbonio ed uno o più tra gli elementi
idrogeno, ossigeno, zolfo, fosforo, silicio, azoto, cloro, bromo e fluoro, ad
eccezione degli ossidi di carbonio e dei carbonati e bicarbonati inorganici;

d) Composto organico volatile
(COV): qualsiasi composto organico avente un punto di ebollizione
iniziale pari o inferiore a 250°C misurato ad una pressione standard di 101,3
kPa;

e) Contenuto di
COV: la massa di composti organici volatili espressa in grammi/litro (g/l),
nella formulazione del prodotto pronto all’uso. Non è considerata come
parte del contenuto di COV la massa di composti organici volatili presente in
un dato prodotto che, in fase di essiccamento,
reagisce chimicamente formando parte del rivestimento;

f) Solvente
organico: qualsiasi COV usato da solo o in combinazione con altri agenti per
dissolvere o diluire materie prime, prodotti o rifiuti, oppure usato
come agente di pulizia per dissolvere contaminanti o come mezzo di dispersione,
correttore di viscosità, correttore di tensione superficiale, plastificante o
conservante;

g) Rivestimento: qualsiasi
preparato, inclusi tutti i solventi organici o i preparati contenenti i
solventi organici necessari per una corretta applicazione, usato per ottenere
una pellicola da applicare a scopo decorativo, funzionale o protettivo su una
determinata superficie;

h) Pitture e vernici: i
rivestimenti elencati nell’allegato I, paragrafo 1,
esclusi gli aerosol, applicati a scopo decorativo, funzionale o protettivo sui
manufatti edilizi e sulle relative finiture o sugli impianti e sulle strutture
connessi a tali manufatti;

i) Pellicola:
uno strato continuo risultante dall’applicazione di uno o più rivestimenti su
un supporto;

l) Rivestimento a base acquosa
(BA): rivestimento la cui viscosità è regolata mediante l’uso di acqua;

m) Rivestimento a base solvente
(BS): rivestimento la cui viscosità è regolata
mediante l’uso di solventi organici;

n) Prodotti per carrozzeria: i
rivestimenti elencati nell’allegato I, paragrafo 2,
usati a fini di riparazione, manutenzione o decorazione dei veicoli stradali,
come definiti nella direttiva 70/156/CEE, o di parti degli stessi, ove tali
attività siano effettuate al di fuori del luogo di produzione; gli aerosol sono
inclusi soltanto nei casi espressamente previsti;

o) Immissione
sul mercato: qualsiasi atto di messa a disposizione del prodotto per i terzi, a
titolo oneroso o a titolo gratuito; rientrano nella presente definizione anche
la messa a disposizione del prodotto per gli intermediari, per i grossisti, per
i rivenditori finali o per gli utenti e l’importazione del prodotto nel
territorio doganale comunitario;

p) Produttore: colui
che produce i prodotti elencati nell’allegato I, pronti all’uso o non
pronti all’uso, o che importa tali prodotti nel territorio doganale
comunitario; chi effettua, su tali prodotti, operazioni di miscelazione si
considera come produttore solo se dall’operazione deriva un prodotto di tipo
diverso secondo le definizioni contenute nell’allegato I;

q) Prodotto: le pitture, le vernici
e i prodotti per carrozzeria elencati nell’allegato I;

r) Prodotto pronto all’uso:
prodotto che non necessita di operazioni di
miscelazione per essere utilizzato;

s) Miscelazione: l’aggiunta, ad
un prodotto elencato nell’allegato I già immesso sul mercato, di altri prodotti, quali solventi o preparati contenenti
solventi, anche diversi da quelli elencati nell’allegato I; si considera come
miscelazione anche l’aggiunta prevista dall’articolo 3, comma 2.

Articolo 3.

Immissione sul mercato

1. Adecorrere dalla data di applicazione dei valori limite previstinell’allegato II i
prodotti elencati nell’allegato I possono essere immessi sul mercato solo se
hanno un contenuto di COV uguale o inferiore a tali valori limite e se sono
etichettati in conformità all’articolo 4.

2. Se i prodotti elencati
nell’allegato I richiedono, per essere pronti all’uso,
l’aggiunta di altri prodotti, quali solventi o preparati contenenti solventi,
anche diversi da quelli elencati nell’allegato I, i valori limite previsti nell’allegato
II si applicano soltanto al prodotto divenuto pronto all’uso a seguito di tale
aggiunta.

3. Al fine di valutare la
conformità del contenuto di COV dei prodotti elencati
nell’allegato I ai valori limite previsti nell’allegato II si applicano i
metodi analitici di cui all’allegato III.

4. I valori limite previsti
nell’allegato II non si applicano ai prodotti elencati nell’allegato I, da utilizzare nelle attività effettuate presso gli
impianti autorizzati ed eserciti in conformità al decreto ministeriale 16
gennaio 2004, n. 44. Se presso tali impianti si effettuano
attività di restauro o manutenzione dei veicoli di cui al comma 5 il gestore
non deve ottenere l’autorizzazione ivi prevista.

5. I valori limite previsti
nell’allegato II non si applicano ai prodotti elencati nell’allegato I, da utilizzare per il restauro o la manutenzione degli
edifici d’epoca o dei veicoli tutelati come beni culturali dal decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o per il restauro o la manutenzione dei
veicoli d’epoca o di interesse storico o collezionistico di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Chi intende acquistare e
utilizzare tali prodotti deve ottenere una preventiva autorizzazione. L’istanza di autorizzazione è presentata, per gli edifici e
per i veicoli tutelati come beni culturali, al soprintendente per i beni
culturali competente per territorio nell’ambito della richiesta di
autorizzazione di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, e, per gli altri veicoli, al Dipartimento per i trasporti terrestri del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il quale si pronuncia entro
trenta giorni dalla richiesta. L’autorizzazione è rilasciata soltanto per le
quantità rigorosamente necessarie alla esecuzione
delle attività di restauro e di manutenzione.

6. Le autorità competenti al
rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 5 inviano al Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio, entro il 31 gennaio di ogni anno, copia delle autorizzazioni rilasciate
nell’anno precedente.

Articolo 4.

Etichettatura

1. I prodotti elencati nell’allegato I, inclusi quelli non pronti all’uso, possono
essere immessi sul mercato soltanto se provvisti di un’etichetta, nella quale
sono indicati, in modo chiaro e leggibile: a) il tipo di prodotto, secondo le
definizioni contenute nell’allegato I, ed il relativo valore limite, previsto
dall’allegato II, espresso in g/l; b) il contenuto massimo di COV, espresso in
g/l, nel prodotto pronto all’uso.

2. All’etichettatura
di cui al comma 1 provvedono il produttore e chi trasferisce il prodotto da una
confezione ad una o più confezioni differenti.

Articolo 5.

Raccolta e trasmissione dei dati

1. Con decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono individuate le informazioni che i
produttori dei prodotti elencati nell’allegato I devono trasmettere a tale
Ministero ai fini dell’elaborazione della relazione di cui al comma 2 e le
pertinenti modalità di trasmissione.

2. Il Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio invia alla Commissione europea entro il 1° luglio
2008, entro il 1° luglio 2011 e, successivamente, ogni
cinque anni una relazione circa l’applicazione del presente decreto, elaborata
sulla base delle informazioni di cui al comma
1 e di cui all’articolo 3, comma 6. A tal fine è utilizzato, ove disponibile,
il formato predisposto dalla Commissione europea. Il Ministero comunica inoltre
annualmente tali informazioni alla Commissione
europea, su apposita richiesta.

Articolo 6.

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di immissione sul
mercato di prodotti elencati nell’allegato I, aventi un contenuto di COV
superiore ai valori limite stabiliti dall’allegato II, è punito con l’arresto
fino a due anni o con l’ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro:

a) il produttore se il prodotto
non ha subito operazioni di miscelazione o se tali operazioni sono state effettuate in modo conforme alle istruzioni per l’uso da
costui fornite;

b) chi ha effettuato
operazioni di miscelazione se il superamento dei valori limite è stato
determinato da successive operazioni di miscelazione effettuate in modo
conforme alle istruzioni per l’uso da costui fornite;

c) chi ha effettuato
operazioni di miscelazione in modo difforme dalle istruzioni per l’uso
fornitegli o in assenza di tali istruzioni.

2. La sanzione di cui al comma 1
non si applica se il prodotto, secondo le istruzioni per l’uso che lo accompagnano, non è pronto all’uso. Tale sanzione si applica
in caso di immissione sul mercato di prodotti che,
secondo le istruzioni per l’uso che li accompagnano, e indipendentemente dal
proprio contenuto di COV, non sono pronti all’uso e che, a seguito
dell’aggiunta prevista dall’articolo 3, comma 2, effettuata in modo conforme
alle istruzioni stesse, presentano un contenuto di COV superiore ai valori
limite stabiliti dall’allegato II.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque altera o contraffà
l’etichetta prevista dall’articolo 4 per i prodotti elencati nell’allegato I,
ovvero appone un’etichetta riportante caratteristiche non conformi al prodotto,
è punito con l’arresto fino a due anni o con l’ammenda da diecimila euro a
cinquantamila euro.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette sul mercato i prodotti
elencati nell’allegato I nei quali l’etichetta prevista dall’articolo 4 è
assente, incompleta o evidentemente alterata o contraffatta è punito con una
sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a trentamila euro.
All’irrogazione di tale sanzione provvede la regione competente per territorio
o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. 5. Le sanzioni previste
dai commi 1 e 2 non si applicano se i prodotti sono destinati, fin dal primo
atto di immissione sul mercato, ad un’attività
prevista dall’articolo 3, comma 4, o ad un’operazione autorizzata ai sensi
dell’articolo 3, comma 5. La sanzione non si applica comunque
a chi, prima di immettere il prodotto sul mercato, acquisisce dal soggetto che
lo utilizzerà una dichiarazione scritta in merito al possesso dei requisiti
previsti dall’articolo 3, comma 4, o una copia dell’autorizzazione prevista
dall’articolo 3, comma 5.

6. Le sanzioni previste dal
presente articolo non si applicano all’immissione sul mercato dei prodotti di
cui all’articolo 7, commi 1 e 2, effettuata nei
termini ivi previsti.

Articolo 7.

Disposizioni transitorie e finali

1. I prodotti elencati
nell’allegato I aventi un contenuto di COV superiore
ai valori limite previsti nell’allegato II possono essere immessi sul mercato
nei dodici mesi successivi alla data di applicazione del valore limite superato
se si dimostra che gli stessi sono stati prodotti prima di tale data.

2. I valori limite previsti
dall’allegato II, nei tre anni successivi alle date ivi previste, non si
applicano ai prodotti elencati nell’allegato I che,
fin dal primo atto di immissione sul mercato, sono destinati ad essere oggetto
di miscelazione o di utilizzazione esclusivamente in Stati non appartenenti
all’Unione europea.

3. Con appositi
decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto
con il Ministro della salute e con il Ministro delle attività produttive, ai
sensi dell’articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, si provvede alla
modifica degli allegati del presente decreto, al fine di dare attuazione a
successive direttive comunitarie per le parti in cui le stesse modifichino
modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico della direttiva
comunitaria recepita con il presente decreto.

Articolo 8.

Disposizioni finanziarie

1. Dall’attuazione del presente
decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate
provvedono alle attività di cui all’articolo 3, comma 5, con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.